Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Decisione della Commissione che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva - Impresa in concorrenza con i distributori autorizzati, che non ha mai chiesto di essere ammessa nella rete né ha partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e che fa parte di un'associazione la quale vi ha partecipato - Irricevibilità - Partecipazione dell'impresa a una controversia nazionale vertente sulla liceità del sistema di distribuzione - Irrilevanza
(Trattato CE, artt. 85, n. 3, 173, quarto comma, e 177; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 3)
Massima
Nell'ambito di una decisione che concede un'esenzione a un sistema di distribuzione selettiva, un'impresa in concorrenza con i distributori autorizzati, la quale non abbia partecipato al procedimento amministrativo né abbia chiesto al fornitore di essere ammessa nella rete di distribuzione selettiva, si trova in una situazione che non si distingue da quella dei molti altri operatori economici attivi sul mercato parallelo, e non può pertanto essere considerata come individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla decisione contestata.
A tal riguardo, un'impresa del genere non può asserire di essere sufficientemente individuata ai sensi dell'art. 173 a causa della partecipazione al procedimento amministrativo, che ha condotto all'adozione della decisione contestata, di un'associazione di categoria di cui essa è membro. Infatti, sebbene sia vero che l'estensione del diritto di agire in giudizio ad associazioni che tutelano gli interessi dei loro membri possa presentare vantaggi procedurali, la partecipazione di associazioni del genere al detto procedimento non può esonerare i loro membri dall'onere di provare l'esistenza di un nesso tra la loro posizione individuale e il comportamento dell'associazione.
Peraltro, la tutela giurisdizionale dello status delle imprese interessate ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non impone che esse siano considerate individualmente interessate dalla decisione quando non abbiano nemmeno esercitato il loro diritto di far conoscere il proprio punto di vista alla Commissione.
E' ininfluente che un'impresa del genere sia parte in causa nell'ambito di un procedimento proposto dinanzi a un giudice nazionale da un distributore autorizzato per violazione della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale e che la questione della legittimità della decisione di esenzione sia rilevante per la soluzione di tale controversia. Infatti, la circostanza che un simile procedimento sia stato avviato, prima della scadenza del termine valido per l'impugnazione della decisione di esenzione, costituisce una circostanza puramente casuale e priva di un nesso diretto con la detta decisione.
Ad ogni modo, in tali circostanze, l'impresa di cui trattasi, non essendo legittimata a chiedere l'annullamento della decisione,
conserva la facoltà di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere anche in osservanza dell'art. 177.
Parti
Nel procedimento C-70/97 P,
Kruidvat BVBA, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), con gli avvocati O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam, F.P. Louis e P. Wytinck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 12 dicembre 1996, nella causa T-87/92, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1931), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
sostenuta da
Parfums Givenchy SA, società di diritto francese, con sede in Levallois-Perret (Francia), con l'avv. F. Bizet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 31, Grand-Rue,
Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (Colipa), associazione internazionale senza scopo di lucro, di diritto belga, con sede in Bruxelles, con l'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. C. Zeyen, 56-58, rue Charles Martel,
e
Fédération européenne des parfumeurs détaillants (FEPD), associazione di federazioni o di sindacati nazionali di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avv. R. Verniau, del foro di Lione,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 febbraio 1998, in occasione della quale la Kruidvat BVBA era rappresentata dagli avv.ti P. van Empel, del foro di Amsterdam, e P. Wytinck, la Commissione dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, la Parfums Givenchy SA dall'avv. F. Bizet, il Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie e des cosmétiques (Colipa) dall'avv. F. Herbert e la Fédération européenne des parfumeurs détaillants (FEPD) dall'avv. R. Verniau,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 1997, la Kruidvat BVBA (in prosieguo: la «Kruidvat») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1931, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), per la parte in cui essa ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 1992, 92/428/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/33.542 - Sistema di distribuzione selettiva della Parfums Givenchy) (GU L 236, pag. 11, in prosieguo: la «decisione»).
2 A tenore della sentenza impugnata, i fatti all'origine della controversia sono i seguenti:
«1 La ricorrente, la BVBA Kruidvat (...), è una società belga che fa parte di una catena olandese di circa 300 negozi, che operano in base al concetto denominato "health & beauty", presenti sul mercato con l'insegna "Kruidvat". Tali negozi hanno un reparto di prodotti cosmetici, uno di prodotti alimentari dietetici e naturali e uno di profumeria che offre diverse marche concorrenti di profumi di lusso, tra cui i profumi di marca Givenchy, provenienti dal mercato parallelo. Nei Paesi Bassi il gruppo Kruidvat è considerato dal consumatore come "il numero uno in assoluto" per la vendita di profumi di lusso (v. gli allegati 18 e 20 della replica).
2 La società Parfums Givenchy SA (in prosieguo: la "Givenchy"), che produce articoli cosmetici di lusso, appartiene al gruppo Louis Vuitton Moët-Hennessy, insieme alle società Parfums Christian Dior e Parfums Christian Lacroix operanti sul medesimo mercato della Givenchy. Tramite queste tre società, il gruppo Louis Vuitton Moët-Hennessy detiene una quota superiore al 10% del mercato comunitario dei prodotti di profumeria di lusso.
3 Il 19 marzo 1990 la Givenchy notificava alla Commissione una rete di contratti di distribuzione selettiva per la commercializzazione negli Stati membri dei suoi prodotti di profumeria alcolica e dei prodotti per il trucco e per le cure estetiche, chiedendo, in via principale, un'attestazione negativa ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), e, in subordine, un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
4 Risulta dal "contratto di distributore autorizzato CEE per la linea di profumeria" (in prosieguo: il "contratto") e dalle condizioni generali di vendita ad esso allegate, nella versione notificata, che la rete di distribuzione della Givenchy è una rete chiusa, che impone ai partecipanti il divieto di vendere o di procurarsi prodotti recanti il marchio Givenchy al di fuori del suo ambito. Dal canto suo, la Givenchy si impegna a garantire che la distribuzione sia effettuata nel rispetto delle normative in vigore e a ritirare i propri prodotti dai punti di vendita che non soddisfino le condizioni previste dal contratto di distribuzione selettiva.
5 I criteri di selezione dei dettaglianti autorizzati, previsti dal contratto, riguardano sostanzialmente la qualificazione professionale del personale e l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione, l'ubicazione e la sistemazione dei punti di vendita, l'insegna dei dettaglianti, nonché determinate condizioni imposte a questi ultimi concernenti, in particolare, le scorte dei prodotti, la realizzazione di un volume minimo di acquisti annuali, la disponibilità nei punti di vendita di un assortimento di prodotti di marche concorrenti che sia sufficiente a porre in evidenza l'immagine dei prodotti Givenchy e la collaborazione tra i dettaglianti e la Givenchy in campo pubblicitario e promozionale.
6 L'8 ottobre 1991 la Commissione pubblicava, in conformità all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, una comunicazione in cui esprimeva l'intenzione di assumere una posizione favorevole sul contratto, invitando i terzi interessati a farle pervenire le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni (GU C 262, pag. 2).
7 In seguito a tale pubblicazione, la Commissione riceveva numerose osservazioni, tra cui quelle del Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf (consiglio di settore per le catene di negozi e i centri commerciali; in prosieguo: il "Raad FGB"), depositate il 29 novembre 1991, epoca in cui la Kruidvat BV, una delle società controllanti della Kruidvat, era membro del Raad FGB.
8 Il contratto, nella versione considerata nella decisione (...), è entrato in vigore dal 1_ gennaio 1992 (v. parte I C, secondo comma, della decisione).
9 Il 3 luglio 1992 la Copardis SA (in prosieguo: la "Copardis"), rappresentante esclusivo della Givenchy per il Belgio, citava la Kruidvat a comparire l'8 luglio 1992 dinanzi al presidente del Rechtbank van koophandel di Dendermonde al quale aveva chiesto l'emanazione di un provvedimento d'urgenza diretto a far cessare tutte le vendite dei prodotti recanti il marchio Givenchy nel territorio belga, adducendo, essenzialmente, che un rivenditore il quale, pur non appartenendo alla rete di distribuzione selettiva della Givenchy, vende comunque i suoi prodotti si rende responsabile di un atto di concorrenza sleale ai sensi della normativa belga in materia commerciale. Nell'ambito di tale procedimento, la Kruidvat faceva valere, come mezzo di difesa, che la rete di distribuzione selettiva della Givenchy era illegittima poiché contrastava con l'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato.
10 La Commissione adottava la decisione in data 24 luglio 1992. L'art. 1 del dispositivo ha il seguente tenore:
"Articolo 1
A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE è dichiarato inapplicabile al contratto tipo di distributore autorizzato che vincola la società Givenchy o i suoi agenti esclusivi ai suoi rivenditori specializzati stabiliti nella Comunità, nonché alle relative condizioni generali di vendita.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1_ gennaio 1992 al 31 maggio 1997".
11 Risulta agli atti che il 24 febbraio 1993 il presidente del Rechtbank van koophandel di Dendermonde ha respinto l'istanza presentata dalla Copardis, che ha poi impugnato tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep di Gent il 28 aprile 1993».
3 E' in tali circostanze che, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1992, la Kruidvat ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione. Con separata istanza, depositata il 3 marzo 1993, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, il cui esame è stato unito a quello del merito. E' stato inoltre autorizzato l'intervento del Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie e des cosmétiques (in prosieguo: il «Colipa»), della Fédération européenne des parfumeurs détaillants (FEPD), e della Givenchy a sostegno delle conclusioni della Commissione.
4 Dinanzi al Tribunale, la Kruidvat ha dedotto tre argomenti principali al fine di dimostrare di essere individualmente interessata dalla decisione.
5 Con il suo primo argomento, essa ha sostenuto di avere effettivamente partecipato al procedimento amministrativo tramite il Raad FGB, il quale ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione in forza dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. Con il suo secondo argomento, la Kruidvat ha sostenuto che, al momento dall'adozione della decisione, era già concretamente pendente dinanzi ad un tribunale belga una controversia tra la Copardis e la stessa Kruidvat, riguardante la validità del sistema di distribuzione Givenchy. La Kruidvat ha ritenuto che, poiché la decisione ha l'effetto di privarla del suo diritto di far valere una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, come mezzo di difesa nell'ambito di tale controversia, essa doveva essere considerata alla stregua di un soggetto individualmente interessato. La ricorrente ha altresì richiamato una lettera datata 17 luglio 1992, inviatale dalla Belluco, che rappresenterebbe il complesso dei distributori autorizzati per il Belgio ed il Lussemburgo nel settore dei cosmetici di lusso, ivi compresi i prodotti Givenchy. La Belluco avrebbe affermato in tale lettera che la ricorrente non poteva essere presa in considerazione come distributore autorizzato e che la vendita di prodotti di marca da parte di un distributore non autorizzato era illecita. Con il suo ultimo argomento la Kruidvat ha allegato che il suo ricorso doveva essere dichiarato ricevibile per consentirle di ottenere una tutela giuridica completa ed efficace dei diritti conferitile dall'art. 85 del Trattato.
6 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Kruidvat.
7 Esaminando la questione se la Kruidvat fosse individualmente interessata dalla decisione, il Tribunale ha anzitutto constatato (punto 63) che né quest'ultima, né la Profimarkt BV né la Kruidvat BV, società che ne detengono il controllo, né il gruppo olandese Evora, di cui essa è una filiale, avevano presentato una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, né erano direttamente intervenute nel procedimento amministrativo di cui all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, né avevano chiesto alla Givenchy di far parte della sua rete di distribuzione selettiva. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la causa sottoposta al suo esame si differenziava dalle cause conclusesi con le sentenze 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. pag. 1875); 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione (Racc. pag. 3021, in prosieguo: la «sentenza Metro II»), e 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione (Racc. pag. 3045), invocate dalla Kruidvat.
8 Per quanto riguardava la partecipazione del Raad FGB al procedimento previsto dall'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, tramite la sua lettera del 29 novembre 1991, il Tribunale ha rilevato che (punto 64), sebbene risultasse che all'epoca dei fatti una delle società controllanti della ricorrente, vale a dire la Kruidvat NVO, era membro del Raad FGB, non vi erano elementi agli atti che indicassero che la lettera fosse stata inviata dietro richiesta della Kruidvat NV o che quest'ultima avesse preso parte alla sua elaborazione o avesse autorizzato o anche solo influenzato il suo contenuto.
9 Il Tribunale ha inoltre osservato (punto 65) che si riscontrava almeno una differenza di rilievo tra la posizione espressa dal Raad FGB nella sua lettera e la tesi sostenuta dalla ricorrente nell'ambito del ricorso, in quanto quest'ultima contestava, in particolare, il principio stesso della distribuzione selettiva nel settore dei cosmetici di lusso, mentre il Raad FGB si dichiarava disponibile ad accettare tale principio a condizione che i criteri di selezione fossero oggettivi e non discriminatori.
10 Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto che (punto 66) non sussisteva, tra la partecipazione del Raad FGB al procedimento amministrativo e la posizione individuale della Kruidvat NV, un nesso che consentisse di «individuare» quest'ultima conformemente a quanto disposto dall'art. 173 del Trattato CE nell'ambito di una decisione individuale di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Il Tribunale ha concluso affermando che la lettera del Raad FGB non era sufficiente, a maggior ragione, ad individuare la ricorrente.
11 Il Tribunale ha poi verificato se sussistessero altre circostanze che consentissero di individuare la Kruidvat. Esso ha ritenuto che (punti 69 e 70), poiché la situazione della ricorrente non si distingueva da quella dei molti altri operatori economici attivi sul mercato parallelo, non si poteva considerare individuata la Kruidvat sol perché non si poteva escludere che essa non potesse, per effetto della decisione, rifornirsi direttamente di prodotti Givenchy presso la Givenchy, o presso i suoi agenti esclusivi o i suoi distributori autorizzati nella Comunità.
12 Il Tribunale ha peraltro giudicato che (punto 71) la Kruidvat non aveva dimostrato che le sarebbe stato precluso, per effetto della decisione, l'accesso alle fonti di approvvigionamento dei prodotti Givenchy di cui essa si era lecitamente avvalsa fino ad allora.
13 In merito alla controversia tra la Copardis e la ricorrente, pendente dinanzi al giudice nazionale, il Tribunale ha rilevato che (punto 73), anche volendo ammettere l'esistenza di un qualche nesso tra l'esito di tale controversia e la validità della decisione, il procedimento instaurato dinanzi al giudice nazionale riguardava, in via principale, l'applicazione della normativa belga in materia di concorrenza sleale e non un diniego di accesso alla rete Givenchy, né una domanda di risarcimento basata su un'asserita violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
14 Il Tribunale ha anche ritenuto che (punto 74) la Kruidvat non era sufficientemente individuata per il solo fatto che la legittimità della decisione sarebbe stata rilevante per l'esito della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, in quanto qualsiasi distributore di profumi poteva essere interessato a sollevare, nell'ambito di un procedimento nazionale, la questione della legittimità del sistema di distribuzione della Givenchy. Secondo il Tribunale, soltanto per effetto del caso un procedimento di tale natura era pendente al momento dell'adozione della decisione.
15 Nel punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che, nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice nazionale, quest'ultimo poteva avvalersi del rinvio pregiudiziale ex art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CE, circostanza che avrebbe assicurato una tutela giuridica adeguata a chi si trovasse in una posizione analoga a quella della ricorrente.
16 Infine, per quanto riguardava la lettera della Belluco prodotta dalla Kruidvat in risposta ai quesiti del Tribunale, quest'ultimo ha giudicato che (punto 76), anzitutto, nulla consentiva di stabilire in diritto che il suo invio fosse stato autorizzato dalla Givenchy o dalla Copardis, e inoltre che tale lettera non costituiva una risposta ad una richiesta di ammissione alla rete Givenchy da parte della Kruidvat e che non rappresentava pertanto un elemento pertinente ai fini della valutazione della ricevibilità della domanda della ricorrente.
17 A sostegno del presente ricorso la Kruidvat deduce due motivi, relativi alla violazione, rispettivamente, degli artt. 173, quarto comma, e 190 del Trattato CE.
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato
18 Questo motivo si suddivide in quattro parti. La prima si fonda sulla partecipazione della Kruidvat al procedimento amministrativo tramite il Raad FGB. La seconda concerne le conseguenze da trarre dalla circostanza che un giudizio dinanzi al giudice nazionale era pendente tra la Kruidvat e la Copardis all'atto dell'adozione della decisione. Con la terza parte, la Kruidvat contesta al Tribunale il fatto di avere erratamente valutato gli effetti della decisione sullo stato della concorrenza e, con la quarta parte, la Kruidvat lamenta la mancanza di una tutela giuridica completa ed efficace.
19 La prima parte si fonda sull'idea che la Kruidvat non dovesse dimostrare di avere svolto un ruolo attivo nella redazione della lettera del Raad FGB. Infatti, la Kruidvat ritiene che la caratteristica specifica inerente alle associazioni di categoria consisterebbe nel fatto che esse rappresentano in ogni momento gli interessi di tutti i loro membri. A tal riguardo, la Kruidvat richiama la sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T-447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione (Racc. pag. II-1971), nella quale quest'ultimo avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso dell'associazione di categoria AITEC in quanto essa aveva tutelato gli interessi dei suoi membri, conformemente ai poteri attribuitile dal suo statuto.
20 La Commissione allega viceversa che dalla mera adesione ad un ente consortile non potrebbe dedursi un interesse individuale. Poiché il Raad FGB aveva partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, esso avrebbe avuto, in linea di principio, la facoltà di proporre esso stesso un ricorso. Questa interpretazione sarebbe perfettamente conforme al ragionamento del Tribunale nella citata sentenza AITEC e a.
21 La Colipa sostiene a tal proposito che, quando si tratta di valutare un interesse individuale derivante dalla partecipazione di un'associazione di categoria al procedimento amministrativo, la partecipazione dell'impresa rappresentata dovrebbe essere anch'essa suscettibile di individuazione.
22 Occorre rilevare che il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto giudicando che non sussisteva, tra la partecipazione del Raad FGB al procedimento amministrativo, tramite la lettera 29 novembre 1991, e la posizione individuale della Kruidvat NV, un nesso che consentisse di «individuare» quest'ultima conformemente a quanto disposto dall'art. 173 del Trattato nell'ambito di una decisione individuale di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.
23 Infatti, sebbene sia vero che l'estensione del diritto di agire in giudizio ad associazioni che tutelano gli interessi dei loro membri possa presentare vantaggi procedurali, la partecipazione di associazioni del genere al procedimento amministrativo non può esonerare i membri di questa associazione dall'onere di provare l'esistenza di un nesso tra la loro posizione individuale e il comportamento dell'associazione.
24 La tesi contraria difesa dalla Kruidvat non è corroborata dalla citata sentenza AITEC e a., in occasione della quale il Tribunale ha giudicato che tre imprese, membri dell'associazione, potevano essere considerate individualmente interessate ai sensi dell'art. 173 del Trattato per il fatto che la loro posizione sul mercato rischiava di essere sostanzialmente pregiudicata dall'aiuto approvato mediante la decisione impugnata della Commissione. Questa sentenza non contiene nessuna indicazione per quanto concerne la condizione degli altri membri dell'associazione.
25 In secondo luogo, la Kruidvat allega che il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi su un'asserita differenza tra le tesi sostenute dal Raad FGB e quelle che essa aveva difeso. Per formulare la conclusione che essa non aveva partecipato al procedimento amministrativo, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che le dette posizioni erano contraddittorie.
26 La Commissione giudica ininfluente questa parte del ragionamento del Tribunale. Persino una perfetta concordanza tra le due posizioni non sarebbe bastata ad individuare la Kruidvat in rapporto ad altre imprese anch'esse membri del Raad FGB.
27 Occorre constatare che l'interpretazione data dalla ricorrente alla sentenza impugnata è errata. Lungi dal pretendere che non ci fossero differenze importanti tra la tesi formulata dall'associazione e quella difesa da un suo membro, autore di un ricorso, il Tribunale ha sollevato questo elemento di fatto per dimostrare con maggior chiarezza che la Kruidvat non aveva influenzato il contenuto della lettera del Raad FGB.
28 In subordine, sempre nell'ambito della prima parte di questo motivo, la Kruidvat nega che ci fosse una vera e propria divergenza rilevante tra il suo punto di vista e quello espresso dal Raad FGB.
29 A tal riguardo, basti constatare che questo argomento rimette in discussione un accertamento in fatto che, in forza dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, non può costituire oggetto d'impugnazione.
30 Con la seconda parte del primo motivo, la Kruidvat allega che dalla giurisprudenza della Corte, e segnatamente dalla sentenza Metro II, discenderebbe che l'esistenza di una causa civile dinanzi ad un giudice nazionale basterebbe a giustificare la ricevibilità di un ricorso diretto contro una decisione della Commissione connessa con l'oggetto del contendere. Pertanto, la Kruidvat sarebbe stata individuabile per il fatto che la Copardis aveva promosso a suo carico un giudizio ed essa aveva sollevato, in sede di difesa, l'invalidità del sistema di distribuzione selettiva della Givenchy. La ricorrente ritiene che dalla sentenza della Corte 13 gennaio 1994, causa C-376/92, Cartier (Racc. pag. I-15), si evincerebbe che, in un procedimento in materia di concorrenza sleale, la validità di un sistema di distribuzione alla luce dell'art. 85 del Trattato acquista carattere di questione preliminare.
31 La Commissione ritiene viceversa che la Kruidvat non abbia nessun interesse a contestare la validità della decisione nel quadro della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, elemento che distinguerrebbe il caso di specie da quello di cui alla citata causa Cartier, dove la questione era se la Metro avesse indotto i distributori autorizzati a recedere dai contratti da loro stipulati con la Cartier. Il fatto che una controversia sia o meno pendente dinanzi ad un giudice nazionale costituirebbe, secondo la Commissione, un criterio arbitrario e insufficientemente oggettivo per determinare se un'impresa sia individualmente interessata da una decisione di esenzione indirizzata ad un'altra impresa.
32 A tal riguardo, occorre constatare che il Tribunale ha giustamente affermato che la ricorrente non poteva sostenere di essere sufficientemente individuabile ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, per il solo fatto che la legittimità della decisione fosse rilevante per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale. Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale nel paragrafo 51 delle sue conclusioni, il fatto che un'azione sia stata promossa contro un operatore economico da una parte che trae profitto dall'organizzazione della rete di distribuzione o che ne è responsabile, prima della scadenza del termine stabilito per l'impugnazione di una decisione in rapporto con la rete, costituisce una circostanza puramente casuale e senza legami diretti con tale decisione.
33 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla giurisprudenza della Corte non si evince che l'esistenza di una causa civile basti a giustificare la ricevibilità. Nella sentenza Metro II, la Corte ha riconosciuto una certa importanza al fatto che le domande di ammissione della Metro alla rete di distribuzione fossero state respinte, ma non ha parlato dell'esistenza di una controversia tra la Metro e la SABA. Essa ha inoltre considerato rilevante la partecipazione della Metro al procedimento amministrativo.
34 Per di più, la tesi della ricorrente non è corroborata dalla citata sentenza Cartier, nell'ambito della quale la Corte ha considerato che, in un procedimento in materia di concorrenza sleale, la validità del contratto alla luce dell'art. 85 del Trattato acquistava carattere di questione preliminare. Infatti, la legittimità di un atto amministrativo di cui si avvalga una parte in un procedimento può, in numerosi casi, presentarsi come una questione preliminare alla soluzione della controversia, senza che sia però necessario dedurne che l'altra parte abbia titolo a contestare la legittimità dell'atto mediante ricorso diretto dinanzi al Tribunale.
35 Con la terza parte del primo motivo la Kruidvat illustra diversi argomenti per dimostrare che il Tribunale avrebbe erratamente valutato il pregiudizio arrecato con la decisione impugnata alla sua posizione concorrenziale nonché l'importanza di questo criterio per determinare se un soggetto dell'ordinamento sia individualmente interessato.
36 In primo luogo, la Kruidvat allega di essere individualmente interessata dalla decisione in quanto acquirente e venditrice dei prodotti di profumeria della Givenchy. A tal proposito, la Kruidvat ritiene che gli artt. 19, n. 3, del regolamento n. 17, e 93, n. 2, del Trattato CE, relativi agli aiuti di Stato, conterrebbero disposizioni analoghe in materia di partecipazione dei terzi interessati al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare secondo le sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809); 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I-2487), e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203), il termine «interessato» non andrebbe riferito soltanto al beneficiario di un aiuto, ma anche ai suoi concorrenti. Di conseguenza, la posizione concorrenziale della Kruidvat rispetto ai rivenditori autorizzati della Givenchy dovrebbe bastare ad individuarla ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
37 In secondo luogo, la Kruidvat sostiene di essere pure espressamente lesa nella sua posizione concorrenziale, in quanto le sarebbe stato negato di primo acchito di appartenere alla rete di distribuzione selettiva. Tale diniego si evincerebbe, da un lato, dal procedimento Copardis/Kruidvat, in cui la Kopardis avrebbe sottolineato che l'immagine della Kruidvat non corrispondeva all'immagine di lusso richiesta per la vendita di profumi Givenchy e, dall'altro, dalla lettera della Belluco datata 17 luglio 1992, la quale conterrebbe un diniego aprioristico della figura della Kruidvat quale distributore autorizzato. Sarebbe irrilevante a tal riguardo, secondo la Kruidvat, che essa non abbia mai chiesto di essere ammessa nella rete di distribuzione.
38 In terzo luogo, la Kruidvat contesta l'accertamento del Tribunale, secondo il quale non sarebbe stato provato che ad essa fosse stato impedito di utilizzare le stesse fonti di approvvigionamento di cui si serviva prima dell'adozione della decisione. Secondo la Kruidvat, questo ragionamento sarebbe irrilevante e, per di più, scorretto. Sarebbe irrilevante in quanto la questione da risolvere non sarebbe se la posizione precedente sia mutata o meno, bensì se l'approvvigionamento si svolga più difficilmente di quanto avvenisse in mancanza della decisione. Il ragionamento del Tribunale sarebbe anche errato poiché non terrebbe conto delle conseguenze dell'attuazione in Belgio della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Secondo la Kruidvat, il combinato effetto della decisione e di questa direttiva renderebbe impossibile qualsiasi approvvigionamento sul mercato parallelo.
39 Inoltre, la Kruidvat sostiene che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole télévision e a./Commissione (Racc. pag. II-649). In tale sentenza il Tribunale avrebbe giudicato la società Antena 3 individualmente interessata da una decisione della Commissione, poiché essa poteva essere qualificata come terzo interessato ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, nonostante il fatto che non avesse partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Inoltre, la Kruidvat ritiene che, nella sentenza Métropole télévision e a./Commissione, il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare se l'accesso alla rete fosse stato negato ad Antena 3 mentre, nella sentenza impugnata, esso avrebbe adottato un criterio più severo, verificando se la Kruidvat avesse presentato una domanda di ammissione.
40 La Commissione allega che esisterebbe una differenza rilevante tra il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, in materia di aiuti di Stato, e quello ex art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. Le citate sentenze Matra/Commissione e Cook/Commissione non giustificherebbero la conclusione che la semplice qualità teorica di interessato sia sufficiente per individuare un'impresa. Occorrerebbe inoltre che l'aiuto leda in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. La Commissione aggiunge che qualunque aiuto avrebbe, in linea di principio, un effetto distorsivo della concorrenza, carattere che non sarebbe riscontrabile nell'esistenza di un sistema di distribuzione selettiva. I terzi nella posizione della Kruidvat non sarebbero pregiudicati dal detto sistema, potendone viceversa addirittura profittare.
41 Il secondo argomento porrebbe in dubbio, secondo la Commissione, alcuni accertamenti in fatto non impugnabili in sede di ricorso. Inoltre, la Commissione ritiene che dalle stesse memorie depositate dalla Kruidvat in primo grado si ricaverebbe che essa non ha nessun interesse a diventare distributore autorizzato della Givenchy. Né l'affermazione della Kopardis durante il procedimento belga né la lettera della Belluco sarebbero interpretabili come dinieghi aprioristici di accettazione nella rete, ma dovrebbero essere interpretati alla luce della tesi secondo la quale commercianti non autorizzati non possono porre in vendita prodotti Givenchy.
42 Quanto al terzo argomento la Commissione replica che, in passato, la Kruidvat si sarebbe sempre rifornita sul mercato parallelo e che la decisione non le impedirebbe in futuro di ricorrere a siffatto approvvigionamento. Per di più, la Kruidvat non sarebbe riuscita a dimostrare che la sua posizione concorrenziale fosse sostanzialmente pregiudicata dalla decisione, ai sensi della sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391). Infine, per quanto concerne la modifica della legge Benelux sui marchi in seguito alla direttiva 89/104, la Commissione rileva che questa modifica avrebbe prodotto effetti solo dal 1_ gennaio 1996, quindi tre anni dopo l'adozione della decisione. Pertanto non sussisterebbero nessi né cronologici né causali tra la decisione e la detta modifica della normativa Benelux.
43 Occorre constatare, come ha fatto l'avvocato generale nei paragrafi 59-62 delle sue conclusioni, che la Kruidvat non può stabilire un'analogia tra la situazione delle imprese interessate ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, nell'interpretazione datane dalla Corte nelle citate sentenze Matra/Commissione e Cook/Commissione, e quella dei terzi interessati ex art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. In queste sentenze, la Corte ha giustificato l'interesse ad agire con la mancanza di altre garanzie procedurali nell'ipotesi di una decisione della Commissione mediante la quale si accerti che un aiuto è compatibile con il mercato comune senza procedere ad apposita indagine. Nella presente fattispecie era stato invece formulato un invito a presentare osservazioni e gli interessati avrebbero avuto modo di esercitare il loro diritto di far conoscere la loro opinione alla Commissione. La tutela giurisdizionale dei loro interessi non impone pertanto che essi siano considerati individualmente interessati dalla decisione dato che non si sono nemmeno avvalsi di questa facoltà.
44 Per quanto concerne l'argomento che la Kruidvat trae dalla lettera della Belluco datata 17 luglio 1992, è importante anzitutto sottolineare che gli accertamenti del Tribunale secondo i quali, da un lato, nulla consentiva di affermare che il suo invio fosse stato autorizzato dalla Givenchy o dalla Copardis e, dall'altro, la lettera non costituiva una risposta a una domanda di ammissione della Kruidvat nella rete Givenchy sono accertamenti in fatto non suscettibili di impugnazione in sede di ricorso. Occorre inoltre rilevare che il Tribunale ha respinto l'interpretazione secondo la quale la lettera avrebbe comportato il rigetto di una domanda di ammissione. Al contrario, esso ha posto in evidenza che la Kruidvat non aveva mai chiesto di essere ammessa nella rete di distribuzione. Il Tribunale poteva quindi a buon diritto ritenere che la lettera non era un elemento rilevante ai fini del giudizio sulla ricevibilità del ricorso.
45 Per quanto concerne l'approvvigionamento futuro della Kruidvat, occorre constatare che il Tribunale ha compiuto un esame corretto, accertando che la ricorrente non aveva dimostrato che, in seguito alla decisione, le sarebbe stato impedito di utilizzare le fonti di approvvigionamento cui aveva fatto lecitamente ricorso in precedenza. Questo esame è infatti il solo che consenta di determinare, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, se un determinato soggetto sia interessato da una decisione a causa di una situazione di fatto che lo caratterizzi rispetto a chiunque altro (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195). Gli effetti della decisione, nella descrizione fattane dalla Kruidvat, pur se abbinati a quelli che potrebbe avere l'applicazione della normativa belga di attuazione della direttiva 89/104, non la distinguono da qualsiasi altro operatore esterno alla rete di distribuzione Givenchy.
46 Per quanto concerne il riferimento alla citata sentenza Métropole télévision e a./Commissione, basti sottolineare che, nella fattispecie, il Tribunale ha giustamente constatato che la Kruidvat non aveva mai chiesto di essere ammessa nella rete di distribuzione Givenchy e che la sua situazione non si distingueva da quella dei molti altri operatori economici attivi sul mercato parallelo.
47 Con la quarta parte del primo motivo, la Kruidvat sostiene che, se il suo ricorso non fosse dichiarato ricevibile, essa rimarrebbe priva di qualsiasi tutela giuridica adeguata. La ricorrente allega che il Tribunale sarebbe l'organo in grado di meglio giudicare sul ricorso diretto con il quale si contesti la legittimità di decisioni di esenzione alle luce dell'art. 85 del Trattato. La tutela giuridica offerta dal giudice nazionale, abbinata al rinvio pregiudiziale, sarebbe insufficiente.
48 A tal proposito occorre ricordare che, con gli artt. 173 e 184, da un lato, e con l'art. 177, dall'altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23).
49 Nel caso di specie, non essendo legittimata a chiedere l'annullamento della decisione della Commissione, la Kruidvat conservava la facoltà, come si evince dalla sentenza 27 settembre 1983, causa 216/82, Universität Hamburg (Racc. pag. 2771, punto 10), e come sottolineato dalla Commissione, di eccepirne l'illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere anche in osservanza dell'art. 177 del Trattato.
50 Alla luce di quanto sin qui esposto, il primo motivo d'impugnazione deve essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato
51 Con questo motivo la Kruidvat allega che la sentenza impugnata sarebbe gravata da numerosi vizi di motivazione, in violazione dell'art. 190 del Trattato.
52 Con la prima parte di questo motivo, la Kruidvat allega che sussisterebbe una violazione dell'art. 190 del Trattato qualora, in occasione di una sentenza, il Tribunale si discosti da una precedente giurisprudenza senza fornirne i motivi. In questo contesto, la Kruidvat ritiene che il Tribunale non abbia tenuto nella debita considerazione la citata sentenza AITEC e a./Commissione, concernente la natura di un'associazione di categoria, le sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, cause T-19/92 e T-88/92, Leclerc/Commissione (Racc. pag. II-1851 e II-1961), e la citata sentenza Cartier, vertenti sul collegamento tra un procedimento nazionale e la validità della decisione impugnata, e la citata sentenza Métropole télévision e a./Commissione, concernente l'incidenza sulla posizione concorrenziale dell'impresa ricorrente.
53 Con la seconda parte di questo motivo, la Kruidvat sostiene che l'art. 190 del Trattato sarebbe stato violato anche sotto altri quattro profili. Anzitutto, il Tribunale non avrebbe sufficientemente spiegato, nel punto 65 della sentenza impugnata, le ragioni per la quali non aveva accolto gli argomenti della Kruidvat relativi alla mancanza di divergenze tra la sua opinione e quella del Raad FGB. In secondo luogo, esisterebbe, secondo la Kruidvat, una contraddizione tra i punti 1 e 70 della sentenza, nei quali il Tribunale, da un lato, considera la Kruidvat «il numero uno in assoluto» per la vendita di profumi nei Paesi Bassi e, dall'altro, afferma che la situazione della Kruidvat non si distingue da quella dei molti altri operatori economici attivi sul mercato parallelo. Inoltre, gli argomenti relativi alla mancanza di un'adeguata tutela giuridica non sarebbero stati tenuti nel debito conto dal Tribunale nel punto 75 della sentenza impugnata. Infine, il Tribunale non avrebbe considerato il combinato effetto della decisione e della direttiva 89/104.
54 Secondo la Commissione, questo motivo non presenterebbe un carattere autonomo. Infatti, gli argomenti illustrati sarebbero, in sostanza, identici a quelli dedotti nell'ambito del primo motivo.
55 A tal proposito basti constatare che tutti gli argomenti addotti a sostegno di questo motivo fanno riferimento a questioni di diritto già esaminate nell'ambito del primo motivo, esame che ha portato alla conclusione che il Tribunale non aveva commesso nessun errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
56 Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere respinto.
57 Ne discende che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In osservanza dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni, sopporti le proprie spese.
59 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare le spese della Commissione e della parte interveniente Givenchy, destinataria della decisione. Dato che l'interesse delle parti intervenienti Colipa e FEPD alla soluzione della controversia è meno diretto di quello della Givenchy, esse sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
60 Il ricorso è respinto.
61 La Kruidvat BVBA sopporterà le spese della Commissione e dell'interveniente Parfums Givenchy SA, nonché le proprie spese.
62 Il Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie e des cosmétiques e la Fédération européenne des parfumeurs détaillants sopporteranno le proprie spese.
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