Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione fondata sul ritardo accumulato nell'attuazione di una precedente direttiva connessa - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Qualora la trasposizione di una direttiva da parte di uno Stato membro non sia stata realizzata nel termine fissato, l'inadempimento dedotto al riguardo deve ritenersi fondato. La mancata trasposizione non può essere giustificata con il ritardo accumulato nell'attuazione di una precedente direttiva, collegata a quella di cui trattasi, che doveva essere trasposta essa stessa prima dello scadere del detto termine.
Parti
Nella causa C-139/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/2/CE, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (GU L 45, pag. 1), e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 aprile 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/2/CE, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (GU L 45, pag. 1), e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2 Ai termini dell'art. 4 della direttiva 94/2, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva 94/2 nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di nessun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata a tale obbligo, la Commissione ha deciso di avviare, nei confronti di quest'ultima, un procedimento per inadempimento ex art. 169 del Trattato.
4 Il 16 maggio 1995 la Commissione ha intimato al governo italiano di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.
5 Le autorità italiane hanno risposto con lettera 13 luglio 1995 che un regolamento di attuazione era in corso di adozione ai fini di una rapida trasposizione della direttiva 94/2.
6 Tuttavia, non avendo ricevuto comunicazione dei detti provvedimenti di trasposizione, con lettera 8 maggio 1996 la Commissione ha inviato al governo italiano un parere motivato invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla notifica del parere stesso.
7 Con lettera 21 giugno 1996 il governo italiano ha comunicato alla Commissione che il progetto di regolamento di attuazione della direttiva 94/2 era in corso di esame in seno al Consiglio dei ministri.
8 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla definitiva approvazione di tale progetto, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
9 Il governo italiano non nega che la direttiva 94/2 non è stata trasposta nel termine stabilito. Esso si limita a indicare che i provvedimenti di trasposizione della direttiva in parola verranno adottati in un futuro prossimo. Esso rileva peraltro che, in quanto la direttiva 94/2 stabilisce modalità di attuazione della direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/75/CEE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 297, pag. 16), che non è ancora stata recepita formalmente nel diritto interno, si potrà procedere all'attuazione della direttiva 94/2 solo quando sarà giunto a termine il procedimento di trasposizione della direttiva 92/75, atteso che il relativo progetto di regolamento viene attualmente esaminato dal Consiglio di Stato.
10 Al riguardo si deve osservare anzitutto che la direttiva 92/75 andava trasposta entro il 30 giugno 1993, vale a dire prima dello scadere del termine previsto per la trasposizione della direttiva 94/2. La Repubblica italiana non può di conseguenza giustificare la mancata trasposizione di quest'ultima con il ritardo accumulato nell'attuazione della direttiva 92/75 (v. sentenza 23 marzo 1994, causa C-268/93, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-947, punto 5).
11 Poiché la trasposizione della direttiva 94/2 non è stata realizzata nel termine fissato da quest'ultima, il ricorso proposto dalla Commissione va accolto.
12 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/2, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica italiana dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 gennaio 1994, 94/2/CE, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4 della stessa direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy