Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-190/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso l'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 258, pag. 29), e
- della Commissione 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (GU 1994, L 13, pag. 1),
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 258, pag. 29), e
- della Commissione 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (GU 1994, L 13, pag. 1),
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, delle direttive 93/72 e 93/101, gli Stati membri erano tenuti a porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione, entro il 1_ luglio 1994, alla prima direttiva ed, entro il 1_ gennaio 1995, alla seconda, informandone immediatamente la Commissione.
3 Scaduti tali termini, e non avendo ricevuto dal Regno del Belgio alcuna comunicazione né informazione relativa ai provvedimenti di trasposizione delle direttive di cui trattasi, la Commissione metteva in mora il governo belga - in data 20 gennaio 1995 quanto alla direttiva 93/72 ed in data 2 agosto 1995 quanto alla direttiva 93/101 -, invitandolo a formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, entro un termine di due mesi.
4 Per quanto attiene alla direttiva 93/72, il governo belga comunicava alla Commissione, con lettera 22 marzo 1995, che erano in preparazione provvedimenti di trasposizione.
5 Il 26 luglio 1996, la Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione circa l'emanazione di tali provvedimenti, inviava al governo belga un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
6 In risposta al parere motivato, le autorità belghe richiamavano l'attenzione della Commissione, con lettera 18 settembre 1996, sull'emanazione del regio decreto 23 giugno 1995, modificativo del regio decreto 11 gennaio 1993 recante disciplina della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei prodotti pericolosi ai fini della loro immissione sul mercato o del loro impiego. Mediante il detto decreto si sarebbe provveduto alla trasposizione nell'ordinamento belga della direttiva 93/72.
7 Rilevato che il menzionato regio decreto riguardava i prodotti pericolosi ma non le sostanze pericolose di cui alla direttiva 93/72, la Commissione chiedeva al governo belga, con lettera 29 gennaio 1997, di formulare osservazioni al riguardo. Tale lettera restava senza risposta.
8 Per quanto attiene alla direttiva 93/101, il governo belga rispondeva alla lettera di diffida con lettera 4 ottobre 1995, facendo presente che con il menzionato regio decreto 23 giugno 1995 la direttiva era stata integrata nell'elenco delle sostanze di cui all'allegato III, parte I, del regio decreto 11 gennaio 1993, precedentemente richiamato.
9 Ritenendo che tale normativa non ricomprendesse le sostanze pericolose, bensì solamente i prodotti pericolosi e che non costituisse, quindi, completa trasposizione della direttiva 93/101, la Commissione inviava al governo belga, in data 12 luglio 1996, un parere motivato invitandolo a conformarsi alla direttiva medesima entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Il governo belga non rispondeva a tale parere.
10 Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
11 Il Regno del Belgio non contesta che, entro i termini stabiliti, non siano stati emanati tutti i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione delle direttive di cui trattasi. Il detto governo fa presente, per quanto attiene alla direttiva 93/72, che un progetto di regio decreto, già firmato dai ministri interessati, sarà presto sottoposto alla firma del Re e, quanto alla direttiva 93/101, che resta da trasporre unicamente la parte relativa alle «sostanze».
12 Atteso che la completa trasposizione delle direttive di cui trattasi non è stata compiuta entro i termini prescritti dalle direttive stesse, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere accolto.
13 Si deve quindi dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/72 e 93/101, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2, n. 1, delle direttive medesime.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio e che questo è rimasto soccombente, il Regno del Belgio dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- della Commissione 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e
- della Commissione 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2, n. 1, delle direttive medesime.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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