Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica - Finalità e portata - Normativa nazionale contenente numerose disposizioni non configuranti regole tecniche - Obbligo di comunicarne il testo completo
(Direttiva del Consiglio 83/189, art. 8, n. 1, primo comma)
Massima
Poiché la finalità dell'art. 8, n. 1, primo comma, ultima frase, della direttiva 83/189 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è quella di consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su ogni progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale al fine di consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva, ne consegue che un progetto di regolamentazione nazionale, qualora contenga regole tecniche, dev'essere comunicato integralmente alla Commissione.
Parti
Nella causa C-145/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
diretta a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla Commissione del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: signor N. Fennelly
cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 11 dicembre 1997, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor Olivier Couvert-Castera, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, e il Regno del Belgio dal signor Jan Devadder,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla Commissione del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, relativo agli standard di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati (Moniteur belge del 31 dicembre 1993, pag. 29194, in prosieguo: il «decreto controverso»), prevede in particolare:
Articolo 12
«Gli apparecchi elettrici conformi alle norme belghe e ai regi decreti in materia. Essi devono recare il marchio "CEBEC"»;
Articolo 13, nn. 3 e 4
«3. Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe NBN D51-003: "Impianti di gas combustibile, più leggero dell'aria, distribuito per canalizzazione".
4. Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe in materia e recare il marchio "BENOR"; in assenza di tali norme essi devono essere approvati dall'Association royale des Gaziers belges (A.R.G.B.)»;
Articolo 23
«Senza pregiudizio per l'applicazione delle misure, previste da leggi o da regolamenti, relative alla prevenzione antincendio, il locatore prenderà misure atte a consentire:
(...)
2º un'azione rapida ed efficace in qualsiasi caso d'incendio, con l'uso dell'attrezzatura necessaria per la protezione antincendio. Tale attrezzatura, definita di concerto con il servizio antincendio, deve corrispondere agli standard in materia e recare il marchio "BENOR"».
3 La Commissione assume che il decreto controverso avrebbe dovuto esserle comunicato allo stato di progetto, in conformità all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, che dispone:
«1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. Se del caso, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica».
4 La nozione di «regola tecnica», di cui all'art. 8, è definita dall'art. 1, sub 5, nei seguenti termini:
«"regola tecnica": le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali».
5 A norma dell'art. 1, sub 1, della direttiva, con l'espressione «specificazione tecnica» è da intendersi «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura».
6 Ritenendo che il decreto controverso contenesse regole tecniche che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva, avrebbero dovuto esserle comunicate allo stato di progetto, la Commissione, con lettera del 23 febbraio 1995, ha intimato al governo belga di presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
7 Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle autorità belghe, la Commissione, con lettera del 2 maggio 1996, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
8 Poiché le autorità belghe non avevano dato alcun seguito al parere motivato, la Commissione ha proposto il seguente ricorso.
9 Va rilevato che, fin dall'inizio della fase amministrativa, il governo belga ha riconosciuto che il decreto controverso conteneva regole tecniche. Esso ha inoltre confermato, in occasione dell'udienza, di essere venuto meno agli obblighi di notifica almeno in ordine agli artt. 12, 13 e 23.
10 Va innanzi tutto constatato che, in forza dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli artt. 12, 13 e 23 del decreto controverso contengono regole tecniche che avrebbero quindi dovuto essere comunicate immediatamente alla Commissione.
11 Per quel che riguarda poi la portata precisa dell'obbligo di comunicazione, risulta dall'art. 8, n. 1, primo comma, ultima frase, della direttiva, che gli Stati membri comunicano anche alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
12 Come la Corte ha precisato nella sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4743, punto 40), la finalità di tale ultima disposizione è quella di consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva.
13 Ne consegue che la bozza del decreto controverso, dal momento che quest'ultimo contiene regole tecniche, avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione.
14 Di conseguenza, si deve quindi dichiarare che, avendo emanato il decreto controverso senza previa comunicazione alla Commissione del relativo progetto, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente, il Regno del Belgio dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
16 Avendo emanato, senza previa comunicazione alla Commissione del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE.
17 Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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