Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Fase orale - Relazione d'udienza del giudice relatore - Oggetto
2 CEEA - Regime di approvvigionamento - Raffronto delle offerte e delle domande - Procedura semplificata - Presentazione di un contratto di fornitura privo dell'indicazione dell'origine geografica del materiale - Diritto dell'Agenzia di chiedere alle parti di integrare la pratica - Obbligo dell'Agenzia di pronunciarsi in ordine alla stipulazione del contratto nel termine previsto - Momento in cui il termine comincia a decorrere
[Trattato CEEA, artt. 2, lett. d), e 60; regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della CEEA che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, art. 5 bis, lett. f)]
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati innanzi al Tribunale - Irricevibilità
4 CEEA - Regime di approvvigionamento - Raffronto delle offerte e delle domande - Diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura - Obbligo dell'Agenzia di soddisfare tutte le ordinazioni - Fornitura di materie prime provenienti dall'esterno della Comunità - Inclusione - Limiti - Rispetto dell'obiettivo di approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità - Procedura semplificata - Potere di decisione dell'Agenzia - Portata del sindacato giurisdizionale
[Trattato CEEA, artt. 2, lett. d), 52 e 61; regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della CEEA che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, art. 5 bis]
Massima
5 La relazione d'udienza del giudice relatore è destinata a presentare in forma sintetica gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché i motivi e gli argomenti delle parti. All'occorrenza, queste ultime hanno la facoltà di chiedere, prima o nel corso dell'udienza, che vengano effettuate rettifiche o di formulare riserve.
6 In sede di applicazione dell'art. 5 bis del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, il quale prevede, nell'ambito di una «procedura semplificata», che ogni contratto di fornitura dev'essere presentato all'Agenzia per la firma in ordine alla sua stipulazione e che l'Agenzia deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione, entro un termine di dieci giorni lavorativi, l'origine geografica delle materie da fornire occupa una collocazione centrale fra gli elementi che devono essere comunicati, dato che la conoscenza di tale origine da parte dell'Agenzia è indispensabile per garantire la perseguita sicurezza degli approvvigionamenti.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, punto d), del Trattato CEEA, la Comunità deve curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari. Ora, la regolarità dell'approvvigionamento è strettamente connessa alla diversità delle fonti di approvvigionamento. L'art. 60 dello stesso Trattato, precisando che gli utilizzatori di materie prime comunicano periodicamente all'Agenzia le località di provenienza delle forniture, conferma l'importanza della conoscenza dell'origine geografica delle forniture per l'attuazione della politica comune di approvvigionamento da parte dell'Agenzia.
Pertanto, da un canto, l'Agenzia ha il diritto di chiedere alle parti di integrare la pratica comunicandole l'origine delle materie da consegnare. Benché l'art. 5 bis, punto f), del regolamento imponga all'Agenzia di pronunciarsi nel termine di dieci giorni, esso non le vieta, qualora il contratto sottopostole sia incompleto, in particolare qualora non contenga le informazioni di cui le parti dispongono relativamente all'origine delle materie da consegnare, di far ricorso a tale provvedimento istruttorio purché la domanda di informazioni sia presentata entro detto termine.
D'altro canto, poiché l'obbligo dell'Agenzia di pronunciarsi rapidamente sulla stipulazione di un contratto sorge solo qualora quest'ultimo contenga tutte le informazioni necessarie all'espletamento del compito di controllo delle fonti di approvvigionamento ad essa incombente, il termine di cui all'art. 5 bis, punto f), comincia a decorrere solo dal ricevimento di una pratica completa. Qualunque altra interpretazione comporterebbe che l'Agenzia, in mancanza di informazioni sufficienti, neghi subito la stipulazione del contratto, atteggiamento che in talune circostanze potrebbe risultare eccessivamente rigoroso, in particolare qualora le informazioni attese non giustifichino una conseguenza del genere.
7 Il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado che si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati in primo grado o a rinviare a detti motivi e argomenti costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte e comporta pertanto l'irricevibilità di tali motivi e argomenti.
8 Ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato CEEA, l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempre che alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali la cui esistenza va necessariamente valutata in riferimento agli obiettivi della politica comune di approvvigionamento definiti agli artt. 2, punto d), e 52 del Trattato. Benché il detto art. 61 faccia parte della sezione II del capo VI, relativo all'approvvigionamento, intitolata «Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità», e nessun riferimento a tale norma venga fatto nel Trattato in ordine alla fornitura di materie prime provenienti da paesi terzi, l'azione dell'Agenzia a proposito di queste ultime è cionondimeno subordinata a esigenze simili a quelle previste dall'art. 61, e l'Agenzia è quindi tenuta ad evadere le ordinazioni effettuate dagli utilizzatori accertando contestualmente che taluni limiti non vengano superati.
Fra tali limiti, il cui superamento configurerebbe un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61 del Trattato, va annoverato senza dubbio il rispetto dell'obiettivo di approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità perseguito dal Trattato, cosa che obbliga l'Agenzia, che a tal fine è titolare del diritto esclusivo di stipulare i contratti di fornitura, ad accertarsi, sotto controllo della Commissione, che talune ordinazioni non pregiudichino la diversificazione dell'approvvigionamento o non contravvengano al divieto di discriminazioni a prescindere dall'origine, comunitaria o meno, delle forniture. Tale compito configura l'Agenzia come un protagonista fondamentale della politica comune di approvvigionamento.
Peraltro, il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi, sicché, anche in tale contesto, essa ha il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato. In particolare, non sarebbe conforme a tali finalità limitare il potere di decisione dell'Agenzia qualora quest'ultima ignori la provenienza delle forniture ovvero sia legittimata a ritenere che l'origine dei prodotti sia atta a pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri della Comunità. A tal riguardo, e trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale e di politica nucleare, che esigono una valutazione di situazioni economiche complesse, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale dev'essere limitato all'errore manifesto di valutazione o allo sviamento di potere.
Parti
Nel procedimento C-161/97 P,
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Lingen, Ems (Germania), rappresentata dagli avv.ti Bernd Kunth, Gerhard Wiedemann e Helmut Nicolaus, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 22, Côte d'Eich,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 25 febbraio 1997 nelle cause riunite T-149/94 e T-181/94, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione (Racc. pag. II-161), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalla Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH e dalla Commissione all'udienza del 24 settembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 novembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 1997, la Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (in prosieguo: la «KLE») ha impugnato, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 1997, cause riunite T-149/94 e T-181/94, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione (Racc. pag. II-161, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il ricorso volto all'annullamento delle decisioni della Commissione 4 febbraio 1994, 94/95/Euratom, e 21 febbraio 1994, 94/285/Euratom, relative all'applicazione dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (rispettivamente GU L 48, pag. 45, e L 122, pag. 30).
Contesto normativo
2 Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del Trattato CEEA, la Comunità
«ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi».
3 Ai sensi dell'art. 2, punto d), del Trattato CEEA, essa deve «curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari». L'attuazione di questo obbligo è oggetto del titolo II, capo 6 (artt. 52-76 del medesimo Trattato), che istituisce un regime comune relativo all'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali.
4 Ai sensi dell'art. 52, n. 1, del Trattato, «l'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato (...) secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento». A tal fine l'art. 52, n. 2, lett. a), prevede che «sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio».
5 Per condurre a buon fine questa politica, l'art. 52, n. 2, lett. b), ha previsto la costituzione di un'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (in prosieguo: l'«Agenzia»), la quale, ai sensi dell'art. 54, è dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.
6 Inoltre l'art. 53 del Trattato dispone quanto segue:
«L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese».
Diritto esclusivo dell'Agenzia di stipulare i contratti di fornitura
7 Ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. b), per svolgere il proprio compito in materia di approvvigionamento l'Agenzia dispone in particolare del «diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità».
8 In forza dell'art. 55 gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
9 L'approvvigionamento di minerali e materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità è disciplinato principalmente dall'art. 64 del Trattato CEEA, il quale conferma a favore dell'Agenzia, che eventualmente operi nell'ambito di accordi conclusi fra la Comunità e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, «il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni (...)».
Procedimento di raffronto dell'offerta e della domanda
10 L'art. 65, primo comma, del Trattato applica alle forniture di materie provenienti dall'esterno della Comunità il procedimento di raffronto dell'offerta e della domanda disciplinato dall'art. 60 per quanto riguarda le forniture di materie provenienti dalla Comunità.
11 L'art. 60 dispone:
«Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.
Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.
Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande».
12 L'art. 65, secondo comma, prevede tuttavia che
«l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione».
13 In tale contesto va altresì citato l'art. 61, primo comma, del Trattato CEEA, contenuto nella sezione 2, relativa alle materie provenienti dalla Comunità, il quale dispone quanto segue:
«L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali».
14 Il 5 maggio 1960 l'Agenzia ha adottato, ai sensi dell'art. 60, sesto comma, del Trattato, un regolamento che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (GU 1960, n. 32, pag. 777, in prosieguo: il «Regolamento»).
15 Il Regolamento istituisce procedure semplificate di raffronto delle offerte e delle domande di minerali. Infatti l'art. 5, primo comma, dispone quanto segue:
«Qualora la Commissione constati, in particolare su iniziativa dell'Agenzia, udito il Comitato consultivo, che la situazione del mercato per un determinato prodotto è caratterizzata da un'evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, può invitare l'Agenzia, mediante idonee direttive, ad applicare la (...) procedura semplificata (...)».
16 Secondo tale procedura semplificata gli utilizzatori e i produttori sono autorizzati a negoziare direttamente e a concludere contratti di fornitura, dopo che l'Agenzia ha determinato le condizioni generali cui questi ultimi debbono conformarsi. Detti contratti vengono successivamente comunicati all'Agenzia e si considerano da essa conclusi se nessuna opposizione viene notificata dall'Agenzia agli interessati entro otto giorni dal ricevimento dei contratti.
17 Occorre tuttavia rilevare che, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del detto regolamento, tale procedura non si applica ai contratti di fornitura riguardanti le materie fissili speciali.
18 L'art. 5 bis del Regolamento, inserito dal regolamento dell'Agenzia 15 luglio 1975 (GU L 193, pag. 37), prevede una nuova procedura semplificata che, pur assicurando all'Agenzia una conoscenza completa del mercato [lett. b)], autorizza gli utilizzatori «a rivolgersi direttamente ai produttori ed a negoziare liberamente, con il produttore di loro scelta, il contratto di fornitura» [lett. a)].
19 Tuttavia, ai sensi del detto art. 5 bis:
«(...)
c) il contratto di fornitura comprenderà almeno le seguenti indicazioni:
1. designazione delle parti contraenti, 2. i quantitativi delle materie da fornire, 3. il frazionamento annuo delle forniture, 4. la natura delle materie da fornire,
5. il paese d'origine delle materie da fornire. Qualora non si possa fornire tale indicazione all'atto della stipulazione del contratto, il fornitore deve impegnarsi, nei confronti dell'utilizzatore e dell'agenzia, a comunicare in seguito il paese d'origine di ogni fornitura parziale,
6. le condizioni di prezzo e di pagamento, 7. la durata dei contratti;
d) il contratto dev'essere presentato all'agenzia entro 10 giorni lavorativi per la firma in ordine alla sua stipulazione;
(...)
f) l'agenzia deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto;
g) il rifiuto di concludere il contratto è notificato agli interessati con decisione motivata. Tale decisione può essere deferita alla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII, n. 3, dello Statuto dell'agenzia di approvvigionamento;
(...)».
Prezzi
20 Per le forniture provenienti sia dalla Comunità sia dall'esterno della Comunità, l'art. 67 del Trattato dispone quanto segue:
«Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'art. 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri».
21 L'art. 68, primo comma, del Trattato vieta le «pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso (...)».
22 Ai sensi dell'art. 69 del Trattato:
«Il Consiglio, deliberante all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi», mentre «l'Agenzia (...) ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni».
23 L'accordo tra, da un lato, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e, dall'altro, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e la cooperazione commerciale ed economica, firmato il 18 dicembre 1989 e concluso a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza della decisione della Commissione 27 febbraio 1990, 90/117/Euratom (GU L 68, pag. 2; in prosieguo: l'«accordo commerciale»), si applica, conformemente all'art. 2, n. 1, alle materie nucleari. L'art. 14 precisa che «gli scambi di merci tra le parti contraenti avvengono a prezzi rapportati al mercato».
24 Infine va richiamata la risoluzione del Consiglio 16 settembre 1986, concernente nuovi obiettivi della politica energetica comunitaria per il 1995 e la convergenza delle politiche degli Stati membri (GU C 241, pag. 1), la quale prevede, al punto 5, che «la politica energetica della Comunità e degli Stati membri debba sforzarsi» di garantire:
«a) condizioni di approvvigionamento più sicure e riduzione dei rischi di brusche fluttuazioni dei prezzi dell'energia grazie:
- (...)
- alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità,
- (...)».
Fatti e procedimento davanti al Tribunale
25 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accertato quanto segue:
«1 La ricorrente [KLE] è proprietaria ed esercente di una centrale nucleare in Bassa Sassonia (Germania). Stando alla sua illustrazione dei fatti, essa conduce una politica di approvvigionamento di combustibile a medio termine e conclude ad intervalli regolari contratti di fornitura che soddisfano il fabbisogno di combustibile per al massimo cinque anni di esercizio.
2 Nel giugno 1993 bandiva una gara per la fornitura di uranio naturale in esafluoruro di uranio (in prosieguo: l'"UF6"). Il 10 e il 22 novembre 1993 stipulava un contratto di fornitura con la British Nuclear Fuels plc (in prosieguo: la "BNFL"), stabilita nel Regno Unito, società che aveva presentato l'offerta più interessante. In adempimento del contratto dovevano essere consegnate 400 tonnellate di uranio naturale in UF6 entro il 31 marzo 1995 ad un'impresa di arricchimento stabilita nel territorio comunitario. Il prezzo di acquisto convenuto era di 22 USD (al netto dell'IVA) al chilogrammo. Il contratto non conteneva nessuna indicazione in ordine al luogo di origine dell'uranio da consegnare, ma la BNFL s'impegnava a comunicare alla ricorrente nonché all'Agenzia (...) il nome del paese di origine entro e non oltre l'effettuazione di ogni consegna parziale. A norma del contratto, quest'ultimo sarebbe stato efficace solo con l'assenso dell'Agenzia.
3 L'art. 5 bis, punto d), del [regolamento] (...) prevede nell'ambito di una `procedura semplificata' che il contratto di fornitura dev'essere presentato all'Agenzia per la firma in ordine alla sua stipulazione. Ai sensi dell'art. 5 bis, punto f), l'Agenzia deve pronunciarsi entro un termine di dieci giorni stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione.
4 Il 29 novembre 1993 l'Agenzia riceveva per la firma il contratto progettato dalla KLE e dalla BNFL.
5 Con lettera 10 dicembre 1993, ricevuta il 13 dicembre seguente, cioè l'ultimo dei dieci giorni lavorativi del termine per la firma, l'Agenzia chiedeva alla ricorrente e alla BNFL informazioni in ordine all'origine dell'uranio oggetto del contratto. Il 14 dicembre 1993 la BNFL informava l'Agenzia che l'uranio in parola avrebbe avuto origine dalla Comunità degli Stati indipendenti (in prosieguo: la `CSI'), probabilmente dalla Russia.
6 Con lettera 20 dicembre 1993 l'Agenzia comunicava alle parti che la sua politica è volta a far sì che "gli utilizzatori della Comunità [europea dell'energia atomica] (in prosieguo: la `Comunità' o la `CEEA') non divengano dipendenti da una qualsivoglia fonte particolare di approvvigionamento oltre limiti ragionevoli e che l'acquisto di materie nucleari provenienti da repubbliche della CSI avvenga a prezzi conformi a quelli del mercato (che cioè rispecchino i costi di produzione e siano paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato)". Essa chiariva che la politica di diversificazione è volta a limitare al 20-25% del fabbisogno degli utilizzatori particolari della Comunità la quota di fornitura proveniente dalla CSI. A suo parere, il contratto sottoposto alla ricorrente rischiava di farla dipendere in misura eccessiva dall'uranio della CSI. Secondo i suoi calcoli, tenuto conto delle forniture totali effettuate nel corso dei tre ultimi anni alla KLE, quest'ultima aveva il diritto di acquistare circa 45 tonnellate all'anno di uranio naturale originario della CSI. Ora, osservava l'Agenzia, la KLE aveva già acquisito quantitativi eccedenti notevolmente e per vari anni il livello di dipendenza ragionevole. Inoltre i prezzi proposti non avrebbero rispecchiato i costi normali di produzione e non sarebbero stati paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato. L'Agenzia ha quindi ritenuto che fosse inopportuno concludere il contratto ma chiedeva ancora alle parti di presentarle osservazioni prima dell'adozione definitiva di una decisione.
7 Il 29 dicembre 1993 la ricorrente adiva la Commissione in forza dell'art. 53, secondo comma, del Trattato facendo valere la carenza dell'Agenzia.
8 Il 6 gennaio 1994 le veniva notificata la decisione n. 1/94 dell'Agenzia relativa al contratto di fornitura presentato il 29 novembre 1993. In esito a tale decisione l'Agenzia stipulava il contratto il 10 e il 22 novembre 1993 fra la KLE e la BNFL aggiungendovi una clausola in forza della quale l'uranio naturale fornito non sarebbe potuto provenire né direttamente né indirettamente dalla CSI.
9 Il 10 febbraio 1994 la Commissione comunicava ai rappresentanti della ricorrente che a suo parere la decisione dell'Agenzia comunicata alla ricorrente il 6 gennaio era stata emanata entro i termini stabiliti, con la conseguenza di privare d'oggetto il procedimento con cui era stata adita.
10 Con lettera 20 gennaio 1994 la ricorrente completava il procedimento avviato il 29 dicembre 1993 per tener conto della citata decisione n. 1/94.
11 Con una seconda lettera in pari data essa deferiva però la decisione alla Commissione a norma dell'art. 53, secondo comma, del Trattato.
12 Per quanto riguarda il primo procedimento avente ad oggetto la lamentata carenza dell'Agenzia, il 4 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/95/Euratom relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 48, pag. 45; in prosieguo: la «decisione 94/95»). Essa respingeva le domande presentate dalla ricorrente, fondate sul presupposto che l'agenzia non si sarebbe pronunciata entro il termine stabilito, e volte ad ottenere in particolare che la Commissione ingiungesse all'Agenzia di stipulare il contratto 10 e 22 novembre 1993. A suo parere non configuravasi carenza da parte dell'Agenzia, poiché quest'ultima aveva il diritto di integrare il suo incartamento e pertanto il termine di dieci giorni lavorativi aveva cominciato a decorrere solo dalla data di ricevimento delle informazioni integrative richieste, cioè il 14 dicembre 1993, ed era scaduto solo il 6 gennaio 1994, data in cui era stata effettivamente emanata la decisione n. 1/94.
13 Per quanto riguarda il procedimento avente ad oggetto la citata decisione n. 1/94, il 21 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/285/Euratom, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 122, pag. 30; in prosieguo: la "decisione 94/285"). Essa dichiarava che la decisione dell'Agenzia era legittima nel merito e respingeva pertanto le domande della ricorrente.
14 La KLE ne concludeva pertanto che il contratto di fornitura di cui è causa non poteva essere adempiuto. La BNFL e la KLE vi rinunciavano.
15 L'8 e il 14 marzo 1994 la KLE e la BNFL concludevano un nuovo contratto di fornitura di 400 tonnellate di uranio in UF6 al prezzo di 27 USD al chilogrammo, con la clausola che il materiale non provenisse né direttamente né indirettamente dalla CSI. Il contratto veniva stipulato dall'Agenzia il 30 marzo 1994».
26 Alla luce di tali circostanze sono stati proposti i ricorsi T-149/94 e T-181/94, volti rispettivamente all'annullamento delle decisioni 94/95 e 94/285 e, per quanto riguarda più specificamente il secondo ricorso, alla condanna dell'Euratom a versare alla ricorrente un risarcimento danni di 3 511 279,30 DM, con gli interessi al saggio del 6% annuo a decorrere dal 7 aprile 1994.
La sentenza impugnata
Il ricorso T-149/94
27 La ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale cinque motivi d'annullamento della decisione 94/95.
28 Con i primi due motivi vertenti sulla violazione dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto la ricorrente censurava l'Agenzia per essersi riservata la possibilità di chiedere informazioni integrative e di non prendere una decisione definitiva prima del completamento della pratica, cioè fino a quando quest'ultima non contenesse le indicazioni minime richieste dall'art. 5 bis, punto c), del regolamento.
29 A questo proposito il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«35 L'origine geografica delle materie da fornire occupa pertanto una collocazione centrale fra gli elementi di un contratto di fornitura che devono essere comunicati all'Agenzia nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento. Infatti, la conoscenza dell'origine geografica delle forniture da parte dell'Agenzia è indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata dalla politica di approvvigionamento attuata, come confermerà l'esame del ricorso T-181/94 (v. in particolare punti 92-94 infra).
36 Inoltre, dal dettato stesso del citato art. 5 bis, punto c), del regolamento emerge chiaramente che una comunicazione successiva del paese di origine è ammissibile solo se il fornitore non poteva produrre tale informazione all'atto della stipulazione del contratto.
37 Ora, nel caso di specie, risulta che la ricorrente e il suo fornitore avevano almeno inizialmente convenuto che le materie sarebbero provenute dalla CSI (...).
38 Non avendo indicato nel contratto di fornitura l'origine geografica dell'uranio, benché fosse stata per lo meno implicitamente pattuita fra le parti, la ricorrente è stata essa stessa l'origine delle difficoltà amministrative incontrate dall'Agenzia per pronunciarsi. Pertanto non aveva il diritto di avvalersi dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento che prevede una procedura accelerata imponendo all'Agenzia di pronunciarsi entro dieci giorni lavorativi nei casi in cui non vi siano problemi.
39 Il Tribunale osserva invece che nel caso di specie l'Agenzia aveva il diritto, prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 5, punto f), del regolamento, di chiedere alle parti di completare l'incartamento comunicandole l'origine delle materie da consegnare. Infatti, né l'art. 5 bis, punto f), del regolamento né il Trattato ostavano ad una richiesta del genere, che era anzi giustificata nella fattispecie.
40 Dagli atti di causa emerge che l'Agenzia ha emanato la decisione il 6 gennaio 1994, cioè il decimo giorno lavorativo a decorrere dal 14 dicembre 1993, data in cui ha ricevuto l'informazione richiesta. Un termine del genere era ragionevole e non integrava trasgressione dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento né violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto invocati dalla ricorrente.
41 Ne consegue che il primo e il secondo motivo devono essere respinti».
30 Rilevando che la ricorrente non aveva sviluppato il terzo motivo, concernente la trasgressione delle norme sulla ripartizione delle competenze, il Tribunale ha dichiarato al punto 43 della sentenza impugnata che non occorreva pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo.
31 Ai punti 46-51 della sentenza impugnata il Tribunale ha poi respinto il quarto motivo, concernente il difetto di motivazione della decisione 94/995, perché a suo parere quest'ultima illustra chiaramente e in modo non equivoco l'iter logico seguito dalla Commissione.
32 Infine con il quinto motivo, con cui la ricorrente ha lamentato uno sviamento di potere, essa sosteneva in sostanza che l'Agenzia e la Commissione non disponevano di nessun margine discrezionale, bensì avevano l'obbligo di concludere il contratto loro sottoposto dalla ricorrente. Ai punti 53 e 54 il Tribunale ha accertato che quest'ultima non aveva in alcun modo provato che l'Agenzia e la Commissione avessero perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento.
33 Di conseguenza il Tribunale ha respinto il ricorso T-149/94.
Il ricorso T-181/94
Sulla domanda di annullamento
34 Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha dedotto cinque motivi di annullamento della decisione 94/285.
35 Il primo motivo era suddiviso in quattro parti.
36 La prima e la seconda parte riguardavano rispettivamente la violazione dell'obbligo dell'Agenzia di concludere il contratto conformemente all'art. 5 bis del regolamento, e la trasgressione degli artt. 61, primo comma, 60 e 65, primo comma, nonché degli artt. 52, n. 2, e 64 del Trattato, nella parte in cui la politica di approvvigionamento, quale definita e applicata nel caso di specie, prevedeva la possibilità di derogare al criterio dell'offerta e della domanda nell'esercizio del diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura di uranio.
37 A questo proposito il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«85 Occorre esaminare il sistema di approvvigionamento istituito dal capo 6 del Trattato alla luce degli obiettivi assegnati alla Comunità. Al riguardo, risulta dall'economia del Trattato che il compito dell'Agenzia consiste nel garantire uno degli obiettivi essenziali che il Trattato assegna alla Comunità, all'art. 2, punto d), vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse sancito all'art. 52, n. 1, del Trattato. Ciò risulta chiaramente dall'art. 52, n. 2, punto b), del Trattato, che istituisce espressamente a tal fine questo organo specializzato, conferendogli, in via di principio, diritti esclusivi per garantire l'approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità in minerali e in combustibili nucleari provenienti tanto dalla Comunità quanto da paesi terzi. Infatti, il regime di approvvigionamento deve essere attuato, in virtù di questa disposizione, dall'Agenzia, che dispone, per adempiere il suo compito, di un diritto di opzione sui minerali, materie grezze e materiali fissili speciali prodotti sui territori degli Stati membri, così come del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di questi prodotti provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1995, cause riunite T-458/93 e T-523/93, ENU/Commissione, Racc. pag. II-2459, punto 57).
86 In particolare, il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 73). Anche nell'ambito del procedimento semplificato l'Agenzia ha quindi il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato.
87 Del resto, il principio del raffronto dell'offerta e della domanda deve essere rispettato in via generale all'atto dell'esercizio del diritto esclusivo dell'Agenzia di stipulare contratti di fornitura. Tale obbligo di principio risulta in particolare dagli artt. 60 e 65, primo comma, del Trattato relativi al sistema di raffronto, dall'art. 67 del Trattato, ai sensi del quale i prezzi risultano da tale raffronto, nonché dall'art. 65, secondo comma, il quale prevede che, se l'Agenzia determina l'origine geografica delle forniture provenienti dall'esterno della Comunità, essa è tenuta a garantire all'utilizzatore condizioni per lo meno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
88 Il Trattato prevede però una precisa eccezione al rispetto della legge dell'offerta e della domanda. In forza dell'art. 61, primo comma, del Trattato, l'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni `sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali'. Come giustamente sostenuto dalla convenuta, l'Agenzia deve pertanto accertare in ogni caso se all'esecuzione dell'ordinazione si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
89 Nel caso di specie, la convenuta ha fatto valere l'esistenza di tre ostacoli di questo tipo, e cioè in primo luogo quello risultante dagli imperativi della politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne, in secondo luogo, quello relativo al livello di prezzi derivante dall'accordo commerciale e, in terzo luogo, quello derivante dall'obbligo di garantire la parità di accesso alle risorse.
90 A questo proposito si deve ricordare anzitutto che, trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze. Ciò considerato, il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all'errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 67).
91 Per quanto riguarda il primo ostacolo, la Commissione ritiene che i prezzi proposti nella CSI siano talmente bassi da indurre gli utilizzatori comunitari a provvedere al loro fabbisogno avvalendosi il più possibile di materie nucleari originarie della CSI. Essa afferma che qualora venissero ammesse importazioni illimitate in provenienza dalla CSI le imprese comunitarie diverrebbero dipendenti da questa fonte di approvvigionamento. L'inconveniente sarebbe doppio. In primo luogo, le forniture continue a lungo termine non potrebbero essere garantite. In secondo luogo, le fonti alternative rischierebbero di scomparire. La Commissione ricorda che una politica di diversificazione è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione 16 settembre 1986. Pertanto, il rischio che massicce importazioni di materie nucleari dalla CSI a prezzi notevolmente inferiori a quelli occidentali mettano a repentaglio la sicurezza di approvvigionamento nella Comunità configurerebbe un ostacolo ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato.
92 Il Tribunale osserva che l'Agenzia può legittimamente opporsi ad importazioni di materie nucleari che rischino di pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato, vista in particolare la loro incidenza sulle fonti di approvvigionamento. Un simile rischio potrebbe venire considerato come un ostacolo giuridico che si frappone all'esecuzione di un'ordinazione, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 64). In altri termini, per garantire la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne, l'Agenzia dispone del potere discrezionale di opporsi - esercitando il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali e di altri combustibili nucleari in modo da assicurare l'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse, conformemente al compito affidatole dal Trattato - a talune importazioni di uranio che compromettano questa diversificazione (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 68).
93 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'eventuale sussistenza di un pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento, non è stato contestato che il volume delle forniture della CSI importate nella Comunità ha subìto un considerevole incremento dal 1990. La convenuta ha prospettato un deficit strutturale della produzione mondiale rispetto all'utilizzazione di uranio, ma la ricorrente lo ha contestato. Stando ad un grafico relativo alla produzione e al consumo dell'uranio naturale in Occidente dal 1994 al 2004, versato agli atti dalla ricorrente, la capacità di produzione nominale supererà la domanda nell'anno 2000. Tuttavia, si deve rilevare che stando al detto grafico, tra il 1994 e il 2000, la domanda supererà sempre la produzione.
94 Pertanto, nel momento in cui la Commissione ha emanato la decisione 94/285, non era escluso che la garanzia di un approvvigionamento regolare ed equo conforme all'art. 2, punto d), del Trattato potesse essere posta a repentaglio qualora le importazioni di materie nucleari in provenienza dalla CSI venissero autorizzate per quantitativi illimitati e sostituissero per un certo tempo le forniture di altra origine, senza che forniture continue a lungo termine potessero essere garantite.
95 L'effettiva esistenza del primo ostacolo giuridico dedotto dalla Commissione è pertanto accertata.
96 Per quanto riguarda il secondo ostacolo, la Commissione sostiene che il sistema di approvvigionamento istituito dal Trattato è volto a garantire che le importazioni di materie nucleari nella Comunità vengano effettuate a prezzi collegati a quelli del mercato. L'applicazione di siffatto principio alle relazioni fra la Comunità e l'URSS, cui sono poi subentrati gli Stati della CSI, è stata sancita in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale.
97 Come ha osservato la convenuta, la Corte ha dichiarato che un accordo internazionale concluso dalla Comunità può conferire diritti e obblighi alle imprese.
98 Essa si è pronunciata in tal senso per quanto riguarda la convenzione relativa alla protezione fisica delle materie, degli impianti e dei trasporti nucleari (deliberazione 1/78 del 14 novembre 1978, Racc. pag. 2151, punto 36):
`I compiti che dovranno essere svolti dalla Comunità saranno essenzialmente quelli attinenti al regime dell'approvvigionamento e alla gestione del mercato comune nucleare (...). Le relative disposizioni del Trattato forniranno, accanto alle disposizioni della convenzione - la quale, se sarà stipulata dalla Comunità, costituirà parte integrante del diritto comunitario -, un adeguato fondamento giuridico per i necessari provvedimenti di attuazione'.
99 Pertanto l'art. 14 dell'accordo commerciale fa parte del diritto comunitario. Inoltre, ai sensi dell'art. 64 del Trattato, l'Agenzia è tenuta ad operare, eventualmente, nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo.
100 Ora, al fine di accertare se l'art. 14 dell'accordo commerciale è stato correttamente applicato nel caso di specie dall'Agenzia e dalla Commissione, occorre esaminare i dati disponibili sui prezzi. Stando ad una tabella allegata alla relazione annuale dell'Agenzia per il 1993, il prezzo medio ha oscillato, dal 1990 al 1993, per forniture pluriennali a lungo termine fra 29,39 e 21,17 USD la libbra di U3O8 e per forniture su mercati di singole operazioni fra 9,68 e 9,05 USD la libbra di U3O8. Stando alla ricorrente, il prezzo effettivo previsto nel contratto era di 8,02 USD la libbra di U3O8 e, stando alla convenuta, era di soli 6,93 USD la libbra di U3O8. Tenuto conto del fatto che, come risulta dalla risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha tentato di provvedere, con il contratto di forniture di cui è causa, non a fabbisogni specifici bensì al fabbisogno di base per un periodo di quindici mesi, tale contratto, concluso ad un prezzo inferiore anche al prezzo medio praticato sui mercati delle operazioni singole, non era conforme al principio in forza del quale le forniture vengono effettuate a prezzi rapportati al mercato.
101 L'esistenza di un secondo ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato deve pertanto essere considerata accertata.
102 Quanto al terzo ostacolo alla conclusione del contratto che risulterebbe dall'obbligo di garantire il pari accesso alle risorse ed evitare che ad un utilizzatore venga conferita una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, si deve osservare che, se le importazioni devono essere limitate, l'applicazione di un limite di dipendenza ammissibile, stabilito sulla scorta della situazione del mercato, ad una percentuale massima del consumo di specifici utilizzatori, è giustificata al fine di garantire la parità di accesso alle risorse conformemente all'art. 52, n. 1, del Trattato.
103 L'Agenzia, nei limiti del suo ampio potere discrezionale, ha stabilito che il grado di dipendenza ammissibile corrisponde al massimo al 25%, tenendo conto in particolare delle capacità esistenti di produzione a lungo termine della CSI e del fatto che quest'ultima rappresentava circa il 25% della produzione mondiale.
104 Nel caso di specie non è stato contestato che la ricorrente avesse già acquistato uranio in provenienza dalla CSI per quantitativi superiori a tale limite.
105 Pertanto la Commissione ha giustamente rilevato, a questo proposito, l'esistenza di un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato.
106 Va aggiunto che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le disposizioni particolari del Trattato in materia di prezzi, e cioè gli artt. 67-69, non possono essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione dell'art. 61, primo comma, del Trattato perché l'Agenzia o la Commissione potrebbero intervenire sui prezzi negoziati nell'ambito del procedimento semplificato solo alle condizioni previste dagli artt. 68 o 69. Infatti l'art. 61 è proprio volto a consentire all'Agenzia, qualora sussista un ostacolo giuridico o materiale, di qualunque tipo esso sia, all'esecuzione di un'ordinazione, di opporsi a quest'ultima derogando pertanto, se del caso, al principio del raffronto dell'offerta e della domanda che si applica in particolare in materia di prezzi ai sensi dell'art. 67. Del resto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'Agenzia, aggiungendo al contratto una condizione relativa all'origine delle materie da consegnare, non ha affatto fissato il prezzo.
107 Per tutti i motivi sin qui illustrati, l'Agenzia non ha commesso un errore giuridico né un manifesto errore di valutazione negando la stipulazione del contratto di fornitura di cui è causa senza riserve e aggiungendo a tale contratto la condizione che l'uranio non provenisse dalla CSI.
108 La decisione della Commissione che conferma quella dell'Agenzia non può quindi essere dichiarata irregolare.
109 La prima e la seconda parte del primo motivo sono pertanto infondate e vanno respinte».
38 Con la terza parte del primo motivo, vertente sulla violazione degli obiettivi dell'art. 1 del Trattato, la ricorrente contestava alla Commissione e all'Agenzia di aver agito unicamente in vista degli interessi dei produttori senza tener conto degli interessi degli utilizzatori, e censurava la politica dell'Agenzia perché gioverebbe in misura ridotta ai produttori ubicati all'interno della Comunità, che coprono solo il 20% del fabbisogno comunitario di uranio, ed agevolerebbe i produttori di taluni paesi terzi.
39 Il Tribunale ha respinto tale motivo con le considerazioni seguenti:
«113 L'Agenzia cerca di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di garantire forniture continue agli utilizzatori comunitari. In particolare, è interesse dell'industria nucleare comunitaria che una fonte specifica di forniture non divenga troppo rilevante rispetto a fonti alternative. E' altresì nell'interesse della Comunità nel suo complesso e conforme allo scopo di sviluppo degli scambi con gli altri paesi che le importazioni vengano effettuate a prezzi di mercato, come risulta in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale. Pertanto, come il Tribunale ha già dichiarato sopra, la decisione 94/285 corrisponde ai criteri della politica di approvvigionamento. Essa non è quindi in contrasto con il compito della Comunità».
40 La quarta parte del primo motivo riguardava un'asserita infrazione delle norme sul funzionamento del mercato comune dell'uranio naturale, in particolare degli artt. 2, punto g), e 92 e seguenti del Trattato CEEA, che garantirebbero agli operatori economici la libertà di approvvigionarsi presso un fornitore di loro scelta stabilito in un altro Stato membro.
41 Il Tribunale ha respinto tale motivo dichiarando quanto segue:
«117 La libertà dell'impresa di approvvigionarsi presso un fornitore di sua scelta stabilito in un altro Stato membro deve esplicarsi entro i limiti definiti dal Trattato e sopra illustrati, ed in particolare in modo che la sicurezza dell'approvvigionamento non venga posta a repentaglio. Nel caso di specie il contratto della ricorrente ha incontrato taluni ostacoli giuridici i quali, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, limitano la detta libertà. Infatti il fornitore della ricorrente, pur essendo un'impresa stabilita nella Comunità, aveva solo una funzione di intermediario poiché le materie da fornire erano originarie della CSI».
42 A sostegno del secondo motivo la ricorrente deduceva la trasgressione del principio della certezza del diritto, in quanto l'Agenzia si sarebbe comportata in modo non trasparente, del principio di uguaglianza, in quanto l'Agenzia non avrebbe tenuto conto della quota ridotta dell'energia elettrica di origine nucleare nell'approvvigionamento della Germania, e infine del principio di proporzionalità, in quanto lo scopo di diversificazione avrebbe potuto essere perseguito anche tramite l'art. 65, secondo comma, del Trattato o tramite gli artt. 70 e 72 del Trattato relativi alla promozione di campagne di prospezione e alla costituzione di riserve commerciali e di sicurezza.
43 A questo proposito il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«125 Per quanto riguarda la censura inerente al principio della certezza del diritto, si deve rilevare che i testi normativi su cui si è fondata l'Agenzia, e cioè la risoluzione del Consiglio, la quale definisce, al punto 5, punto a), secondo trattino, la finalità di diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità, e l'accordo commerciale, il cui art. 14 esige che i prezzi siano rapportati al mercato, sono stati ambedue pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il principio della parità di accesso alle risorse è stato sancito dall'art. 52, n. 1, del Trattato stesso.
126 Inoltre nella relazione annuale dell'Agenzia per l'anno 1992 (v. il quadro generale della situazione dell'approvvigionamento nella Comunità) è stato rilevato che le importazioni di uranio naturale in provenienza dalla CSI costituivano circa il 25% del fabbisogno comunitario netto e che erano già stati conclusi contratti per future consegne di ingenti quantitativi provenienti da tale fonte. Il livello delle forniture di materie originarie della CSI era considerato come critico dall'Agenzia e dalla Commissione in quanto, se la tendenza osservata a partire dal 1990 avesse dovuto consolidarsi, la futura sicurezza dell'approvvigionamento avrebbe potuto essere posta a repentaglio. La relazione ha chiarito che un gruppo di lavoro di esperti, costituito nell'ambito del Comitato consultivo, aveva concluso che le materie e servizi provenienti dalla CSI erano offerti sul mercato comunitario a prezzi non rapportati ai costi di produzione rilevati all'Ovest. Stando alla detta relazione la Commissione e l'Agenzia hanno concluso che erano giustificati provvedimenti di correzione, incentrati principalmente sul diritto esclusivo di stipulare contratti. E' ancora stato rilevato nella medesima relazione che la politica dell'Agenzia era stata, in linea generale, accolta positivamente.
127 Pertanto, tenuto conto dell'esistenza di fonti di informazione agevolmente accessibili, di cui un operatore economico di ragionevole diligenza in tale settore peculiare e ben identificato si reputa essere a conoscenza, non può essere addotta una mancanza di trasparenza.
128 Di conseguenza la censura relativa alla trasgressione del principio della certezza del diritto dev'essere disattesa.
129 Si deve sottolineare che l'Agenzia stessa si è data un orientamento interno, espresso in dati numerici, per quanto riguarda il "grado di dipendenza ammissibile", orientamento secondo il quale ogni operatore economico stabilito nella Comunità può provvedere a non oltre 25% circa del suo fabbisogno mediante materie provenienti dalla CSI.
130 Benché tale limite superiore della dipendenza ammissibile non sia stato pubblicato in quanto tale, ciò non è atto a rendere illegittima la decisione 94/285. Tale limite era semplicemente un criterio di valutazione interno di cui l'Agenzia teneva conto per garantire la parità di accesso degli utilizzatori comunitari alle risorse. Esso non costituiva una regola rigida, dato che l'andamento della situazione nel mercato di cui trattasi rendeva necessario un comportamento elastico. Inoltre nella fattispecie di cui è causa la ricorrente avrebbe potuto comprendere, avendo essa già acquistato rilevanti quantitativi di materie provenienti dalla CSI, che una nuova importazione per suo conto avrebbe potuto essere considerata in contrasto con gli interessi della Comunità.
131 Quanto al principio della parità di trattamento, la ricorrente sembra lamentarne la trasgressione nelle sue memorie in quanto non si sarebbe tenuto conto, nel valutare la situazione, del grado di dipendenza variabile, nei confronti delle materie nucleari provenienti dalla CSI, delle imprese stabilite nei vari Stati membri. Ciononostante ha sostenuto in udienza che la disparità di trattamento illegittima consiste nel fatto che la Commissione è venuta meno al dovere di accertare che tutti gli operatori economici presentino i loro contratti di fornitura di materie nucleari all'Agenzia per la stipulazione. Su quest'ultimo punto la Commissione ha risposto in udienza di non essere a conoscenza di nessun caso in cui un contratto non fosse stato sottoposto all'Agenzia.
132 Si deve rilevare ancora che l'Agenzia applica un limite di dipendenza ammissibile al fine di garantire parità di accesso alle risorse per le imprese stabilite nella Comunità. Siffatta impostazione è giustificata ai sensi dell'art. 52, n. 1, del Trattato. Non si può esigere che l'Agenzia e la Commissione tengano conto delle situazioni specifiche nei vari Stati membri. Del resto, la ricorrente non ha provato l'esistenza di casi in cui l'Agenzia e la Commissione non si siano opposte ad un'infrazione dell'art. 5 bis del regolamento.
133 Pertanto la censura di trasgressione del principio della parità di trattamento non può essere accolta.
134 Infine, per quanto riguarda il principio di proporzionalità (...)
135 (...) si deve rilevare che l'applicazione [degli artt. 65, secondo comma, 70 e 72 del Trattato] non avrebbe potuto risolvere il problema in quanto l'Agenzia, alla luce degli obiettivi della sua politica di approvvigionamento, doveva opporsi ad importazioni in provenienza della CSI a prezzi non rapportati al mercato. Inoltre il contratto è stato approvato alla condizione che le materie non provengano dalla CSI. Una condizione del genere non può essere considerata sproporzionata per i motivi sopra illustrati, in particolare ai punti 92-94.
136 Pertanto anche la censura di trasgressione del principio di proporzionalità dev'essere respinta».
44 Con il terzo motivo, concernente l'inosservanza delle norme sulla ripartizione delle competenze, la ricorrente affermava che né l'Agenzia né il Comitato consultivo sono istituzioni della Comunità ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Trattato CEEA, che l'elaborazione della politica comune di approvvigionamento sarebbe riservata alle istituzioni politiche della Comunità, cioè alla Commissione e al Consiglio, e che l'Agenzia sarebbe unicamente incaricata di occuparsi dell'aspetto commerciale dell'approvvigionamento, ma non avrebbe competenza per stabilire quote d'importazione.
45 Il Tribunale ha respinto tale motivo con le considerazioni seguenti:
«140 Sulla scorta dell'analisi sin qui svolta (v., in particolare, punti 85-109) emerge che nel caso di specie l'Agenzia si è adeguata all'impostazione del Consiglio e della Commissione ed ha agito entro i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone per prendere provvedimenti in materia di politica economica e commerciale nonché di politica nucleare (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 67). Ad ogni modo, per quanto riguarda la contestazione dei poteri dell'Agenzia da parte della ricorrente, occorre notare che la decisione 94/285 è stata emanata dalla Commissione. Infatti, nell'ambito del controllo dell'atto dell'Agenzia che le era stato sottoposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato, la Commissione ha adottato la valutazione effettuata dall'Agenzia. Essa ha infatti approvato gli elementi e l'attuazione della politica di approvvigionamento dell'Agenzia conformemente al procedimento istituito dal Trattato».
46 Con il quarto motivo la ricorrente lamentava l'inadempimento dell'obbligo di motivazione nel senso che dalla decisione 94/285 non risulterebbe il rapporto sistematico fra le competenze dell'Agenzia e il Trattato né si chiarirebbe perché la ricorrente sarebbe divenuta dipendente dell'uranio in provenienza dalla CSI e come il prezzo di acquisto convenuto nel contratto di fornitura non corrispondesse alle condizioni dell'economia di mercato o non fosse rapportato ai prezzi del mercato.
47 Il Tribunale ha respinto tale motivo dichiarando quanto segue:
«144 Il Tribunale ha già ricordato (v. supra, punto 46) che dalla motivazione di un atto deve emergere, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamento dell'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di far valere i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo, e che la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata in riferimento al suo contesto.
145 Ora, nella decisione della Commissione è stato chiarito che l'Agenzia non ha l'obbligo di evadere ordinazioni qualora alla loro esecuzione si frappongano ostacoli giuridici o materiali (quattordicesimo `considerando' della decisione 94/285). E' poi stata presa in considerazione la politica di approvvigionamento nonché l'obiettivo generale e le basi di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, come la risoluzione del Consiglio (quindicesimo e sedicesimo `considerando'). E' stato poi richiamato l'art. 64 del Trattato, in forza del quale l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo, nonché l'accordo commerciale e in particolare l'art. 14 di quest'ultimo (ventunesimo `considerando'). Infine la Commissione ha chiarito che un incremento della quota totale delle consegne provenienti dalla CSI, attualmente fissata al 20-25%, sarebbe difficilmente compatibile con gli interessi a lungo termine della Comunità in materia di approvvigionamento (trentatreesimo `considerando').
146 Si deve rilevare che, tenuto conto del contesto nonché del fatto che la motivazione della decisione 94/285 è stata preceduta dalla lettera 20 dicembre 1993, di cui sopra, punto 6, e dalla decisione impugnata con il primo ricorso, essa illustra in modo chiaro e non equivoco le ragioni principali del diniego di stipulare il contratto sottoposto dalla ricorrente».
48 Infine la ricorrente ha dedotto un quinto motivo relativamente allo sviamento di potere, sostenendo che l'Agenzia e la Commissione non disponevano di alcun potere discrezionale, ma avevano l'obbligo di stipulare il contratto loro sottoposto dalla ricorrente.
49 Il Tribunale ha respinto tale motivo osservando quanto segue:
«149 Come è già stato dichiarato (v. supra, punto 53), la nozione di sviamento di potere ha una precisa portata in diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa si avvalga dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. A questo proposito, per giurisprudenza consolidata, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se risulti, sulla scorta di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che è stata emanata a scopi diversi da quelli invocati.
150 La ricorrente non ha provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello di attuare la politica di approvvigionamento dell'Euratom».
50 Il Tribunale ha quindi respinto nel suo complesso la domanda di annullamento.
Sulla domanda di risarcimento danni
51 Avendo accertato che il contestato comportamento dell'Agenzia e il diniego della Commissione di accogliere le domande sottopostele dalla ricorrente non erano viziati da alcuna irregolarità, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda di risarcimento danni.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
Sulla ricevibilità del ricorso nel suo complesso
52 La Commissione afferma la manifesta irricevibilità del ricorso e invita la Corte a respingerlo a norma dell'art. 119 del regolamento di procedura in quanto costituirebbe la reiterazione del ricorso presentato in primo grado e non conterrebbe censure della sentenza impugnata attinenti a motivi di diritto specifici e identificabili. Il ricorso non sarebbe pertanto conforme all'art. 52 dello Statuto CEEA della Corte di giustizia né all'art. 112, n. 1, punto c), del regolamento di procedura della medesima.
53 La Commissione aggiunge che il ricorso va altresì dichiarato irricevibile in quanto, in violazione dell'art. 112, n. 1, punto a), del regolamento di procedura, non menzionerebbe il domicilio corretto della ricorrente il quale, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (GmbH) sarebbe situato in Lingen (Ems). Ora, è assodato che il ricorso menziona come domicilio: «Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund».
54 La valutazione della fondatezza del primo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno dell'eccezione di irricevibilità dipende dall'esame approfondito di ognuno dei motivi sollevati dalla ricorrente nel ricorso contro la sentenza del Tribunale. Occorre pertanto far riferimento agli sviluppi relativi al merito.
55 Quanto alla questione del domicilio della ricorrente, il fatto che il ricorso indichi Dortmund, città nella quale sarebbero stabiliti gli uffici amministrativi della KLE, invece della città di Lingen, anche supponendo che quest'ultima debba essere considerata come il luogo in cui ha sede la società ai sensi della normativa tedesca, ciò non può in quanto tale giustificare l'irricevibilità del ricorso. Infatti, alla luce delle circostanze del caso di specie, un'irregolarità del genere non ha una natura sostanziale atta a comportare l'irricevibilità formale del ricorso, atteso che emerge comunque dalla sentenza impugnata allegata al ricorso che la ricorrente è stabilita in Lingen.
56 La seconda parte dell'eccezione di irricevibilità della Commissione va pertanto respinta.
Nel merito
57 La ricorrente sostiene nella replica che i membri del Tribunale non disponevano di una conoscenza personale del complesso degli atti di causa, ma conoscevano il fascicolo unicamente sulla scorta della presentazione, notevolmente ridotta e talvolta confusa, che ne era stata fatta nella relazione d'udienza del giudice relatore. Ciò costituirebbe una trasgressione del principio relativo al carattere diretto del procedimento e nonché del diritto di essere sentiti.
58 A prescindere dalla presentazione tardiva di tale motivo, quest'ultimo è comunque manifestamente infondato. Infatti la relazione del giudice relatore è appunto destinata a presentare in forma sintetica gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché i motivi e argomenti delle parti, e queste ultime hanno la facoltà di chiedere, prima o nel corso dell'udienza, che vengano effettuate rettifiche, o di formulare riserve. Inoltre è assodato che i giudici del Tribunale che hanno partecipato alla deliberazione hanno avuto accesso, nel corso di tutto lo svolgimento del procedimento, al complesso degli atti di causa, atti e documenti che costituiscono il fascicolo.
Per quanto riguarda il ricorso T-149/94
59 La ricorrente deduce quattro motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte relativa al ricorso T-149/94.
a) Sull'art. 5 bis, punto f), del regolamento e sulle disposizioni del capo VI del Trattato, relative all'approvvigionamento
60 Con il primo motivo la KLE afferma che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le disposizioni dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento non autorizzano l'Agenzia a formulare una domanda di informazioni né a decidere il rinvio del termine di dieci giorni previsto da tale norma, il quale le imporrebbe, entro tale termine, di stipulare ovvero di negare la stipula del contratto di cui è causa. Essa aggiunge di aver ignorato, così come la BNFL, il «paese d'origine» delle materie da consegnare al momento della presentazione del contatto all'Agenzia il 29 novembre 1993. L'Agenzia avrebbe dovuto ammettere che tale indicazione le venisse comunicata ulteriormente senza che la domanda di informazioni avesse potuto comportare un rinvio del termine previsto all'art. 5 bis, punto f), del regolamento.
61 Va rilevato a questo proposito che il Tribunale ha correttamente osservato al punto 35 della sentenza impugnata che «l'origine geografica delle materie da fornire occupa (...) una collocazione centrale fra gli elementi di un contratto di fornitura che devono essere comunicati all'Agenzia nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento», dato che la conoscenza di tale origine è «(...) indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata dalla politica di approvvigionamento attuata (...)».
62 Infatti, ai sensi dell'art. 2, punto d), del Trattato, la Comunità deve «curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari». Ora, è evidente che la regolarità dell'approvvigionamento è strettamente connessa alla diversità delle fonti di approvvigionamento, come emerge dal punto 5, punto a), secondo trattino, della citata risoluzione del Consiglio 16 settembre 1986. L'art. 60 del Trattato, precisando che gli utilizzatori di materie prime devono comunicare periodicamente all'Agenzia le località di provenienza delle forniture, conferma l'importanza della conoscenza dell'origine geografica delle forniture per l'attuazione della politica comune di approvvigionamento da parte dell'Agenzia.
63 Pertanto il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 39 della sentenza impugnata, che l'Agenzia poteva chiedere alle parti di integrare la pratica comunicandole l'origine delle materie da consegnare. Benché l'art. 5 bis, punto f), del regolamento imponga all'Agenzia di pronunciarsi nel termine di dieci giorni, non le vieta, qualora il contatto sottopostole sia incompleto, in particolare qualora non contenga le informazioni di cui le parti dispongono relativamente all'origine della materie da consegnare, di far ricorso ad un provvedimento istruttorio come quello di cui è causa qualora, come il Tribunale ha esplicitamente osservato al detto punto 39, la domanda di informazioni sia presentata entro il termine di dieci giorni.
64 Infatti, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 106 delle conclusioni, vista l'importanza del ruolo detenuto dall'Agenzia in materia di approvvigionamento esterno, non è eccessivo ritenere che essa disponga di un potere di istruzione, qualora sia giustificato dall'intento di esercitare con maggiore efficacia il proprio compito di controllo, pur lasciando alle parti contraenti un'ultima possibilità di integrare il contratto al fine di ottenerne la stipulazione.
65 Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che la ricorrente e il suo fornitore avevano convenuto, per lo meno implicitamente, al momento della presentazione del contratto all'Agenzia, che le materie sarebbero state originarie della CSI e che quindi le parti erano in grado di menzionare il luogo di provenienza dell'uranio nel contratto stesso. Di conseguenza ha dichiarato, al punto 36, che una comunicazione successiva, così come prevista dall'art. 5 bis, punto c), punto 5, del regolamento, dell'informazione relativa al paese d'origine non poteva essere ammessa. Siffatto accertamento non constituisce, se non in caso di snaturamento degli elementi di prova, che non è stato dimostrato nel caso di specie, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 47-49 e 66; ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punti 36-40, e sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 18-22).
66 La KLE sostiene però che la nozione di «paese d'origine» di cui all'art. 5 bis, punto c), punto 5, del regolamento, non riguarda un complesso di Stati come la CSI.
67 Basterà a questo proposito osservare che, tenuto conto dell'importanza della conoscenza da parte dell'Agenzia del luogo di provenienza delle materie dal punto di vista delle esigenze di classificazione dell'approvvigionamento, un'informazione, per quanto imprecisa, relativa alla detta provenienza detenuta dalla parti al momento della presentazione del contratto, doveva essere menzionata da queste ultime. Il silenzio delle parti relativamente alla detta provenienza ha quindi giustificato la richiesta di informazioni supplementari da parte dell'Agenzia e quindi il Tribunale ha correttamente concluso che, dal momento che la detta origine non era stata indicata dalle parti nonostante il fatto che la conoscessero, l'Agenzia aveva diritto di chiedere informazioni integrative su questo punto, pur presupponendo che venisse indicata la CSI.
68 La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, ha considerato a torto «ragionevole» il termine di 29 giorni lavorativi che, a causa di una semplice richiesta di informazioni, ha separato la presentazione del contratto, il 29 novembre 1993, dall'entrata in vigore della decisione, il 7 gennaio 1994, e cioè un termine quasi tre volte superiore a quello tassativamente previsto dal regolamento. Il Tribunale avrebbe quindi trasgredito il principio di proporzionalità.
69 Questa censura non può essere accolta. Infatti l'obbligo dell'Agenzia di pronunciarsi rapidamente sulla stipulazione di un contratto sorge solo qualora quest'ultimo contenga tutte le informazioni necessarie all'espletamento del compito di controllo delle fonti di approvvigionamento ad essa incombente. Pertanto il termine di cui all'art. 5 bis, punto f), del regolamento comincia a decorrere solo dal ricevimento di una pratica completa. Qualunque altra interpretazione comporterebbe che l'Agenzia, in mancanza di informazioni sufficienti, neghi subito la stipulazione del contratto, atteggiamento che in talune circostanze potrebbe risultare eccessivamente rigoroso, in particolare qualora le informazioni attese non giustifichino una conseguenza del genere.
70 Pertanto il Tribunale ha correttamente accertato, al detto punto 40, che il termine di dieci giorni lavorativi cominciava a decorrere il 14 dicembre 1993, data in cui l'Agenzia ha ricevuto l'informazione richiesta, con la conseguenza che, tenuto conto dei giorni del fine settimana e dei giorni festivi, la decisione n. 1/94, notificata il 6 gennaio 1994, è stata emanata nel termine di dieci giorni lavorativi di cui all'art. 5 bis, punto f), del regolamento.
71 La KLE contesta infine l'affermazione del Tribunale, al punto 38 della sentenza impugnata, secondo cui essa sarebbe stata all'origine delle difficoltà amministrative incontrate dall'Agenzia per pronunciarsi. Essa sostiene che il Tribunale non è legittimato a ritenere che il procedimento accelerato dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento vada riservato ai casi in cui non vi siano problemi.
72 Come emerge già dal punto 65 della presente sentenza, l'accertamento da parte del Tribunale che le parti contraenti avevano per lo meno implicitamente convenuto, al momento della presentazione del contratto, che le materie da consegnare sarebbero state originarie della CSI, è una questione di fatto che esula dal sindacato della Corte. Da quanto precede si desume che il Tribunale ha correttamente rilevato che l'Agenzia in un caso del genere era legittimata a chiedere informazioni integrative alle parti prima di pronunciarsi sulla stipulazione del contratto.
73 Di conseguenza il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando al punto 40 che il «(...) termine [in cui l'Agenzia ha preso la sua decisione] (...) non costituiva una trasgressione dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento (...)».
74 Il primo motivo va pertanto respinto.
b) Sulle norme di ripartizione delle competenze
75 Con il secondo motivo la ricorrente, rinviando agli argomenti svolti nel ricorso presentato al Tribunale, afferma che la competenza attribuita all'Agenzia per la stipulazione dei contratti di approvvigionamento non viene esercitata in modo discrezionale e non l'autorizza a prorogare il termine legale entro il quale deve pronunciarsi.
76 A questo proposito va ricordato che per giurisprudenza consolidata il ricorso contro una pronuncia del Tribunale che si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati in primo grado costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v. in particolare ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi, Racc. pag. I-2041, punto 10, e sentenza Deere/Commissione, già citata, punto 20). Tale considerazione si applica anche al caso di un rinvio puro e semplice ai motivi e argomenti dedotti in primo grado (sentenza 2 dicembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione, Racc. pag. I-7027, punto 8).
77 Il secondo motivo è pertanto irricevibile.
c) Sull'obbligo di motivazione
78 Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a richiamare la motivazione della decisione della Commissione 94/95, ma non quella della decisione dell'Agenzia n. 1/94. Ora, poiché il provvedimento sottoposto al controllo della Commissione è stato adottato dall'Agenzia, l'obbligo di motivazione incomberebbe a quest'ultima, in quanto autorità comunitaria autore dell'atto, e non alla Commissione. Sia la richiesta di informazioni dell'Agenzia sia la proroga del termine da parte di quest'ultima, che costituirebbero gli atti lesivi per le parti contraenti, sarebbero viziati da difetto di motivazione in ispregio degli artt. 162 del Trattato e 5 bis, punto g), del regolamento.
79 La ricorrente aggiunge che neppure la lettera della Commissione 10 gennaio 1994 fornisce alcun motivo che consenta di giustificare la proroga del termine concesso all'Agenzia per pronunciarsi sul contratto. Inoltre nella decisione 94/95 la Commissione avrebbe discusso la questione dell'origine delle materie prime in termini generali mentre occorreva far riferimento alle nozioni di «paese d'origine» e di «fonti di approvvigionamento». Infine nella medesima decisione avrebbe considerato la CSI nel suo complesso come una «fonte particolare di approvvigionamento», che comporterebbe un pericolo per la Comunità qualora ne fosse dipendente, posizione che sarebbe in contraddizione con l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, siglato il 29 dicembre 1994 e approvato con decisine del Consiglio 17 luglio 1995, 95/414/CE (GU L 247, pag. 1), con cui la Comunità si è impegnata, all'art. 15, integrato da uno scambio di lettere allegato all'accordo, a considerare «la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori». La KLE chiede a questo proposito alla Corte di esigere «(...) la produzione delle direttive di negoziato del Consiglio alla Commissione nonché altri documenti concernenti i negoziati con la Russia sull'accordo di partenariato e cooperazione».
80 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, vertente sulla motivazione della decisione dell'Agenzia n. 1/94, va ricordato che con il ricorso T-149/94 è stata impugnata esclusivamente la decisione della Commissione 94/95, di cui si chiede l'annullamento. Pertanto non si può addebitare al Tribunale di essersi limitato a valutare la fondatezza del motivo di mancanza di motivazione unicamente alla luce della decisione 94/95, la quale è appunto volta a confermare la decisione dell'Agenzia n. 1/94.
81 Quanto alla seconda parte del motivo, vertente sulla motivazione della decisione 94/95 e della lettera della Commissione 10 gennaio 1994, si deve rilevare che la ricorrente non muove nessuna censura precisa nei confronti della sentenza impugnata. La ricorrente si limita a sviluppare i motivi e gli argomenti dedotti in primo grado e ad invocare un motivo di insufficienza di motivazione della lettera della Commissione 10 gennaio 1994 mentre, come si è ricordato al punto precedente, il ricorso T-149/94 è diretto contro la decisione 94/95. Il Tribunale non può pertanto essere censurato per non essersi pronunciato sulla motivazione della detta lettera, senza che occorra valutare la questione se quest'ultima configuri un provvedimento impugnabile.
82 Il terzo motivo va pertanto respinto.
d) Sull'asserito sviamento di potere dell'Agenzia
83 Con il quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale di non aver ammesso l'esistenza di uno sviamento di potere commesso dall'Agenzia pur essendo ciò dimostrato dal fatto che quest'ultima si è discostata dalla propria prassi precedente sulla scorta della quale ammetteva che tutto il fabbisogno di uranio venisse soddisfatto da fornitori originari della CSI e che, non autorizzando la stipula del contratto controverso, l'Agenzia ha tentato di proteggere i produttori occidentali di uranio perseguendo pertanto uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti i suoi poteri.
84 Si deve osservare che il Tribunale, dopo aver ricordato al punto 53 della sentenza impugnata che «(...) secondo una giurisprudenza costante, un decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (...)», ha dichiarato al punto 54 che «la ricorrente non ha in alcun modo provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento».
85 Com'è già stato rilevato al punto 65 della presente sentenza, non rientra nella competenza della Corte pronunciarsi sul valore degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, tranne in caso di snaturamento dei medesimi, cosa che non è stata invocata nel caso di specie.
86 Il quarto motivo va pertanto dichiarato irricevibile.
Per quanto riguarda il ricorso T-181/94
Sulla domanda di annullamento
87 La ricorrente deduce otto motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte relativa al ricorso T-181/94.
a) Sulla portata dei poteri dell'Agenzia e sull'esistenza di ostacoli giuridici alla conclusione del contratto
88 Secondo la ricorrente, non spetta all'Agenzia definire la politica comune di approvvigionamento, che è invece di competenza delle istituzioni comunitarie. Essa non disporrebbe del notevole margine di discrezionalità che le avrebbe riconosciuto il Tribunale nel settore della politica di approvvigionamento.
89 La KLE aggiunge che, in forza dell'art. 61, primo comma, del Trattato e dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento l'Agenzia non solo ha il diritto, ma anche il dovere di rifiutare la conclusione di un contratto nel suo complesso senza modificarlo qualora sussista a suo parere un ostacolo giuridico. Viceversa essa non avrebbe il diritto di modificare il contenuto del contratto aggiungendovi delle condizioni.
90 Comunque sia, non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di nessuno dei tre ostacoli giuridici che secondo il Tribunale ostavano all'esecuzione dell'ordinativo. Infatti, secondo la ricorrente, non vi è un ostacolo giuridico fondato sulle esigenze della politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento interne, sul livello dei prezzi derivante dall'accordo commerciale ovvero ancora sul principio della parità di accesso alle risorse, contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato ai punti 90-105 della sentenza impugnata.
91 A questo proposito si deve ricordare che ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, l'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempre che alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali la cui esistenza va necessariamente valutata in riferimento agli obiettivi della politica comune di approvvigionamento definiti agli artt. 2, punto d), e 52 del Trattato.
92 Benché il detto art. 61 faccia parte della sezione II del capo VI, relativo all'approvvigionamento, intitolata «Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità», e nessun riferimento a tale norma venga fatto nel Trattato in ordine alla fornitura di materie prime provenienti da paesi terzi, l'azione dell'Agenzia a proposito di queste ultime è cionondimeno subordinata, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 191 delle conclusioni, a esigenze simili a quelle previste dall'art. 61, dato che l'Agenzia è tenuta ad evadere le ordinazioni effettuate dagli utilizzatori contestualmente accertando che taluni limiti non vengano superati.
93 Fra tali limiti, il cui superamento configurerebbe un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61 del Trattato, va annoverato senza dubbio il rispetto dell'obiettivo di approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità perseguito dal Trattato, cosa che obbliga l'Agenzia, che a tal fine è titolare del diritto esclusivo di stipulare i contratti di fornitura, ad accertarsi, sotto controllo della Commissione, che talune ordinazioni non pregiudichino la diversificazione dell'approvvigionamento o non contravvengano al divieto di discriminazioni a prescindere dall'origine, comunitaria o meno, delle forniture. Tale compito configura l'Agenzia come un protagonista fondamentale della politica comune di approvvigionamento.
94 Peraltro, il Tribunale era legittimato a dichiarare al punto 86 della sentenza impugnata che «il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi (....)» e che anche in tale contesto «l'Agenzia ha (...) il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato».
95 Pertanto la ricorrente non può affermare che l'Agenzia si è arrogata abusivamente il potere di determinare la politica comune di approvvigionamento trasgredendo le norme sulle competenze delle istituzioni comunitarie stabilite dal Trattato.
96 In particolare, come si è già ricordato ai punti 61-64 della presente sentenza, non sarebbe conforme agli scopi del Trattato limitare il potere di decisione dell'Agenzia qualora quest'ultima ignori la provenienza delle forniture ovvero, come nel caso di specie, sia legittimata a ritenere che l'origine dei prodotti sia atta a pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri della Comunità. La richiesta di informazioni supplementari non può del resto essere equiparata ad una modifica del contratto poiché era volta a consentire all'Agenzia di integrare la pratica con un'informazione essenziale sull'origine delle materie da consegnare, sulla quale le parti avevano già trovato un'intesa, per lo meno implicita.
97 Va aggiunto che al punto 90 della sentenza impugnata il Tribunale aveva dichiarato, in modo altresì legittimo, che, trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale e di politica nucleare, che esigono una valutazione di situazioni economiche complesse, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale e che il sindacato giurisdizionale dev'essere limitato all'errore manifesto di valutazione o allo sviamento di potere.
98 Per quanto riguarda il primo ostacolo giuridico rilevato dal Tribunale, derivante dalle esigenze della politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, la KLE sostiene l'inesistenza di una minaccia a lungo termine relativamente alla dipendenza dalle forniture provenienti dalla CSI. Essa lamenta che il Tribunale ha avallato l'analisi della Commissione la quale, per dimostrare il rischio a lungo termine della Comunità, ha considerato il complesso della CSI come un'unica fonte di approvvigionamento senza distinguere fra le capacità di produzione notevolmente diverse degli Stati che sono subentrati all'ex URSS.
99 La ricorrente aggiunge che la Commissione si è richiamata alle attuali capacità produttive degli Stati della CSI senza valutare le capacità a lungo termine, benché abbia considerato tali dati essenziali per la valutazione della dipendenza dalla Comunità dalla CSI. Ora era prevedibile, secondo la KLE, che le scorte abbondanti nei paesi considerati sarebbero state riassorbite in alcuni anni indipendentemente da quali fossero i giacimenti di uranio e le capacità produttive della CSI. Atteso che secondo la Commissione la produzione di tali paesi rappresentava circa il 25% della produzione mondiale di uranio e che tale percentuale costituiva contemporaneamente il limite superiore della dipendenza ammissibile dalle forniture provenienti dalla CSI, sostenendo che il superamento di tale percentuale da parte di un'impresa individuale di approvvigionamento avrebbe potuto comportare a lungo termine una dipendenza inammissibile di tutta la Comunità dalle forniture provenienti dalla CSI la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione manifesto.
100 Secondo la ricorrente non si può sostenere, come ha fatto il Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda l'uranio vi è un «deficit strutturale» della produzione mondiale rispetto alla domanda. In realtà la produzione della Comunità avrebbe una «struttura deficitaria» perché i giacimenti comunitari di uranio sono molto scarsi. Per quanto sia abile, una politica di diversificazione non può mutare tale situazione perché a causa delle leggi naturali la suddivisione dei giacimenti di uranio nel mondo non rientra nella «politica di approvvigionamento» dell'Agenzia.
101 La ricorrente contesta altresì alla Commissione di aver preso in considerazione il fatto di aver coperto più del 150% del fabbisogno annuo acquistando sul mercato delle operazioni singole materie provenienti dalla CSI mentre gli utilizzatori soddisfano di norma il fabbisogno fondamentale nell'ambito di contratti pluriennuali e il fabbisogno specifico, sino a circa il 10% del fabbisogno annuo, sul mercato delle operazioni singole. Tale affermazione della Commissione, riportata al punto 83 della sentenza impugnata, non sarebbe conforme alla suddivisione delle competenze predisposta dal Trattato e sarebbe in contrasto con la libertà negoziale e con la libertà di impresa garantite dalla Costituzione tedesca e dall'ordinamento giuridico comunitario. Nel sistema giuridico del Trattato nessuna disposizione imporrebbe l'obbligo a carico delle imprese di soddisfare la maggior parte del fabbisogno nell'ambito di contratti pluriannuali e non sul mercato delle operazioni singole. La durata di validità dei contratti di fornitura conclusi dalle parti resterebbe di esclusiva competenza di quest'ultime anche se l'Agenzia dispone del potere esclusivo di concludere o rifiutare la conclusione di siffatti contratti. L'allegazione della Commissione riportata al punto 84, secondo cui l'approvvigionamento della KLE sul mercato delle operazioni singole, nel quale fruirebbe rispetto ai concorrenti di prezzi e agevolazioni concorrenziali inammissibili, costituirebbe una lesione del principio della parità di accesso alle risorse ovvero una posizione privilegiata ai sensi dell'art. 52, n. 2, del Trattato, e sarebbe giuridicamente scorretta. Anche per tale motivo la sentenza dovrebbe essere annullata.
102 Sempre secondo la ricorrente, nell'ambito delle economie libere di mercato, è inconcepibile che un operatore economico venga sanzionato solo perché, analizzando l'andamento del mercato in modo più esatto dei concorrenti, ne ricava un argomento per rifiutare la conclusione dei contratti a lungo termine.
103 L'argomento della ricorrente è irricevibile sotto un duplice profilo.
104 In primo luogo esso contesta i fatti quali sono stati accertati dal Tribunale e rimette in discussione la valutazione insindacabile di quest'ultimo sia dei detti fatti sia degli elementi di prova che sono stati prodotti dinanzi ad esso. Ora, ad eccezione dello snaturamento di questi ultimi, che non è stato dimostrato né lamentato dalla ricorrente, tale valutazione dei fatti esula dal sindacato della Corte.
105 In secondo luogo la ricorrente, limitandosi a riprodurre i motivi ed argomenti dedotti in primo grado, non indica in modo preciso gli elementi criticati dalla sentenza di cui chiede l'annullamento né gli argomenti di diritto dedotti a specifico ed articolato sostegno di tale domanda, ponendo quindi in non cale l'art. 112, n. 1, punto c), del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, la citata sentenza Deere/Commissione, punti 18 e 19). Le censure sono anzi fondamentalmente dirette contro l'Agenzia o la Commissione, senza far riferimento alla sentenza impugnata.
106 Poiché le censure mosse nei confronti dell'accertamento da parte del Tribunale dell'ostacolo giuridico fondato sulle esigenze della politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne vanno respinte, non occorre determinare la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente e che si riferiscono agli altri ostacoli giuridici rilevati dal Tribunale. Infatti gli eventuali vizi della motivazione della sentenza impugnata relativamente a tale punto sarebbero comunque ininfluenti sul dispositivo con la conseguenza che le relative censure sono inconferenti e vanno respinte (v., in particolare, ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punti 47-49).
107 Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
b) Sugli obiettivi degli artt. 1 e 2 del Trattato
108 La KLE lamenta che al punto 113 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato la CSI nel suo complesso come una fonte di approvvigionamento. Ora, solo gli Stati sovrani costituirebbero fonti di approvvigionamento. La ricorrente aggiunge che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento non rientra fra gli obiettivi dell'art. 2 del Trattato.
109 A questo proposito basti rilevare che nessun motivo di diritto, sufficientemente preciso ed articolato, è stato dedotto dalla ricorrente a sostegno dell'argomento secondo cui la nozione di fonte di approvvigionamento sarebbe strettamente limitata agli Stati ad esclusione di un gruppo di Stati o di una regione precisa del mondo. Nessuna disposizione del Trattato impedisce anzi alla Commissione o all'Agenzia di prendere in considerazione, nella gestione della politica comunitaria e di approvvigionamento, in particolare qualora si tratti di determinare il «luogo di provenienza» delle forniture, un territorio geografico più o meno esteso di quello di uno Stato considerato singolarmente.
110 Quanto alle esigenze di sicurezza e di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, esse derivano direttamente dal principio dell'approvvigionamento regolare ed equo di tutti gli utilizzatori della Comunità sancito dall'art. 2, punto d), del Trattato, così come si è già osservato al punto 62 della presente sentenza.
111 Il secondo motivo va pertanto respinto.
c) Il principio della certezza del diritto
112 La KLE sviluppa una censura inerente alla mancanza di trasparenza, di coerenza e di prevedibilità del comportamento dell'Agenzia, che sarebbe sottratta a qualsiasi controllo democratico.
113 Essa afferma che dalla decisione dell'Agenzia n. 1/94 non risulta che l'esigenza di prezzi rapportati a quelli del mercato deriva dall'art. 14 dell'accordo commerciale, cioè un accordo concluso con uno Stato che non esiste più, al quale tuttavia il Tribunale ha fatto riferimento al punto 125 della sentenza impugnata.
114 La ricorrente sostiene che essa non poteva ritenersi vincolata dagli accertamenti effettuati nel 1992 da un gruppo di lavoro di periti, istituito nell'ambito del comitato consultivo riunitosi a porte chiuse, le cui conclusioni erano fondate unicamente sui costi di produzione occidentali, non identici a prezzi rapportati a quelli del mercato. A suo parere non era neppure prevedibile che l'Agenzia avrebbe desunto dalla constatazione contenuta nella relazione annuale per il 1992, secondo cui le importazioni di uranio naturale provenienti dalla CSI costituivano circa il 25% del fabbisogno comunitario netto, che le «capacità esistenti di produzione a lungo termine» della CSI e la sua quota nella produzione mondiale sarebbero altresì del 25%. Analogamente la ricorrente non avrebbe potuto ipotizzare che l'Agenzia e la Commissione non avrebbero rispettato gli accordi internazionali conclusi con gli Stati della CSI in forza dei quali ognuno di essi doveva essere considerato come una fonte specifica di forniture. Poiché l'Agenzia aveva concluso in precedenza contratti con la KLE e altri utilizzatori a prezzi anch'essi «non rapportati a quelli del mercato», nulla poteva far credere che l'Agenzia avrebbe deciso sulla scorta di un documento interno una «politica comune di approvvigionamento» totalmente diversa per la determinazione della quale, del resto, l'art. 52, n. 1, non le attribuisce alcun potere.
115 La ricorrente aggiunge che anche un operatore economico estremamente diligente non poteva attendersi che l'Agenzia ritenesse che la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità sarebbe stata minacciata a medio e lungo termine qualora un unico utilizzatore di dimensioni ridotte come la ricorrente, che non aveva concluso contratti a lungo termine, soddisfacesse in un anno il 150% del fabbisogno annuo mediante acquisti sul mercato delle operazioni singole.
116 Dal punto 125 della sentenza impugnata risulta quanto segue:
«(...) i testi normativi su cui si è fondata l'Agenzia, e cioè la risoluzione del Consiglio, la quale definisce, al punto 5, punto a), secondo trattino, la finalità di diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità, e l'accordo commerciale, il cui art. 14 esige che i prezzi siano rapportati al mercato, sono stati ambedue pubblicati nel Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (...)».
117 Come ha osservato l'Avvocato generale nel paragrafo 251 delle conclusioni, il Tribunale ha ripreso al punto 126 le indicazioni fornite dalla relazione annuale dell'Agenzia per l'anno 1992 sull'elevato livello delle importazioni di uranio naturale proveniente dalla CSI e dei contratti conclusi per consegne future, su quello dei prezzi praticati, «(...) non commisurati ai costi di produzione rilevati all'ovest», nonché sulla necessità, secondo la Commissione e l'Agenzia, di prendere provvedimenti di rettifica; esso era quindi legittimato a concludere, al punto 127, che, «(...) tenuto conto dell'esistenza di fonti di informazione agevolmente accessibili, di cui un operatore economico di ragionevole diligenza in tale settore peculiare e ben identificato si reputa essere a conoscenza, non può essere addotta una mancanza di trasparenza».
118 Per il resto la ricorrente non ha chiaramente identificato gli elementi criticati della sentenza impugnata e si è limitata a dedurre e sviluppare argomenti puramente di fatto senza addurre nessun elemento di diritto atto a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale.
119 Il terzo motivo va pertanto respinto.
d) Sull'obbligo di parità di trattamento
120 La ricorrente contesta al Tribunale di non aver correttamente esaminato le censure relative alla violazione del principio di parità di trattamento.
121 Essa osserva che l'art. 52, n. 1, seconda frase, del Trattato impone all'Agenzia di non operare tra gli utilizzatori nessuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste. L'applicazione da parte dell'Agenzia del «criterio di valutazione interno» la conduce ad attribuire alle grandi imprese statali gli stessi quantitativi di uranio provenienti dagli Stati della CSI delle piccole imprese private giuridicamente indipendenti, mentre le prime possono molto meglio elaborare progetti a lungo termine rispetto alle piccole imprese come la ricorrente. Un comportamento del genere configurerebbe un trattamento discriminatorio.
122 Si deve nuovamente osservare che la ricorrente non precisa i motivi per i quali l'approvazione da parte del Tribunale al punto 132 della sentenza impugnata del metodo adottato dall'Agenzia, che consiste nell'applicare un limite di dipendenza ammissibile per ogni operatore economico al fine di garantire alle imprese stabilite dalla Comunità il pari accesso alle risorse, sia contestabile dal punto di vista giuridico.
123 Il quarto motivo è pertanto irricevibile.
c) Sul principio di proporzionalità
124 La ricorrente lamenta che il Tribunale, in primo luogo, ha ignorato che l'Agenzia, eccedendo dai suoi poteri, ha definito essa stessa la politica di approvvigionamento senza aver esaminato le possibilità previste dagli artt. 65, secondo comma, 70 e 72 del Trattato, e in secondo luogo non ha dichiarato che l'aggiunta successiva di una clausola al contratto di fornitura costituisce altresì una grave lesione della libertà negoziale tutelata dall'ordinamento giuridico comunitario. Una lesione del genere avrebbe dovuto essere giustificata in modo specifico alla luce del principio di proporzionalità.
125 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, dello statuto dell'Agenzia e dell'art. 5 bis, punto f), del regolamento, l'Agenzia stessa è unicamente autorizzata a concludere o a negare la stipulazione complessiva del contratto sottopostole e non ad aggiungervi una clausola. Unicamente l'art. 65, secondo comma, del Trattato consentirebbe all'Agenzia di intervenire nel rapporto contrattuale per stabilire l'origine geografica delle forniture. Ma anche in tal caso l'Agenzia potrebbe agire solo qualora garantisse all'utilizzatore condizioni per lo meno vantaggiose come quelle definite nell'ordinazione. Un'applicazione in via analogica dell'art. 65, secondo comma, è esclusa in quanto nel caso di specie le condizioni di consegna sono state modificate a detrimento delle parti contrattuali con la conseguenza che si applicherebbe unicamente l'obbligo ex art. 61, primo comma, del Trattato. Poiché non sussisteva nessun ostacolo giuridico o materiale all'esecuzione del contratto, l'Agenzia era quindi tenuta a concluderlo. Nell'eventualità in cui fosse veramente esistito un ostacolo giuridico all'esecuzione del contratto, l'art. 61, primo comma, del Trattato avrebbe imposto all'Agenzia di negarne la stipula. Concludendolo comunque e subordinandolo ad una condizione, essa avrebbe ecceduto dai suoi poteri.
126 Dai punti 92-94 della sentenza impugnata emerge che la prosecuzione dell'importazione di materie nucleari in provenienza dalla CSI sarebbe stata in grado di mettere in pericolo l'approvvigionamento regolare, il che costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al sindacato della Corte. A questo proposito il Tribunale ha sufficientemente giustificato la regolarità della condizione di provenienza posta dall'Agenzia, alla luce del principio di proporzionalità, richiamandosi alla necessità di consentirle di opporsi a importazioni di uranio qualora pregiudichino la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento.
127 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'Agenzia non disponeva della competenza per subordinare ad una condizione la stipulazione del contratto e non sussistevano ostacoli all'esecuzione del medesimo, si fa rinvio ai punti 61-64 della presente sentenza.
128 Di conseguenza il quinto motivo dedotto dalla KLE va respinto.
f) Sulle norme di ripartizione delle competenze
129 La KLE ritiene che il Tribunale abbia disconosciuto l'organizzazione delle competenze istituita dal Trattato riconoscendo all'Agenzia il diritto di determinare la politica comune di approvvigionamento mentre quest'ultima disporrebbe unicamente di «funzioni quasi notarili» e di poteri di indole meramente commerciale.
130 Tale sesto motivo va respinto alla luce degli sviluppi contenuti nei punti 63 e 91-95 della presente sentenza.
g) Sull'obbligo di motivazione
131 La KLE sostiene in primo luogo che il Tribunale non ha adempiuto l'obbligo di motivazione cui è tenuto perché non si è pronunciato sulla censura secondo la quale la Commissione non ha dimostrato il sussistere di una relazione sistematica tra le competenze dell'Agenzia e il Trattato e non ha chiarito i motivi per cui la ricorrente sarebbe divenuta dipendente dalle consegne provenienti dalla CSI e il prezzo di acquisto convenuto nel contratto non corrispondeva alle condizioni del mercato.
132 In secondo luogo, la decisione 94/285 non chiarirebbe cosa va inteso per tutela degli interessi della Comunità «a lungo termine», farebbe oscillare il «criterio di valutazione interna» dall'Agenzia tra il 20 e il 25% e riferirebbe il detto criterio non alla capacità di produzione degli Stati della CSI bensí al complesso delle forniture, ivi compreso lo smaltimento delle scorte precedenti.
133 In terzo luogo la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale al punto 146 della sentenza impugnata, il ricorso non riguarda i motivi addotti dall'Agenzia per negare la stipulazione del contratto bensí quelli in forza dei quali la Commissione non si è avvalsa del diritto conferitole dall'art. 53, secondo comma, del Trattato.
134 Anzitutto va posta in luce l'irricevibilità della parte del motivo inerente all'irregolarità della motivazione della decisione della Commissione 94/285 alla luce del criterio relativo alla capacità di produzione degli Stati della CSI. Infatti questa parte dell'argomento della KLE, come hanno osservato la Commissione e l'avvocato generale nel paragrafo 275 delle conclusioni, riguarda la decisione 94/285 e non censura la sentenza impugnata. L'argomento della ricorrente verte inoltre su elementi puramente di fatto del fascicolo e non contiene motivi di diritto.
135 In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata, si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato al punto 145 che «(...) nella decisione della Commissione è stato chiarito che l'Agenzia non ha l'obbligo di evadere ordinazioni qualora alla loro esecuzione si frappongano ostacoli giuridici o materiali (quattordicesimo `considerando' della decisione 94/285)» e che la Commissione aveva richiamato «(...) l'art. 64 del Trattato, in forza del quale l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo (...) (ventunesimo `considerando')».
136 Pertanto il Tribunale, facendo riferimento in modo chiaro all'art. 64 del Trattato, il cui scopo precipuo è attribuire all'Agenzia il diritto esclusivo di stipulare, nell'ambito degli accordi conclusi con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, contratti di fornitura in provenienza dall'esterno della Comunità, ha valutato il motivo vertente sulla competenza conferita dal Trattato alla detta Agenzia. Inoltre il riferimento nella sentenza impugnata agli ostacoli giuridici o materiali che giustificano il potere dell'Agenzia di negare l'evasione delle ordinazioni di forniture costituisce un altro riferimento implicito ma chiaro all'art. 61 del Trattato, il cui contenuto si applica altresí, come emerge dal punto 92 della presente sentenza, alle materie provenienti da paesi terzi.
137 Del resto, per quanto riguarda la questione se il Tribunale si sia pronunciato sui motivi per cui la Commissione riteneva che la KLE sarebbe divenuta dipendente dalle forniture provenienti dalla CSI, si deve rilevare che al punto 145 della sentenza impugnata il Tribunale, sintetizzando e riprendendo la parte fondamentale della motivazione della decisione 94/285, ha incorporato la motivazione della Commissione ed ha quindi disatteso le censure della ricorrente.
138 E' vero che il Tribunale non ha effettuato una disamina esplicita dell'argomento della KLE secondo cui la Commissione non avrebbe chiarito i motivi per cui il prezzo stipulato nel contratto non corrispondeva alle condizioni dell'economia di mercato o non era rapportato ai prezzi di mercato. Tuttavia al punto 145 della sentenza impugnata il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 14 dell'accordo commerciale che subordina gli scambi di merci tra la Comunità e l'URSS al principio di prezzi rapportati a quelli del mercato. Inoltre al punto 146 ha osservato che dalla motivazione della decisione della Commissione illustrata al punto 145 emergeva che essa illustra «(...) in modo chiaro e non equivoco le ragioni principali del diniego di stipulare il contratto sottoposto dalla ricorrente», cosa che gli consentiva, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 279 delle conclusioni, di esimersi dal trattare esplicitamente la censura relativa al livello del prezzo.
139 Il settimo motivo va pertanto respinto.
h) Sullo sviamento di potere
140 La ricorrente contesta al Tribunale di non aver accertato, prima di valutare se l'Agenzia si fosse avvalsa dei suoi poteri per lo scopo in vista del quale le sono stati conferiti, se i provvedimenti presi da quest'ultima rientrassero effettivamente nell'ambito dei poteri che essa detiene in forza del Trattato.
141 La ricorrente sostiene che, non avendo effettuato una distinzione tra l'Agenzia e la Commissione quando ha dichiarato che la KLE non aveva dimostrato che ambedue avevano perseguito uno scopo diverso dall'attuazione della politica di approvvigionamento, il Tribunale ha occultato il fatto che con tale motivo la ricorrente intendeva censurare la Commissione per non aver fatto uso del diritto di veto avverso il superamento da parte dell'Agenzia dei poteri conferitile dal Trattato, conformemente all'art. 53, primo comma, di quest'ultimo. Secondo la ricorrente, dalla lettera dell'Agenzia 20 dicembre 1993, citata al punto 6 della sentenza impugnata, emerge che, in violazione dei poteri che l'Agenzia detiene in forza del Trattato, la protezione dei produttori occidentali è il criterio effettivo che ha determinato la sua decisione. Gli accertamenti del Tribunale stesso consentivano quindi di porre in luce uno sviamento di potere da parte dell'Agenzia che la Commissione avrebbe dovuto sanzionare.
142 L'allegazione secondo cui il Tribunale non ha controllato l'esercizio da parte dell'Agenzia delle competenze di quest'ultima va respinta. Basterà a questo proposito rinviare ai punti 85 e 89-106 della sentenza impugnata in cui il Tribunale si è pronunciato sulla natura e sulla portata delle competenze dell'Agenzia nonché sulla regolarità della decisione della Commissione alla luce di queste ultime, in particolare accertando la fondatezza dei tre ostacoli dedotti dalla Commissione per giustificare la condizione di provenienza.
143 Quanto all'allegazione secondo cui il Tribunale non ha operato una distinzione tra l'Agenzia e la Commissione nella parte della sentenza relativa al rigetto del motivo di sviamento di potere, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha dedotto nessun argomento giuridico atto a rimettere in discussione il giudizio del Tribunale secondo cui essa non ha dimostrato che l'Agenzia e la Commissione avevano perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento dell'Euratom.
144 Per quanto riguarda infine il riferimento del Tribunale alla lettera dell'Agenzia 20 dicembre 1993, si deve osservare che, oltre al fatto che i punti 149 e 150 della sentenza impugnata non fanno alcun riferimento alla detta lettera, tale argomento è volto a rimettere in discussione la valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di primo grado, ed è quindi inammissibile nell'ambito di un procedimento di impugnazione di una pronuncia del Tribunale, atteso che non è atto a provare uno snaturamento dei detti elementi probatori.
145 L'ottavo motivo va pertanto respinto.
Sulla domanda di risarcimento danni
146 La KLE sostiene che il Tribunale, disponendo il rigetto della domanda di risarcimento danni per il motivo che il comportamento dell'Agenzia e il rifiuto della Commissione di accogliere i suoi reclami non sono inficiati da alcuna irregolarità, ha disconosciuto il fatto che le domande di annullamento riguardavano unicamente le decisioni della Commissione. Ora, la domanda di risarcimento danni sarebbe stata relativa al risarcimento del danno subìto a causa del comportamento illegittimo dell'Agenzia su cui il Tribunale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi.
147 Come ha osservato la Commissione, tale motivo non può essere accolto in quanto il Tribunale, avendo considerato conforme al diritto comunitario il comportamento dell'Agenzia e quello della Commissione nell'ambito dell'esame delle domande di annullamento delle decisioni di quest'ultima, ha pertanto implicitamente ma necessariamente accertato la regolarità delle decisioni dell'Agenzia.
148 Non sussistendo un comportamento illegittimo imputabile sia alla Commissione sia all'Agenzia, la domanda di risarcimento danni deve essere pertanto respinta.
149 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte emerge che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso contro la sentenza del Tribunale sono irricevibili o infondati. Pertanto il ricorso va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
150 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica ai procedimenti di impugnazione delle pronunce del Tribunale ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale è respinto.
2) La Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH è condannata alle spese.
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