Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Applicazione del diritto nazionale che disciplina il contratto - Interpretazione del contratto alla luce del suo contesto - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario come corrispettivo di impegni del beneficiario - Clausola risolutiva - Facoltà per le parti di derogare al regime comune della legge applicabile
[Trattato CE, art. 181; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3640/85]
Massima
Adita in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, la Corte deve risolvere la lite in base al diritto nazionale applicabile al contratto che contiene la detta clausola e, inoltre, alla luce del contesto nel quale il contratto si iscrive.
In tal senso, qualora un contratto sia concluso ai sensi del regolamento n. 3640/85 - inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia, che prevede che i sostegni siano concessi come corrispettivo di impegni dei destinatari - e la legge applicabile al contratto riconosca alle parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, le parti possono introdurvi una clausola risolutiva non soggetta a una condizione di imputabilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime comune dei contratti, alla luce, segnatamente, della natura particolare dei rapporti tra la Commissione e l'impresa cui essa eroga un aiuto sulla base del detto regolamento.
Parti
Nella causa C-69/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in comando presso tale servizio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
SNUA Srl, con sede in Pordenone, con gli avv.ti Andrea Guarino, del foro di Roma, ed Ezio Trampus, del foro di Trieste, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell'art. 181 del Trattato CE al fine di ottenere il rimborso dell'acconto di 195 397 ECU che essa ha versato per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta e di riciclaggio di rifiuti solidi in un impianto privato, maggiorato degli interessi pari a 43,09 ECU per giorno di ritardo a decorrere dal 1_ aprile 1988, nonché la condanna della SNUA Srl a versarle l'importo di 60 000 ECU a titolo di risarcimento del danno,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 giugno 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1997 la Commissione delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE, ha proposto nei confronti della SNUA Srl (in prosieguo: la «SNUA»), un ricorso avente ad oggetto il rimborso dell'acconto di 195 397 ECU che essa ha versato per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta e di riciclaggio di rifiuti solidi in un impianto privato, maggiorato degli interessi pari a 43,09 ECU per giorno di ritardo a decorrere dal 1_ aprile 1988, nonché la condanna della SNUA a versarle l'importo di 60 000 ECU a titolo di risarcimento del danno.
2 L'8 gennaio 1988 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con la SNUA il contratto n. BM 441/86 (in prosieguo: il «contratto»), in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29). Come corrispettivo del versamento di un sostegno finanziario da parte della Comunità economica europea, la SNUA si è obbligata, in forza del detto contratto, ad effettuare tra il giugno 1987 e l'agosto 1988 una serie di lavori, descritti nell'allegato al contratto.
3 In caso di impossibilità di iniziare i lavori alla data stabilita, la SNUA era tenuta, ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto, ad informarne la Commissione con almeno quindici giorni di anticipo e a proporre una nuova data, che avrebbe potuto essere accettata o rifiutata dalla Commissione entro trenta giorni. In caso di rifiuto, il contratto sarebbe stato risolto di diritto e gli acconti ricevuti avrebbero dovuto essere rimborsati.
4 Inoltre, ai sensi dell'art. 4.3.2 del contratto, la SNUA doveva fornire alla Commissione, entro tre mesi dalla firma del contratto, e successivamente ogni semestre, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sul conteggio delle spese sostenute.
5 Ai sensi dell'art. 8, il contratto «può essere di pieno diritto risolto dalla Commissione in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3. Tale risoluzione diventa effettiva previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di un mese». In tal caso, ai sensi del medesimo articolo, «il contraente deve immediatamente rimborsare alla Commissione gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della Commissione concernente la concessione del progetto di contributo finanziario».
6 Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti convengono «di deferire alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto», che è disciplinato, in forza del suo art. 14, dalla legge italiana.
7 Il 26 gennaio 1988 la Commissione ha versato alla SNUA l'importo di 195 397 ECU, pari a un acconto del 30% sull'importo massimo del contributo comunitario al progetto.
8 E' pacifico che la SNUA non ha effettuato alcun lavoro come corrispettivo di tale versamento prima del 7 dicembre 1994, vale a dire circa sette anni dopo la firma del contratto.
9 Nel frattempo, per quattro volte la Commissione ha intimato alla SNUA di informarla dell'inizio dei lavori, in mancanza di che il contratto si sarebbe risolto di diritto: il 15 marzo 1989, assegnando come data ultima il 10 aprile 1989, il 12 luglio 1990, con termine fino al 30 settembre 1990, il 10 luglio 1991, con data limite fissata al 15 agosto 1991 e, infine, il 18 settembre 1991: in tale ultima diffida si prevedeva che l'avvio dell'operazione avrebbe dovuto essere effettivo al 31 dicembre 1991, pena la risoluzione a tale data. Soltanto il 5 novembre 1992, in assenza di risposta da parte della SNUA dopo l'ultima diffida ad adempiere, la Commissione ha avvisato quest'ultima dell'avvenuta risoluzione del contratto e del suo obbligo di rimborsare l'acconto.
10 La SNUA, da parte sua, per tre volte, vale a dire il 6 marzo 1989, il 24 settembre 1990 e il 22 agosto 1991, ha chiesto una proroga del termine per l'esecuzione, deducendo ogni volta che il ritardo non le era imputabile, ma dipendeva da una «forte opposizione locale» alla localizzazione inizialmente prevista per il progetto, opposizione che avrebbe potuto essere superata soltanto da un provvedimento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che autorizzasse l'avvio dei lavori. Il provvedimento che ha autorizzato l'attuazione del progetto in un luogo diverso da quello inizialmente previsto è stato adottato soltanto il 15 luglio 1993.
11 Dopo la dichiarazione, da parte della Commissione, della risoluzione di diritto del contratto, la SNUA non ha dato seguito alle richieste di rimborso dell'acconto presentatele il 25 gennaio 1994, il 2 giugno 1994 e il 15 febbraio 1995.
Sulla risoluzione del contratto
12 Secondo la Commissione, in forza dell'art. 8 del contratto la risoluzione è divenuta effettiva il 31 dicembre 1991, poiché la SNUA, nonostante le svariate proroghe del termine, non ha adempiuto le sue obbligazioni, elencate all'art. 4.3, pur essendo stata regolarmente messa in mora. Le successive proroghe della data di inizio dei lavori, concesse tenendo conto di una situazione di stallo indipendente dalla volontà della convenuta, non equivarrebbero ad una rinuncia della Commissione ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, la quale anzi è stata ricordata in ognuna delle lettere inviate alla SNUA.
13 La SNUA afferma, in primo luogo, che per il diritto italiano la disposizione contenuta nell'art. 8 del contratto, quanto ai suoi effetti risolutivi, è soltanto una clausola di stile poiché, in forza dell'art. 1456 del codice civile italiano, come interpretato dalla Corte suprema di cassazione, la risoluzione di diritto è riservata alle ipotesi in cui essa sia stata espressamente pattuita dalle parti in caso di inadempimento di un'obbligazione determinata. Orbene, nella sua genericità, l'art. 8, che - come già indicato al punto 5 della presente sentenza - riguarda l'inadempimento «di uno degli obblighi», «in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3», non soddisferebbe tale requisito.
14 La SNUA sostiene, in secondo luogo, che non possono esserle imputate circostanze sulle quali essa non poteva esercitare alcun controllo. Richiama in proposito il fatto che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha attestato che la diligenza della società non era in questione, in quanto il ritardo dipendeva da un'opposizione politica locale al progetto, la quale ha infine indotto le autorità a scegliere un nuovo sito. La Commissione stessa avrebbe ammesso che si trattava, nella fattispecie, di ragioni di forza maggiore, cosicché nessuna contestazione potrebbe essere mossa alla SNUA e, in ogni caso, non si potrebbe far valere nei suoi confronti una clausola risolutiva espressa, la cui applicazione è soggetta alla condizione dell'imputabilità dell'inadempimento ad uno dei contraenti.
15 Secondo la SNUA, la risoluzione del contratto avrebbe dunque potuto avvenire soltanto secondo la procedura prevista dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile italiano. Le diffide inviate dalla Commissione alla SNUA potrebbero pertanto avere effetto risolutivo soltanto ove una precisa domanda di risoluzione fosse stata sottoposta al giudice per consentirgli di valutare la congruità del termine lasciato alla parte inadempiente nonché l'entità e la gravità dell'inadempimento. In tale contesto, incombeva altresì alla Commissione l'onere di provare la responsabilità del contraente all'origine dell'inadempimento.
16 Non essendo stata ritualmente proposta alcuna domanda di risoluzione del contratto, la SNUA conclude che la Commissione non può pretendere di trarre le conseguenze della risoluzione, cioè il rimborso delle somme versate.
17 Occorre rilevare in proposito che, giacché la facoltà di risoluzione unilaterale attribuita alla Commissione trova origine nel combinato disposto degli artt. 4.3 e 8 del contratto, la soluzione della controversia dipende dagli effetti giuridici che devono essere loro attribuiti.
18 Adita in forza di una clausola compromissoria, la Corte deve risolvere la lite in base al diritto nazionale applicabile al contratto (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 4). Nel caso di specie, come indicato al punto 6 della presente sentenza, il diritto nazionale applicabile è quello italiano.
19 Giova inoltre ricordare che ogni testo, quale il contratto di cui trattasi, va interpretato alla luce del suo contesto. In proposito, il sostegno finanziario di cui la SNUA ha beneficiato è stato disposto sulla base del regolamento n. 3640/85, il quale prevede, in particolare all'art. 7, n. 2, che i sostegni sono concessi come corrispettivo di impegni dei destinatari, i quali devono tenere la Commissione regolarmente informata dello stato di realizzazione di tali impegni.
20 In tale ambito, risulta che l'art. 8 del contratto è chiaramente inteso come facoltà offerta alla Commissione di risolvere unilateralmente, sulla scorta di un criterio oggettivo, il vincolo che la lega alla controparte, in particolare allorché quest'ultima non adempie le obbligazioni elencate all'art. 4.3 del contratto.
21 Il diritto italiano dei contratti non considera una clausola del genere come invalida. L'art. 1456 del codice civile italiano, infatti, consente ai contraenti di convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di una determinata obbligazione. L'imperativo di specificità richiesto, per l'applicazione di tale norma, dalla Corte suprema di cassazione può essere considerato soddisfatto dal riferimento, contenuto nell'art. 8, agli obblighi elencati all'art. 4.3 del contratto, vertente sulle relazioni che il contraente deve far pervenire alla Commissione in conformità all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3640/85. Pertanto, per quanto riguarda la violazione degli obblighi di cui all'art. 4.3 del contratto, l'assoggettamento di quest'ultimo alla legge italiana non comporta che l'art. 8 sia privato della sua portata risolutiva.
22 Quanto all'argomento che la SNUA trae dal fatto che l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali non le è imputabile, emerge dall'art. 8 del contratto che la facoltà di risoluzione di diritto non è subordinata a una colpa del contraente, bensì soltanto all'inadempimento di talune obbligazioni contrattuali, qualunque ne sia la causa o l'origine.
23 Vero è che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione subordina l'operatività delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 del codice civile italiano all'imputabilità dell'inadempimento al contraente inadempiente; ciò non toglie che, con l'art. 1322, lo stesso codice riconosce alle parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Esso non osta quindi a che le parti contraenti scelgano di introdurvi una clausola risolutiva non soggetta alla condizione di imputabilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime comune dei contratti di diritto italiano.
24 Nel caso di specie, l'intenzione delle parti di prevedere specifiche modalità di risoluzione del contratto risulta chiaramente, soprattutto alla luce della natura particolare dei rapporti tra la Commissione e l'impresa cui essa eroga un aiuto sulla base del regolamento n. 3640/85 nonché delle possibilità pratiche per la Commissione di seguire l'esecuzione del programma di lavoro, che sono strettamente connesse alle relazioni che il contraente deve trasmetterle in conformità all'art. 4.3.
25 Legittimamente, dunque, la Commissione si è fondata sull'art. 8 del contratto per dichiararne la risoluzione di diritto.
26 Sotto questo punto di vista, la lettera inviata dalla Commissione alla SNUA il 18 settembre 1991 soddisfa i presupposti sanciti dall'art. 8 del contratto per la diffida ad adempiere, a seguito della quale la risoluzione può divenire effettiva, e ciò anche se essa non contiene alcun espresso riferimento all'art. 8 e concede alla SNUA un termine di più di un mese per adempiere.
Sul rimborso dell'acconto
27 Risulta dall'art. 8.3 del contratto che la SNUA è tenuta al rimborso dell'acconto versato, dell'importo - non contestato - di 195 397 ECU.
Sugli interessi
28 Ai sensi dell'art. 8.3 del contratto, gli interessi sono dovuti a decorrere dalla ricezione dell'acconto e al tasso applicato dal Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della Commissione concernente la concessione del contributo finanziario.
29 Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli interessi siano dovuti a decorrere dal 1_ aprile 1988. Essa afferma che la decisione di concessione è stata adottata l'11 novembre 1986 e che il tasso di interesse allora applicabile era dell'8,05%, cosicché l'importo degli interessi ammonta a 43,09 ECU per giorno di ritardo fino alla data del saldo completo del debito.
30 In mancanza di qualsivoglia contestazione della SNUA sul punto, nonché di qualunque altro elemento agli atti che possa rimettere in discussione tale valutazione, la domanda della Commissione per quanto riguarda l'importo degli interessi deve essere accolta.
31 In forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), occorre rimpiazzare, per quanto riguarda l'ammontare della somma dovuta e degli interessi, il riferimento all'ECU con il riferimento all'euro in ragione di un euro per un ECU.
Sul risarcimento del danno
32 Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la Commissione chiede inoltre la condanna della SNUA a corrisponderle 60 000 ECU a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'inadempimento del contratto, danno consistente nell'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari di cui avrebbero potuto giovarsi altri progetti, nello spreco di risorse umane e nella lesione alla credibilità dell'istituzione.
33 La SNUA replica che, in mancanza di colpa da parte sua, non può esserle attribuita alcuna responsabilità.
34 La Commissione contesta la mancanza di colpa e afferma che l'ordinaria diligenza contrattuale avrebbe dovuto quantomeno indurre la SNUA ad avvertirla dell'esistenza di un rischio di inadempimento.
35 Occorre rilevare in proposito che la competenza della Corte, fondata su una clausola compromissoria, è limitata alle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da tale contratto (v. sentenza Commissione/Zoubek, citata, punto 11).
36 La disposizione di cui all'art. 1453 del codice civile italiano, che attribuisce al contraente la facoltà di chiedere, in ogni caso, il risarcimento del danno alla parte inadempiente, si applica - in base alla lettera stessa della norma - a prescindere dal procedimento in esito al quale la risoluzione è stata ottenuta. La Commissione può dunque invocare legittimamente tale norma, che si applica al contratto in forza del suo art. 14.
37 Al fine di accertare la fondatezza di tale domanda occorre distinguere il periodo precedente la risoluzione del contratto dal periodo successivo.
38 Per quanto riguarda il primo periodo, il combinato disposto degli artt. 4.3 e 8 del contratto attribuiva alla Commissione la facoltà di trarre tempestivamente le opportune conseguenze dall'inosservanza, da parte dell'altro contraente, degli obblighi sottoscritti e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al contratto. La Commissione stessa, peraltro, ricorda che non era tenuta a concedere proroghe. Ciò considerato, essa non può aspettarsi che la convenuta si assuma la responsabilità di un pregiudizio derivante dalle decisioni o dall'inerzia della Commissione stessa.
39 Diversa è la situazione per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzione del contratto, data l'illiceità del rifiuto del contraente di dare seguito alle richieste di restituzione. Tuttavia, per quanto riguarda in primo luogo l'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari, occorre osservare, da una parte, che gli interessi moratori addebitati alla convenuta devono avere la conseguenza di annullare il danno economico che la Comunità avrebbe subito per il ritardo nel pagamento e, dall'altra, che, per quanto riguarda la perdita di fonti di finanziamento subita da altri potenziali contraenti, la Commissione non è legittimata ad invocare a proprio vantaggio il danno eventualmente subito da terzi.
40 Inoltre, quanto all'asserito spreco di risorse umane della Commissione nel corso della fase giurisdizionale della lite, si deve rilevare che le spese esposte dalle parti ai fini della procedura non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.
41 Infine, quanto agli altri danni dedotti, la Commissione non li ha provati in maniera precisa e convincente.
42 La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla Commissione dev'essere pertanto respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la SNUA è rimasta soccombente con riferimento alla parte essenziale dei motivi dedotti, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La SNUA Srl è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di 195 397 euro, maggiorato degli interessi pari a 43,09 euro per giorno di ritardo a decorrere dal 1_ aprile 1988 fino alla data del saldo completo del debito.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La SNUA Srl è condannata alle spese.
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