Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Decisioni della Commissione di emettere un parere motivato e di esperire un ricorso dinanzi alla Corte - Applicazione del principio di collegialità - Portata - Deliberazione che incombe al collegio
2 Ravvicinamento delle legislazioni - Qualità delle acque di balneazione - Direttiva 76/160 - Esecuzione da parte degli Stati membri - Obbligo di risultato
(Direttiva del Consiglio 76/160/CEE)
Massima
1 Il principio di collegialità, che presiede al funzionamento della Commissione, si fonda sulla pari partecipazione dei membri della Commissione al processo decisionale ed implica che le decisioni siano deliberate in comune e che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili sul piano politico. Tuttavia, i requisiti formali connessi all'effettiva osservanza del principio di collegialità variano in funzione della natura e degli effetti giuridici degli atti adottati. Così, un parere motivato ha il semplice effetto di attribuire alla Commissione la facoltà, ma non l'obbligo, di esperire un ricorso dinanzi alla Corte. La decisione di esperire il ricorso a sua volta non modifica, di per sé sola, la situazione giuridica di cui trattasi.
Pertanto, sia la decisione della Commissione di emettere un parere motivato sia quella di esperire un ricorso per dichiarazione di inadempimento devono essere deliberate in comune dal collegio e gli elementi sui quali tali decisioni si fondano devono quindi essere a disposizione dei membri del medesimo. Per contro, non è necessario che il collegio adotti direttamente il testo degli atti che sanciscono queste decisioni e le formalizzano in via definitiva.
2 La direttiva 76/160, concernente la qualità delle acque di balneazione, che all'art. 4, n. 1, fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque di balneazione siano rese conformi ai valori fisico-chimici e microbiologici in essa fissati entro un termine di dieci anni decorrente dalla sua notificazione, impone agli Stati membri il raggiungimento dei risultati prescritti entro il termine impartito, senza che essi possano invocare, al di fuori delle deroghe da essa espressamente previste, circostanze particolari per giustificare l'inosservanza di tale obbligo.
Parti
Nella causa C-198/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare, nei suoi Länder occidentali originari, i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), entro dieci anni dalla sua notificazione, avvenuta il 10 dicembre 1975, e non avendo effettuato campionamenti secondo la frequenza minima prescritta nell'allegato della medesima, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di questa direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare, nei suoi Länder occidentali originari, i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), entro dieci anni dalla sua notificazione, avvenuta il 10 dicembre 1975, e non avendo effettuato campionamenti secondo la frequenza minima prescritta nell'allegato, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della stessa direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, come modificata in particolare dalla direttiva Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), la direttiva «riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina».
3 A mente del suo primo `considerando', la direttiva è intesa a tutelare l'ambiente e la sanità pubblica riducendo l'inquinamento delle acque di balneazione. La direttiva prevede, nell'allegato, parametri microbiologici e fisico-chimici e stabilisce valori di riferimento e valori obbligatori in base ai quali gli Stati membri devono fissare valori limite per le acque di balneazione.
4 Ai sensi dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato, valori che non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.
5 Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3. Tale termine è scaduto, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il 10 dicembre 1985.
6 L'art. 6 della direttiva stabilisce che le autorità competenti devono effettuare campionamenti, la cui frequenza minima è fissata nell'allegato.
7 L'art. 8 della direttiva così dispone:
«Sono previste deroghe alla presente direttiva:
a) per alcuni parametri segnati (0) nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;
b) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati nell'allegato.
(...)
In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo».
8 L'art. 12 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
9 Con lettera 26 luglio 1989, la Commissione intimava alla Repubblica federale di Germania di presentarle le sue osservazioni in ordine alla mancata osservanza di taluni obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, contestandole di non aver proceduto alla fissazione di valori limite per le varie acque di balneazione rientranti nel campo d'applicazione della direttiva (art. 3), di aver designato solo circa 110 zone di balneazione, sebbene fossero molto più numerose le zone rientranti nei criteri obiettivi stabiliti dall'art. 1, di non aver provveduto a far rispettare i valori previsti dalla direttiva (art. 4) e di averle trasmesso relazioni lacunose, che non le hanno consentito di accertare se le prescrizioni della direttiva fossero state concretamente rispettate, né hanno offerto al pubblico informazioni obiettive in ordine alla qualità delle acque di balneazione in Germania (art. 13).
10 Il 17 novembre 1989 il governo tedesco inviava alla Commissione una comunicazione, nella quale precisava, in primo luogo, che i Länder (fatta eccezione per le città-Land di Brema e Amburgo) avevano adottato provvedimenti amministrativi che prevedevano l'applicazione obbligatoria della direttiva a tutte le zone di balneazione, in secondo luogo, che alcuni Länder (Baden-Württemberg, Amburgo, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein) dovevano adottare, o avevano già adottato, norme in materia di risanamento delle acque di balneazione e, in terzo e ultimo luogo, che dalle relazioni della Repubblica federale di Germania risultava che i campionamenti erano effettuati mensilmente o bimestralmente, in armonia con la cadenza bimestrale obbligatoria prescritta dalla direttiva.
11 Il 22 giugno 1994 la Commissione notificava alla Repubblica federale di Germania un parere motivato, nel quale affermava, da un lato, che, come lo stesso governo tedesco aveva riconosciuto nella sua comunicazione del 17 novembre 1989, si erano verificati superamenti dei valori limite nei Länder Baden-Württemberg, Amburgo, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein e che tali superamenti erano stati confermati nelle relazioni degli anni successivi (l'ultima del 1993), e che essa aveva pertanto disatteso l'obbligo impostole dall'art. 4, n. 1, della direttiva. Dall'altro lato, la Commissione rilevava che la Repubblica federale di Germania non aveva rispettato le frequenze minime di campionamento previste nell'allegato della direttiva ed aveva quindi violato l'obbligo incombentele in forza dell'art. 6, n. 1, di quest'ultima. Di conseguenza, la Commissione intimava alla Repubblica federale di Germania di adottare, entro un termine di due mesi, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva.
12 Nella sua risposta al parere motivato in data 28 ottobre 1994, il governo tedesco segnalava che i superamenti di alcuni valori limite erano dovuti all'esistenza di divari considerevoli tra i metodi di valutazione dei parametri microbiologici e che tale circostanza non giustificava la classificazione delle acque di balneazione considerate come «non conformi». Quanto ai notevoli superamenti dei valori limite, le norme necessarie per il miglioramento costante della qualità delle acque di balneazione sarebbero state messe in vigore dalle competenti autorità dei Länder.
13 In ordine all'art. 6, n. 1, della direttiva, il governo tedesco ammetteva che si erano verificate talune inadempienze, precisando tuttavia che, per l'avvenire, il rispetto della frequenza minima di campionamento sarebbe stato garantito da norme appositamente adottate dai Länder.
14 Con lettera 16 novembre 1995, la Commissione notificava al governo tedesco la propria intenzione di adire la Corte se non avesse presentato, entro sei mesi, programmi dettagliati di risanamento delle acque di balneazione la cui qualità non corrispondeva ai valori limite fissati in conformità della direttiva, precisando i motivi della loro non conformità con questi valori e informandola della data in cui la Repubblica federale di Germania si sarebbe conformata alla direttiva.
15 Con lettera 5 giugno 1996, il governo tedesco rispondeva di aver adottato le disposizioni necessarie per conformarsi ai valori limite fissati dalla direttiva. Con riguardo all'ingente numero di zone di balneazione classificate come «non conformi» nella relazione della Commissione sulla stagione balneare 1994, il governo tedesco rilevava che non dovevano adottarsi provvedimenti di risanamento per tali zone, dal momento che si trattava di superamenti di valori limite per i quali, nonostante le verifiche effettuate, non era stata individuata alcuna causa esterna, e che essi non erano stati confermati dai campionamenti effettuati immediatamente dopo. Esso rilevava inoltre che non occorreva tener conto dei superamenti dei valori limite riguardanti il parametro «coliformi totali», poiché da esami scientifici risultava che i criteri di analisi contenuti nella direttiva non consentivano di stabilire se i coliformi totali provenissero dall'ambiente naturale o da acque usate inquinate da materie fecali.
16 Ritenendo tale risposta insufficiente, da un lato, in quanto non rendeva ragione dell'irregolarità della frequenza di campionamento e, dall'altro, in quanto non conteneva dati concreti sul bilancio annuale disponibile e sulla data a partire dalla quale le acque di balneazione sarebbero state rese conformi alla direttiva, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Sulla ricevibilità
17 Il governo tedesco solleva un'eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto la Commissione avrebbe adottato il parere motivato ed esperito il presente ricorso contravvenendo al principio di collegialità, sancito dagli artt. 163, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 219, n. 2, CE) e 1 del suo regolamento interno (GU 1993, L 230, pag. 15).
18 Secondo il governo tedesco, il principio di collegialità postula una deliberazione comune della decisione, la quale presuppone che il collegio sia a conoscenza, nel corso della riunione, del dispositivo della decisione nonché della sua motivazione. Orbene, la Commissione non sarebbe in grado di dimostrare che, nella fattispecie, tale principio sia stato osservato.
19 In proposito, occorre rilevare che la Corte, nella sentenza 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5449, punti 48-50), ha preso in esame un analogo argomento addotto dal governo tedesco, riguardante i requisiti per l'adozione dei pareri motivati da parte della Commissione. In tale sentenza, la Corte ha anzitutto rilevato come il principio di collegialità, che presiede al funzionamento della Commissione, si fondi sulla pari partecipazione dei membri della Commissione al processo decisionale ed implichi che le decisioni siano deliberate in comune e che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili sul piano politico. La Corte ha poi precisato che i requisiti formali connessi all'effettiva osservanza del principio di collegialità variano in funzione della natura e degli effetti giuridici degli atti adottati. Un parere motivato ha il semplice effetto di attribuire alla Commissione la facoltà, ma non l'obbligo, di esperire un ricorso dinanzi alla Corte. La decisione di esperire il ricorso a sua volta non modifica, di per sé sola, la situazione giuridica di cui trattasi.
20 La Corte ha concluso che sia la decisione della Commissione di emettere un parere motivato sia quella di esperire un ricorso per inadempimento devono essere deliberate in comune dal collegio e che gli elementi sui quali tali decisioni si fondano devono quindi essere a disposizione dei membri del medesimo. Per contro, la Corte non ha ritenuto necessario che il collegio adotti direttamente il testo degli atti che sanciscono queste decisioni e le formalizzano in via definitiva. La Commissione aveva pertanto rispettato le regole relative al principio di collegialità.
21 Nella presente causa, emerge dai documenti presentati al collegio durante la riunione nella quale è stata presa la decisione di emettere il parere motivato, documenti che sono stati prodotti in giudizio dalla Commissione su richiesta della Corte, che ogni elemento utile per la decisione dei membri era a disposizione di questi ultimi, allorché il collegio ha deciso di emettere il parere motivato ed ha approvato la proposta di esperire il presente ricorso. Il principio di collegialità è stato quindi rispettato.
22 Ne consegue che l'eccezione di irricevibilità dev'essere respinta.
Nel merito
In ordine all'art. 4, n. 1, della direttiva
23 La Commissione fa valere che, in particolare dall'ultima relazione annuale comunitaria, concernente la stagione balneare 1995, emerge che gran parte delle zone di balneazione tedesche non è conforme ai valori obbligatori fissati dalla direttiva. Infatti non soddisfarebbero tali valori, per un verso, l'11,9% delle 446 zone di balneazione marittima e, per l'altro, il 10,3% delle 1 822 zone di balneazione in acqua dolce.
24 Il governo tedesco ribatte, anzitutto, che il ricorso verte sulle infrazioni concernenti le sole zone di balneazione nei Länder occidentali originari, mentre i dati contenuti nella relazione del 1995 riguarderebbero tutti i Länder e sarebbero peraltro superati, con la conseguenza che andrebbero sostituiti da quelli, corretti, forniti dalla banca dati delle Comunità.
25 Basandosi su questi ultimi dati, il governo federale argomenta che, nei Länder occidentali originari, su 1 770 siti indicati come zone di balneazione ai sensi della direttiva, 180 sono stati classificati nella banca dati come non conformi alla direttiva. Le altre 27 zone di balneazione che, secondo la Commissione, andavano aggiunte alle 180 da esso menzionate (ossia 3 zone aggiuntive nel Baden-Württemberg e 24 nella Bassa Sassonia) rientravano, secondo il detto governo, tra le zone che non erano state sufficientemente controllate e che erano state classificate nella categoria delle zone non conformi solo nella relazione del 1996.
26 Con riguardo alle 180 zone di balneazione dianzi menzionate, il governo tedesco fa valere che 14 di queste zone (o quantomeno 13, escludendo quella di Itzehoe) sono state erroneamente classificate come non conformi e che, nelle 166 restanti zone, si è verificato un superamento dei valori limite solo in 81 casi (o 82, aggiungendovi la stazione balneare di Stein Neustein), mentre nelle altre 85 zone non vi è stata alcuna infrazione all'art. 4, n. 1, della direttiva.
27 In primo luogo, per quanto riguarda le 14 zone di balneazione erroneamente classificate come non conformi alla direttiva, in considerazione, in parte, di errori nel rilevamento dei dati (formazione di schiume cagionata dalla disintegrazione di alghe e non dalla presenza di sostanze tensioattive) e, in parte, di errori nella trasmissione che non sarebbero stati rettificati, il governo tedesco osserva, in riscontro ad un quesito rivoltogli dalla Corte al riguardo, che la zona di balneazione di Itzehoe non è chiusa dal 1993, bensì solo dal 1996, ragion per cui la sua classificazione come zona non conforme per l'anno 1995 è corretta. Esso segnala che i dati corretti, relativi alle 13 zone di balneazione, nonché la domanda di rettifica per l'anno 1995 saranno trasmessi al competente ufficio della Commissione.
28 In secondo luogo, con riguardo alle 85 zone di balneazione con riferimento alle quali il governo tedesco asserisce non esservi stata alcuna infrazione all'art. 4, n. 1, della direttiva, lo stesso governo fa valere che, rispetto a 46 di queste zone, l'unico superamento dei valori limite riscontrato dal 1992, ossia quello del 1995, deve considerarsi un'eccezione rispetto alla quale l'imposizione di costose misure di risanamento sarebbe contraria al principio di proporzionalità. D'altra parte, simile prescrizione non potrebbe essere soddisfatta in quanto la causa di questo superamento, nonostante le approfondite ricerche effettuate, non avrebbe potuto essere accertata.
29 Il governo tedesco ammette che in un caso (la stazione balneare di Stein Neustein) tra i 10 rilevati dalla Commissione in queste 46 zone si sono verificate numerose infrazioni, tuttavia negli altri 9 casi non si sarebbe avuta, contrariamente a ciò che asserisce la Commissione, alcuna infrazione negli anni 1992-1994 e 1996. Si dovrebbe quindi prendere atto che vi sono 45 zone nelle quali vi è stata infrazione solo nel 1995 e che costituiscono pertanto casi eccezionali. Esso aggiunge che qualsiasi altra interpretazione, come quella propugnata dalla Commissione, presupporrebbe la necessità di rispettare i valori limite al 100%, necessità che la direttiva non prescrive. L'art. 5, n. 1, della direttiva, consentendo di non tener conto del 5-10% dei campioni prelevati, sarebbe espressione del principio di proporzionalità. Poiché la stagione balneare comprenderebbe da 15 a 17 settimane l'anno, e il prelievo bisettimanale di campioni equivarrebbe a 9 campionamenti per stagione, un unico divario costituirebbe da solo un superamento del limite fissato, pari al 10%.
30 Riguardo a 7 delle 85 zone di balneazione, il governo tedesco ritiene che misure di risanamento più ampie non siano possibili e che sarebbero incompatibili con il principio di proporzionalità. Esso segnala che 5 di queste 7 zone hanno un bacino di alimentazione situato al di fuori delle frontiere tedesche e che, nonostante le misure prese dalla Repubblica federale di Germania, le acque non sono conformi ai valori limite. Si tratterebbe pertanto di un caso di impossibilità oggettiva ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza 14 luglio 1993, causa C-56/90, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 4109, punto 46). In un'altra di queste 7 zone (Riedsee Leeheim), la causa principale dei superamenti sarebbe riconducibile agli uccelli acquatici e, in una settima zona (Hausen, Donau Beim Campingplatz), a circostanze geografiche per le quali l'art. 8, lett. a), della direttiva prevede una deroga. In ordine a quest'ultima, il governo tedesco ha tuttavia rilevato, in risposta ad un quesito rivoltogli dalla Corte, che l'inosservanza, nel 1995, del valore limite prescritto dalla direttiva è conseguenza del superamento di un parametro che non rientra tra le circostanze eccezionali menzionate all'art. 8, lett. a), della direttiva ed ha quindi mantenuto la propria posizione iniziale solo per le altre sei zone.
31 Per 32 delle 85 zone di balneazione, il governo tedesco osserva che, poiché 6 di queste 32 zone non dovevano più essere considerate zone di balneazione nel 1996 e nel 1997 ed erano stati adottati provvedimenti per le altre 26 zone, rispetto alle quali non erano stati più registrati superamenti dei valori limite nel 1996, non sussiste più alcuna violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva.
32 In terzo luogo, per quanto riguarda le restanti 81 zone (il 4,5% del totale delle zone di balneazione oppure, aggiungendovi la stazione balneare di Stein Neustein, 82 zone, pari al 4,6% del totale) rispetto alle quali il governo tedesco ammette un superamento dei valori limite, lo stesso governo argomenta che l'entità dell'infrazione in questione non giustifica una condanna della Repubblica federale di Germania per violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva, posto che, considerato il numero di casi, sarebbe ragionevole che alcuni di essi non rispettino i requisiti posti dalle norme comunitarie in conseguenza di fattori imprevedibili.
33 Occorre preliminarmente rilevare che, come riconosciuto dallo stesso governo tedesco, la Repubblica federale di Germania non ha rispettato i valori limite fissati dalla direttiva con riferimento alle 81 zone menzionate al punto 32 della presente sentenza, alle 3 zone di Stein Neustein, Itzehoe e Hausen, Donau beim Campingplatz, rispettivamente menzionate ai precedenti punti 29 e 32, 27 e 30, e alle 32 zone di balneazione menzionate al precedente punto 31. Per quanto concerne queste ultime, la circostanza che tali zone abbiano perduto il loro status di zone di balneazione o che siano stati adottati provvedimenti intesi a sanare la situazione non è atta ad eliminare l'infrazione.
34 Va poi rilevato che un unico caso di superamento in 46 zone per una sola stagione, vale a dire il 1995, caso menzionato al precedente punto 29, costituisce ugualmente una violazione della direttiva.
35 Infatti, da un lato, contrariamente a quanto asserisce il governo tedesco, non è sufficiente prendere tutti i provvedimenti che si potevano ragionevolmente adottare, poiché la direttiva fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque di balneazione siano rese conformi ai valori limite in essa fissati, entro un termine che è più lungo di quello previsto per la sua trasposizione, onde consentire agli Stati membri di adempiere tale obbligo (sentenza Commissione/Regno Unito, citata, punti 42 e 44). La direttiva impone quindi agli Stati membri il raggiungimento di determinati risultati e non consente loro di invocare, al di fuori delle deroghe da essa previste, circostanze particolari per giustificare l'inosservanza di tale obbligo (v. sentenze Commissione/Regno Unito, citata, punto 43, e 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-505, punto 28). Il governo tedesco non invoca nessuna di tali deroghe per quanto riguarda queste zone.
36 D'altro lato, l'argomento del governo tedesco secondo il quale, tenuto conto della breve durata delle stagioni balneari, sarebbe in pratica necessario rispettare al 100% gli obblighi stabiliti dalla direttiva, poiché un unico campione che non li rispetti sarebbe sufficiente a superare i valori fissati all'art. 5 della direttiva, non può essere accolto. Invero, la direttiva fissa solo una frequenza minima per il prelievo di campioni e non preclude quindi affatto agli Stati membri la possibilità di effettuare un numero maggiore di campionamenti, riducendo in tal modo la proporzione rappresentata dai campioni non rispondenti ai requisiti stabiliti.
37 Per quanto riguarda le altre 27 zone di balneazione menzionate al precedente punto 25, che secondo il governo tedesco sono considerate insufficientemente controllate nella relazione della Commissione per la stagione 1995 e che, secondo la Commissione, figurano nella banca dati tra le zone non conformi alla direttiva, è sufficiente rilevare come lo stesso governo tedesco ammetta che queste zone non erano conformi alla direttiva sotto un duplice profilo, ossia a causa del fatto che taluni valori limite sono stati superati e che i parametri fisico-chimici 8, 9 e 10 di cui all'allegato della direttiva non sono stati sufficientemente controllati.
38 Per quanto concerne le 6 zone menzionate al precedente punto 30, in relazione alle quali il governo tedesco fa valere un'impossibilità oggettiva, occorre tenere distinte le cinque zone di balneazione per le quali esso asserisce che il bacino di alimentazione è situato al di fuori delle frontiere tedesche (le tre zone «Nied» e le due zone «Rhein») da quella per la quale esso adduce come causa precipua dei superamenti la presenza di uccelli acquatici (la zona «Riedsee»).
39 Con riguardo alle cinque zone prima citate, il governo tedesco non ha dimostrato che l'adozione di provvedimenti diversi da quelli già emanati fino al 1994, in particolare misure prese in collaborazione con gli Stati confinanti, fosse oggettivamente impossibile.
40 Quanto alla zona di balneazione «Riedsee», la Repubblica federale di Germania non ha dimostrato che la modernizzazione degli impianti di depurazione intrapresa nel 1996 fosse stata sufficiente, tenuto conto delle variazioni naturali e regolari delle popolazioni di uccelli acquatici ivi presenti, né ha dimostrato l'impossibilità di adottare provvedimenti di risanamento ulteriori.
41 Conseguentemente, anche supponendo che, nell'ambito della direttiva, un'impossibilità oggettiva di eseguire gli obblighi da questa imposti possa giustificare un inadempimento della medesima, la Repubblica federale di Germania non è stata in grado di dimostrare, nel caso di specie, il ricorrere di tale impossibilità.
42 Infine, per quanto riguarda le 13 zone di balneazione menzionate al punto 27 della presente sentenza, per le quali il governo tedesco lamenta una classificazione non corretta nella banca dati, si deve rilevare, in primo luogo, che la Commissione afferma che le informazioni a sua disposizione provengono tutte dalle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e, in secondo luogo, che la Commissione non contesta l'asserzione del governo tedesco relativa all'errata classificazione di queste zone nella banca dati, ma si limita a formulare dubbi su questa classificazione. Ciò premesso, l'infrazione relativa a queste zone non può considerarsi dimostrata.
43 Con questa riserva, si deve constatare che, avendo omesso di adottare, nei Länder occidentali originali, le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva, entro dieci anni dalla sua notificazione avvenuta il 10 dicembre 1975, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva.
In ordine all'art. 6, n. 1, della direttiva
44 Secondo la Commissione, risulta dalla relazione annuale della Comunità concernente la stagione balneare 1995 che il 6,5% delle 446 zone di balneazione marittima e il 42,5% delle 1 822 zone di balneazione in acqua dolce non sono stati assoggettati a sufficienti verifiche.
45 Secondo il governo tedesco, risulta dai dati rettificati che, su 1 770 zone di balneazione registrate per l'anno 1995 nei Länder occidentali originari, 591 non hanno effettivamente costituito oggetto di campionamenti sufficienti.
46 Si deve pertanto constatare che, non avendo osservato la frequenza minima di campionamento prevista nell'allegato della direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva.
47 Emerge da quanto sopra che, avendo omesso di adottare, nei Länder occidentali originari, i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva, entro dieci anni dalla sua notificazione, avvenuta il 10 dicembre 1975, e non avendo effettuato campionamenti con la frequenza minima prescritta nell'allegato della medesima, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di questa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania alle spese e, poiché quest'ultima è rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, nei Länder occidentali originari, i provvedimenti necessari affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, entro dieci anni dalla sua notificazione, avvenuta il 10 dicembre 1975, e non avendo effettuato campionamenti con la frequenza minima prescritta nell'allegato della medesima, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di questa direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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