Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Pesca - Conservazione delle risorse ittiche - Regime di quote di pesca - Ripartizione fra gli Stati membri delle possibilità di pesca - Regolamento n. 390/97 che stabilisce la ripartizione del totale di catture disponibili per la Comunità per il 1997 - Calcolo della parte di catture di merluzzo bianco attribuita alla Svezia - Violazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione del 1994 - Insussistenza
[Atto di adesione del 1994, art. 121, n. 1, regolamento (CEE) del Consiglio n. 390/97, allegato I]
Massima
L'art. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione determinante la parte di catture attribuita al Regno di Svezia, da esso stabilita, alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la Comunità e Stati terzi, a prescindere dal fatto che detta pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria. Tuttavia, per quanto attiene alla pesca di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, di cui alla tabella figurante nella detta disposizione, tale chiave di ripartizione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria, escluso il «merluzzo bianco di compensazione» che la Comunità ha acquistato presso Stati terzi al fine di ovviare alla riduzione della parte dei totali ammissibili delle catture che per taluni Stati membri deriva dal detto Atto di adesione, anche se il merluzzo in parola viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della Comunità.
A ragione, quindi, il Consiglio, nell'allegato I del regolamento n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, ha fondato il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al Regno di Svezia nella zona III b, c e d soltanto sul totale ammissibile di catture attribuito alla Comunità dalla commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione».
Parti
Nella causa C-206/97,
Regno di Svezia, rappresentato dalla signora Lotty Nordling, rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Svezia, 2, rue Heinrich Heine,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Rüdiger Bandilla, direttore presso il servizio giuridico, dalla signora Eva Karlsson e dal signor Lauri Railas, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Christina Tufvesson e dal signor Thomas van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far annullare il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1 dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, il Regno di Svezia ha chiesto, a norma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d.
Sulla normativa comunitaria
La pesca nel Mar Baltico
2 In applicazione dell'art. V della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, cui la Comunità ha aderito a norma della decisione del Consiglio 25 luglio 1983, 83/414/CEE (GU L 237, pag. 4; in prosieguo: la «convenzione»), modificata dal protocollo sulla conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sottoscritto a Varsavia l'11 novembre 1982, la pesca nel Mar Baltico è disciplinata dalla commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (in prosieguo: la «CIPMB»). Ai sensi degli artt. IX-XI della convenzione, la CIPMB fissa annualmente e per ciascuna parte contraente il totale ammissibile delle catture (in prosieguo: il «TAC») per ogni stock di pesci e per ogni zona; a tal fine, essa redige raccomandazioni che diventano vincolanti nei confronti degli Stati contraenti se nessuna obiezione viene formulata da questi ultimi entro un certo termine.
3 Per il 1997, il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della Comunità europea è stato fissato a 109 600 tonnellate dalla 22° sessione della CIPMB che si è tenuta a Varsavia dal 16 al 20 settembre 1996.
Il regolamento (CEE) n. 3760/92
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), dispone all'art. 8, n. 4, punto i), che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca. In conformità del medesimo n. 4, punto ii), di tale disposizione, il Consiglio ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati.
5 Ai sensi dell'art. 3, lett. g), del detto regolamento, si intende per «"possibilità di pesca comunitarie", le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la Comunità al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi».
6 L'art. 3, lett. a), del medesimo regolamento prevede che con l'espressione «acque di pesca comunitarie» si intendono «le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri».
L'art. 121 dell'Atto di adesione
7 Quanto al Regno di Svezia, la parte da attribuire a tale Stato membro delle possibilità di pesca comunitarie i cui tassi di sfruttamento sono disciplinati da una limitazione di catture è fissata all'art. 121, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).
8 Quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d, la parte del Regno di Svezia è fissata al 35,037% dalla tabella compresa nel detto art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione. La nota 7 di questa tabella prevede che tale percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie. Per le possibilità di pesca che superano le 50 000 tonnellate, la parte del Regno di Svezia è del 40,000%. Secondo la medesima nota, «queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla Svezia agli attuali Stati membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992». Infine, secondo la nota 2 della tabella, il riferimento alla zona III b, c e d riguarda soltanto le «Acque della Comunità».
9 Secondo l'art. 121, n. 2, dell'Atto di adesione, «le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92». Sulla base di tali disposizioni, la ripartizione delle parti è stata effettuata, rispettivamente per il 1995 e il 1996, dai regolamenti (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, e (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabiliscono, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (...) e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1994, L 363, pag. 1, e GU 1995, L 330, pag. 1).
Il regolamento n. 390/97
10 Quanto al 1997, la ripartizione tra gli Stati membri della parte delle catture attribuita alla Comunità è stata operata dal regolamento n. 390/97 il cui annullamento parziale è sollecitato dal Regno di Svezia.
11 L'art. 2 del detto regolamento prevede che i TAC siano fissati per il 1997 come indicato nell'allegato I. Secondo tale allegato, i TAC sono fissati, per quanto riguarda la specie merluzzo bianco (Gadus Morhua) nella zona III b, c e d, a 112 452 tonnellate [109 600 tonnellate in forza dei TAC fissati dalla CIPMB e 2 852 tonnellate che rappresentano il «merluzzo bianco di compensazione» (v. punto 12 della presente sentenza)]. La quantità attribuita al Regno di Svezia ammonta, secondo il medesimo allegato, a 38 860 tonnellate (35,037% di 50 000 tonnellate + 40,000% di 59 600 tonnellate = 41 360 tonnellate, di cui 2 500 tonnellate vanno trasferite agli altri Stati membri, conformemente all'accordo concluso sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità ed il Regno di Svezia in occasione della firma del Trattato sullo Spazio economico europeo).
Il «merluzzo bianco di compensazione»
12 Emerge dagli atti di causa che, in occasione dei negoziati che hanno preceduto l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, la fissazione della chiave di ripartizione concernente il merluzzo bianco del Mar Baltico ha dato luogo a difficili trattative. Taluni Stati membri hanno ritenuto che la parte del Regno di Svezia non rifletteva correttamente le strutture di pesca storiche e ne ledeva quindi i rispettivi interessi in materia di pesca nel Mar Baltico.
13 In occasione della 1733° sessione del Consiglio, che si è tenuta a Bruxelles dal 25 febbraio al 1_ marzo 1994, quest'ultimo ha convenuto di iscrivere a processo verbale la seguente dichiarazione (doc. 5057/94 ADD 1 PV/CONS 5, pag. 7; in prosieguo: la «dichiarazione del 1994»):
«Merluzzo bianco del Mar Baltico
Il Consiglio e la Commissione acquisiranno diritti supplementari di pesca del merluzzo bianco che risultino in un'assegnazione alla Svezia eccedente il 35,037%. I contingenti supplementari saranno ripartiti tra Germania e Danimarca».
14 Conformemente a tale dichiarazione, la Comunità ha acquistato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, «merluzzo bianco di compensazione» dai tre Stati baltici.
15 Quanto al 1997, la Comunità ha ottenuto 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione», cioè 900 tonnellate dall'Estonia, 127 tonnellate dalla Lettonia e 1 825 tonnellate dalla Lituania. Tale quantitativo è stato ripartito tra il Regno di Danimarca (69% = 1 968 tonnellate) e la Repubblica federale di Germania (31% = 884 tonnellate). Successivamente, i quantitativi in parola sono stati aggiunti alle parti dei TAC disponibili per la Comunità attribuite, conformemente alla chiave interna di ripartizione, al Regno di Danimarca (43,36% di 109 600 tonnellate = 47 526 tonnellate + 1 968 tonnellate = 49 494 tonnellate) ed alla Repubblica federale di Germania (18,94% di 109 600 tonnellate = 20 756 tonnellate + 884 tonnellate = 21 638 tonnellate).
16 Con ordinanza del presidente della Corte 24 ottobre 1997, la Commissione è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
Sull'applicazione della chiave di ripartizione prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione
17 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Svezia afferma che il Consiglio, adottando il regolamento n. 390/97, ha escluso l'applicazione dell'art. 121 dell'Atto di adesione per la parte in cui esso determina la ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c e d. Al riguardo, il governo svedese fa valere che non si prevede in nessuna disposizione che gli artt. 116-122 del detto Atto di adesione riguardano soltanto, come asserisce il Consiglio, le «risorse interne». I termini «Risorse esterne» costituenti il titolo della sezione ove sono collocati gli artt. 124 e 125 dell'Atto di adesione non sarebbero impiegati per designare in linea generale le possibilità di pesca risultanti da accordi internazionali con paesi terzi. Secondo esso, il Consiglio avrebbe dovuto ripartire a vantaggio della Svezia i TAC di 112 452 tonnellate di merluzzo bianco in base ai criteri di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, il che avrebbe condotto al risultato di 39 999 tonnellate (0,35037 x 50 000 tonnellate e 0,4000 x 62 452 tonnellate - 2 500 tonnellate).
18 Il governo svedese aggiunge che la nota 2 della tabella compresa nell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione implica che le possibilità di pesca al di fuori delle acque della Comunità sono state escluse ai fini della determinazione della parte delle catture di merluzzo bianco da attribuire al Regno di Svezia. Non si sarebbero escluse, viceversa, le possibilità di pesca che sono state trasferite alla Comunità per essere esercitate nelle acque di quest'ultima. Secondo il detto governo, ne risulta che la nozione di «possibilità di pesca comunitaria» di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione va interpretata nello stesso senso di quella figurante all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92.
19 Quanto alla dichiarazione del 1994, il governo svedese fa valere che quest'ultima non costituisce un motivo che giustifichi il fatto di porre in non cale l'Atto di adesione, poiché una dichiarazione siffatta non prevarrebbe sull'Atto stesso. Se la dichiarazione non è conforme all'Atto di adesione, l'unica conclusione da inferirne è solo che va esclusa una ripartizione operata sulla base della medesima.
20 Invece il Consiglio sostiene che nessuna disposizione dell'Atto di adesione permette di concludere che la finalità degli artt. 116-122 di quest'ultimo consiste nella regolamentazione della pesca in acque diverse da quelle appartenenti alla Comunità in seguito all'adesione del Regno di Svezia. Esso aggiunge che la formulazione ed il tenore della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione rivelano chiaramente che tale disposizione riguarda soltanto la parte attribuita al Regno di Svezia nelle «zone di riferimento per la fissazione dei TAC» in questione.
21 Secondo il Consiglio, tale menzione è importante poiché, per la ripartizione delle risorse, il termine «TAC» è generalmente utilizzato solo per la ripartizione delle risorse interne. L'inclusione per un anno nel regolamento relativo ai TAC del «merluzzo bianco di compensazione», il quale rappresenta un caso particolare, nulla cambia a tale stato di fatto. Quando le zone prese in considerazione nella detta tabella non siano, in quanto tali, zone in cui le risorse disponibili per la Comunità sono «risorse a norma dei TAC comunitari», si precisa che la chiave di ripartizione si applica solo alle «acque della Comunità».
22 Il Consiglio fa valere ugualmente il riferimento alle «acque della Comunità» contenuto nella nota 2 della tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione il quale indica che la chiave di ripartizione fissata per il merluzzo bianco del Mar Baltico si applica solo alle risorse interne della Comunità, cioè alle possibilità di pesca disponibili per quest'ultima, derivanti dai propri diritti di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.
23 Quanto alla Commissione, dopo aver ricordato la cronistoria dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, essa fa valere che il presente ricorso solleva la questione fondamentale se la nozione di «possibilità di pesca comunitarie» definita all'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92 includa il «merluzzo bianco di compensazione» ottenuto dalla Comunità presso gli Stati baltici.
24 Per quanto riguarda tale nozione di «possibilità di pesca comunitarie», la Commissione ritiene che essa include anche le possibilità di pesca nelle acque di un paese terzo nonché nelle acque internazionali. Una siffatta definizione non potrebbe applicarsi all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, dato che tale disposizione non includerebbe le possibilità di pesca risultanti da accordi conclusi con paesi terzi. La Commissione si riferisce in proposito alla struttura ed al contenuto del capitolo 3 del titolo V della quarta parte dell'Atto di adesione.
25 Va rilevato, come risulta da quanto precede, che la legittimità del regolamento n. 390/97 dipende dalla questione se la chiave di ripartizione delle possibilità di pesca del merluzzo bianco per la Svezia, prevista all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, debba essere applicata o meno al «merluzzo bianco di compensazione», che la Comunità ha acquistato presso Stati terzi.
26 Va quindi accertato, per quanto riguarda il merluzzo bianco, a quali «possibilità di pesca comunitarie» si riferisce l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione quando tale disposizione ne assegna una parte, in applicazione della chiave di ripartizione, al Regno di Svezia.
27 Secondo l'art. 3, lett. g), del regolamento n. 3760/92, si intende per «possibilità di pesca comunitarie», le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto, da un lato, il totale delle possibilità di pesca disponibili per la Comunità al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto, dall'altro, il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi.
28 Ne risulta che l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione non esclude l'applicazione della chiave di ripartizione alla pesca effettuata in base ad accordi conclusi tra la Comunità e Stati terzi, a prescindere dal fatto che tale pesca abbia luogo o meno al di fuori della zona di pesca comunitaria.
29 E' tuttavia stabilito che il «merluzzo bianco di compensazione» di cui si tratta nella presente causa è quello pescato nella zona III b, c e d. Orbene, a tenore della nota 2 della tabella figurante all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, tale zona è limitata alle «Acque della Comunità».
30 Ne consegue che, per quanto attiene alla pesca del merluzzo bianco, la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al Regno di Svezia a norma dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione si applica soltanto alle possibilità di pesca disponibili nella zona di pesca comunitaria.
31 Orbene l'attribuzione della parte, spettante al Regno di Svezia, di un trasferimento di risorse che la Comunità ha ottenuto da uno Stato terzo non può dipendere dalla localizzazione delle catture nelle acque comunitarie. Pertanto, il riferimento alle «Acque della Comunità» va interpretato nel senso che ha ad oggetto la necessità di far corrispondere la zona di riferimento indicata nell'Atto di adesione a quella delle raccomandazioni della CIPMB affinché venga applicata al TAC fissato da tali raccomandazioni la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita al Regno di Svezia.
32 Tale interpretazione è corroborata dal titolo della seconda colonna della tabella dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione secondo cui le zone ivi elencate corrispondono alla «Divisione CIEM [Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare] o IBSFC [CIPMB, Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico] delle zone di riferimento per la fissazione dei TAC».
33 E' accertato che, secondo la raccomandazione n. 4 della CIPMB, il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della Comunità è stato fissato a 109 600 tonnellate.
34 Ne discende che la chiave di ripartizione che determina la parte delle catture attribuita alla Svezia quanto agli stock di merluzzo bianco nella zona III b, c e d, menzionata nella tabella di cui all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, si applica solo al TAC di 109 600 tonnellate che costituisce l'oggetto della raccomandazione della CIPMB.
35 Tale chiave di ripartizione non si applica quindi al «merluzzo bianco di compensazione» che la Comunità ha acquistato presso Stati terzi, anche se quest'ultimo viene catturato, all'occorrenza, nelle zone di pesca della Comunità.
36 A ragione, quindi, il Consiglio ha fondato, nell'allegato del regolamento n. 390/97, il calcolo della parte delle catture di merluzzo bianco attribuita al Regno di Svezia nella zona III b, c e d, soltanto sul TAC attribuito dalla CIPMB, esclusi i trasferimenti di risorse costituiti dal «merluzzo bianco di compensazione».
37 Risulta da quanto precede che il ricorso va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha concluso per la condanna del Regno di Svezia e quest'ultimo è rimasto soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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