Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Esercizio discrezionale (Trattato CE, art. 169) 2 Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Termini per l'esercizio - Assenza - Eccezione - Durata eccessiva del procedimento precontenzioso che violi i diritti della difesa - Onere della prova (Trattato CE, art. 169) 3 Ambiente - Inquinamento idrico - Direttiva 76/464 - Obbligo di stabilire programmi specifici al fine della riduzione dell'inquinamento causato da talune sostanze pericolose - Portata - Nozione di programma (Direttiva del Consiglio 76/464, art. 7, e allegati, elenchi I e II)
Massima
1 La Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento e se sia opportuno proseguire il procedimento precontenzioso mediante l'invio di un parere motivato. Inoltre, essa ha la facoltà ma non l'obbligo, al termine del detto procedimento, di adire la Corte al fine di far accertare da quest'ultima l'asserito inadempimento. 2 La Commissione non è tenuta ad osservare un termine prestabilito per proporre, a norma dell'art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento avverso uno Stato membro, salvo il caso in cui la durata eccessiva del procedimento precontenzioso previsto da tale articolo possa violare i diritti della difesa, rendendo più difficile per lo Stato membro coinvolto la confutazione degli argomenti dedotti a sostegno del ricorso. Spetta al detto Stato membro addurre la prova di un'incidenza siffatta. 3 Dal sistema instaurato dalla direttiva 76/464 e dal dettato del primo trattino dell'elenco II del suo allegato si ricava che, per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito dell'elenco I, ma necessitano di misure di concretizzazione, quali l'adozione di direttive specifiche da parte del Consiglio, al fine segnatamente della fissazione di loro valori limite di emissione, finché questi valori non saranno stati determinati relativamente alle dette sostanze, non ci sarà assolutamente bisogno di provvedimenti ulteriori di concretizzazione affinché le sostanze di cui trattasi, che sono state individuate, siano trattate dagli Stati membri come sostanze rientranti nell'ambito dell'elenco II. Questi ultimi hanno infatti l'obbligo di stabilire i programmi di cui all'art. 7 della direttiva al fine della riduzione dell'inquinamento causato almeno da quelle, tra le sostanze tenute in considerazione, che possono essere contenute negli scarichi effettuati sul territorio di ciascuno Stato membro. Questi programmi devono essere specifici, vale a dire devono rappresentare un approccio globale e coerente, che abbia il carattere di una pianificazione concreta ed articolata che riguardi l'insieme del territorio nazionale e miri alla riduzione dell'inquinamento causato da tutte le sostanze dell'elenco II che siano rilevanti nel contesto nazionale di ciascuno Stato membro, in rapporto con gli obiettivi di qualità delle acque di ricevimento fissati in questi stessi programmi. Di conseguenza, non possono essere considerati programmi ai sensi dell'art. 7 della direttiva né provvedimenti nazionali che hanno ad oggetto solo una parte delle sostanze identificate come rientranti nell'ambito dell'elenco I e che non contengono una pianificazione globale di riduzione dell'inquinamento in funzione di obiettivi di qualità fissati per le acque di ricevimento, né un certo numero di decreti settoriali e codici di buona pratica agricola che costituiscono solo misure specifiche e non la realizzazione di un siffatto programma globale e coerente di riduzione dell'inquinamento.
Parti
Nella causa C-207/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata in un primo tempo dai signori Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, e poi dai signori Richard B. Wainwright e Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque, quantomeno per quanto concerne 99 sostanze elencate in allegato al ricorso, o non avendo comunicato alla Commissione, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, H. Ragnemalm, R. Schintgen e K.M. Ioannou (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 14 maggio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque, quantomeno per quanto concerne 99 sostanze elencate in allegato al ricorso, o non avendole comunicato in forma sintetica i detti programmi nonché i risultati della loro attuazione, in violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del detto Trattato.
Ambito normativo
2 La direttiva, adottata in base agli artt. 100 e 235 del Trattato, enuncia, nel suo primo `considerando', che «è necessario che gli Stati membri intraprendano con la massima urgenza un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili».
3 La direttiva pone a tal fine una distinzione tra due categorie di sostanze pericolose, menzionate rispettivamente nell'elenco I e nell'elenco II del suo allegato.
4 Dai `considerando' sesto e settimo della direttiva, nonché dagli artt. 2 e 3 della medesima, si ricava che l'elenco I contiene sostanze particolarmente pericolose, scelte in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro bioaccumulazione. Gli Stati membri devono prendere le misure idonee affinché l'inquinamento idrico causato da tali sostanze sia eliminato e gli scarichi attuali delle sostanze di cui trattasi siano soggetti a previa autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
5 L'art. 6 della direttiva prevede quanto segue:
«1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa, per le varie sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze dell'elenco I, i valori limiti che le norme di emissione non devono superare (...).
I valori limite applicabili alle sostanze dell'elenco I vengono fissati principalmente in base:
- alla tossicità,
- alla persistenza,
- alla bioaccumulazione,
tenendo conto dei migliori mezzi tecnici disponibili.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa obiettivi di qualità per le sostanze dell'elenco I.
(...)».
6 Peraltro, conformemente ai `considerando' sesto e nono e all'art. 2 della direttiva, l'elenco II comprende sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. L'inquinamento provocato da queste sostanze dovrebbe essere ridotto e gli scarichi attuali di queste ultime dovrebbero essere soggetti ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione.
7 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva:
«1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono.
(...)
5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.
6. I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla Commissione in forma sintetica.
7. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata (...)».
8 L'art. 12 della direttiva dispone quanto segue:
«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, si pronuncia entro nove mesi su ogni proposta della Commissione presentata in applicazione dell'articolo 6 (...).
2. La Commissione trasmette, se possibile entro ventisette mesi dalla notifica della presente direttiva, le prime proposte presentate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, si pronuncia entro nove mesi».
9 L'allegato della direttiva così dispone:
«(...)
L'elenco II comprende:
- le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell'elenco I e per le quali non sono determinati i valori limite di cui all'articolo 6 della presente direttiva,
- alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati in appresso,
(...)».
Fase precontenziosa
10 La direttiva non contiene nessun termine di attuazione. Nondimeno, l'art. 12, n. 2, della medesima, prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio, entro 27 mesi dopo la notifica della direttiva, le prime proposte presentate in base al confronto fra i programmi stabiliti fra gli Stati membri. Tenendo presente che gli Stati membri non sarebbero stati in grado di fornire elementi pertinenti entro tale termine, la Commissione ha proposto loro, con lettera datata 3 novembre 1976, le date del 15 settembre 1981, per la formulazione dei programmi, e del 15 settembre 1986, per la loro attuazione.
11 Per quanto concerne l'elenco I, dato che quest'ultimo comprende essenzialmente famiglie e gruppi di sostanze, la Commissione ha ritenuto necessario precisare, nell'ambito di questi ultimi, le singole sostanze interessate. I lavori condotti a tal fine dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, hanno portato alla stesura di un elenco di 129 sostanze, allegato alla comunicazione della Commissione al Consiglio 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'elenco I della direttiva (GU C 176, pag. 3).
12 Nella sua risoluzione 7 febbraio 1983, relativa alla lotta contro l'inquinamento dell'ambiente idrico (GU C 46, pag. 17), il Consiglio ha preso atto della comunicazione della Commissione. Esso ha precisato che l'elenco delle 129 sostanze contenuto in tale comunicazione servirà da base alla Comunità per procedere nella sua opera di attuazione della direttiva ed ha sottolineato che gli Stati membri attribuiscono all'elenco delle 129 sostanze il valore di base provvisoria per eventuali misure nazionali di lotta contro l'inquinamento idrico da parte di tali sostanze in sede di applicazione dei provvedimenti indicati nella direttiva.
13 Successivamente a questa risoluzione, altre tre sostanze sono state aggiunte all'elenco di cui trattasi, che comprendeva pertanto 132 sostanze. Tra queste ultime, 18 hanno formato oggetto di direttive del Consiglio, che stabiliscono valori limite di emissione ed obiettivi di qualità, ed altre 15 hanno condotto alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/464, presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1990 (GU C 55, pag. 7). La Commissione è sempre stata del parere che le restanti 99 sostanze dell'elenco di cui trattasi abbiano le caratteristiche idonee per comparire nell'elenco I ma, sinché non saranno disciplinate al fine di essere inserite nel detto elenco, esse dovranno essere considerate sostanze prioritarie da far rientrare nell'elenco II, conformemente al citato allegato della direttiva.
14 Con lettera datata 26 settembre 1989, la Commissione ha ricordato al governo belga che la riunione degli esperti nazionali svoltasi il 31 gennaio - 1_ febbraio 1989, relativa all'attuazione della direttiva, aveva consentito di redigere un elenco prioritario delle sostanze dell'elenco II, e lo ha invitato a trasmetterle i programmi di riduzione dell'inquinamento relativi alle dette sostanze. Il governo belga ha replicato con lettera datata 14 dicembre 1989, comunicando una serie di norme di emissione introdotte mediante decreti settoriali per alcune di tali sostanze. La Commissione desiderava tuttavia ricevere informazioni in merito alla fissazione degli obiettivi di qualità per queste sostanze ed ai programmi di riduzione ad esse relativi.
15 Il 4 aprile 1990, la Commissione si è nuovamente rivolta al governo belga, a proposito, questa volta, delle suddette 99 sostanze prioritarie. La Commissione ha invitato questo governo a comunicarle: anzitutto, un elenco aggiornato che indicasse quali fra le 99 sostanze fossero scaricate nell'ambiente idrico belga; poi, gli obiettivi di qualità vigenti all'epoca in cui le autorizzazioni di scarico erano state accordate; e, infine, le ragioni per le quali obiettivi del genere non erano stati fissati, nonché un calendario indicante la data in cui il Regno del Belgio avrebbe provveduto a ciò. Il governo belga non ha risposto a tale lettera.
16 Con lettera datata 26 febbraio 1991 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'art. 169 del Trattato e intimato al governo belga di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni in merito alla violazione dell'art. 7 della direttiva, dovuta alla mancata elaborazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze menzionate nelle lettere datate 26 settembre 1989 e 4 aprile 1990.
17 Con lettera 28 febbraio 1991, il governo belga ha risposto alla lettera di intimazione facendo riferimento alla sua risposta del 15 giugno 1990, concernente una denuncia relativa al funzionamento di un'impresa per la produzione di cellulosa nelle Ardenne. Il governo sosteneva in tal sede che detta risposta «(...) contiene precisazioni circa le modalità secondo le quali le autorità belghe ritengono di dare applicazione agli obblighi collegati ai programmi di riduzione».
18 Con corrispondenza del 3 aprile 1996, le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione il documento intitolato «Flussi diretti al Mare del Nord - le emissioni belghe di sostanze pericolose nell'atmosfera e nell'acqua nel periodo 1985-1995». Questo documento è stato redatto nel quadro degli obblighi delle autorità belghe derivanti dalla dichiarazione finale della Terza Conferenza internazionale per la protezione del Mare del Nord (l'Aia 1990) e raccoglie, sotto forma di schede, i dati disponibili sulle emissioni di talune sostanze pericolose nell'atmosfera e nell'acqua, in grado di inquinare il Mare del Nord.
19 Dato che né la risposta alla lettera di intimazione, né il documento comunicato il 3 aprile 1996 consentivano di concludere nel senso che le autorità belghe avessero adottato programmi di riduzione dell'inquinamento idrico ai sensi dell'art. 7 della direttiva, la Commissione ha inviato al governo belga, il 6 agosto 1996, un parere motivato mediante il quale essa giudicava che, non avendo adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le 99 sostanze pericolose elencate in allegato o non avendo comunicato, in forma sintetica, i detti programmi nonché i risultati della loro applicazione, in violazione del detto articolo 7 della direttiva, e non avendo fornito le informazioni richieste in merito, in violazione dell'art. 5 del Trattato CE, il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale Trattato.
20 Con lettera datata 20 gennaio 1997, le autorità belghe hanno risposto al parere motivato traendo argomenti, segnatamente, dal carattere non vincolante dell'elenco delle 99 sostanze e, in subordine, dal fatto che il Regno del Belgio ha emanato i provvedimenti richiesti dalla Commissione.
21 Giudicando insoddisfacente la risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
22 A seguito dell'invito rivoltole dalla Corte a precisare la portata della materia del contendere nella presente causa, la Commissione ha risposto che l'oggetto di quest'ultima deve ritenersi limitato alle 99 sostanze menzionate in allegato al ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso
23 Il governo belga sostiene che la circostanza che tra il 28 febbraio 1991, data della sua risposta alla lettera di intimazione della Commissione, e il 6 agosto 1996, data del parere motivato, siano trascorsi più di cinque anni potrebbe aver fatto sorgere dubbi e suscitato, nello Stato membro interessato, la legittima sensazione che la Commissione avesse riconosciuto l'infondatezza della sua azione. Pertanto, sarebbe evidente che tale inattività di lunga durata ha inciso sugli strumenti della difesa.
24 Per la parte in cui tale allegazione del governo convenuto mira a porre in discussione la ricevibilità del ricorso, occorre sottolineare in primo luogo che, conformemente alla giurisprudenza costante, la Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento (sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 22). Essa è parimenti la sola competente a decidere se sia opportuno proseguire il procedimento precontenzioso mediante l'invio di un parere motivato, così come ha la facoltà, ma non l'obbligo, al termine del detto procedimento, di adire la Corte al fine di fare accertare da quest'ultima l'asserito inadempimento (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291, punto 12, e 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
25 Occorre poi rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le norme di cui all'art. 169 del Trattato devono essere applicate senza che la Commissione sia tenuta ad osservare un termine prestabilito, salvo i casi in cui la durata eccessiva del procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione possa aumentare, per lo Stato coinvolto, la difficoltà di confutare gli argomenti della Commissione e violare, pertanto, i diritti della difesa (sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2461, punti 15 e 16). Di conseguenza, spetta allo Stato membro interessato addurre la prova di un'incidenza siffatta.
26 Nel caso di specie, il governo convenuto si limita ad allegare che la durata del procedimento precontenzioso sarebbe stata eccessiva e che, palesemente, l'inattività della Commissione avrebbe inciso sui suoi strumenti di difesa.
27 Di conseguenza, senza che occorra esaminare la questione del carattere eccessivo o meno del tempo trascorso, nel caso di specie, tra la data di invio della lettera di intimazione e quella del parere motivato, si deve constatare che il governo belga non deduce nessun argomento specifico che sia in grado di dimostrare che il detto termine abbia reso più difficile la confutazione degli argomenti della Commissione e che i diritti della difesa siano stati così violati. Le allegazioni del governo convenuto vanno quindi respinte.
Nel merito
Sul motivo relativo al carattere giuridicamente non vincolante dell'elenco delle 99 sostanze
28 Il governo belga contesta, anzitutto, il carattere giuridicamente vincolante dell'elenco delle 99 sostanze. Tale natura non vincolante si ricaverebbe non solo dal fatto che la risoluzione del Consiglio 7 febbraio 1983 sarebbe priva di effetti giuridici, ma anche dal contenuto di questa risoluzione, secondo il quale l'elenco di cui trattasi costituirebbe una semplice base per il proseguimento dei lavori di definizione comunitaria e una base provvisoria per eventuali provvedimenti nazionali. Pertanto, la Commissione stabilirebbe una correlazione scorretta tra il breve e vago allegato della direttiva e una risoluzione politica del Consiglio.
29 Peraltro, la direttiva costituirebbe una direttiva quadro che necessiterebbe di direttive di applicazione per essere attuata, come le direttive del Consiglio che fissano valori limite di emissione e obiettivi di qualità per determinate sostanze. Il carattere giuridicamente non vincolante dell'elenco sarebbe infine confermato dall'adozione della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), che modificherebbe tutta una serie di articoli della direttiva.
30 La Commissione sottolinea di non aver mai considerato giuridicamente vincolante la risoluzione del Consiglio 7 febbraio 1983. Essa avrebbe semplicemente giudicato giuridicamente rilevanti le 99 sostanze controverse per la loro semplice appartenenza all'elenco II dell'allegato della direttiva.
31 Peraltro, l'argomento secondo il quale la direttiva sarebbe solo una direttiva quadro ignorerebbe il sistema istituito dalla direttiva stessa, che individuerebbe due livelli di protezione. Il primo livello mirerebbe alla riduzione dell'inquinamento idrico, causato dalle sostanze dell'elenco II, tramite la formulazione di programmi in osservanza dell'art. 7 della direttiva. Il secondo livello mirerebbe all'eliminazione dell'inquinamento idrico, causato dalle sostanze dell'elenco I, mediante i provvedimenti previsti dall'art. 6 della direttiva.
32 Occorre evidenziare a tal riguardo che la questione rilevante, nel caso di specie, non è quella concernente la natura giuridica, vincolante o meno, della risoluzione di cui trattasi, bensì se le 99 sostanze prese in considerazione facciano parte delle famiglie e gruppi di sostanze menzionati nell'elenco I dell'allegato della direttiva e se esse necessitino di misure ulteriori di concretizzazione per essere considerate come rientranti nell'ambito dell'elenco II.
33 E' pacifico che le 99 sostanze di cui trattasi fanno scientificamente parte delle famiglie e gruppi di sostanze dell'elenco I e sono state individuate in occasione dei lavori condotti dalla Commissione in cooperazione con rappresentanti degli Stati membri. Questi lavori hanno condotto alla comunicazione della Commissione 22 giugno 1982 e alla risoluzione del Consiglio 7 febbraio 1983, la quale ha riconosciuto l'appartenenza di queste singole sostanze alle famiglie e gruppi di sostanze dell'elenco I, nonché la loro idoneità a costituire oggetto di provvedimenti del Consiglio che fissino valori limite di emissione e obiettivi di qualità, conformemente all'art. 6 della direttiva.
34 Di conseguenza, le sostanze di cui trattasi rientrano nell'ambito dell'elenco I, ma necessitano di misure di concretizzazione, quali l'adozione di direttive specifiche da parte del Consiglio, al fine della fissazione di loro valori limite di emissione e dell'eliminazione dell'inquinamento causato da esse.
35 Viceversa, dal sistema instaurato dalla direttiva e dal dettato del primo trattino dell'elenco II del suo allegato si ricava senza ombra di dubbio che, finché il Consiglio non avrà determinato valori limite di emissione, non ci sarà assolutamente bisogno di provvedimenti ulteriori di concretizzazione affinché le sostanze di cui trattasi, che sono state individuate, siano trattate dagli Stati membri come sostanze rientranti nell'ambito dell'elenco II. Questi ultimi hanno infatti l'obbligo di stabilire i programmi di cui all'art. 7 della direttiva al fine della riduzione dell'inquinamento causato almeno da quelle, tra le sostanze tenute in considerazione, che possono essere contenute negli scarichi effettuati sul territorio di ciascuno Stato membro (v. sentenza 11 giugno 1998, causa C-206/96, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3401). La direttiva non può essere pertanto considerata una direttiva quadro nei riguardi di tale obbligo.
36 Occorre rilevare, in ultimo, che una direttiva resta in vigore e continua a produrre pieni effetti per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri sino alla data della sua approvazione o della sua sostituzione. Alla luce di ciò, dal momento che non è ancora scaduto il termine di attuazione della direttiva 96/61, non occorre esaminare se, come sostenuto dal governo belga, quest'ultima possa avere un'incidenza sugli obblighi incombenti sugli Stati membri in forza della direttiva.
37 L'argomento del governo belga dev'essere pertanto respinto.
Sul motivo relativo al carattere di programmi, ai sensi della direttiva, dei provvedimenti nazionali adottati
38 Il governo belga sostiene che sarebbero stati stabiliti alcuni programmi ai sensi dell'art. 7 della direttiva. Esso fa riferimento a tal riguardo al documento intitolato «Flussi diretti al Mare del Nord», trasmesso alla Commissione il 3 aprile 1996, e allega tra l'altro che la disciplina nazionale esistente in materia, composta da una cinquantina di decreti settoriali nonché dal regio decreto 21 novembre 1987, concernente la Regione vallone, e dal decreto del governo fiammingo 21 ottobre 1987, soddisferebbe quanto prescritto dall'art. 7 della direttiva. Inoltre, i codici di buona pratica agricola regolamenterebbero parimenti un gran numero di sostanze dell'elenco II. Le autorità belghe avrebbero pertanto operato rispettando lo spirito dell'art. 7 della direttiva.
39 Occorre rilevare a tal riguardo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, i programmi da stabilire in osservanza dell'art. 7 della direttiva devono essere specifici. Infatti, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento perseguito da programmi generali di risanamento non corrisponde necessariamente a quello, più specifico, della direttiva (sentenza 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3343, punto 35).
40 Il carattere specifico dei programmi di cui trattasi consiste nel fatto che essi devono rappresentare un approccio globale e coerente, che abbia il carattere di una pianificazione concreta ed articolata che riguardi l'insieme del territorio nazionale e miri alla riduzione dell'inquinamento causato da tutte le sostanze dell'elenco II che siano rilevanti nel contesto nazionale di ciascuno Stato membro, in rapporto con gli obiettivi di qualità delle acque di ricevimento fissati in questi stessi programmi. Essi sono pertanto diversi sia da un programma generale di risanamento sia da un insieme di misure specifiche miranti alla riduzione dell'inquinamento idrico.
41 Occorre aggiungere che le norme di emissione fissate nelle autorizzazioni preventive devono essere calcolate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti nei programmi di cui trattasi, in base all'esame delle acque di ricevimento. Peraltro, i detti programmi devono essere comunicati alla Commissione in una forma che ne consenta un esame agevole ai fini del loro raffronto e della loro attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri.
42 Ebbene, i provvedimenti nazionali di cui trattasi non soddisfano tali criteri.
43 Occorre infatti rilevare, in primo luogo, che i provvedimenti di cui trattasi non riguardano la totalità delle sostanze sulle quali verte il ricorso della Commissione. In ogni caso, il governo belga non ha specificato quali siano le sostanze rilevanti nel suo contesto nazionale.
44 In secondo luogo, è importante sottolineare, in particolare, che si evince dagli atti di causa che il documento intitolato «Flussi diretti al Mare del Nord», stabilito nel quadro degli obblighi delle autorità belghe derivanti dalla dichiarazione finale della Terza Conferenza Internazionale per la protezione del Mare del Nord, raccoglie i dati disponibili sulle emissioni, tra il 1985 e il 1995, di talune sostanze pericolose nell'atmosfera e nell'acqua, in grado di inquinare il Mare del Nord, per ricavarne una presunta percentuale di riduzione. Esso non contiene quindi una pianificazione globale di riduzione dell'inquinamento in funzione di obiettivi di qualità fissati per le acque di ricevimento.
45 Parimenti, benché i vari decreti settoriali nonché i codici di buona pratica agricola possano eventualmente concorrere alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico, essi costituiscono tuttavia solo misure specifiche e non la realizzazione di un programma globale e coerente di riduzione dell'inquinamento, fondato su uno studio della situazione delle acque di ricevimento, e che fissi obiettivi di qualità da raggiungere. Il fatto che i provvedimenti di cui trattasi potrebbero eventualmente essere considerati come la manifestazione di una programmazione implicita, come asserito dal governo belga, non basta a conferire loro il carattere di programmi ai sensi dell'art. 7 della direttiva.
46 Di conseguenza, occorre respingere anche il motivo fondato sull'ipotesi che i provvedimenti nazionali di cui trattasi costituiscano programmi ai sensi dell'art. 7 della direttiva.
47 Alla luce di ciò, occorre dichiarare che, non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque per quanto concerne le 99 sostanze elencate in allegato al ricorso, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 7 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato programmi di riduzione dell'inquinamento comprendenti obiettivi di qualità per le acque per quanto concerne le 99 sostanze elencate in allegato al ricorso, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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