Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Calcolo delle prestazioni - Normativa nazionale che fissa la prestazione in funzione di una base contributiva media durante un periodo di riferimento - Modalità di applicazione ad un lavoratore che cessa la sua attività in uno Stato membro in cui vige una normativa diversa e che non ha versato contributi in base alla normativa applicabile nel periodo di riferimento - Calcolo della base contributiva media partendo da contributi effettivamente versati in base alla normativa applicabile e rivalutazione dell'importo della pensione - Violazione dei principi di diritto comunitario - Insussistenza
[Trattato CE, art. 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 47, n. 1, lett. e), e allegato VI, sezione D, punto 4]
Massima
L'art. 47, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71 comporta, da un lato, che all'atto della liquidazione delle pensioni di anzianità e di invalidità in applicazione della normativa di uno Stato membro, in base alla quale l'importo delle pensioni viene calcolato su una base contributiva media corrispondente alla retribuzione percepita nel corso di un certo numero di anni che hanno preceduto il pensionamento o il sopravvenire dell'invalidità, il calcolo della base contributiva media si fonda, nel caso dei lavoratori che, dopo essere stati assoggettati alla normativa di tale Stato membro, hanno ripreso e continuato ad esercitare fino alla fine della loro vita professionale un'attività dipendente in un altro Stato membro, sull'importo dei soli contributi versati in base alla normativa di cui trattasi e, dall'altro, che questo importo dev'essere attualizzato e rivalutato di modo che corrisponda a quello che gli interessati avrebbero effettivamente versato se avessero continuato ad esercitare alle stesse condizioni la loro attività nello Stato membro di cui trattasi.
Le modalità di applicazione dell'art. 47 per quanto riguarda la Spagna, introdotte dal regolamento n. 1248/92 nell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento n. 1408/71, corrispondono a quest'interpretazione. Queste disposizioni si limitano infatti a precisare le modalità del regolamento che prevedono che la base di contribuzione media è determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla normativa in questione, senza modificare perciò il contenuto dell'art. 47, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71 e mirano solo a garantire la compatibilità di questa norma con i principi sanciti all'art. 51 del Trattato.
A tal riguardo, non occorre operare una distinzione, in relazione ai principi del diritto comunitario, tra l'attualizzazione della base di contribuzione e la rivalutazione dell'importo della pensione. In entrambi i casi, si persegue lo stesso obiettivo, che deve consentire, a partire dalle basi di contribuzioni effettive dell'assicurato prima del suo trasferimento all'estero e mediante un'attualizzazione effettiva che prenda in conto l'evoluzione del costo della vita e le maggiorazioni delle prestazioni della stessa natura, di ottenere alla fine un importo di pensione corrispondente a quello che il lavoratore migrante avrebbe percepito se avesse continuato ad esercitare alle stesse condizioni la sua attività nello Stato membro di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-153/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Aristóteles Grajera Rodríguez
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
domanda vertente sulla validità dell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adeguato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), nonché sull'interpretazione di tale regolamento,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Grajera Rodríguez, dagli avv.ti Roque Méndez Robleda e Benjamín Mayo Martínez, del foro di Orense;
- per il governo spagnolo, dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor Diego Canga Fano e dalla signora Anna Lo Monaco, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora Isabel Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Grajera Rodríguez, del governo spagnolo, del Consiglio e della Commissione all'udienza del 16 luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 marzo 1997, pervenuta in cancelleria il 23 aprile seguente, il Tribunal Supremo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sulla validità dell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adeguato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento»), nonché sull'interpretazione di tale regolamento.
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor Grajera Rodríguez e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (in prosieguo: l'«INSS») e la Tesorería General de la Seguridad Social, in merito al calcolo della pensione di vecchiaia dell'interessato.
3 L'art. 46 del regolamento stabilisce le norme relative alla liquidazione delle prestazioni previste al capitolo delle pensioni di vecchiaia e morte. Il n. 2 contiene in particolare la regola seguente:
«a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera».
4 L'art. 47 del regolamento contiene talune disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni. Al n. 1 sono previste disposizioni particolari per il calcolo dell'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), fra le quali figura in particolare la seguente:
«g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si stabilisca su una base contributiva media determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».
5 Infine, nell'allegato VI del regolamento, che indica, conformemente all'art. 89 di quest'ultimo, le specifiche modalità di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri, figura alla sezione «D. Spagna» un punto 4 che comprende i due comma seguenti:
«a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.
b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura».
6 Dal fascicolo risulta che, ai sensi della normativa spagnola, l'importo delle pensioni di vecchiaia e d'invalidità permanente dei lavoratori subordinati non varia in funzione del numero dei periodi di contribuzione o dell'anzianità lavorativa degli interessati, ma risulta invece dalla presa in considerazione di una base contributiva media corrispondente alla retribuzione percepita per un certo numero di anni precedenti il pensionamento o la sopravvenienza dell'invalidità. In particolare, in forza dell'art. 3 della legge 31 luglio 1985, n. 26, in vigore all'epoca dei fatti della causa a qua e la cui formulazione è stata ripresa essenzialmente negli artt. 140 e 162 del testo rimaneggiato della Ley General de Seguridad Social, approvato con regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1/1994, la base pensionabile è pari al quoziente ottenuto dividendo per 112 le basi contributive dell'interessato nei 96 mesi immediatamente precedenti quello nel corso del quale si è verificato il rischio generatore della prestazione (domanda di pensionamento o dichiarazione di invalidità permanente). Ai sensi di queste disposizioni, le basi corrispondenti ai 24 mesi precedenti quello dell'avverarsi del rischio vanno calcolate al valore nominale, mentre le altre vengono attualizzate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Inoltre, in assenza dell'obbligo di versamento dei contributi durante l'intero periodo di riferimento o parte di esso, le lacune vengono colmate applicando le basi minime previste per i lavoratori che abbiano superato i 18 anni. Infine, in ogni caso, la base contributiva non può essere né inferiore alla base minima prevista dalla normativa vigente né superiore alla base massima.
7 Il signor Grajera Rodríguez, lavoratore cittadino spagnolo, ha svolto attività subordinata in Spagna dal 1953 al 1961 e dal 1967 al 1969 e, in Germania, dal 1961 al 1967 e dal 1969 al 1993.
8 Nel 1993, l'INSS gli ha concesso una pensione mensile di anzianità di 5 141 PTA, calcolata a partire dai contributi versati in Spagna prima del 1969 e con rivalutazione, secondo un metodo di calcolo conforme alle norme derivanti dall'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento. L'interessato ha contestato l'importo di questa pensione, sostenendo che il periodo di riferimento che occorreva prendere in considerazione fosse quello compreso tra il 1985 e il 1992, cioè gli otto anni precedenti la data del suo pensionamento.
9 Con sentenza 24 gennaio 1995, il Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid ha accolto il ricorso del signor Grajera Rodríguez e ha condannato l'INSS a versargli una pensione calcolata sulla base dei massimali di contribuzione previsti per le categorie degli operai in Spagna durante quest'ultimo periodo, cioè, tenendo conto di taluni supplementi, una pensione mensile di 18 517 PTA.
10 In seguito all'appello interposto dall'INSS, il Tribunal Superior de Justicia di Madrid in data 9 aprile 1996 ha annullato questa sentenza e ha dichiarato che la pensione di vecchiaia del ricorrente dovesse essere calcolata sulla base dei contributi degli otto anni precedenti il 1969, ultimo anno di contribuzione alla previdenza sociale spagnola, con le rivalutazioni applicabili da allora fino al suo pensionamento.
11 Adito a sua volta con un ricorso per cassazione, il Tribunal Supremo ha nutrito dubbi sulla validità, in relazione agli artt. 48 e 51 del Trattato CE, del sistema di calcolo derivante dall'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento. Pur riconoscendo che la Corte si era già pronunciata su una questione analoga nella sentenza 12 settembre 1996, causa C-251/94, Lafuente Nieto (Racc. pag. I-4187), il giudice di ultimo grado spagnolo ha ritenuto che sussistesse incertezza ed ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se debba considerarsi in contrasto con gli art. 48 e 51 del Trattato CE il sistema di calcolo istituito dell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento n. 1408/71 nella versione risultante dal regolamento n. 1248/92, secondo il quale la pensione teorica spagnola si determina conformemente alle basi per le quali il lavoratore ha contribuito durante il periodo di calcolo che precede immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla previdenza sociale spagnola, con rivalutazione della pensione teorica che ne risulta negli stessi termini in cui, conformemente alla legislazione nazionale spagnola, lo sarebbe stata una pensione venuta in essere nel momento in cui è stato pagato l'ultimo contributo in Spagna; e
2) se, per garantire la parità di trattamento del lavoratore migrante in materia di previdenza sociale, la base di calcolo della pensione spagnola debba computarsi a partire dalle basi per le quali il lavoratore migrante avrebbe contribuito se fosse rimasto in Spagna durante il periodo di calcolo che precede il verificarsi del rischio, fissato con carattere generale dalla normativa spagnola fissa».
12 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede se il sistema di calcolo risultante dall'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento (in prosieguo: l'«allegato controverso») debba essere considerato incompatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato e se la base di calcolo della pensione spagnola debba essere calcolata a partire dalle basi teoriche per le quali il lavoratore migrante avrebbe versato contributi se fosse rimasto in Spagna durante il periodo immediatamente precedente il verificarsi del rischio.
13 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale sembra ritenere che solo l'attualizzazione della base di contribuzione sia conforme ai principi del diritto comunitario, mentre la rivalutazione dell'importo della pensione come prevista nell'allegato controverso non lo sia. A suo parere, al fine di non penalizzare né avvantaggiare il lavoratore migrante che non ha versato contributi in Spagna durante il periodo di riferimento previsto dalla normativa nazionale, sarebbe preferibile «prendere come base di calcolo le basi medie del periodo considerato ai fini del calcolo che precede il verificarsi del rischio, cioè la media tra la base minima e quella massima del gruppo tariffario corrispondente alla categoria professionale del lavoratore negli ultimi otto anni».
14 Il signor Grajera Rodríguez sostiene che il sistema di calcolo introdotto dall'allegato controverso sia incompatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato, in particolare perché è praticamente impossibile da attuare in mancanza di dati disponibili sulle basi di contribuzione effettive dell'assicurato e perché è manifestamente discriminatorio nei confronti del lavoratore migrante. Il ricorrente nella causa a qua ritiene che occorra prendere in conto, per determinare la base di calcolo, gli importi effettivamente riscossi dal lavoratore nel corso del periodo di otto anni immediatamente precedenti il verificarsi del rischio (anche se essi sono stati riscossi in un altro Stato membro), con riserva dei limiti fissati dalla normativa spagnola. In subordine, egli propone che la base di calcolo della pensione spagnola sia determinata partendo da basi di contribuzione sulle quali il lavoratore migrante avrebbe versato contributi se fosse rimasto in Spagna durante il periodo considerato precedente al verificarsi del rischio, come prevede in generale la normativa spagnola.
15 Il governo spagnolo sostiene invece, facendo riferimento in particolare alla citata sentenza Lafuente Nieto, che l'allegato controverso ha precisamente come oggetto di garantire la compatibilità dell'art. 47, n. 1, lett. g), con gli obiettivi del Trattato. Esso ritiene che il sistema di calcolo previsto sia compatibile con i principi generali che disciplinano la previdenza sociale in Spagna e precisa che si è proceduto a una doppia attualizzazione delle basi di contribuzione, da un lato, e della pensione che ne deriva, dall'altro, al fine di garantire una rivalutazione corretta delle basi di contribuzione distanti nel tempo.
16 Il Consiglio e la Commissione propongono anch'essi di attenersi ai principi posti dalla Corte nella citata sentenza Lafuente Nieto, in base ai quali le disposizioni controverse implicano che l'importo teorico della prestazione, calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati dall'assicurato ai sensi della normativa spagnola, sia debitamente rivalutato e maggiorato come se l'interessato avesse continuato ad esercitare la sua attività alle stesse condizioni in Spagna. A loro parere, è alla luce di questi principi che devono essere risolti i problemi d'interpretazione della normativa nazionale come quello sollevato dal giudice a quo. Il Consiglio e la Commissione non escludono inoltre che occorre eventualmente tener conto della convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna il 4 dicembre 1973 ed entrata in vigore il 1_ novembre 1977 (in prosieguo: la «convenzione»), in quanto la sua applicazione risulterebbe effettivamente più vantaggiosa per l'interessato di quella del regolamento.
17 Occorre ricordare che l'art. 47 del regolamento, del quale l'allegato controverso precisa le modalità di applicazione per quanto riguarda la Spagna, costituisce una regola complementare per il calcolo dell'importo teorico della prestazione di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento. Esso deve quindi essere interpretato alla luce di quest'ultima disposizione e, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93, Reichling (Racc. pag. I-4061), alla luce dell'obiettivo perseguito dall'art. 51 del Trattato, che comporta in particolare che i lavoratori migranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
18 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente nella causa a qua, l'obbligo di non svantaggiare i lavoratori migranti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione non comporta che la disposizione controversa sia necessariamente incompatibile con l'obiettivo fissato all'art. 51 poiché non consente di tener conto, per la determinazione della base contributiva media, dell'importo dei contributi versati in un altro Stato membro. Tale obbligo comporta soltanto che la detta base deve essere per il lavoratore migrante la stessa che gli sarebbe stata applicata se non avesse esercitato il diritto alla libera circolazione (sentenza 9 ottobre 1997, cause riunite da C-31/96 a C-33/96, Naranjo Arjona e a., Racc. pag. I-5501, punto 21).
19 Pertanto, in una situazione quale quella che costituisce oggetto della causa a qua, se si deve tener conto, in conformità a quanto disposto dall'art. 47, n. 1, lett. g), del regolamento, solo dell'importo dei contributi versati ai sensi della normativa di cui trattasi, quest'importo deve essere attualizzato e rivalutato in modo che corrisponda a quello che gli interessati avrebbero effettivamente versato se avessero continuato a esercitare alle stesse condizioni la loro attività nello Stato membro di cui trattasi (sentenza Lafuente Nieto, citata, punti 39 e 40).
20 La Corte ha già rilevato sia nella sentenza Lafuente Nieto, citata (punti 41 e 42), sia nella sentenza Naranjo Arjona e a., citata (punti 23 e 24), che le disposizioni introdotte dal regolamento n. 1248/92 nell'allegato VI, sezione D, punto 4, del regolamento n. 1408/71 corrispondono a quest'interpretazione. Queste disposizioni si limitano infatti a precisare le modalità del regolamento che prevedono che la base di contribuzione media è determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla normativa in questione, senza modificare perciò il contenuto dell'art. 47, n. 1, lett. g), e mirano solo a garantire la compatibilità di questa norma con i principi sanciti all'art. 51 del Trattato.
21 Tenuto conto di questi elementi, non occorre operare una distinzione, in relazione ai principi del diritto comunitario, tra l'attualizzazione della base di contribuzione e la rivalutazione dell'importo della pensione. In entrambi i casi si persegue lo stesso obiettivo, che deve consentire, a partire dalle basi di contribuzione effettive dell'assicurato prima del suo trasferimento all'estero e mediante un'attualizzazione effettiva che prenda in conto l'evoluzione del costo della vita e le maggiorazioni delle prestazioni della stessa natura, di ottenere alla fine un importo di pensione corrispondente a quello che il lavoratore migrante avrebbe percepito se avesse continuato ad esercitare alle stesse condizioni la sua attività nello Stato membro di cui trattasi.
22 A tal riguardo, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, le difficoltà pratiche dell'attuazione delle norme previste dall'allegato controverso, che deriverebbero in particolare dall'eventuale assenza di dati obiettivi affidabili circa le basi di contribuzione più antiche, non sono tali da inficiare la validità di queste norme. Queste infatti non impongono né una modalità particolare di determinazione delle basi di contribuzione né un qualsiasi metodo di attualizzazione di queste basi o della pensione corrispondente. Esse mirano unicamente a raggiungere il risultato menzionato al punto precedente, pur rispettando l'obbligo previsto all'art. 47, n. 1, lett. g), del regolamento di tener conto dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla normativa di cui trattasi.
23 Ora, un metodo di calcolo quale quello auspicato dal giudice nazionale non consente di rispettare quest'obbligo, in quanto ammette come periodo di riferimento un periodo durante il quale il lavoratore migrante non ha effettivamente partecipato al finanziamento del regime di previdenza sociale nazionale e che del resto è stato già preso in conto ai sensi della normativa dell'altro Stato membro in cui l'interessato ha lavorato.
24 L'allegato controverso implica quindi solo che il calcolo della base di contribuzione sia fondato sull'importo dei soli contributi versati a norma della normativa spagnola e che l'importo teorico della prestazione sia debitamente rivalutato e maggiorato come se l'interessato avesse continuato ad esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, in Spagna. Pertanto, in caso di controversia circa le modalità di determinazione delle basi di contribuzione iniziali da prendere in conto e circa il metodo di attualizzazione di queste basi e di rivalutazione dell'importo della pensione che ne deriva, spetta al giudice cui è sottoposta la controversia determinare quali siano, in diritto nazionale, i mezzi più adeguati per raggiungere un tale risultato.
25 Infine, occorre osservare che, come ha rilevato il Consiglio all'udienza, l'allegato controverso ha costituito oggetto di un adeguamento derivante dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223 (GU L 168, pag. 1), e consistente nella soppressione, alla lett. b), della parte di frase «e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio». Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, dall'ottavo `considerando' di tale regolamento, che fa riferimento esplicitamente alla citata sentenza Lafuente Nieto, risulta che questo adeguamento mira a consentire, in ogni caso, un'attualizzazione integrale dell'importo teorico della prestazione.
26 Tuttavia, non si può dedurre da questo solo adeguamento che la limitazione del periodo di attualizzazione che figura nella versione precedente dell'allegato controverso, che del resto non è stata messa in discussione su tale punto né dal giudice nazionale né dagli interessati, sia viziata di invalidità in relazione all'obiettivo ricordato al punto 21 della presente sentenza. Infatti, anche se il Consiglio ha ritenuto più conforme alla giurisprudenza della Corte sopprimere la menzione di cui trattasi, questa ha solo una portata limitata, in quanto, secondo una prassi di semplificazione assai diffusa, si limita a prendere in considerazione un'attualizzazione «in anno intero» e a limitare quindi quest'attualizzazione all'ultimo anno precedente quello del fatto generatore. In ogni caso, una tale scelta, tenuto conto della sua scarsa incidenza sull'importo della pensione da accogliere, deve essere considerata come parte del margine normale di discrezionalità di cui dispone il Consiglio nella determinazione delle regole di coordinamento dei regimi di previdenza sociale dei vari Stati membri.
27 Ciò premesso, come hanno rilevato il Consiglio e la Commissione, le disposizioni controverse del regolamento non devono opporsi all'eventuale applicazione della convenzione menzionata al punto 16 della presente sentenza, in quanto questa, laddove si riveli più vantaggiosa, potrebbe essere fatta valere dall'interessato.
28 A tal riguardo, occorre rilevare che nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), la Corte ha dichiarato che gli artt. 48 e 51 del Trattato si oppongono alla perdita di vantaggi previdenziali derivanti dall'inapplicabilità, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri e integrate nel loro diritto nazionale. Nella sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon (Racc. pag. I-3813), la Corte ha precisato che questo principio non può tuttavia essere applicato ai lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione solo dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.
29 Nella causa a qua è pacifico che l'interessato già esercitava la sua attività subordinata in Germania prima dell'entrata in vigore in Spagna, il 1_ gennaio 1986, del regolamento, le cui disposizioni, salvo deroga, si sono sostituite a quelle della convenzione. Non si può ammettere che questa sostituzione possa eventualmente privarlo dei diritti e vantaggi derivanti ad esso dalla convenzione.
30 Come rilevato dalla Corte al punto 28 della citata sentenza Naranjo Arjona e a., l'attualizzazione dei contributi, conformemente alle disposizioni del regolamento nell'interpretazione datane dalla Corte, persegue gli stessi obiettivi della convenzione e dovrebbe di regola consentire il loro conseguimento. Non è escluso tuttavia che l'applicazione delle regole della convenzione, che consentono di tener conto del livello della base di contribuzione alla quale perviene il lavoratore a fine carriera in Germania pur rinviando alle basi di contribuzione vigenti in Spagna per la categoria professionale di cui trattasi, perviene per l'interessato ad un risultato più favorevole di quello derivante dalle disposizioni controverse.
31 Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se l'applicazione di tale convenzione risulti effettivamente più o meno favorevole ai lavoratori interessati rispetto all'applicazione del regolamento. Nel primo caso dovranno essere applicate, a titolo di deroga e conformemente al principio sancito nella citata sentenza Rönfeldt, le norme previste dalla convenzione. In caso contrario dovranno essere applicate le disposizioni del regolamento, come interpretate dalla Corte.
32 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'allegato controverso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo spagnolo, dal Consiglio nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Supremo con ordinanza 17 marzo 1997, dichiara:
Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'allegato VI, sezione D, punto A, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come adeguato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.
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