Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Medici - Direttiva 93/16 - Formazione specifica in medicina generale - Condizioni di accesso - Previo conseguimento del diploma di cui all'art. 3 della direttiva - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 93/16/CEE, artt. 3 e 31)
Massima
L'art. 31 della direttiva 93/16, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, non subordina l'accesso alla formazione specifica in medicina generale al previo conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della direttiva.
Né la formulazione dell'art. 31 né la struttura della direttiva 93/16 e nemmeno la natura dell'attività che il candidato deve svolgere nel corso della formazione specifica in medicina generale richiedono che l'interessato abbia conseguito un diploma di base di cui all'art. 3 della direttiva per accedere alla formazione specifica in medicina generale.
Spetta agli Stati membri determinare se, e in quale misura, la partecipazione del candidato in medicina generale all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora nel corso della sua formazione comporti che egli sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 di detta direttiva.
Parti
Nel procedimento C-93/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'arbitrage del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL
e
Governo fiammingo,
Governo della Comunità francese,
Consiglio dei ministri,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 31 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL, dall'avv. Eric Thiry, del foro di Bruxelles;
- per il governo fiammingo, dall'avv. Patrick Devers, del foro di Gand;
- per il governo della Comunità francese, dall'avv. Jean Bourtembourg, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, e dall'avv. Tom Balthazar, del foro di Gand;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL, rappresentata dall'avv. Eric Thiry, del governo fiammingo, rappresentato dall'avv. Patrick Devers, e della Commissione, rappresentata dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 22 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 19 febbraio 1997, pervenuta il 3 marzo seguente, la Cour d'arbitrage del Belgio ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 31 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto il 26 gennaio 1996 dalla Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL (in prosieguo: la «Fédération»), associazione che rappresenta gli interessi di coloro che esercitano la professione medica in Belgio, dinanzi alla Cour d'arbitrage al fine di ottenere l'annullamento dell'art. 4, n. 2, del decreto della Comunità fiamminga 5 aprile 1995, che modifica il decreto 12 giugno 1991 relativo alle università nella Comunità fiamminga, vertente sull'organizzazione di una formazione specifica in medicina generale e su altre disposizioni relative alle università (Moniteur belge 29 luglio 1995; in prosieguo: il «decreto del 1995»).
Il diritto comunitario
3 La direttiva 93/16 costituisce una codificazione delle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14); in essa è incorporata inoltre la direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU L 267, pag. 26). Queste tre direttive sono state abrogate dall'art. 44 della direttiva 93/16.
4 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 93/16, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli - elencati all'art. 3 - rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'art. 23, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio.
5 L'art. 3 della direttiva 93/16 fornisce, per tutti gli Stati membri, l'elenco dei diplomi di cui all'art. 2. Per il Regno del Belgio si tratta del «diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario».
6 L'art. 23, n. 1, della direttiva 93/16 stabilisce che gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'art. 3, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione le conoscenze e l'esperienza richieste da questa stessa disposizione alle lett. a) - d). L'art. 23, n. 2, dispone che l'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.
7 Il titolo IV della direttiva 93/16 riguarda la formazione specifica in medicina generale.
8 Ai sensi dell'art. 30, «ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 23 istituisce una formazione specifica in medicina generale, che risponda almeno alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32, in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1_ gennaio 1990».
9 Gli artt. 31 e 32 della direttiva 93/16 fissano le condizioni minime che questa formazione deve soddisfare.
10 Ai sensi dell'art. 31,
«1. La formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 30 deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:
a) essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione di cui all'articolo 23;
b) avere una durata di almeno due anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti;
c) essere più pratica che teorica. L'insegnamento pratico è impartito, per sei mesi almeno, in un centro ospedaliero abilitato che disponga delle attrezzature e dei servizi necessari nonché, per sei mesi almeno, presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; esso si svolge in contatto con altri istituti o strutture sanitarie che si occupano di medicina generale; tuttavia, fatti salvi i periodi minimi summenzionati, la formazione pratica può essere dispensata durante un periodo massimo di sei mesi presso altri istituti o strutture sanitarie riconosciuti che si occupano di medicina generale;
d) comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora.
(...)
3. Gli Stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 3».
11 L'art. 32 della direttiva 93/16 stabilisce:
«Se, alla data del 22 settembre 1986, uno Stato membro assicurava una formazione in medicina generale per mezzo di una esperienza in medicina generale acquisita dal medico nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio riconosciuto, lo Stato membro in questione può mantenere, a titolo sperimentale, tale formazione, purché:
- sia conforme all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al paragrafo 3 dello stesso articolo;
- abbia una durata pari al doppio della differenza tra la durata prevista all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b) e il totale dei periodi previsti al terzo trattino del presente articolo;
- comporti un periodo in ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzature e servizi adeguati, nonché un periodo presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; a decorrere dal 1_ gennaio 1995 ognuno dei due periodi avrà una durata di almeno sei mesi».
12 L'art. 34 della direttiva 93/16 autorizza, a talune condizioni, gli Stati membri a organizzare una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto.
La normativa belga
13 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regio decreto 10 novembre 1967, n. 78, relativo all'esercizio della terapeutica, all'esercizio delle professioni che vi si ricollegano ed alle commissioni mediche (Moniteur belge del 14 novembre 1967), «nessuno può esercitare la professione medica se non è in possesso del diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia, conseguito in conformità alla normativa sul conferimento dei titoli accademici e sul programma degli esami universitari o se non ne è stato esonerato per legge (...)».
14 Il decreto 12 giugno 1991 relativo alle università nella Comunità fiamminga (Moniteur belge del 4 luglio 1991) riguarda, tra l'altro, l'organizzazione dell'insegnamento accademico.
15 Il decreto del 1995 mira ad organizzare la formazione specifica in medicina generale. Il suo art. 2 ha aggiunto all'art. 7 del decreto 12 giugno 1991 il comma seguente:
«La formazione specifica in medicina generale è una formazione accademica che segue la formazione accademica di medico. Essa è sancita da un titolo accademico di medico generico».
16 L'art. 3 del decreto del 1995 ha inoltre inserito nell'art. 11 del decreto 12 giugno 1991 le disposizioni seguenti:
«Il programma comune di insegnamento del primo ciclo della formazione di medico e dei primi tre anni di studi del secondo ciclo di tale formazione deve soddisfare le condizioni richieste dalla direttiva (...) 93/16/CEE, titolo IV (...). Agli studenti che hanno superato l'esame annuale del terzo anno di studi del secondo ciclo, le autorità universitarie rilasciano un certificato che attesta che essi hanno completato con successo il ciclo di formazione di cui all'art. 23 della direttiva sopra menzionata (...).
Nel quarto anno di studi del secondo ciclo della formazione di medico, le autorità universitarie possono offrire diverse opzioni, una delle quali è obbligatoriamente l'opzione "medicina generale". Questo quarto anno di studi con l'opzione "medicina generale" costituisce il primo anno di studi della formazione specifica in medicina generale di cui al titolo IV della direttiva (...) 93/16/CEE».
17 L'art. 4, n. 2, del decreto del 1995 ha integrato l'art. 14 del decreto 12 giugno 1991 con un quarto comma così formulato:
«Il complesso degli studi della formazione in medicina generale comprende tre anni di studi, cioè il quarto anno di studi del secondo ciclo della formazione di medico e i due anni di studi della formazione in medicina generale».
18 Il ciclo totale di formazione del candidato alla funzione di medico generico nelle Fiandre comprende quindi i primi sei anni, che costituiscono i due cicli di formazione di base di studi in medicina; poi un settimo anno, che corrisponde, da un lato, a un quarto e ultimo anno di studi del secondo ciclo della formazione di medico e, dall'altro, al primo anno del ciclo della formazione specifica di medico generico e, infine, un ottavo e un nono anno, che corrispondono a un terzo ciclo dedicato alla formazione specifica di medico generico.
19 La Fédération ritiene che l'art. 4, n. 2, del decreto del 1995 introduca una deroga alla direttiva 93/16, consentendo l'accesso alla formazione specifica in medicina generale a studenti che non sono abilitati ad assumere responsabilità mediche e crei così una discriminazione tra i candidati autorizzati a iniziare questa formazione nella Comunità fiamminga e i candidati delle altre comunità.
20 Ritenendo che la controversia riguardi la determinazione dell'anno a decorrere dal quale la formazione specifica in medicina generale può iniziare e, più in particolare, la questione se l'accesso a questa formazione presupponga che l'interessato sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della direttiva 93/16 (in prosieguo: il «diploma di base di cui all'art. 3»), la Cour d'arbitrage ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 31, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, letto unitamente agli artt. 3 e 23 e alle altre disposizioni del titolo IV di questa direttiva, vada interpretato nel senso che la formazione specifica in medicina generale può cominciare solo dopo che l'interessato abbia conseguito, dopo almeno sei anni di studio, il diploma di laurea di cui all'art. 3.
2) Se l'art. 31, n. 1, lett. d), della stessa direttiva vada interpretato nel senso che la "partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora" comporta che questo candidato eserciti attività di medico, che sono riservate ai titolari dei diplomi richiesti dagli artt. 2 e 3 della direttiva.
3) In caso affermativo, se questa stessa disposizione vada interpretata nel senso che il candidato dovrebbe esercitare attività di medico fin dall'inizio della formazione specifica in medicina generale, sia che si tratti della formazione a tempo pieno prevista dall'art. 31 della direttiva, sia che si tratti della formazione a tempo ridotto prevista dall'art. 34».
21 In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 93/16, in conformità al suo ventunesimo `considerando', mira unicamente ad instaurare una formazione specifica in medicina generale che risponda a esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù di tale direttiva. Benché autorizzati a imporre requisiti superiori, gli Stati membri sono obbligati, in forza dell'art. 2 della direttiva 93/16, a riconoscere reciprocamente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in conformità dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 93/16.
Sulla prima questione
22 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 31, n. 1, lett. a), della direttiva 93/16 subordini l'accesso alla formazione specifica in medicina generale al previo conseguimento di un diploma di base di cui all'art. 3.
23 La Fédération ritiene che tale questione richieda una soluzione affermativa. Solo il diploma di base di cui all'art. 3 conferirebbe il diritto di esercitare attività di medico e garantirebbe che l'interessato abbia acquisito nell'arco di durata totale della sua formazione le conoscenze e l'esperienza richieste.
24 I governi fiammingo e della Comunità francese, il governo belga nonché la Commissione ritengono, per contro, che gli Stati membri siano liberi di decidere che la formazione inizi fin dal compimento e dalla convalida dei sei anni di studi richiesti dall'art. 31, n. 1, lett. a), della direttiva 93/16 e che quindi non sia indispensabile che il candidato abbia conseguito il diploma di base di cui all'art. 3. Gli Stati membri potrebbero, ma non dovrebbero, subordinare l'accesso alla formazione specifica in medicina generale al conseguimento di un siffatto diploma.
25 Come risulta dalla sua formulazione, l'art. 31 della direttiva 93/16 opera una distinzione tra la condizione del compimento con successo di sei anni di studi in medicina e quella del possesso di un diploma di base di cui all'art. 3. La prima condizione, considerata all'art. 31, n. 1, lett. a), riguarda l'accesso alla formazione specifica in medicina generale, mentre la seconda condizione, considerata al n. 3 di questo stesso articolo, si riferisce al rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale.
26 Occorre quindi constatare che le due condizioni di cui all'art. 31 della direttiva 93/16 hanno una portata diversa e non possono essere equiparate.
27 Si deve aggiungere che, per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione che porta al conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, l'art. 24 della direttiva 93/16 opera la stessa distinzione dell'art. 31 tra il compimento e la convalida di almeno sei anni di studio in medicina, da un lato, e il possesso di un diploma di base di cui all'art. 3, dall'altro.
28 Ne deriva che, contrariamente a quanto afferma la Fédération, né la formulazione dell'art. 31 né la struttura della direttiva 93/16 richiedono che l'interessato sia in possesso di un diploma di base di cui all'art. 3 per accedere alla formazione specifica in medicina generale.
29 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che l'art. 31, n. 1, lett. a), della direttiva 93/16 non subordina l'accesso alla formazione specifica in medicina generale al previo conseguimento di un diploma di base di cui all'art. 3.
Sulle questioni seconda e terza
30 Con le questioni seconda e terza, il giudice nazionale chiede in sostanza se la natura delle attività che il candidato deve svolgere nel corso della formazione specifica in medicina generale in applicazione dell'art. 31, n. 1, lett. d), comporti che egli abbia conseguito un diploma di base di cui all'art. 3 prima di iniziare questa formazione.
31 La Fédération ritiene che, richiedendo una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora, l'art. 31, n. 1, lett. d), della direttiva 93/16 comporti il compimento di atti che sono riservati ai titolari di un diploma di base di cui all'art. 3.
32 Per suffragare la propria tesi la Fédération si basa innanzi tutto sull'uso del termine «medico» all'art. 32, che riguarda gli Stati membri che, alla data del 22 settembre 1986, assicuravano una formazione in medicina generale per mezzo di un'esperienza in medicina generale «acquisita dal medico» nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio riconosciuto.
33 Occorre tuttavia ricordare che il caso del «medico» di cui all'art. 32 della direttiva 93/16, che lavora nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio e che deve quindi disporre di un diploma di base di cui all'art. 3, è diverso da quello del candidato di cui all'art. 31, n. 1, lett. d), che condivide le «responsabilità delle persone con le quali lavora», in quanto queste ultime, dal canto loro, sono abilitate a esercitare attività di medico. Contrariamente all'art. 32, quest'ultima disposizione non si richiama all'esperienza «acquisita dal medico nel proprio studio».
34 In secondo luogo, la Fédération sostiene che gli aspetti della formazione specifica in medicina generale, descritti all'art. 31, n. 1, lett. c) e d), presuppongono altresì che l'interessato abbia la qualità di «medico» nel momento in cui inizia la formazione specifica e quindi che sia in possesso di un diploma di base di cui all'art. 3.
35 Come la Commissione rileva giustamente, la formazione in medicina generale non comporta l'esercizio della professione di medico in maniera autonoma, che comprende la libertà di formulare una diagnosi e di prescrivere una cura; infatti, l'art. 31, n. 1, lett. d), richiede solo la partecipazione alle attività di un medico pienamente qualificato. Per quanto riguarda l'art. 31, n. 1, lett. b), della direttiva 93/16, esso prevede che la formazione debba svolgersi «sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti».
36 La direttiva 93/16, per quanto riguarda la partecipazione all'attività professionale di cui all'art. 31, n. 1, lett. d), non impone quindi il possesso di un diploma di base di cui all'art. 3.
37 Dato che la direttiva 93/16 non richiede il possesso di un diploma di base di cui all'art. 3 per iniziare la formazione specifica in medicina generale, ma lo impone solo nel momento in cui viene rilasciato il diploma, certificato o altro titolo che comprovi la formazione specifica in medicina generale e dato che si tratta in tal caso di un requisito minimo, la direttiva 93/16 lascia gli Stati membri liberi di decidere se il candidato debba già essere in possesso del diploma di base di cui all'art. 3 in un momento precedente.
38 Occorre quindi risolvere le questioni seconda e terza nel senso che la natura delle attività che il candidato deve svolgere nel corso della formazione specifica in medicina generale in applicazione dell'art. 31, n. 1, lett. d), della direttiva 93/16 non presuppone necessariamente che egli abbia conseguito un diploma di base di cui all'art. 3 prima di iniziare questa formazione. Spetta agli Stati membri determinare se, e in quale misura, la partecipazione del candidato in medicina generale all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora nel corso della sua formazione comporti che egli sia in possesso di un diploma di base di cui all'art. 3.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'arbitrage del Belgio con sentenza 19 febbraio 1997, dichiara:
40 L'art. 31, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, non subordina l'accesso alla formazione specifica in medicina generale al previo conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della stessa direttiva.
41 La natura delle attività che il candidato deve svolgere nel corso della formazione specifica in medicina generale in applicazione dell'art. 31, n. 1, lett. d), della direttiva 93/16 non presuppone necessariamente che egli abbia conseguito un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della stessa direttiva prima di iniziare questa formazione. Spetta agli Stati membri determinare se, e in quale misura, la partecipazione del candidato in medicina generale all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora nel corso della sua formazione comporti che egli sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della detta direttiva.
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