Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Requisiti per l'accesso alle attività non salariate di trasformazione - Riconoscimento dell'effettivo esercizio di un'attività in un altro Stato membro - Modalità - Domanda di accesso all'esercizio di più mestieri
[Trattato CE, artt. 3, lett. c), 52 e 59; direttiva del Consiglio 64/427/CEE, art. 3]
Massima
L'art. 3 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato), dev'essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro l'accesso alle attività autonome di trasformazione rientranti nell'industria e nell'artigianato ed il loro esercizio siano subordinati al possesso di determinate cognizioni e attitudini, tale Stato membro non può esigere che un cittadino comunitario che chiede più autorizzazioni per esercitare, nel suo territorio, le attività professionali il cui esercizio è attestato dalle competenti autorità dello Stato membro di provenienza abbia compiuto separatamente i periodi di esercizio effettivo previsti da detto articolo per ciascuno dei mestieri il cui ambito di attività è definito dalla normativa dello Stato membro ospitante.
Anche se le attività il cui esercizio è attestato dallo Stato membro di provenienza rientrano nell'ambito di attività di più professioni come definite dallo Stato membro ospitante, quest'ultimo è vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza e non può quindi definire né le condizioni per l'accesso a ciascuna delle professioni di artigiano né l'ambito di attività di queste professioni in modo tale che il rilascio di un attestato sia reso inutile per consentire all'interessato di proseguire nello Stato membro ospitante la professione alla quale si riferisce detto attestato.
Questa interpretazione, da una parte, è conforme all'art. 3, secondo comma, della direttiva, ai sensi del quale l'attività considerata non dev'essere terminata da più di dieci anni alla data del deposito della richiesta di stabilimento. Infatti, se lo Stato membro ospitante potesse esigere l'esercizio, per ciascuno dei mestieri, durante sei anni consecutivi, a titolo indipendente, in conformità all'art. 3, lett. a), della direttiva, il richiedente sarebbe nell'impossibilità di provare, in base ai documenti giustificativi riconosciuti come equipollenti, di avere le cognizioni e le attitudini necessarie perché gli siano concesse le autorizzazioni ad esercitare più di due attività.
D'altra parte, questa interpretazione si giustifica con le esigenze della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi garantite dagli artt. 3, lett. c), 52 e 59 del Trattato. Infatti, queste libertà, fondamentali nel sistema della Comunità, non sarebbero attuate se ciascuno degli Stati membri, basandosi sulla propria definizione restrittiva dell'ambito di attività di ciascuna delle professioni di artigiano, potesse rifiutarsi di far fruire delle disposizioni del diritto comunitario coloro che hanno acquisito in un altro Stato membro l'esperienza professionale contemplata dalla direttiva.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-193/97 e C-194/97,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Lussemburgo nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Manuel de Castro Freitas (C-193/97)
Raymond Escallier (C-194/97)
e
Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor de Castro Freitas, dall'avv. Marc Baden, del foro di Lussemburgo;
- per il signor Escallier, dall'avv. Albert Rodesch, del foro di Lussemburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor de Castro Freitas, rappresentato dall'avv. Robert Loos, del foro di Lussemburgo, del signor Escallier, rappresentato dall'avv. Albert Rodesch, del governo portoghese, rappresentato dal signor Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Margarida Telles Romão, giurista presso la stessa direzione, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dai signori Bernard Mongin e James Macdonald Flett, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, all'udienza del 10 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due sentenze 7 maggio 1997, pervenute in cancelleria il 21 maggio successivo, il Tribunal administratif ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due ricorsi proposti, uno dal signor Castro Freitas, l'altro dal signor Escallier nei confronti di due decisioni del ministro delle Piccole e medie imprese e del Turismo (in prosieguo: il «ministro») che negano ai ricorrenti l'autorizzazione allo stabilimento da essi richiesta per esercitare più mestieri nel Lussemburgo.
La normativa lussemburghese
3 L'art. 1, n. 1, primo comma, della legge lussemburghese 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni e che modifica l'art. 4 della legge 2 luglio 1935, che disciplina le condizioni per l'ottenimento del titolo e del brevetto di «maîtrise» nell'esercizio dei mestieri (Mémorial A, 1988, pag. 1494), dispone in particolare che nessuno può, in via principale o accessoria, esercitare l'attività di industriale, di commerciante o di artigiano senza autorizzazione scritta.
4 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, della stessa legge, un elenco dei mestieri principali e secondari del settore artigianale è stato redatto il regolamento granducale 19 febbraio 1990 (Mémorial A, 1990, pag. 186). Tale regolamento definisce mestieri principali i mestieri di «imprenditore edile», di «copritetto», di «lattoniere-zincatore», di «carpentiere», di «stuccatore-intonacatore», il cui ambito di attività è stato stabilito col regolamento granducale 26 marzo 1994 (Mémorial A, 1994, pag. 492).
5 Il regolamento granducale 15 settembre 1989 (Mémorial A, 1989, pag. 1169) determina i criteri di equipollenza, previsti dall'art. 13, n. 2, della legge 28 dicembre 1988, che consentono di riconoscere agli interessati un'adeguata qualificazione professionale per l'esercizio di un mestiere figurante nel suddetto elenco, in base ad atti giustificativi riconosciuti equipollenti.
6 L'art. 6 del regolamento granducale 15 settembre 1989 recita:
«Gli attestati rilasciati dagli enti competenti dei paesi membri del Mercato Comune in base alle direttive comunitarie nel settore dell'artigianato vanno considerati documenti equipollenti nel caso in cui il titolare dell'attestato risponda ai requisiti di capacità professionale ivi previsti».
La direttiva
7 Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, qualora in uno Stato membro l'accesso a una delle attività autonome di trasformazione rientranti nell'industria e nell'artigianato o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, «tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;
(...)
c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo indipendente qualora il beneficiario possa dimostrare di aver esercitato la professione considerata a titolo dipendente per almeno cinque anni;
(...)».
8 Il secondo comma dello stesso articolo dispone che, nei casi previsti alle lett. a) e c), questa attività non dev'essere terminata da più di 10 anni alla data del deposito della richiesta di cui all'art. 4, n. 3.
9 L'art. 4 della direttiva recita:
«Per l'applicazione dell'articolo 3:
1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri, con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività di queste professioni).
2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare la professione a titolo permanente o temporaneo.
3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato».
Le cause principali
10 Dal 6 gennaio 1981 al 31 dicembre 1989 il signor de Castro Freitas esercitava in Portogallo, secondo gli attestati rilasciati dalla Confederaçao da Industria Portuguesa il 24 aprile, il 27 settembre e il 25 dicembre 1994, l'attività di «edilizia civile», comprendenti le attività di «finiture esterne, facciate e tetti».
11 Quanto al signor Escallier, stando ad un attestato rilasciato dalla chambre du commerce e de l'industrie de la Moselle, egli aveva esercitato in Francia le attività di copritetto, di lattoniere-zincatore e di carpentiere in qualità di dirigente incaricato della gestione di un'impresa durante il periodo 21 gennaio 1983 - 5 febbraio 1990.
12 I signori de Castro Freitas e Escallier chiedevano al ministro le autorizzazioni necessarie per esercitare le loro attività nel Granducato di Lussemburgo.
13 Il 15 giugno 1994 il ministro rilasciava al signor de Castro Freitas un'autorizzazione allo stabilimento per le attività di «imprenditore edile». Analogamente, il 24 gennaio 1996, egli rilasciava al signor Escallier un'autorizzazione per l'esercizio del mestiere di «copritetto».
14 Il ministro si rifiutava, invece, di accogliere la domanda di autorizzazione del signor de Castro Freitas ad esercitare l'attività di «stuccatore» e quella del signor Escallier ad esercitare i mestieri di «lattoniere-zincatore» e di «carpentiere» in quanto gli interessati non avevano ancora compiuto il numero di anni effettivi di attività richiesti dall'art. 3, lett. a) e c), della direttiva per ciascuno dei mestieri di cui trattasi, dovendo i requisiti previsti in tale articolo essere soddisfatti separatamente per ciascuno dei mestieri considerati.
15 Il 19 aprile 1995 e il 14 febbraio 1996 i signori de Castro Freitas e Escallier hanno presentato ricorsi per riforma dinanzi al Tribunal administratif.
16 Ritenendo che le cause sollevassero questioni d'interpretazione del diritto comunitario, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nella causa C-193/97, le seguenti questioni:
«1) Se l'art. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato), che menziona, da un lato, l'accesso a "una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2" o l'esercizio "delle stesse" e, dall'altro, in fine, "l'esercizio effettivo (...) dell'attività considerata", riguardi del pari la situazione di un cittadino comunitario che abbia esercitato simultaneamente nello Stato membro di provenienza varie attività rientranti nell'ambito di applicazione di questa direttiva e che chieda di stabilire la sua impresa in un altro Stato membro per la continuazione dell'esercizio simultaneo di queste attività, in particolare alla luce del principio della libertà di stabilimento sancito dall'art. 52 del Trattato 17 aprile 1957, che istituisce la Comunità economica europea, come modificato.
2) In caso di soluzione affermativa, se il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3, lett. a), della medesima direttiva possa subire modificazioni per tutte o alcune delle attività considerate per effetto dell'esercizio simultaneo delle medesime.
3) Quale sia l'incidenza eventuale della connessione o della mancanza di connessione tra le attività considerate».
17 Nella causa C-194/97, il giudice a quo ha del pari sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le stesse questioni pregiudiziali a parte la sostituzione, nella prima questione, dell'espressione «l'esercizio simultaneo di queste attività» con i termini «l'esercizio simultaneo di questi mestieri».
18 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 3 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro l'accesso alle attività autonome di trasformazione rientranti nell'industria e nell'artigianato nonché il loro esercizio siano subordinati al possesso di determinate cognizioni ed attitudini, tale Stato membro può esigere che un cittadino comunitario che chiede più autorizzazioni per esercitare, nel suo territorio, le attività professionali il cui esercizio è attestato dalle competenti autorità dello Stato membro di provenienza abbia compiuto separatamente i periodi di effettivo esercizio previsti da detto articolo per ciascuno dei mestieri il cui ambito di attività è definito dalla normativa dello Stato membro ospitante.
19 Va rilevato, in primo luogo, che la direttiva mira ad agevolare la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in un'ampia gamma di attività lavorative rientranti nell'industria e nell'artigianato, in attesa dell'armonizzazione delle condizioni di accesso alle attività di cui trattasi nei diversi Stati membri, presupposto indispensabile per una completa liberalizzazione in tale settore.
20 E' assodato che non è stato ancora adottato alcun provvedimento, come previsto dall'art. 6 della direttiva, riguardante l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle attività di cui trattasi e per l'esercizio delle medesime.
21 In mancanza di una siffatta armonizzazione, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le cognizioni e le attitudini generali, commerciali o professionali necessarie per l'esercizio delle attività di cui trattasi ed a chiedere la produzione di un diploma, certificato o altro titolo attestante che gli interessati sono in possesso di tali cognizioni e attitudini.
22 Per quanto riguarda più in particolare i campi di attività professionali rientranti nelle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato), non può quindi escludersi che uno Stato membro, prendendo in considerazione le differenze oggettive relative alle attività rientranti in una sola classe, possa definire l'ambito di attività nonché le condizioni per l'accesso a più mestieri di ciascuna delle classi in questione.
23 Va tuttavia sottolineato che, anche se allo stato attuale del diritto comunitario le condizioni per l'accesso alle attività considerate e per l'esercizio delle medesime non sono disciplinate da alcuna specifica normativa, ciò non toglie che gli Stati membri debbano esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto sia delle libertà fondamentali garantite dagli artt. 52 e 59 del Trattato CE sia dell'effetto utile delle disposizioni di una direttiva che contiene misure transitorie.
24 In secondo luogo, si deve ammettere che le disparità tra le definizioni date dagli Stati membri a talune delle professioni che rientrano nelle attività professionali di cui trattasi possano creare restrizioni alla libertà di stabilimento.
25 Al fine di risolvere tale problema, l'art. 3, primo comma, della direttiva dispone che, qualora in uno Stato membro l'accesso a una delle attività contemplate dalla direttiva o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di determinate qualificazioni, «tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro delle attività considerate».
26 Ne consegue che, pur se il diritto comunitario lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale quanto alla definizione delle condizioni per l'accesso alle attività professionali e del campo di attività di ciascuna delle professioni di cui trattasi, tale potere è limitato dall'obbligo sancito dall'art. 3 della direttiva.
27 Ai sensi dell'art. 4, n. 3, della direttiva, lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare un'attività professionale su richiesta dell'interessato se l'attività il cui esercizio è attestato dalla competente autorità dello Stato membro di provenienza corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale previamente comunicata dallo Stato ospitante e se sono soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla normativa vigente in quest'ultimo Stato.
28 In proposito, la Corte ha già affermato che la competente autorità dello Stato membro di provenienza deve attestare se l'esercizio, da parte dell'interessato, dell'attività considerata sia stato reale ed effettivo e si sia svolto per un determinato numero di anni consecutivi, ossia senza interruzioni, salvo quelle derivanti dagli ordinari eventi della vita (sentenza 27 settembre 1989, causa 130/88, Van de Bijl, Racc. pag. 3039, punto 18).
29 La Corte ha altresì affermato che lo Stato membro ospitante che impone taluni requisiti in materia di qualificazioni è di regola vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza, in particolare quelle riguardanti l'attività che l'interessato ha ivi esercitato e la loro durata, salvo privare tale attestato del suo effetto utile (sentenza Van de Bijl, citata, punti 22 e 23).
30 Tuttavia, qualora taluni elementi oggettivi inducano lo Stato ospitante a ritenere che l'attestato prodotto contenga inesattezze manifeste, esso può rivolgersi allo Stato membro di provenienza per chiedergli ulteriori informazioni (sentenza Van de Bijl, citata, punto 24).
31 Ne risulta che, anche se le attività il cui esercizio è attestato rientrano nell'ambito di attività di più professioni come definite dallo Stato membro ospitante, quest'ultimo è vincolato dalle dichiarazioni contenute nell'attestato rilasciato dallo Stato membro di provenienza nonché, ove occorra, da qualsiasi ulteriore informazione richiesta. Infatti, le competenti autorità dello Stato membro di provenienza, al fine di rilasciare l'attestato delle attività esercitate dall'interessato, si basano sui punti essenziali della monografia professionale previamente comunicata dallo Stato ospitante.
32 Lo Stato membro ospitante non può quindi definire né le condizioni per l'accesso a ciascuna delle professioni di artigiano né l'ambito di attività di queste professioni in modo tale che il rilascio di un attestato da parte delle competenti autorità dello Stato membro di provenienza sia reso inutile per consentire all'interessato di proseguire nello Stato membro ospitante la professione alla quale si riferisce detto attestato.
33 Questa interpretazione, da una parte, è conforme all'art. 3, secondo comma, della direttiva, ai sensi del quale l'attività considerata non dev'essere terminata da più di dieci anni alla data del deposito della richiesta di stabilimento. Infatti, se lo Stato membro ospitante potesse esigere l'esercizio, per ciascuno dei mestieri, durante sei anni consecutivi, a titolo indipendente, in conformità all'art. 3, lett. a), della direttiva, il richiedente sarebbe nell'impossibilità di provare, in base ai documenti giustificativi riconosciuti come equipollenti, di avere le cognizioni e le attitudini necessarie perché gli siano concesse le autorizzazioni ad esercitare più di due attività.
34 D'altra parte, questa interpretazione si giustifica con le esigenze della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi garantite dagli artt. 3, lett. c), 52 e 59 del Trattato. Infatti, queste libertà, fondamentali nel sistema della Comunità, non sarebbero attuate se ciascuno degli Stati membri, basandosi sulla propria definizione restrittiva dell'ambito di attività di ciascuna delle professioni di artigiano, potesse rifiutarsi di far fruire delle disposizioni del diritto comunitario coloro che hanno acquisito in un altro Stato membro l'esperienza professionale contemplata dalla direttiva.
35 Di conseguenza, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l'art. 3 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro l'accesso alle attività autonome di trasformazione rientranti nell'industria e nell'artigianato ed il loro esercizio siano subordinati al possesso di determinate cognizioni e attitudini, tale Stato membro non può esigere che un cittadino comunitario che chiede più autorizzazioni per esercitare, nel suo territorio, le attività professionali il cui esercizio è attestato dalle competenti autorità dello Stato membro di provenienza abbia compiuto separatamente i periodi di esercizio effettivo previsti da detto articolo per ciascuno dei mestieri il cui ambito di attività è definito dalla normativa dello Stato membro ospitante.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif, con sentenze 7 maggio 1997, dichiara:
L'art. 3 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria e artigianato), dev'essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro l'accesso alle attività autonome di trasformazione rientranti nell'industria e nell'artigianato ed il loro esercizio siano subordinati al possesso di determinate cognizioni e attitudini, tale Stato membro non può esigere che un cittadino comunitario che chiede più autorizzazioni per esercitare, nel suo territorio, le attività professionali il cui esercizio è attestato dalle competenti autorità dello Stato membro di provenienza abbia compiuto separatamente i periodi di esercizio effettivo previsti da detto articolo per ciascuno dei mestieri il cui ambito di attività è definito dalla normativa dello Stato membro ospitante.
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