Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Inopponibilità ai beneficiari di prestazioni della stessa natura liquidate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 - Riduzione del supplemento aggiunto alla pensione in funzione delle prestazioni dovute all'interessato ai sensi di un regime di un altro Stato membro - Inammissibilità
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter, e n. 1248/92]
Massima
Una norma nazionale deve essere qualificata clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83 e ai sensi degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter di tale versione del regolamento n. 1408/71, come modificata con regolamento n. 1248/92, se il calcolo che essa prescrive produce la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che beneficia di una prestazione in un altro Stato membro. Ne consegue che una norma nazionale che prevede che il supplemento aggiunto alla pensione di anzianità sia ridotto dell'importo della pensione di anzianità alla quale l'interessato può aver diritto in virtù di un regime di un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi delle sopra menzionate disposizioni.
Parti
Nel procedimento C-143/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du travail di Liegi (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Office National des Pensions (ONP)
e
Francesco Conti,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: signor S. Alber
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Office national des pensions (ONP), dal signor Gabriel Perl, amministratore generale, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions (ONP), rappresentato dal signor Jan C.A. De Clerck, consigliere, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dal signor Erik Brattgård, departementsråd presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia, all'udienza dell'11 dicembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 marzo 1997, pervenuta in cancelleria il 16 aprile successivo, la Cour du travail de Liegi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Conti e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») in merito alla liquidazione di una pensione di vecchiaia.
Il diritto comunitario
3 L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83, così disponeva:
«Le clausole di riduzione (...) previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».
4 Questo articolo è stato modificato con il regolamento n. 1248/92, entrato in vigore il 1_ giugno 1992. Esso è attualmente così formulato:
«Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro».
5 Nella versione di cui al regolamento n. 2001/83, l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce il metodo di liquidazione delle prestazioni, prevedeva al n. 3:
«L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.
Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1».
6 Dopo la modifica a mezzo del regolamento n. 1248/92, l'art. 46, n. 3, così dispone:
«L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.
In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette»
7 Inoltre, il regolamento n. 1248/92 ha inserito un art. 46 ter nel regolamento n. 1408/71, nella versione di cui al regolamento n. 2001/83. Questo nuovo articolo contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della normativa di due o più Stati membri. Esso dispone:
«1. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 [prorata].
2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:
i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;
ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alla lettera b) sono menzionati nell'allegato IV, parte D».
La normativa belga
8 La legge belga 20 luglio 1990 ha istituito una età pensionabile flessibile per i lavoratori dipendenti e ha adeguato le pensioni dei lavoratori dipendenti all'evoluzione del tenore di vita generale (Moniteur belge del 15 agosto 1990). L'art. 3, n. 2, di tale legge prevede che «il lavoratore che è stato occupato abitualmente e in via principale come minatore durante almeno venti anni può ottenere una pensione di anzianità acquisita in ragione di un trentesimo per anno civile di occupazione come minatore».
9 L'art. 3, n. 6, primo comma, dispone che «l'importo della pensione di anzianità del lavoratore dipendente che non totalizza trenta anni civili di occupazione abituale e in via principale in qualità di minatore di fondo o nelle cave con sfruttamento sotterraneo, ma ne conta almeno venticinque, viene maggiorato di un supplemento».
10 A tenore dell'art. 3, n. 6, secondo comma, «questo supplemento è pari alla differenza tra l'importo della pensione di anzianità che egli avrebbe ottenuto se fosse stato effettivamente occupato (...) per trenta anni civili, e l'importo globale delle pensioni di anzianità o delle prestazioni sostitutive alle quali egli può aver diritto in virtù di uno o più regimi di cui al n. 1, primo comma, lett. a)». L'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), riguarda, in particolare, i regimi tanto belgi quanto stranieri.
La controversia di cui alla causa principale
11 Il signor Conti, nato in Italia il 26 ottobre 1934, ha successivamente lavorato in Italia, in Germania e in Belgio. In quest'ultimo Stato ha lavorato, abitualmente e in via principale, come operaio del fondo delle miniere per 26 anni compresi tra il 1965 e il 1990.
12 Con provvedimento amministrativo notificato al signor Conti il 23 agosto 1994, l'ONP gli ha concesso una pensione di anzianità di minatore con decorrenza dal 1_ gennaio 1991, per un importo annuo di 449 417 BFR con applicazione dell'indice dei prezzi al consumo di 360,12 e calcolata sulla base di una carriera di 26/30.
13 In tale provvedimento si dispone inoltre che l'interessato ha diritto a un supplemento annuo di 40 591 BFR con applicazione dello stesso indice pur aggiungendo che «questo supplemento sarà ridotto dall'importo delle altre pensioni di anzianità o prestazioni sostitutive alle quali [egli] possa ancora aver diritto in virtù di un regime belga o estero».
14 Tale supplemento è stato ridotto a zero in ragione del fatto che il signor Conti era beneficiario di due pensioni di anzianità; una in Italia, con decorrenza dal 1_ novembre 1989 per un importo mensile di 101 619 LIT, l'altra in Germania, con decorrenza dal 1_ gennaio 1991 e per un importo annuo di 3 208,80 DM.
15 Con atto 22 settembre 1994, il signor Conti ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Liegi, adducendo come motivo principale che l'ONP «non tiene conto dei regolamenti europei». Detto giudice ha dato ragione al signor Conti, considerando che l'art. 3, n. 6, della legge 20 luglio 1990 costituiva una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71.
16 Il 26 aprile 1996 l'ONP interponeva appello avverso tale pronuncia dinanzi alla Cour du travail di Liegi sostenendo che, perché si abbia riduzione, sospensione o soppressione di una prestazione in caso di cumulo con una prestazione percepita in un altro Stato membro, occorreva che si sia avuta innanzi tutto una previa determinazione della prima prestazione in conformità alla normativa belga e che le clausole di riduzione di cui all'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato, riguardassero una prestazione previamente concessa.
La questione pregiudiziale
17 Nutrendo dubbi circa l'interpretazione degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato, la Cour du travail di Liegi ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di clausola di riduzione, di cui agli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretata nel senso che essa riguarda una disposizione legislativa di uno Stato membro che, prevedendo che l'importo della pensione di anzianità di un lavoratore dipendente che non totalizza trenta anni di occupazione ma che ne conta almeno venticinque è maggiorato di un supplemento, comporta che quest'ultimo sia pari alla differenza tra l'importo della pensione di anzianità che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse stato effettivamente occupato per trent'anni e l'importo globale delle pensioni di anzianità alle quali egli può aver diritto in virtù di un regime nazionale o di un regime di un altro Stato membro».
18 La questione così formulata è unicamente intesa a far precisare se una norma nazionale, la quale prevede che il supplemento aggiunto alla pensione di anzianità di un minatore di fondo è diminuito dell'importo di una pensione di anzianità al quale l'interessato può aver diritto in virtù di un regime di un altro Stato membro costituisca una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato.
19 In limine, si deve constatare che la nozione di «clausola di riduzione» figurante all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 2001/83, non è stata modificata dal regolamento n. 1248/92. Infatti, le modifiche che quest'ultimo regolamento ha apportato a tale disposizione hanno avuto ad oggetto i limiti di applicazione delle norme anticumulo nazionali, ma non hanno avuto incidenza sul principio (v., in tal senso, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-366/96, Cordelle, Racc. pag. I-583, punto 12). Ne consegue che per risolvere la questione pregiudiziale non si deve operare una distinzione tra il periodo anteriore al 1_ giugno 1992 e il periodo successivo.
20 Occorre poi ricordare che, nella sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano (Racc. pag. 1679), la Corte ha dichiarato che una norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per il quale gli spetti una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
21 L'ONP deduce che la disposizione nazionale applicabile nella fattispecie di cui alla causa principale è fondamentalmente diversa da quella applicabile all'epoca della menzionata causa Romano, poiché essa non riduce una prestazione previamente determinata, ma aumenta l'importo della pensione con un supplemento. Inoltre, da tale disposizione emergerebbe che il calcolo dell'importo del supplemento, che è in funzione dell'importo globale delle pensioni di anzianità sia belghe che straniere, interviene prima dell'applicazione di un'eventuale norma di riduzione. Si tratterebbe pertanto di una clausola di calcolo della prestazione e non di una clausola di riduzione di una prestazione nazionale. Per contro, le clausole di riduzione contemplate dall'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato, avrebbero la conseguenza di ridurre prestazioni previamente concesse.
22 Il governo svedese aderisce a tale interpretazione e aggiunge che la presa in considerazione di altre pensioni di anzianità per la determinazione del supplemento è una tappa necessaria per il suo calcolo. In subordine, qualora la disposizione belga fosse considerata una norma di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato, il governo svedese sostiene che il regime di coordinamento previsto da tale regolamento comporterebbe risultati talmente negativi quanto alle prestazioni supplementari belghe che il diritto comunitario consentirebbe di non applicarlo a tale tipo di prestazioni.
23 La Commissione ritiene, per contro, che la situazione giuridica esistente all'epoca della menzionata causa Romano è analoga a quella della controversia di cui alla causa principale. Essa contesta l'argomento secondo cui l'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71, come modificato, riguarda clausole di riduzione di una prestazione previamente concessa. Infatti, l'art. 46, n. 3, prevederebbe espressamente che la liquidazione della prestazione che risulta dalla confronto fra gli importi determinati secondo la procedura stabilita dall'art. 46, nn. 1 e 2, interviene «dopo l'applicazione delle clausole suddette». L'ONP dovrebbe pertanto procedere al calcolo della prestazione secondo la procedura prevista dall'art. 46, n. 3.
24 Va sottolineato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione nazionali alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo.
25 Una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro.
26 Si deve a questo proposito rilevare che una normativa quale la normativa belga relativa alla pensione dei minatori - sia nella sua versione in vigore all'epoca della citata causa Romano che in quella applicabile alla fattispecie - prevede vantaggi particolari per i lavoratori dipendenti appartenenti a tale settore. Al termine di un periodo di occupazione effettiva di almeno 25 anni, l'importo della pensione è infatti rivalorizzato al livello di una pensione calcolata sulla base di un periodo di occupazione di 30 anni. La pensione così rivalorizzata è quindi ridotta in funzione delle prestazioni di pensioni alle quali l'interessato può aver diritto per altri titoli.
27 Mentre, secondo la normativa applicabile all'epoca della menzionata causa Romano, i periodi di occupazione effettiva erano completati con l'attribuzione di periodi fittizi e questi ultimi erano ridotti in ragione del numero di anni per i quali il lavoratore poteva aver diritto ad un'altra pensione, la nuova normativa prevede l'attribuzione di un supplemento che è anch'esso ridotto in ragione di altre prestazioni pensionistiche.
28 Le due normative portano pertanto al medesimo risultato: la sola differenza, come rileva l'avvocato generale nei paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, è la tecnica di rivalorizzazione della pensione.
29 Da quanto precede risulta che la normativa nella causa a qua costituisce, come nella causa Romano, una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato.
30 La questione sollevata deve pertanto essere risolta nel senso che una norma nazionale, la quale prevede che il supplemento aggiunto alla pensione di anzianità di un minatore di fondo è diminuito dell'importo di una pensione di anzianità al quale l'interessato può aver diritto in virtù di un regime di un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione di cui al regolamento n. 2001/83, e ai sensi degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter di tale versione del regolamento n. 1408/71, come modificata col regolamento n. 1248/92.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo svedese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Liegi, con sentenza 28 marzo 1997, dichiara:
Una norma nazionale, la quale prevede che il supplemento aggiunto alla pensione di anzianità di un minatore di fondo è diminuito dell'importo di una pensione di anzianità al quale l'interessato può aver diritto in virtù di un regime di un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e ai sensi degli artt. 12, n. 2, 46, n. 3, e 46 ter di tale versione del regolamento n. 1408/71, come modificata col regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248..
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