Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Trasporti - Trasporti marittimi - Accordo di ripartizione dei carichi tra uno Stato membro e un paese terzo - Accordo futuro privo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 4055/86 - Inadempimento
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, art. 5]
Massima
Costituisce un accordo futuro in materia di ripartizione dei carichi, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, un accordo relativo al trasporto marittimo tra uno Stato membro e un paese terzo che, in forza delle sue disposizioni pertinenti, sia entrato in vigore solo il 1_ gennaio 1987, data di entrata in vigore del regolamento, e contenga clausole in materia di ripartizione dei carichi tra le parti contraenti. Tali clausole, ove non siano coperte da un'autorizzazione accordata ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4055/86, sono in contrasto con quest'ultima disposizione.
Parti
Nelle cause riunite C-176/97 e C-177/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Frank Benyon, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
e
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ministero degli Affari esteri, 5, rue Notre-Dame,
convenuti,
aventi ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, avendo istituito e mantenuto in vigore clausole in materia di ripartizione dei carichi nell'ambito dell'accordo fra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malaysia relativo al trasporto marittimo, approvato dal Regno del Belgio a proprio nome e a nome del Granducato di Lussemburgo ed entrato in vigore dopo il 1_ gennaio 1987, il Regno del Belgio (causa C-176/97) e il Granducato di Lussemburgo (causa C-177/97) sono venuti meno agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 5 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, due ricorsi diretti a far constatare che, avendo istituito e mantenuto in vigore clausole in materia di ripartizione dei carichi nell'ambito dell'accordo fra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malaysia relativo al trasporto marittimo, approvato dal Regno del Belgio a proprio nome e a nome del Granducato di Lussemburgo ed entrato in vigore dopo il 1_ gennaio 1987, il Regno del Belgio (causa C-176/97) e il Granducato di Lussemburgo (causa C-177/97) sono venuti meno agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
Contesto normativo
2 L'art. 5, n. 1, del regolamento così dispone:
«Le clausole in materia di ripartizione dei carichi, contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi, sono vietate eccetto in circostanze eccezionali quando le società di navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimenti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 6».
3 L'art. 6 del medesimo regolamento recita quanto segue:
«1. Se i cittadini o le società di navigazione di uno Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si trovano, o rischiano di trovarsi, in una situazione in cui le sue società di navigazione non abbiano la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza ed a destinazione di un particolare paese terzo, lo Stato membro interessato ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide l'azione necessaria. Tale azione può includere, nei casi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, la negoziazione e la conclusione di clausole in materia di ripartizione dei carichi.
3. Se, entro sei mesi dall'informazione trasmessa da uno Stato membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio non ha deciso in merito all'azione necessaria, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare le misure che ritiene necessarie in tale circostanza per mantenere la possibilità effettiva di effettuare traffici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
4. Qualsiasi azione intrapresa ai sensi del paragrafo 3 deve essere conforme al diritto comunitario e garantire ai cittadini o alle compagnie di navigazione della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico in questione, come definito nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.
5. Le azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 3 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE».
4 Ai sensi dell'art. 12, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 1_ gennaio 1987.
5 In forza dell'art. 31, n. 1, della convenzione 25 luglio 1921 (in prosieguo: la «convenzione») istitutiva dell'Unione economica belgo-lussemburghese (in prosieguo: l'«UEBL»), i trattati e gli accordi in materia doganale e commerciale nonché gli accordi internazionali di pagamento riguardanti il commercio estero sono comuni e stipulati dal Regno del Belgio a nome dell'UEBL, ferma restando la facoltà per il governo lussemburghese di sottoscrivere questi trattati o accordi congiuntamente con il governo belga.
6 Il 12 febbraio 1985 l'UEBL e il governo della Malaysia stipulavano, a Kuala Lumpur, un accordo relativo al trasporto marittimo (in prosieguo: l'«accordo»). Nella parte introduttiva di questo accordo si indica che le parti contraenti sono «il governo del Regno del Belgio, a nome proprio e a nome del Granducato di Lussemburgo (...), e il governo della Malaysia».
7 In forza dell'art. 1, n. 1, dell'accordo,
«(...)
1. Per "navi di una parte contraente" si intendono le navi mercantili battenti la bandiera nazionale della Malaysia e, rispettivamente, dell'Unione economica belgo-lussemburghese e ivi immatricolate.
Non sono invece ricomprese:
1) le navi al servizio esclusivo delle Forze armate;
(...)».
8 L'art. 2, n. 1, dell'accordo enuncia quanto segue:
«Le navi di una parte contraente sono autorizzate alla navigazione tra i porti di due paesi aperti al commercio estero e ad espletare servizi di trasporto di passeggeri e merci (in prosieguo denominati i "servizi pattuiti" tra i due paesi)».
9 L'art. 3 dell'accordo così dispone:
«Le navi che caricano merci battenti la bandiera di paesi terzi, pur essendo esercite da compagnie marittime nazionali di una delle parti contraenti, sono del pari autorizzate a prendere parte all'espletamento dei servizi pattuiti, salvo parere contrario di una delle parti contraenti».
10 L'art. 16 dell'accordo prevede che:
«1. Le parti contraenti affermano la loro volontà di cooperare nel settore dei trasporti marittimi nello spirito del Codice di condotta delle Conferenze marittime adottato nel quadro delle Nazioni Unite.
2. Le compagnie marittime nazionali delle parti contraenti possono partecipare al trasporto merci e al volume degli scambi marittimi tra le parti contraenti in conformità dei principi relativi ad un'equa partecipazione al traffico e al reciproco vantaggio.
3. Per quanto riguarda il trasporto delle merci scambiate per via marittima (linee regolari), entrambe le parti hanno pari diritti di partecipare ai carichi che compongono i loro reciproci scambi esteri. Le compagnie marittime di paesi terzi hanno il diritto di ottenere una parte apprezzabile dei carichi in conformità dei principi del Codice di condotta delle Conferenze marittime adottato nel quadro delle Nazioni Unite.
4. Il controllo della ripartizione delle merci all'imbarco e allo sbarco nei porti di entrambe le parti è affidato alle loro rispettive compagnie marittime nazionali».
11 Ai sensi dell'art. 21, l'accordo doveva entrare in vigore alla data in cui le parti contraenti avrebbero proceduto alla notifica per via diplomatica del fatto che le condizioni prescritte dalle loro rispettive Costituzioni erano state soddisfatte.
12 Il 15 luglio 1987 il Regno del Belgio notificava alle autorità malesi la legge 29 giugno 1987, recante ratifica dell'accordo.
Fase precontenziosa del procedimento
13 Con lettera 23 giugno 1992, la Commissione proponeva alle autorità belghe di procedere ad un adeguamento dell'accordo, in quanto riteneva che gli artt. 2, 3 e 16 di quest'ultimo contenessero clausole di ripartizione dei carichi non conformi agli obblighi imposti dal regolamento.
14 Le autorità belghe confermavano l'accettazione di questa proposta con lettera 12 novembre 1992. Con lettera 22 luglio 1992, le autorità lussemburghesi avevano comunicato alla Commissione che esse si allineavano alla posizione del Regno del Belgio per quanto atteneva ai loro accordi bilaterali.
15 Con lettera 3 dicembre 1992, la Commissione ricordava, sia alle autorità belghe sia a quelle lussemburghesi, gli obblighi imposti loro dal regolamento.
16 Con lettera 19 febbraio 1993, le autorità belghe rispondevano che esse cooperavano con le autorità lussemburghesi per garantire l'adeguamento dell'accordo.
17 Poiché quet'ultimo non era stato modificato, il 28 marzo 1994 la Commissione intimava al Regno del Belgio, da un lato, e al Granducato di Lussemburgo, dall'altro, di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi in merito all'inadempimento degli obblighi imposti loro dal regolamento. In tali lettere la Commissione rilevava che, dall'entrata in vigore dell'accordo, le clausole di ripartizione dei carichi in esso contenute erano lesive del principio della libera prestazione dei servizi applicabile ai trasporti marittimi.
18 Nella risposta fornita l'11 luglio 1994, le autorità belghe precisavano che esse avevano proposto alle autorità malesi di apportare modifiche all'accordo al fine di renderlo conforme al diritto comunitario.
19 Con lettera 15 luglio 1994, le autorità lussemburghesi spiegavano a loro volta che la questione rientrava nell'ambito di operatività dell'UEBL e che il suo appianamento presupponeva un'azione concertata con la controparte belga, cosa che avrebbe richiesto un certo lasso di tempo. Adducendo di non essere in possesso di tutti gli elementi della pratica, le autorità lussemburghesi richiedevano tuttavia una proroga del termine di risposta alla lettera d'intimazione. La Commissione accordava loro pertanto un termine supplementare di un mese.
20 Con successiva lettera 25 gennaio 1995, le autorità lussemburghesi ricordavano alla Commissione che esse conducevano un'azione concertata con le autorità belghe, che il Regno del Belgio agiva a nome del Granducato di Lussemburgo nei rapporti con il governo della Malaysia e che il dialogo con questo paese proseguiva attivamente.
21 In una lettera datata 6 luglio 1995 la Commissione obiettava che il Granducato di Lussemburgo restava non di meno responsabile per la corretta applicazione del regolamento.
22 Il 21 dicembre 1995, poiché le autorità belghe e lussemburghesi non avevano ancora apportato all'accordo le modifiche da lei ritenute necessarie, la Commissione emetteva due pareri motivati, uno nei confronti del Regno del Belgio e l'altro nei confronti del Granducato di Lussemburgo, ribadendo gli stessi motivi già esposti nelle sue lettere di intimazione.
23 Con lettera 21 marzo 1996, le autorità belghe rispondevano al parere motivato che le diverse iniziative intraprese presso le autorità malesi non avevano portato ad un risultato positivo. Inoltre esse facevano rilevare che, poiché le parti contraenti avevano rispettato l'accordo dalla data della sua firma, l'accordo non costituiva, contrariamente all'assunto della Commissione, un «futuro accordo» ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento.
24 Nella loro risposta del 14 marzo 1996, le autorità lussemburghesi precisavano a loro volta che il Regno del Belgio aveva stipulato accordi marittimi a nome dell'UEBL e che pertanto, secondo una prassi costante, questi accordi non erano assoggettati al procedimento di ratifica da parte del Granducato di Lussemburgo. Esse osservavano inoltre che le autorità belghe si erano sforzate di garantire l'adeguamento dell'accordo e richiamavano gli argomenti addotti da queste ultime in ordine al punto se l'accordo fosse un «futuro accordo». Infine, esse sollevavano la questione se il Granducato di Lussemburgo fosse, in contrapposto all'UEBL, incorso in infrazione.
25 Non avendo ricevuto alcuna notifica relativa ad un'effettiva modifica dell'accordo, la Commissione ha proposto i presenti ricorsi per dichiarazione d'inadempimento.
26 Con ordinanza del presidente della Corte 13 novembre 1997, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Sul ricorso
27 La Commissione fa valere che, in forza degli artt. 2, 3 e 16 dell'accordo, soltanto le compagnie marittime nazionali delle parti contraenti possono prendere parte al trasporto merci e al volume degli scambi marittimi fra questi Stati, con conseguente esclusione da tale traffico delle navi esercite dai cittadini degli altri Stati membri.
28 Questo accordo sarebbe pertanto contrario all'art. 5, n. 1, del regolamento che, fatte salve circostanze eccezionali, precluderebbe qualsiasi clausola in materia di ripartizione dei carichi contenuta in accordi futuri stipulati con paesi terzi.
29 La Commissione aggiunge che la nozione di «futuro accordo» figurante nella medesima disposizione riguarda gli accordi che non vincolavano gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il 1_ gennaio 1987.
30 Tale sarebbe il caso dell'accordo in questione, dal momento che, ai sensi del suo art. 21, esso non poteva entrare in vigore prima che fossero state soddisfatte le condizioni richieste dalle Costituzioni delle parti contraenti. Orbene, la legge belga recante ratifica di questo accordo sarebbe stata notificata alla Malaysia solo il 15 luglio 1987.
31 La Commissione precisa che, nel caso di specie, nessuna domanda è stata presentata al Consiglio in base agli artt. 5, n. 1, e 6, che permettesse a questa istituzione di autorizzare tali clausole per via del ricorrere di «circostanze eccezionali».
32 Infine, secondo la Commissione, il Granducato di Lussemburgo è anch'esso parte di questo accordo, posto che, in conformità dell'art. 31, n. 1, della convenzione, esso è stato rappresentato dal Regno del Belgio all'atto della sua stipulazione e della sua ratifica.
33 Il Regno del Belgio riconosce che l'accordo dev'essere considerato futuro ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento, e che le sue disposizioni vanno modificate per essere rese conformi alle disposizioni del regolamento relative alle clausole in materia di ripartizione dei carichi.
34 Quanto al Granducato di Lussemburgo, quest'ultimo riconosce di essere parte dell'accordo e si allinea alla posizione del Regno del Belgio per il resto.
35 Occorre rilevare, in primo luogo, che poiché la legge belga recante ratifica dell'accordo è stata notificata alle autorità malesi solo nel luglio 1987, quest'accordo è entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 21, dopo il 1_ gennaio 1987, data di entrata in vigore del regolamento. Esso costituisce pertanto un «futuro accordo» ai sensi dell'art. 5, n. 1, di quest'ultimo.
36 In secondo luogo, come gli stessi governi convenuti hanno riconosciuto, l'accordo, che vincola sia il Regno del Belgio sia il Granducato di Lussemburgo, contiene agli artt. 2, 3 e 16 clausole in materia di ripartizione dei carichi che, in mancanza di un'autorizzazione accordata ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento, sono in contrasto con quest'ultima disposizione.
37 Occorre pertanto constatare che, avendo istituito e mantenuto in vigore clausole in materia di ripartizione dei carichi nell'ambito dell'accordo tra l'UEBL e la Malaysia relativo al trasporto marittimo, approvato dal Regno del Belgio a nome proprio e a nome del Granducato di Lussemburgo ed entrato in vigore dopo il 1_ gennaio 1987, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono venuti meno agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 5 del regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo sono rimasti soccombenti e la Commissione ha concluso in tal senso, questi Stati vanno condannati alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo istituito e mantenuto in vigore clausole in materia di ripartizione dei carichi nell'ambito dell'accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malaysia relativo al trasporto marittimo, approvato dal Regno del Belgio a nome proprio e a nome del Granducato di Lussemburgo ed entrato in vigore dopo il 1_ gennaio 1987, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono venuti meno agli obblighi loro incombenti in forza dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.
2) Il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo sono condannati alle spese.
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