Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Garanzia per le perdite di salario subite durante il periodo di riferimento - Esistenza di diritti non pagati sorti prima del periodo di riferimento - Imputazione dei versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante il periodo di riferimento con precedenza ai crediti sorti prima di detto periodo
(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 4, n. 2)
Massima
L'art. 4, n. 2, della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore vanti nei confronti del suo datore di lavoro tanto crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, considerato da tale disposizione, quanto crediti relativi allo stesso periodo di riferimento, i versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo devono essere imputati, con precedenza, ai crediti precedenti.
Sarebbe, infatti, incompatibile con lo scopo previdenziale perseguito dalla direttiva, che consiste nel garantire un minimo di tutela a tutti i lavoratori, interpretare il suo art. 4, n. 2, in modo tale che il lavoratore non possa fruire della garanzia per le perdite di retribuzione da lui effettivamente subite durante il periodo di riferimento.
Parti
Nel procedimento C-125/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A. G. R. Regeling
e
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: signor G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Regeling, dall'avv. R. Polderman, del foro di Alkmaar;
- per la Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, dalla Bestuur van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, a sua volta rappresentata dal signor C.R.J.A.M. Brent, direttore della sezione contenzioso dell'organismo di esecuzione Gak Nederland BV, e dalla signora A.I. van der Kris, collaboratore giuridico presso lo stesso organismo, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor C. Lewis, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid e della Commissione, all'udienza del 5 marzo 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 marzo 1997, pervenuta in cancelleria il 26 marzo seguente, l'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone il signor Regeling alla Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (direzione dell'associazione di categoria delle imprese dell'industria metallurgica, in prosieguo: l'«organismo di garanzia»), vertente sul calcolo della garanzia prevista dalla direttiva.
3 La direttiva mira a garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela a livello comunitario in caso di insolvenza del datore di lavoro, fatte salve disposizioni più favorevoli vigenti negli Stati membri.
4 A questo scopo, l'art. 3, n. 1, della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari perché gli organismi di garanzia garantiscano il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata; quest'ultima, ai sensi dell'art. 3, n. 2, è, a scelta degli Stati membri, la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (primo trattino), o quella del preavviso di licenziamento comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro (secondo trattino), oppure quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro (terzo trattino).
5 Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva, il pagamento può essere limitato ai diritti non pagati relativi alla retribuzione di taluni periodi, a seconda della scelta effettuata dagli Stati membri a norma dell'art. 3, n. 2, vale a dire:
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, nel senso di assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (primo trattino);
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, nel senso di assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro (secondo trattino);
- o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, nel senso di assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l'obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata (terzo trattino).
6 Gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, a norma dell'art. 4, n. 3, «per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale» della direttiva.
7 L'art. 2, n. 2, della direttiva precisa che questa «non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione"».
8 Infine, a tenore dell'art. 9 della direttiva, gli Stati membri possono applicare od introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori subordinati.
9 In diritto olandese la direttiva è stata recepita con la Werkloosheidswet (legge sulla disoccupazione, in prosieguo: la «WW»). A tenore del capo IV di detta legge, relativo all'assunzione di obblighi derivanti da un rapporto di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore, il cui datore di lavoro sia dichiarato in stato di fallimento, e sia titolare di un credito relativo alla sua retribuzione o alla sua gratifica per le ferie, ha diritto ad una prestazione riguardante:
- la retribuzione per tredici settimane immediatamente precedenti il giorno di risoluzione del contratto di lavoro, al massimo, il che corrisponde al periodo di riferimento di tre mesi precedenti la data del preavviso di licenziamento di cui all'art. 4, n. 2, secondo trattino, della direttiva:
- la retribuzione dovuta durante il termine di preavviso vigente (al massimo il termine di cui all'art. 40 della Faillissementswet (legge sul fallimento);
- la gratifica per le ferie, gli assegni per le ferie e gli importi di cui il datore di lavoro è debitore nei confronti di terzi a causa del suo rapporto di lavoro col dipendente, per un anno al massimo (artt. 61, n. 1, e 64 della WW).
10 Il 29 ottobre 1990 il signor Regeling veniva assunto dal signor Moojen come saldatore. Il contratto di lavoro veniva risolto il 14 giugno 1991 con effetto a partire dal 1_ agosto 1991. Il datore di lavoro veniva dichiarato in stato di fallimento il 21 aprile 1992; tale procedimento veniva chiuso, alcuni mesi più tardi, per insufficienza d'attivo.
11 Fino al mese di dicembre 1990 incluso, il signor Regeling percepiva la sua retribuzione alla scadenza prevista. Per contro, fra il 1_ gennaio e il 1_ agosto 1991 il datore di lavoro gli versava, ad intervalli irregolari, parti della retribuzione. Mentre, in base al suo calcolo, il signor Regeling avrebbe avuto diritto, per il periodo di cui trattasi, ad una retribuzione netta di 21 892 HFL, comprendente la retribuzione base, la retribuzione per le ore supplementari e la gratifica per le ferie, il datore di lavoro avrebbe versato, sporadicamente, durante lo stesso periodo, un importo complessivo di 18 136 HFL. Secondo il signor Regeling, il suo datore di lavoro gli dovrebbe quindi versare ancora 3 756 HFL, a titolo di arretrati della retribuzione e di altri debiti.
12 Il 1_ luglio 1992, il signor Regeling, in base al capo IV della WW, chiedeva all'organismo di garanzia detti arretrati di retribuzione.
13 Con provvedimento 11 novembre 1993, l'organismo in questione respingeva tale domanda poiché il signor Regeling non disponeva di un credito di retribuzione durante il periodo di riferimento, vale a dire dal 15 marzo al 25 luglio 1991, in quanto l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro durante tale periodo era superiore a quello dei crediti di retribuzione di cui era titolare per lo stesso periodo.
14 A questo proposito, dal fascicolo risulta che, ai sensi dell'art. 43 del sesto libro del Burgerlijk Wetboek (codice civile, in prosieguo: il «BW»), entrato in vigore il 1_ gennaio 1992, ma il cui contenuto corrisponde a quello degli artt. 1432 e 1435 del precedente BW, quando un debitore effettua un pagamento che può essere imputato a due o più obbligazioni, tale versamento viene imputato, in primo luogo, all'obbligazione indicata dal debitore; in secondo luogo, in mancanza di siffatta indicazione, alle obbligazioni esigibili; in terzo luogo, alle obbligazioni esigibili più onerose; infine, se tutte le obbligazioni sono esigibili e ugualmente onerose, all'obbligazione meno recente. In base a tali disposizioni, i versamenti effettuati dal signor Moojen durante il periodo di riferimento avrebbero dovuto essere imputati anzitutto ai debiti meno recenti, di modo che il signor Regeling sarebbe titolare di diritti non pagati per i quali avrebbe diritto alla garanzia prevista dalla direttiva.
15 Tuttavia, dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali amministrativi olandesi e, in particolare, dal Centrale Raad van Beroep emerge che qualsiasi versamento di retribuzione effettuato durante il periodo di riferimento deve essere imputato alla retribuzione relativa a tale periodo, in quanto le disposizioni del codice civile non si applicano alle domande basate sulla legislazione a tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Secondo tale giurisprudenza, il signor Regeling non sarebbe titolare di diritti non pagati ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva, a causa dei versamenti effettuati durante il periodo di riferimento, e non avrebbe, di conseguenza, diritto alla garanzia.
16 Alla luce di quanto precede, il giudice a quo ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se siano soddisfatti completamente gli obblighi derivanti dalla direttiva 80/987 da parte di una normativa nazionale la quale può comportare che il pagamento previsto nella direttiva di un credito di retribuzione avvenga solo qualora e in quanto tale credito, nel periodo indicato nella direttiva, si riferisca ad un importo maggiore di quello che il lavoratore ha ricevuto nello stesso periodo e che tuttavia, in base al diritto civile nazionale, viene imputato ad un credito di retribuzione sorto in una data precedente tale periodo».
17 Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 4, n. 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lavoratore vanti nei confronti del suo datore di lavoro tanto crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, considerato da tale disposizione, quanto crediti relativi allo stesso periodo di riferimento, i versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo debbono essere considerati nel senso che essi riguardano esclusivamente i crediti del lavoratore sorti durante il periodo di riferimento o se essi debbano essere imputati, con precedenza, a crediti precedenti.
18 Secondo l'organismo di garanzia e il governo del Regno Unito, dal momento che la direttiva mira ad armonizzare parzialmente le legislazioni nazionali e attribuisce espressamente, nel suo art. 2, n. 2, agli Stati membri il potere di definire in particolare la nozione di «retribuzione», questi ultimi rimangono liberi di determinare il metodo di imputazione dei versamenti in caso di crediti successivi e, quindi, di decidere se i versamenti effettuati dal datore di lavoro durante il periodo di riferimento riguarderanno i crediti del lavoratore sorti durante tale periodo o i crediti precedenti.
19 Questa tesi va disattesa. Anche se la direttiva persegue soltanto un'armonizzazione parziale delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro, la questione sollevata dal giudice a quo riguarda tuttavia l'interpretazione dei termini «diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi» del contratto o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di cui all'art. 4, n. 2, secondo trattino, della direttiva. Tali termini aventi ad oggetto la determinazione stessa della garanzia comunitaria minima devono essere interpretati uniformemente allo scopo di non privare d'efficacia l'armonizzazione, anche parziale, perseguita sul piano comunitario.
20 Al riguardo, si deve rilevare che, in linea di principio, a norma dell'art. 3, n. 1, della direttiva, gli organismi di garanzia sono tenuti a garantire il pagamento dei crediti insoluti relativi alla retribuzione del periodo precedente una data determinata. Soltanto eccezionalmente gli Stati membri hanno la facoltà, in forza dell'art. 4, n. 1, di limitare tale obbligo di pagamento a un determinato periodo, fissato secondo le modalità di cui all'art. 4, n. 2. Come al paragrafo 45 delle sue conclusioni sottolinea l'avvocato generale, tale disposizione dev'essere interpretata restrittivamente e in senso conforme all'obiettivo previdenziale della direttiva, consistente nel garantire un minimo di tutela a tutti i lavoratori.
21 Nel caso in cui un lavoratore sia, come nel caso di specie, titolare di crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, l'imputazione dei versamenti effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo ai crediti sorti durante lo stesso periodo, nonostante l'esistenza di crediti precedenti rimasti insoluti, avrebbe l'effetto di pregiudicare direttamente il minimo di tutela garantito dalla direttiva, la cui concessione dipenderebbe, in siffatte circostanze, dalla decisione, casuale o voluta, del datore di lavoro di effettuare o meno taluni versamenti durante il periodo di riferimento.
22 Sarebbe, infatti, incompatibile con lo scopo perseguito dalla direttiva interpretare il suo art. 4, n. 2, in modo tale che il lavoratore, in quest'ultimo caso, non possa fruire della garanzia per le perdite di retribuzione da lui effettivamente subite durante il periodo di riferimento.
23 Di conseguenza, si deve risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 4, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore vanti nei confronti del suo datore di lavoro tanto crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, considerato da tale disposizione, quanto crediti relativi allo stesso periodo di riferimento, i versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo devono essere imputati, con precedenza, ai crediti precedenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar, con ordinanza 18 marzo 1997, dichiara:
L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore vanti nei confronti del suo datore di lavoro tanto crediti relativi a periodi di occupazione precedenti il periodo di riferimento, considerato da tale disposizione, quanto crediti relativi allo stesso periodo di riferimento, i versamenti di retribuzione effettuati dal datore di lavoro durante quest'ultimo periodo devono essere imputati, con precedenza, ai crediti precedenti.
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