Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Legislazioni uniformi - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Regolamento n. 2081/92 - Competenza degli Stati membri ad adottare decisioni derogatorie - Presupposto - Esistenza di una norma esplicita - Modifica, effettuata non rispettando il procedimento comunitario, di una denominazione registrata - Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 17)
2 Agricoltura - Legislazioni uniformi - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Denominazione composta registrata seguendo la procedura abbreviata - Mancanza di indicazioni relative ad una limitazione della protezione - Protezione estesa ad ogni singolo termine della denominazione - Conclusione non vincolante
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 17; regolamento della Commissione n. 1107/96)
Massima
1 In base al sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, quando gli Stati membri dispongono della competenza ad adottare decisioni, anche solo transitorie, in deroga alle disposizioni del regolamento, tale competenza risulta da norme esplicite. Un'eventuale modifica di un elemento del disciplinare, come la designazione del prodotto, vale a dire la denominazione di origine registrata, può essere quindi ottenuta solo nel rispetto delle modalità e procedure comunitarie fissate dal regolamento.
Pertanto, dopo l'entrata in vigore del citato regolamento, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente alla procedura abbreviata di cui all'art. 17, applicabile alle denominazioni già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, e non può proteggerla a livello nazionale.
2 Nel caso di una denominazione d'origine «composta», registrata in osservanza della procedura abbreviata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, il fatto che per la detta denominazione non esistano indicazioni sotto forma di nota a piè di pagina nell'allegato del regolamento n. 1107/96, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una parte di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte sia protetta.
Infatti, in quest'ultimo regolamento non esiste nessun indizio del fatto che il ricorso al sistema delle note a piè di pagina abbia uno scopo del genere. Inoltre, nel regime di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92, le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all'eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto, rientrano nella competenza del giudice nazionale, cui spetta risolverle in base ad un'analisi approfondita del contesto fattuale secondo la ricostruzione ad esso fattane dagli interessati.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-129/97 e C-130/97,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Digione (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak (C-129/97), Jean-Pierre Fol (C-130/97),
intervenienti:
Syndicat de défense de l'Époisses (C-129/97 e C-130/97),
Institut national des appellations d'origine contrôlées (INAO) (C-129/97 e C-130/97),
Association nationale d'appellation d'origine laitière française (ANAOF) (C-129/97 e C-130/97),
Laiterie de la Côte SARL e a. (C-130/97),
"domande vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Syndicat de défense de l'Époisses, dall'avv. Daniel Bouchard, del foro di Digione;
- per il signor Chiciak, la Fromagerie Chiciak e il signor Fol, dall'avv. Corinne Linval, del foro dell'Aube;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto d'amministrazione centrale presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Syndicat de défense de l'Époisses, con l'avv. Daniel Bouchard, del signor Chiciak, della Fromagerie Chiciak e del signor Fol, con l'avv. Corinne Linval, del governo francese, rappresentato dalla signora Christina Vasak, vicesegretaria agli Affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Frédéric Pascal, del governo tedesco, rappresentato dalla signora Corinna Ullrich, Regierungsrätin presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dalla signora Ioanna Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dal signor Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, del governo italiano, rappresentato dal signor Ivo M. Braguglia, e della Commissione, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues e Xavier Lewis, all'udienza del 27 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenze 26 febbraio 1997, giunte alla Corte il 1_ aprile seguente, il Tribunal de grande instance di Digione ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 1992»), e del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 1996»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali promossi a carico dei signori Chiciak e Fol per avere, in violazione della normativa nazionale vigente, posto in commercio formaggi utilizzando una denominazione d'origine protetta.
3 Il regolamento 1992, entrato in vigore il 25 luglio 1993, stabilisce norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione e degli alimentari. Questo regolamento ricorda, nel suo settimo `considerando', «che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; [che occorre prevedere un approccio comunitario]; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori». Nel dodicesimo `considerando' si afferma che, «per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario».
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento 1992:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata».
5 Gli artt. 4-7 di questo regolamento stabiliscono una procedura di registrazione (detta «ordinaria»).
6 L'art. 4, n. 1, del regolamento 1992 prevede che, «per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». Dal n. 2 di questo articolo risulta che il disciplinare deve contenere, in particolare, «il nome del prodotto agricolo (...) che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica».
7 A norma dell'art. 5, n. 4, del regolamento 1992, la domanda di registrazione dev'essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica interessata. Lo Stato membro verifica (art. 5, n. 5) che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione corredata, segnatamente, del disciplinare. Secondo l'art. 6, nn. 1, 2 e 3, quest'ultima, entro un termine di sei mesi, verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4. Qualora la Commissione giunga alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa cura una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se non le vengono presentate dichiarazioni di opposizione da parte di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica interessata conformemente all'art. 7, la Commissione iscrive la denominazione nel registro denominato «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».
8 A norma dell'art. 8 del regolamento 1992, le menzioni «DOP» e «IGP» possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al detto regolamento.
9 L'art. 9 del regolamento 1992 prevede quanto segue:
«Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica.
La procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.
Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza».
10 L'art. 13, n. 1, del regolamento 1992 ha il seguente disposto:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b)».
11 L'art. 17 del regolamento 1992, il quale prevede la procedura di registrazione detta «abbreviata» e che riguarda la registrazione delle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
12 Il regolamento 1996 contiene in allegato l'elenco delle denominazioni registrate a titolo di indicazioni geografiche protette (IGP) o di denominazioni d'origine protetta (DOP) ex art. 17 del regolamento 1992. Tra queste ultime compare «Époisses de Bourgogne (DOP)».
13 Il regolamento 1992 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento 1997»), il quale, in particolare, ha aggiunto all'art. 5, n. 5, dopo il primo comma, il seguente testo:
«Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.
La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. (...)
Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari».
14 Il decreto francese 14 maggio 1991, relativo alla denominazione d'origine «Époisses de Bourgogne» (JORF pag. 6593, in prosieguo: il «decreto 1991»), ha istituito tale denominazione ed ha definito i formaggi che possono beneficiarne. Il governo francese ha chiesto la registrazione di questa denominazione conformemente alla procedura abbreviata di cui all'art. 17 del regolamento 1992 e la Commissione ha effettuato la detta registrazione in forza del regolamento 1996.
15 Con decreto 14 aprile 1995, relativo alla denominazione di origine controllata «Époisses» (JORF pag. 6271, in prosieguo: il «decreto 1995»), il decreto 1991 è stato modificato, in quanto la denominazione «Époisses de Bourgogne» è stata sostituita, in tutte le sue disposizioni, da quella di «Époisses». In sede di osservazioni il governo francese ha reso noto che, con lettera datata 25 aprile 1997, esso aveva chiesto alla Commissione, conformemente all'art. 9 del regolamento 1992, una modifica del disciplinare riguardante la denominazione d'origine protetta «Époisses de Bourgogne».
16 I signori Chiciak e Fol sono produttori caseari perseguiti per aver «usato la designazione "Époisses", denominazione di origine protetta istituita dal decreto 1995, riservata ai formaggi le cui caratteristiche sono stabilite dal decreto 1991, relativo alla denominazione d'origine "Époisses de Bourgogne"». Gli imputati non hanno negato la difformità dei prodotti da loro fabbricati dai requisiti di quest'ultimo decreto. Essi hanno tuttavia sostenuto, in particolare, che potevano legalmente utilizzare la denominazione «Époisses» per i loro formaggi, in quanto il decreto 1995 sarebbe in contrasto con il regolamento 1992. A loro parere, questo regolamento riserva alla Commissione una competenza esclusiva ad attribuire una protezione alle denominazioni di origine e vieta agli Stati membri di legiferare in materia. Gli imputati hanno sottolineato il fatto che essi non avrebbero violato il decreto 1991 e che la denominazione registrata conformemente alla domanda delle autorità francesi dal regolamento 1996 sarebbe «Époisses de Bourgogne» e non «Époisses».
17 Il Syndicat de défense de l'Époisses e l'Association nationale d'appellation d'origine laitière française hanno contestato l'argomento relativo all'illegittimità del decreto 1995. Essi hanno sostenuto che il nome «Époisses» sarebbe protetto alla stregua di quello «Époisses de Bourgogne». A tal proposito, essi hanno fatto segnatamente rinvio al regolamento 1996, il quale contiene in allegato l'elenco dei prodotti registrati ai fini della denominazione d'origine protetta. In esso sono menzionati, in particolare: Époisses de Bourgogne, Camembert de Normandie, Chabichou du Poitou. Per quanto riguarda questi ultimi due formaggi citati a mo' di esempio, una nota a piè di pagina precisa espressamente che la protezione dei nomi «chabichou» e «camembert» non è stata richiesta. Pertanto, in base a un'interpretazione a contrario della mancanza di precisazioni a questo proposito, sarebbe lecito concludere che la parte «Époisses» della denominazione «Époisses de Bourgogne» sia protetta in quanto tale.
18 Alla luce di ciò, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento 14 luglio 1992, n. 2081, escluda, a decorrere dalla sua entrata in vigore, qualsiasi competenza residua degli Stati membri a modificare una denominazione di origine preesistente.
2) Se le indicazioni riportate sotto forma di nota a piè di pagina nell'allegato del regolamento 12 giugno 1996, n. 1107, rappresentino un elenco esaustivo delle parti di denominazioni composte, escluse dalla protezione».
19 Con ordinanza del presidente della Corte 10 aprile 1997, questi due procedimenti sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se il regolamento 1992 debba essere interpretato nel senso che, dopo la sua entrata in vigore, uno Stato membro può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17 e può tutelarla a livello nazionale.
21 I signori Chiciak e Fol, il governo ellenico nonché la Commissione ritengono che il regolamento 1992 abbia introdotto una disciplina tassativa, la quale avrebbe escluso, sin dalla sua entrata in vigore, qualsiasi competenza degli Stati membri a creare una nuova denominazione geografica o a modificare qualsiasi denominazione già registrata in osservanza di questo regolamento.
22 I governi italiano e tedesco ritengono che il regolamento 1992 abbia lo scopo di fornire una protezione efficace a livello comunitario. Tuttavia, tale scopo non contrasterebbe con le legislazioni nazionali a carattere complementare che accordano una tutela meno estesa, né le escluderebbe.
23 Il governo francese, sostenuto dal Syndicat de défense de l'Époisses, afferma che il regolamento 1992 mirerebbe a garantire, a livello comunitario, una protezione delle denominazioni di origine, senza con ciò sottrarre agli Stati membri la loro competenza in materia di gestione delle dette denominazioni. Esso rileva segnatamente che, benché il regolamento 1997 preveda ormai espressamente che la protezione nazionale di denominazioni può essere mantenuta sino all'avvenuta registrazione a livello comunitario, una competenza nazionale siffatta sarebbe esistita per forza di cose sin dall'entrata in vigore del regolamento 1992. Ogni Stato membro sarebbe quindi autorizzato a proteggere taluni elementi delle denominazioni in attesa dell'espletamento della procedura di registrazione comunitaria.
24 A tal riguardo, come del resto rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 4 delle sue conclusioni, basta esaminare se uno Stato membro, il quale, conformemente all'art. 17 del regolamento 1992, abbia chiesto la registrazione di una denominazione di origine protetta all'epoca dell'entrata in vigore del detto regolamento, sia competente a modificare questa denominazione senza rispettare la procedura prevista a tal fine dal regolamento.
25 E' bene ricordare che, secondo i `considerando' settimo e dodicesimo, il regolamento 1992 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme nella Comunità delle denominazioni geografiche conformi ad esso. Inoltre, occorre constatare che questa protezione uniforme discende dalla registrazione, effettuata conformemente alle norme specificamente previste dal regolamento.
26 Infatti, il regolamento 1992 ha introdotto l'obbligo di registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche affinché queste ultime possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri ed ha fissato il regime comunitario destinato a disciplinare d'ora in avanti tale protezione, conseguibile solo a conclusione di una procedura vincolante di notificazione, controllo e registrazione.
27 Le autorità francesi hanno chiesto, nel termine di sei mesi prescritto dal detto regolamento, la registrazione della denominazione d'origine «Époisses de Bourgogne», protetta conformemente al decreto 1991, secondo la procedura «abbreviata» di cui all'art. 17 del regolamento 1992, il che implica segnatamente che la registrazione è stata effettuata senza la fase di opposizione di cui all'art. 7 del regolamento 1992, rientrante nella procedura «ordinaria» di registrazione.
28 Uno Stato membro il quale abbia utilizzato la procedura di registrazione ex art. 17 può, conformemente al n. 3 di questa disposizione, mantenere la protezione nazionale della denominazione di cui trattasi sino alla data in cui venga presa una decisione in merito alla registrazione.
29 Ebbene, la protezione uniforme delle denominazioni d'origine istituita mediante il regolamento 1992 implica che lo Stato membro il quale reputi opportuna una modifica della denominazione d'origine di cui viene chiesta la registrazione conformemente al regolamento rispetti le procedure stabilite a tal fine.
30 Un'eventuale modifica di un elemento del disciplinare, come la designazione del prodotto, vale a dire la denominazione di origine registrata, può essere quindi ottenuta solo nel rispetto delle modalità e procedure comunitarie fissate dal regolamento 1992, e in particolare della procedura di cui all'art. 9 del regolamento, il quale fa rinvio alla procedura ex art. 6.
31 Il governo francese asserisce che, quantomeno finché non venga adottata alcuna decisione relativa alla domanda di registrazione, dovrebbe essere riconosciuto agli Stati membri, in base al sistema del regolamento, il potere di concedere una protezione nazionale provvisoria. Esso afferma che la sua tesi sarebbe corroborata dalla nuova disposizione aggiunta all'art. 5 del regolamento 1992 dal regolamento 1997, la quale stabilisce il potere, per uno Stato membro che abbia chiesto una registrazione, di accordare «alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale», protezione che può essere accordata anche «nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare».
32 A tal riguardo occorre constatare, oltre alla circostanza che la nuova disposizione aggiunta all'art. 5 del regolamento 1992 dal regolamento 1997 non si applica alla procedura di registrazione di cui all'art. 17, che, prima dell'entrata in vigore del regolamento 1997, una competenza quale quella dedotta dal governo francese risultava del tutto infondata alla luce del regolamento 1992. Contrariamente a quanto sostenuto da questo governo, dal regolamento 1997 si evince proprio che, in base al sistema istituito dal regolamento 1992, quando gli Stati membri dispongono della competenza ad adottare decisioni, anche solo transitorie, in deroga alle disposizioni del regolamento, tale competenza risulta da norme esplicite.
33 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che il regolamento 1992 dev'essere interpretato nel senso che, dopo la sua entrata in vigore, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17 e non può proteggerla a livello nazionale.
Sulla seconda questione
34 In considerazione del contesto in cui si inserisce la seconda questione e alla luce delle spiegazioni fornite dal giudice a quo, con tale questione si chiede in sostanza se, nel caso di una denominazione d'origine «composta», il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato del regolamento 1996, le quali precisino che la registrazione non è richiesta per una parte di questa denominazione, implichi che ogni sua singola parte è protetta.
35 A tal proposito, il governo francese e la Commissione allegano in sostanza che, nel caso di denominazioni composte, la regola generale, derivante dal citato art. 13 del regolamento 1992, sarebbe che, non trattandosi di un nome generico o comune, la protezione si applica non solo alla denominazione nel suo insieme, ma anche a ogni singolo elemento della medesima. A loro parere se, in relazione alle denominazioni composte, fosse protetta solo la loro denominazione completa, ciò avrebbe l'effetto di non permettere di garantire in pieno il livello di protezione stabilito dall'art. 13 del regolamento 1992. In sede di elaborazione dell'elenco di cui al regolamento 1996 sarebbe stato posto il principio secondo il quale vanno espressamente indicati gli elementi non protetti delle denominazioni composte. Questa precisazione prescinderebbe dalla natura generica o meno della parte della denominazione interessata. Nel caso di specie, la mancanza di note a piè di pagina significherebbe che la protezione riguarda non solo l'intera denominazione, ma anche ogni suo singolo elemento terminologico.
36 Questo argomento non può essere accolto. Se è vero che, nel regolamento 1996, si è ritenuto necessario, in un determinato numero di casi, precisare mediante nota a piè di pagina che la protezione di una parte della denominazione interessata non è stata richiesta, la conseguenza che occorre trarre da ciò è che, per questa parte della denominazione, gli interessati non possono reclamare diritti in forza del regolamento 1992. Il regolamento 1996 non contiene peraltro nessun indizio che permetta di conoscere le ragioni per le quali gli Stati membri hanno deciso di non chiedere la protezione; ciò potrebbe essere avvenuto perché la parte aveva assunto un significato generico, oppure perché non era protetta a livello nazionale all'atto della presentazione della domanda ex art. 17 del regolamento 1992, o per altre ragioni ancora. Infatti, dall'ottavo `considerando' del regolamento 1996 si ricava semplicemente che «alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto».
37 Anche qualora risultasse esatto che dall'art. 13 del regolamento 1992 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni suo elemento, purché non si tratti di un nome generico o comune, questa stessa disposizione non può costituire una valida giustificazione per un'interpretazione del regolamento 1996 nel senso che, se non esistono note a piè di pagina, deve ritenersi protetto ogni singolo elemento della denominazione composta.
38 Infatti, nel regolamento 1996 - adottato dalla Commissione seguendo la procedura del comitato di cui all'art. 15 del regolamento 1992 - non esiste nessun indizio del fatto che il ricorso al sistema delle note a piè di pagina avesse uno scopo del genere. Inoltre, nel regime di protezione istituito mediante il regolamento 1992, le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all'eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dell'art. 13 del regolamento 1992, rientrano nella competenza del giudice nazionale, cui spetta risolverle in base ad un'analisi approfondita del contesto fattuale secondo la ricostruzione ad esso fattane dagli interessati.
39 Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che, nel caso di una denominazione d'origine «composta», il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato del regolamento 1996, le quali precisino che la registrazione è stata richiesta per una parte di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, ellenico ed italiano, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Digione, con sentenze 26 febbraio 1997, dichiara:
41 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, dopo la sua entrata in vigore, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17 e non può proteggerla a livello nazionale.
42 Nel caso di una denominazione d'origine «composta», il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una parte di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta.
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