Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Contingente tariffario per l'importazione di banane - Regolamento che fissa un coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo da assegnare agli operatori - Ricorso degli operatori - Irricevibilità [Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 3190/93]
Massima
E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro il regolamento n. 3190/93, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994, dagli operatori delle dette categorie. Infatti, questo regolamento non ha come effetto immediato e diretto di consentire a ciascun operatore di stabilire il quantitativo definitivo che gli sarà assegnato a titolo individuale, in quanto i dati trasmessi a tal fine dagli operatori alle autorità nazionali competenti possono essere modificati da queste ultime o dalla Commissione in varie occasioni, senza che le modifiche operate vengano portate a conoscenza degli operatori interessati, con la conseguenza che questi ultimi non sono in grado di stabilire, né in base ai dati da essi trasmessi né in base alle disposizioni del regolamento n. 3190/93, il quantitativo di riferimento al quale si applica il coefficiente di riduzione. Per via dell'impossibilità per gli operatori di determinare il loro quantitativo definitivo effettuando una semplice moltiplicazione di un quantitativo ad essi noto per il coefficiente di riduzione stabilito dal regolamento controverso, quest'ultimo non andava considerato come un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, nelle quali si comunicavano in realtà agli interessati i quantitativi esatti che avrebbero potuto importare.
Parti
Nel procedimento C-73/97 P,
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, quindi dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Frédéric Pascal, addetto di amministrazione presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,$
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) l'11 dicembre 1996, nella causa T-70/94, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II-1741), procedimento in cui l'altra parte è: Comafrica SpA, società di diritto italiano, con sede in Genova (Italia), Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), con il signor Bernard O'Connor, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adelaïde, ricorrenti in primo grado, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
interveniente in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 febbraio 1997, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) pronunciata l'11 dicembre 1996, nella causa T-70/94, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (Racc. pag. II-1741; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
2 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 19 novembre 1993, n. 3190, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994 (GU L 285, pag. 28), come pure la domanda di risarcimento presentata dalla Comafrica SpA e dalla Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. (in prosieguo: la «Comafrica» e la «Dole»).
3 Per quanto riguarda i fatti che hanno dato origine alla controversia, nonché la normativa comunitaria di cui trattasi, si fa rinvio ai punti 1-21 della sentenza impugnata.
Il procedimento dinanzi al Tribunale
4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 febbraio 1994, la Comafrica e la Dole hanno proposto un ricorso diretto, da un lato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, all'annullamento dell'art. 1, del regolamento n. 3190/93 e, dall'altro, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, dello stesso Trattato, al risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito in conseguenza delle decisioni della Commissione, che esse asseriscono illegittime, contenute nell'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 22 ottobre 1993, n. 2920, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il secondo semestre 1993 (GU L 264, pag. 40), e nell'art. 1 del regolamento n. 3190/93.
5 Il 29 aprile 1994 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso nella parte in cui era diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 3190/93. Con ordinanza 2 maggio 1995, il Tribunale ha deciso di unire l'esame dell'eccezione di irricevibilità a quello del merito.
6 Al riguardo, il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:
«38 L'art. 173, quarto comma, del Trattato conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, pur se adottata formalmente come regolamento, li riguarda direttamente e individualmente. Secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, uno degli obiettivi di detta disposizione è proprio quello di evitare che, grazie alla semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo contro una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente. E' perciò chiaro che la scelta della forma non può di per sé modificare la natura legislativa di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187, punto 19).
39 La Corte e il Tribunale hanno pure dichiarato che, affinché degli operatori economici possano considerarsi individualmente riguardati dall'atto che intendevano far annullare, devono essere pregiudicati nella loro posizione giuridica, a motivo di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e li individua alla stessa stregua dei destinatari (v., ad esempio, sentenza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573).
40 Inoltre, nel contesto della gestione di un contingente tariffario relativo alle carni bovine, la Corte ha ritenuto che un regolamento della Commissione, che stabilisca le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero accogliere la richiesta di licenze d'importazione, riguardava individualmente gli operatori che, al momento della sua adozione, avevano già richiesto dette licenze (v. sentenza Weddel/Commissione, già ricordata, punti 19-23). Per dichiarare che gli operatori in questione erano riguardati individualmente, la Corte ha tenuto conto del fatto che la Commissione, decidendo in base al quantitativo totale per il quale erano state presentate richieste, allorché non era più possibile che ne pervenissero altre, entro quali limiti era possibile accogliere dette domande, aveva in effetti stabilito come sarebbe stata evasa ciascuna richiesta. La Corte ha dichiarato che, di conseguenza, il regolamento in questione doveva considerarsi come un complesso di decisioni individuali e non come misura di portata generale ai sensi dell'art. 189 del Trattato.
41 Il Tribunale osserva che, nella fattispecie, il regolamento n. 3190/93 si applica solo agli operatori che avevano richiesto e ottenuto quantitativi di riferimento per importazione di banane della categoria A o della categoria B per il 1994. Ricorda a ciascun operatore interessato che il quantitativo di banane che egli può importare nell'ambito del contingente tariffario per il 1994 può venir determinato applicando un coefficiente uniforme di riduzione alla sua quota di riferimento. Poiché l'unica funzione legislativa del regolamento n. 3190/93 è quella di fissare e pubblicare detto coefficiente di riduzione, il suo effetto immediato e diretto è quello di consentire a ciascun operatore, applicando il coefficiente di riduzione alla quota di riferimento che gli è stata attribuita, di determinare la quota definitiva che gli verrà assegnata a titolo individuale. Così considerato, il regolamento n. 3190/93 è costituito da un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, nelle quali si comunicano agli interessati in realtà i quantitativi esatti che potranno importare nel 1994.
42 Il Tribunale osserva inoltre che la Commissione non ha contestato l'affermazione delle ricorrenti di essere inoltre direttamente riguardate dal regolamento n. 3190/93 poiché questo non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale per quel che riguarda il rilascio delle licenze d'importazione.
43 Così stando le cose, va dichiarata ricevibile la domanda di annullamento del regolamento n. 3190/93».
L'impugnazione
7 Con il suo ricorso, la Repubblica francese chiede che la Corte annulli parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
8 La Comafrica e la Dole concludono che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare il governo francese e la Commissione alle spese.
9 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- annullare parzialmente la sentenza impugnata in quanto ha respinto l'eccezione di irricevibilità da essa sollevata;
- condannare la Comafrica e la Dole alle spese.
10 A sostegno del proprio ricorso, il governo francese fa valere che il Tribunale ha disconosciuto la portata generale e la natura di atto normativo del regolamento n. 3190/93, che produce effetti giuridici nei confronti di tutti gli operatori delle categorie A e B, e che la Comafrica e la Dole non hanno dimostrato il sussistere di una situazione di fatto particolare, atta a contraddistinguerle in modo più particolare rispetto ad ogni altro operatore che svolga attività nel commercio delle banane rientranti nel contingente tariffario.
11 La Commissione, intervenuta a sostegno dell'impugnazione proposta dal governo francese, fa anzitutto valere che l'unico scopo del regolamento n. 3190/93 è quello di rendere la somma di quantitativi di riferimento assegnati agli operatori delle categorie A e/o B conforme al volume del contingente disponibile mediante la fissazione di un coefficiente di riduzione, senza tener conto di alcuna circostanza particolare relativa ad un determinato operatore. Inoltre la Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del suo regolamento (CEE) 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), gli Stati membri devono comunicare agli operatori i loro quantitativi di riferimento individuali dopo che la Commissione ha fissato l'eventuale coefficiente di riduzione. Essa precisa che soltanto quando questa comunicazione è effettuata gli operatori possono essere considerati titolari di un diritto, qualificabile come definitivo, ad un dato quantitativo di riferimento. Infine, la Commissione osserva che erroneamente il Tribunale si è richiamato alla sentenza 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I-3847), per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso proposto contro il regolamento n. 3190/93.
12 Essendo in disaccordo con le conclusioni dell'avvocato generale, segnatamente per quanto riguarda lo svolgimento dell'iter di concessione delle licenze in forza del regolamento n. 1442/93, la Comafrica e la Dole hanno chiesto alla Corte, con lettera depositata nella cancelleria il 3 settembre seguente, di disporre un provvedimento istruttorio ai sensi dell'art. 60 del regolamento di procedura della Corte, per quanto riguarda lo svolgimento di fatto del detto iter, oppure di ordinare la riapertura della fase orale ai sensi dell'art. 61 del detto regolamento.
13 In ordine al provvedimento istruttorio richiesto, la Corte ritiene che la relativa istanza dev'essere respinta. Invero, essa è stata presentata in un momento nel quale, ai sensi dell'art. 59, n. 2, del regolamento di procedura, la fase orale del procedimento era chiusa. Orbene, emerge dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 53), che un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non ha potuto far valere prima della chiusura della fase orale.
14 Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la Comafrica e la Dole avrebbero potuto presentare la loro istanza prima della chiusura della fase orale. Lo svolgimento dell'iter di concessione delle licenze ai sensi del regolamento n. 1442/93 è stato dalle stesse menzionato nella loro controreplica depositata ai sensi dell'art. 117 del regolamento di procedura. Inoltre, con lettera depositata nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1998, esse hanno dichiarato che la fase scritta del procedimento aveva dato loro l'opportunità di difendere appieno il loro punto di vista e che esse non si opponevano a che la Corte statuisse senza passare alla fase orale, ai sensi dell'art. 120 del regolamento di procedura.
15 In ordine all'istanza di riapertura della fase orale, la Corte ritiene, conformemente all'art. 61 del suo regolamento di procedura, che essa non è necessaria nel caso di specie.
Giudizio della Corte
16 Al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il regolamento n. 3190/93 ha come effetto immediato e diretto di consentire a ciascun operatore, applicando il coefficiente di riduzione al quantitativo di riferimento che gli è stato attribuito, di determinare il quantitativo definitivo che gli verrà assegnato a titolo individuale e che esso va pertanto considerato come costituito da un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, nelle quali si comunicano in realtà agli interessati i quantitativi esatti che potranno importare nel 1994.
17 Occorre pertanto esaminare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto che a un operatore fosse assegnato un quantitativo di riferimento prima dell'adozione del regolamento n. 3190/93 e, quindi, che ciascun operatore fosse, dopo l'adozione di questo regolamento, in grado di determinare il quantitativo definitivo che avrebbe avuto diritto di importare nel 1994, moltiplicando il quantitativo di riferimento per il coefficiente di riduzione.
18 Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), sono state fissate dal regolamento n. 1442/93.
19 Per quanto riguarda il rilascio dei titoli di importazione alle varie categorie di operatori, il regolamento n. 1442/93 prevede un procedimento che consta di più fasi.
20 In primo luogo, le autorità competenti degli Stati membri, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1442/93, fissano gli elenchi separati degli operatori delle categorie A e B e, per ciascun operatore, i quantitativi che quest'ultimo ha smerciato durante i tre anni precedenti l'anno anteriore a quello per cui viene aperto il contingente, suddivisi secondo la natura delle funzioni economiche descritte all'art. 3, n. 1, del detto regolamento.
21 A tale riguardo, l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1442/93 prevede che gli operatori interessati comunichino alle autorità competenti entro il 1_ aprile e, per l'anno 1994, entro il 1_ settembre 1993, il volume globale dei quantitativi di banane messi in commercio durante ciascun anno di cui al n. 1 di questa disposizione, suddivisi in modo distinto in base all'origine delle banane e di ciascuna delle funzioni economiche descritte all'art. 3, n. 1, del regolamento.
22 Le autorità competenti stabiliscono quindi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1442/93, entro il 1_ ottobre 1993 per l'anno 1994, ed entro il 1_ luglio per gli anni successivi, per ciascun operatore delle categorie A e B iscritto presso di esse, la media dei quantitativi messi in commercio durante i tre anni precedenti l'anno anteriore a quello per cui viene aperto il contingente, suddivisi secondo la natura delle funzioni svolte dall'operatore conformemente all'art. 3, n. 1, del detto regolamento. Tale media è definita «quantitativo di riferimento».
23 Risulta dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1442/93 che il quantitativo di riferimento è ottenuto dall'autorità competente applicando ai quantitativi messi in commercio coefficienti di ponderazione variabili a seconda delle funzioni economiche descritte all'art. 3, n. 1, del regolamento.
24 Per quanto riguarda i dati che vanno accertati dalle autorità competenti, l'art. 8 del regolamento n. 1442/93 prevede che queste ultime effettuino tutti i controlli appropriati per verificare la fondatezza delle domande e della documentazione probatoria presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento. All'uopo esse possono in particolare prendere in considerazione le perizie e le relazioni redatte dai controllori contabili e revisori dei conti delle imprese.
25 Infine, l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1442/93 prevede che le autorità competenti trasmettano ogni anno alla Commissione, entro il 15 luglio e, per il 1994, entro il 15 ottobre 1993, l'ammontare totale, per gli operatori registrati presso di esse, dei quantitativi di riferimento ponderati a norma del n. 2 dello stesso articolo, nonché il volume totale, per ogni funzione, delle banane commercializzate.
26 Va rilevato che il regolamento n. 1442/93 non dispone che le autorità competenti siano tenute ad informare gli operatori dei quantitativi di riferimento o dei quantitativi di riferimento ponderati da esse stabiliti.
27 Nel corso dell'ultima fase, la Commissione stabilisce, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del regolamento n. 1442/93, il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori, da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo. A norma del secondo comma dello stesso articolo, gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest'ultimo entro il 1_ agosto e, per il 1994, entro il 1_ novembre 1993.
28 Con riguardo al coefficiente di riduzione stabilito dal regolamento n. 3190/93, la Commissione ha fatto valere dinanzi al Tribunale che tale coefficiente è stato applicato a quantitativi di riferimento corretti dai suoi servizi o su loro suggerimento (punto 64 della sentenza impugnata).
29 Risulta infatti dal quinto e dal sesto `considerando' del regolamento n. 3190/93 che le comunicazioni effettuate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1442/93 evidenziano doppi conteggi degli stessi quantitativi per la stessa funzione a favore di operatori diversi in più Stati membri e che il coefficiente di riduzione è stato determinato in base ai dati comunicati dagli Stati membri, previa deduzione dei doppi conteggi quali sono stati valutati dalla Commissione.
30 Ne consegue che, nel corso del procedimento, i dati trasmessi dagli operatori alle autorità competenti possono essere modificati in varie occasioni prima della fissazione del coefficiente di riduzione, senza che le modifiche apportate dalle autorità competenti o dalla Commissione vengano portate a conoscenza degli operatori interessati.
31 Pertanto, l'operatore non è in grado di stabilire, né in base ai dati da esso trasmessi all'autorità nazionale competente, né in base alle disposizioni del regolamento n. 3190/93, il quantitativo di riferimento al quale si applica il coefficiente di riduzione.
32 E' conseguentemente erronea l'affermazione del Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, secondo cui il regolamento n. 3190/93 «ricorda a ciascun operatore interessato che il quantitativo di banane che egli può importare nell'ambito del contingente tariffario per il 1994 può venir determinato applicando un coefficiente uniforme di riduzione alla sua quota di riferimento» e l'effetto immediato e diretto dello stesso regolamento era «quello di consentire a ciascun operatore, applicando il coefficiente di riduzione alla quota di riferimento che gli è stata attribuita, di determinare la quota definitiva che gli verrà assegnata a titolo individuale».
33 Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato un'analogia tra la situazione della Comafrica e della Dole e quella della parte ricorrente nella sentenza Weddel/Commissione, traendone la conseguenza, al punto 41, che il regolamento n. 3190/93 doveva considerarsi come costituito da un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, che in realtà comunicano agli interessati i quantitativi esatti che essi potranno importare nel 1994.
34 Al riguardo, va ricordato che la Corte, al punto 20 della citata sentenza Weddel/Commissione, ha dichiarato che il regolamento (CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2806, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate (GU L 268, pag. 59), era stato adottato tenendo conto dei quantitativi di carni bovine per i quali erano state presentate domande individuali di titoli di importazione durante i primi dieci giorni del settembre 1987.
35 Adottando il regolamento n. 2806/87, la Commissione si era avvalsa della facoltà prevista dall'art. 15, n. 6, lett. d), del regolamento (CEE) 4 settembre 1980, n. 2377, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 241, pag. 5), aggiunto dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1982, n. 3578 (GU L 373, pag. 59), in base al quale la Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di titolo e stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti se i quantitativi globali oggetto delle domande di titolo superano i quantitativi disponibili.
36 Pertanto, come aveva fatto rilevare l'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri si limitava al rilascio dei titoli d'importazione effettuando, in conformità del regolamento della Commissione, una semplice moltiplicazione a cui ciascun operatore era in grado di procedere per proprio conto.
37 Viceversa, emerge dai punti 20-31 della presente sentenza che l'operatore non aveva ottenuto un quantitativo di riferimento prima dell'adozione del regolamento n. 3190/93, né era in grado di determinare il quantitativo definitivo che avrebbe avuto diritto di importare nel 1994 effettuando una semplice moltiplicazione di un quantitativo a lui noto per il coefficiente di riduzione che questo regolamento aveva stabilito.
38 E' quindi parimenti erronea la conclusione del Tribunale, basata sulla citata sentenza Weddel/Commissione, al punto 41 della sentenza impugnata, secondo la quale il regolamento n. 3190/93 andava considerato come un complesso di decisioni individuali indirizzate a ciascun operatore, nelle quali si comunicavano in realtà agli interessati i quantitativi esatti che avrebbero potuto importare nel 1994.
39 Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte richiamata dalla Comafrica e della Dole a sostegno della loro argomentazione secondo la quale esse sono individualmente interessate dal regolamento n. 3190/93, occorre constatare che essa si riferisce, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 67-71 delle sue conclusioni, a situazioni divergenti da quelle del caso di specie.
40 Infine, in ordine al motivo dedotto dalla Comafrica e dalla Dole secondo cui, ove fosse stato negato loro il diritto di contestare il regolamento n. 3190/93 dinanzi al Tribunale, esse non avrebbero avuto a disposizione alcun altro rimedio giurisdizionale effettivo contro provvedimenti che incidevano sui loro diritti, è sufficiente rilevare, concordemente con quanto ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che quando un operatore ritenga che i suoi diritti siano stati lesi in sede di attribuzione del suo quantitativo di riferimento può proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso l'atto mediante il quale le autorità competenti dello Stato membro considerato hanno fissato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1442/93, il quantitativo che gli è stato attribuito. Nell'ambito di un tale procedimento, nulla gli impedisce di contestare la validità del regolamento comunitario sul presupposto del quale tale atto è stato adottato.
41 Emerge da quanto sopra che la sentenza impugnata dev'essere annullata.
42 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte ritiene che tale presupposto ricorre.
43 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che il ricorso di annullamento proposto dalla Comafrica e dalla Dole contro il regolamento n. 3190/93 dev'essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell'art. 122, quarto comma, del regolamento di procedura della Corte, quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato. Occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 1996, causa T-70/94, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, è annullata.
2) Il ricorso di annullamento proposto dalla Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. è irricevibile.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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