Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-183/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e João Lopes Fernandes, direttore dell'ufficio giuridico dell'Istituito nazionale per l'acqua, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), in particolare agli artt. 8, 9, 10, 11 e 15 della stessa, e, in subordine, non avendo immediatamente informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 21, n. 1, della stessa direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, G. Hirsch e K.M. Ioannou (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva»), in particolare agli artt. 8, 9, 10, 11 e 15 della stessa, e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commisisone di tali provvedimenti, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 21, n. 1, della stessa direttiva.
2 La direttiva ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze enumerate negli elenchi I e II del suo allegato.
3 Secondo l'art. 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze di cui all'elenco I;
b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze di cui all'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.
4 Dagli artt. 4 e 5 della direttiva risulta che, quando talune condizioni sono soddisfatte, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico, diretto o indiretto, di sostanze rientranti nell'elenco I (art. 4) o nell'elenco II (art. 5).
5 L'art. 6 dispone che, in deroga agli artt. 4 e 5, la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è soggetta a un'autorizzazione particolare, rilasciata caso per caso dagli Stati membri.
6 L'art. 8 dispone che le autorizzazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità.
7 Gli artt. 9 e 10 definiscono gli elementi che, in particolare, devono essere stabiliti dalle autorizzazioni previste agli artt. 4 e 5 della direttiva.
8 L'art. 11 stabilisce che le autorizzazioni di cui agli artt. 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato; esse vengono riesaminate almeno ogni quattro anni e possono essere prorogate, modificate o revocate.
9 A termini dell'art. 15, «le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6».
10 Secondo l'art. 21, n. 1, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica ed informarne immediatamente la Commissione. Dato che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 dicembre 1979, tale termine è scaduto il 20 dicembre 1981.
11 Ai sensi degli artt. 392 e 395 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), la Repubblica portoghese era tenuta a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva già alla data della sua adesione alla Comunità economica europea, e cioè il 1_ gennaio 1986.
12 Dopo che il governo portoghese le aveva comunicato che la direttiva era stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legge 7 marzo 1990, n. 74, con lettera 12 agosto 1991 la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di fornirle ulteriori informazioni su tali disposizioni.
13 In mancanza di risposta e ritenendo che il decreto legge n. 74/90 non garantisse la piena e corretta trasposizione della direttiva, la Commissione ha promosso nei confronti della Repubblica portoghese il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandole, il 6 luglio 1993, una lettera di diffida.
14 Con lettera 9 giugno 1994, il governo portoghese ha risposto che la trasposizione della direttiva non era garantita soltanto dal decreto legge n. 74/90, ma anche dal decreto legge 25 novembre 1985, n. 488, relativo ai residui dell'industria trasformatrice, e dal decreto legge 22 novembre 1991, n. 446, che definisce il regime di uso nell'agricoltura di taluni fanghi provenienti da stazioni di trattamento delle acque usate, decreti che perseguono le stesse finalità fissate dalla direttiva.
15 Ritenendo che le disposizioni citate dal governo portoghese non consentissero di concludere che la direttiva fosse stata pienamente e correttamente trasposta nell'ordinamento portoghese, con lettera 5 settembre 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato in cui la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva, in particolare ai suoi artt. 8, 9, 10, 11 e 15, entro due mesi dalla notifica dello stesso.
16 Nella risposta del 9 dicembre 1996 la Repubblica portoghese ha dichiarato che stava esaminando nuovi progetti diretti a trasporre la direttiva. Essa ha pure trasmesso il decreto legge 22 febbraio 1994, n. 45, che costituisce una normativa quadro diretta alla programmazione delle risorse idriche, nonché i decreti nn. 176/96 e 177/96 destinati a completare il regime previsto dal decreto legge n. 446/91, già notificato.
17 Ritenendo che le misure comunicate dalle autorità portoghesi non ponessero fine ad alcuna delle infrazioni addebitate nel parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
18 Il governo portoghese non contesta davanti alla Corte l'inadempimento addebitatogli, ma fa presente che un decreto legge destinato ad integrare la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno è in via di adozione.
19 Dato che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine stabilito, vi è motivo di ritenere fondato il ricorso proposto a questo proposito dalla Commissione.
20 Occorre, quindi, dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva, in particolare agli artt. 8, 9, 10, 11 e 15 della stessa, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 21, n. 1, della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica portoghese è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
22 Non avendo emanato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, in particolare agli artt. 8, 9, 10, 11 e 15 della stessa, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 21, n. 1, della stessa direttiva.
23 La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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