Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Accesso al posto di lavoro dei figli dei lavoratori turchi - Presupposti - Impiego regolare o residenza di uno dei genitori nello Stato membro ospitante al momento dell'accesso al mercato del lavoro - Insussistenza
(Decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 7, secondo comma)
Massima
L'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, figlio di un lavoratore migrante turco, che è stato autorizzato a stabilirsi nel territorio di uno Stato membro per svolgere ivi i suoi studi e che, a conclusione di questi ultimi, chiede un permesso di soggiorno che gli consenta di accettare un impiego offertogli nello Stato membro ospitante, ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nel detto Stato membro, dopo avere ivi conseguito una formazione professionale, e di ottenere di conseguenza un permesso di soggiorno, quando uno dei suoi genitori abbia svolto, in passato, una regolare attività lavorativa nel territorio del detto Stato per almeno tre anni.
Viceversa, non si richiede che il detto genitore lavori o risieda ancora nello Stato membro di cui trattasi nel momento in cui suo figlio intende ivi inserirsi nel mercato del lavoro.
Parti
Nel procedimento C-210/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Verwaltungsgericht di Colonia (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Haydar Akman
e
Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises,
interveniente: Vertreter des öffentlichen Interesses beim Verwaltungsgericht Köln,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, H. Ragnemalm, R. Schintgen (relatore) e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Akman, dall'avv. R. Gutmann, del foro di Stoccarda;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dalle signore A. Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e L. Pnevmatikou, collaboratrice scientifica specializzata presso il medesimo servizio, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuijper e P. Hillenkamp, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Akman, con l'avv. Gutmann, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, del governo austriaco, rappresentato dal signor G. Hesse, «Magister» presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor P. Hillenkamp, all'udienza del 14 maggio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 maggio 1997, pervenuta alla Corte il 2 giugno successivo, il Verwaltungsgericht di Colonia ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Akman, cittadino turco, e l'Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises in merito alla denegata concessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Germania.
3 Dagli atti della causa principale si evince che, nel 1979, il signor Akman è stato autorizzato ad entrare in Germania dove ha ottenuto un titolo di soggiorno di durata limitata che gli consentisse di compiere i suoi studi di ingegneria.
4 In un primo tempo, l'interessato ha abitato in Gross Gerau (Germania) presso suo padre, il quale ha svolto una regolare attività lavorativa in questo Stato membro nel periodo 21 maggio 1971-31 dicembre 1985. Il 1_ febbraio 1986, una volta conclusosi il suo rapporto di lavoro in Germania, il padre del signor Akman è tornato in Turchia.
5 Nel 1981, il signor Akman si era trasferito a Remscheid (Germania), a causa della distanza eccessiva che separa Gross Gerau dal luogo in cui si trova l'istituto scolastico che egli frequentava.
6 Il suo titolo di soggiorno è stato rinnovato più volte per consentirgli di proseguire i suoi studi in Germania.
7 Il 16 gennaio 1991 il signor Akman ha ottenuto in Germania un permesso di lavoro a tempo indeterminato e non soggetto a restrizioni di alcun tipo.
8 Egli ha allora svolto diverse attività lavorative a tempo parziale presso due successivi datori di lavoro, ma è pacifico che egli non soddisfa i requisiti per poter avvalersi dei diritti di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
9 Questa disposizione, contenuta nel capitolo II («Disposizioni sociali»), sezione 1 («Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori»), ha la seguente formulazione:
«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
10 Il 6 aprile 1993 il signor Akman ha concluso con successo i suoi studi di ingegneria in Germania.
11 Il 24 giugno successivo, egli ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
12 Con decisione 25 agosto 1993 le autorità tedesche gli hanno però concesso solo un permesso temporaneo di soggiorno, valido sino al 25 agosto 1994, per consentirgli di frequentare, in questo Stato membro, un ciclo di studi di specializzazione.
13 Il signor Akman ha impugnato questa decisione dinanzi al Verwaltungsgericht di Colonia facendo richiamo all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
14 L'art. 7, contenuto nella stessa sezione 1 del capitolo II della decisione n. 1/80, così dispone:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
- hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
- beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro».
15 Il signor Akman ritiene che il secondo comma di quest'articolo gli attribuisca, nello Stato membro in cui ha compiuto i suoi studi e dove suo padre ha svolto una regolare attività lavorativa per più di tre anni, il diritto di rispondere alle offerte di lavoro che gli siano state rivolte nonché quello di godere di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante per potervi svolgere effettivamente un'attività lavorativa.
16 L'amministrazione convenuta asserisce, viceversa, che i requisiti stabiliti da questa disposizione non sarebbero soddisfatti nel caso di specie dal momento che, benché il padre dell'interessato abbia svolto una regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato per più di quattordici anni, egli non lavorava più nel territorio di questo Stato nel momento in cui suo figlio ha deciso di entrare ivi nel mercato del lavoro.
17 Il Verwaltungsgericht di Colonia ha accertato che il signor Akman non aveva nessun diritto, in base all'ordinamento tedesco, al rilascio di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Esso si è però chiesto se una soluzione più favorevole all'interessato non potesse discendere dall'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
18 A tal riguardo, il giudice a quo si chiede se questa disposizione implichi che il genitore occupato in qualità di lavoratore si trovi ancora, nel momento in cui il figlio ha completato la sua formazione professionale e intende rispondere ad un'offerta di lavoro, nel territorio dello Stato membro ospitante, ovvero svolga ancora ivi un'attività lavorativa subordinata, oppure se, al contrario, basti che il genitore turco abbia svolto, in un periodo precedente, una regolare attività lavorativa nel detto Stato per almeno tre anni. Secondo il Verwaltungsgericht di Colonia, la formulazione della disposizione di cui trattasi [«abbia (...) esercitato»] indurrebbe ad accogliere la seconda interpretazione.
19 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse nondimeno un'interpretazione di questa disposizione della decisione n. 1/80, il Verwaltungsgericht di Colonia ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto alla proroga del permesso di soggiorno ex art. 7, secondo comma, della decisione del consiglio di associazione CEE/Turchia, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, spettante al figlio di un lavoratore turco, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 1994, causa C-355/93 (Eroglu), implichi che il genitore occupato come lavoratore risieda ancora nel territorio federale o persino sia ancora parte in un rapporto di lavoro quando il figlio ha terminato la sua formazione professionale e intende rispondere ad un'offerta di lavoro, oppure se sia sufficiente per adempiere quanto prescritto da detta disposizione che il genitore turco sia stato regolarmente occupato, in un periodo precedente, per almeno tre anni».
20 Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi del suo terzo `considerando', la decisione n. 1/80 mira a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime istituito con la decisione del consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 20 dicembre 1976, n. 2/76. Le disposizioni contenute nel capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80 costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, dato che si ispirano agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CE (v., in particolare, sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14 e 19, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 20).
21 Nel sistema della decisione n. 1/80, la detta sezione disciplina in particolare i diritti in materia di occupazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante. A tal proposito, essa opera una distinzione tra la situazione dei lavoratori turchi che abbiano svolto nello Stato membro interessato una regolare attività lavorativa per un periodo determinato (art. 6) e quella dei familiari di questi lavoratori nel territorio dello Stato membro ospitante (art. 7). Per quanto concerne in particolare questa seconda categoria di persone, essa distingue tra i familiari autorizzati a raggiungere il lavoratore nello Stato membro ospitante e che abbiano ivi risieduto regolarmente per un certo periodo, da un lato (art. 7, primo comma), e i figli di un lavoratore in tale posizione, i quali abbiano conseguito una formazione professionale nello Stato membro interessato, dall'altro (art. 7, secondo comma).
22 La questione sottoposta dal Verwaltungsgericht di Colonia concerne lo status di un cittadino turco che è stato autorizzato, in qualità di figlio di un lavoratore migrante turco che aveva svolto, per circa quattordici anni, una regolare attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, a stabilirsi nel territorio di questo Stato per svolgere ivi i suoi studi e che, a conclusione di questi ultimi, chiede un permesso di soggiorno, ex art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, che gli consenta di accettare un impiego offertogli nello Stato membro ospitante. Il giudice a quo ha infatti accertato che l'interessato, benché abbia svolto egli stesso una regolare attività lavorativa per un certo periodo nello Stato membro di cui trattasi, non può avvalersi dei diritti che l'art. 6 della detta decisione attribuisce al lavoratore turco già inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro, non soddisfacendo i requisiti stabiliti da questa disposizione.
23 Per quanto concerne l'art. 7, secondo comma, oggetto della questione pregiudiziale, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha dichiarato che, al pari degli artt. 6, n. 1 (v., in primo luogo, sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punto 26), e 7, primo comma (sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, Racc. pag. I-2133, punto 28), l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 ha effetto diretto negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possono far valere direttamente i diritti loro attribuiti da tale disposizione (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 17).
24 E' importante rilevare, in secondo luogo, che i diritti che l'art. 7, secondo comma, conferisce al figlio di un lavoratore turco sul piano occupazionale nello Stato membro interessato implicano necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia i diritti di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento effettivo di un'attività lavorativa subordinata, l'esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all'interessato (sentenza Eroglu, citata, punti 20 e 23).
25 Occorre constatare, in terzo luogo, che, come si evince dal suo stesso disposto, l'art. 7, secondo comma, subordina il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego nello Stato membro ospitante, da esso sancito a favore del figlio di un lavoratore turco, a due condizioni, vale a dire che il figlio del lavoratore interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi e che uno dei suoi genitori abbia legalmente svolto un'attività lavorativa nel detto Stato da almeno tre anni.
26 I governi tedesco ed ellenico hanno contestato, in via preliminare, la qualità di figlio di un lavoratore turco, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, in capo a un cittadino turco che si trovi nella situazione del signor Akman, allegando in sostanza che il padre dell'interessato aveva definitivamente abbandonato il mercato del lavoro nello Stato membro ospitante nel momento in cui suo figlio intendeva ivi avvalersi di diritti derivanti dal suo rapporto di filiazione con un lavoratore turco.
27 A tal riguardo, basti rilevare che nel caso di specie è pacifico che il padre del signor Akman ha legalmente esercitato un'attività lavorativa dipendente nel territorio dello Stato membro ospitante per più di quattordici anni, di modo che egli dev'essere considerato come lavoratore ai sensi della disposizione di cui trattasi. Alla luce di ciò, l'argomento dedotto dai governi tedesco ed ellenico non può essere accolto.
28 Per quanto concerne poi le due condizioni ricordate nel punto 25 della presente motivazione, occorre constatare che, in un caso quale quello del ricorrente nella causa principale, la prima di esse è indubbiamente soddisfatta, dal momento che l'interessato ha compiuto, nello Stato membro ospitante, un ciclo di studi di ingegneria.
29 Per quanto concerne la seconda condizione, è importante determinare se il riconoscimento del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, ex art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, dipenda dalla presenza del genitore, ovverosia dallo svolgimento da parte di quest'ultimo di un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante, nel momento in cui, al termine della sua formazione professionale, il figlio intende ivi accettare un'offerta di lavoro o, al contrario, se basti che il genitore abbia legalmente esercitato, in passato, per almeno tre anni, un'attività lavorativa subordinata nello Stato membro di cui trattasi, senza che sia necessario che egli si trovi ancora nel detto Stato quando suo figlio vuole ivi inserirsi nel mercato del lavoro.
30 A tal proposito, occorre subito constatare che, come rilevato dallo stesso giudice a quo, il verbo utilizzato nella condizione controversa è coniugato al passato nella maggior parte delle versioni linguistiche in cui è stata redatta la decisione n. 1/80 [«beschäftigt war» nella versione tedesca, «ait (...) exercé» nella versione francese, «abbia (...) esercitato» nella versione italiana, «heeft gewerkt» nella versione olandese], mentre il primo comma dell'art. 7 utilizza il presente nelle medesime versioni linguistiche [«ihren (...) Wohnsitz haben», «résident», «risiedono», «wonen»]. Questa formulazione costituisce pertanto un indizio del fatto che il requisito di cui trattasi, stabilito dall'art. 7, secondo comma, deve essere stato soddisfatto in un qualsiasi momento precedente alla data in cui il figlio ha compiuto la sua formazione professionale.
31 Tuttavia, sussiste un dubbio a causa della preposizione contenuta in alcune versioni linguistiche. Infatti, mentre l'espressione «gedurende» nella versione olandese ha piuttosto il significato di «per un periodo di», termini come «depuis» nella versione francese e «seit» nella versione tedesca potrebbero viceversa essere intese nel senso che l'attività lavorativa del genitore, iniziata nel passato, prosegua ancora nel momento in cui il figlio soddisfa l'altra condizione, relativa al conseguimento di una formazione professionale.
32 Poiché un'interpretazione letterale del testo di cui trattasi non è quindi in grado di risolvere in modo univoco la questione sottoposta, occorre situare l'art. 7, secondo comma, nel suo contesto e interpretarlo in funzione del suo spirito e della sua finalità.
33 A tal proposito, occorre ricordare che, come si evince già dal punto 21 della presente motivazione, l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 disciplina specificamente il diritto di accesso al mercato del lavoro dei figli di un lavoratore turco.
34 In quanto familiari di un lavoratore turco, i detti figli possono avvalersi anche dei diritti in materia di occupazione riconosciuti dall'art. 7, primo comma.
35 Tuttavia, è giocoforza constatare che i requisiti fissati da quest'ultima disposizione per qualsiasi persona che possa avvalersi della qualità di familiare sono più rigorosi di quelli previsti dal secondo comma del medesimo articolo a vantaggio dei soli figli.
36 Infatti, i diritti in materia di lavoro dei familiari dipendono dalla durata della residenza nello Stato membro ospitante e, in una prima fase, i lavoratori degli Stati membri della Comunità godono di un accesso prioritario al mercato del lavoro. Viceversa, nessun requisito di questo tipo è imposto ai figli dall'art. 7, secondo comma. Infatti, quest'ultima disposizione prevede addirittura espressamente che i diritti da essa attribuiti ai figli di un lavoratore non dipendono dalla durata della loro residenza nello Stato membro interessato. Inoltre, dalla formulazione dell'art. 6, n. 1, prima parte, della decisione n. 1/80 si ricava che l'art. 7 concede ai familiari e, di conseguenza, in particolare ai figli il «libero accesso all'occupazione» nello Stato membro che ospita il lavoratore turco.
37 Per di più, l'art. 7, secondo comma, non pone come requisito, contrariamente al primo comma del medesimo articolo, che i figli siano stati autorizzati a raggiungere il loro genitore nello Stato ospitante (v., parimenti, in tal senso la sentenza Eroglu, citata, punto 22).
38 Ne discende che, come si ricava già dal punto 20 della presente motivazione, l'art. 7, secondo comma, costituisce, in confronto col primo comma del medesimo articolo, una disposizione più favorevole la quale, nella cerchia dei familiari dei lavoratori turchi, ha voluto riservare un trattamento particolare ai figli, mirante ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro dopo il compimento di una formazione professionale, al fine di realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori, conformemente all'obiettivo della decisione n. 1/80.
39 Alla luce di ciò, questa disposizione non deve essere interpretata restrittivamente e non la si può intendere, in mancanza di indicazioni chiare in tal senso, come se prescrivesse che il lavoratore migrante turco debba continuare a svolgere un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante nel momento in cui suo figlio intende ivi accedere al mercato del lavoro.
40 Come illustrato dall'avvocato generale nel paragrafo 56 delle sue conclusioni, tale constatazione è corroborata dall'art. 9 della decisione n. 1/80, ai sensi del quale: «I figli dei lavoratori turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, sono ammessi in tale Stato ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste, in fatto di istruzione previa, ai figli dei cittadini degli Stati membri. In detto Stato essi possono beneficiare dei vantaggi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale».
41 Infatti, questa disposizione, la quale, a monte del diritto d'accesso all'occupazione ex art. 7, secondo comma, riconosce ai figli di cittadini turchi un diritto di accesso, senza discriminazione alcuna, all'insegnamento e alla formazione nello Stato membro ospitante, non richiede che uno dei loro genitori svolga ivi una regolare attività lavorativa nel momento in cui essi intendono avvalersi dei diritti così loro attribuiti, bensì prevede al contrario espressamente che la circostanza che i genitori non lavorino più nello Stato di cui trattasi non è tale da privare i figli dei diritti che essi traggono da tale disposizione.
42 A maggior ragione, non può imporsi il requisito dello svolgimento, da parte del genitore, di un'attività lavorativa, contemporaneo al completamento della formazione professionale seguita dal figlio, per evitare di alterare in modo grave la coerenza del sistema istituito dal capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80.
43 Per di più, dal punto 37 della presente motivazione discende che, a differenza del primo comma (sentenza Kadiman, citata, in particolare punto 36), il secondo comma dell'art. 7 non ha lo scopo di predisporre condizioni favorevoli al ricongiungimento del gruppo familiare nello Stato membro ospitante.
44 Ne consegue che la disposizione oggetto della questione pregiudiziale non può nemmeno essere interpretata come se subordinasse il diritto del figlio di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro al requisito della residenza nello Stato membro di cui trattasi del genitore nel momento in cui il figlio intende ivi iniziare un'attività lavorativa al termine della sua formazione professionale.
45 Come sostenuto in modo convincente dalla Commissione, il figlio di un emigrante turco, che abbia svolto una regolare attività lavorativa per almeno tre anni in uno Stato membro, il quale risieda legalmente nel territorio di quest'ultimo, abbia ivi seguito corsi di formazione e si veda poi offerta la possibilità di esercitare un'attività professionale in tale Stato, non deve più essere considerato a questo punto come vincolato alla presenza di uno dei suoi genitori poiché, facendo ingresso nel mercato del lavoro, l'interessato non è più a loro carico, bensì è in grado di provvedere esso stesso ai propri bisogni.
46 Dato che l'art. 7, secondo comma, non persegue nessun obiettivo di ricongiungimento del gruppo familiare, sarebbe infatti irragionevole pretendere che, in una situazione come quella all'esame del giudice a quo, l'emigrante turco continui a risiedere nello Stato membro ospitante anche dopo la fine del suo rapporto di lavoro in tale Stato, per evitare di mettere in discussione i diritti in materia di occupazione del figlio che abbia terminato la sua formazione e che, rispondendo a un'offerta di lavoro, abbia la possibilità di diventare indipendente.
47 In considerazione dello spirito e della finalità della disposizione di cui trattasi nonché del contesto in cui essa s'inserisce, il secondo requisito di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 può pertanto essere interpretato solo nel senso che esso si limita a richiedere che il genitore abbia svolto legalmente, per almeno tre anni, un'attività lavorativa subordinata nello Stato membro ospitante in un qualsiasi momento anteriore alla data in cui suo figlio ha ivi completato la sua formazione professionale.
48 Occorre aggiungere che la tesi difesa in udienza dal governo tedesco, secondo la quale il figlio di un lavoratore turco che sia già ritornato nel suo paese d'origine nel momento in cui il figlio ha la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro potrebbe svolgere nello Stato membro ospitante un'attività lavorativa subordinata solo nel rispetto dei requisiti rigorosi di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, ignora il fatto che detta norma si applica fatte salve le disposizioni dell'art. 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione.
49 Peraltro, un'interpretazione del genere avrebbe il risultato di privare di qualsiasi efficacia concreta l'art. 7, secondo comma, negando indebitamente ai figli di cittadini turchi, che abbiano acquisito una qualificazione professionale nel territorio di uno Stato membro, il godimento dei diritti che essi possono reclamare direttamente in forza di una disposizione specifica, che mira proprio a riservare loro condizioni più favorevoli in materia d'impiego nel medesimo Stato.
50 Infatti, allo stato attuale del diritto, l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non rimette in discussione il potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di iniziare una prima attività lavorativa nel loro territorio, così come non osta a che, in linea di principio, questi Stati disciplinino le condizioni di siffatta attività sino al termine di un anno, previsto dall'art. 6, n. 1, primo trattino. Infatti, l'art. 6, n. 1, primo-terzo trattino, subordina il godimento dei diritti che esso conferisce gradualmente al lavoratore emigrante turco, in funzione della durata dell'attività lavorativa subordinata svolta, alla condizione che l'interessato sia già regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato membro interessato. Viceversa, come già rilevato nel punto 36 della presente motivazione, l'art. 7 prevede il diritto di libero accesso all'occupazione dei cittadini turchi che risiedano legalmente nello Stato membro ospitante, o a beneficio dei familiari in generale, dopo un certo periodo di residenza regolarmente autorizzata a fini di ricongiungimento del gruppo familiare con un lavoratore turco (primo comma), o a beneficio dei figli di un lavoratore in tale posizione, a prescindere dalla durata della residenza, ma in seguito al compimento di una formazione nello Stato in cui uno dei genitori ha svolto un'attività lavorativa per un certo periodo (secondo comma).
51 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, occorre risolvere la questione sottoposta dal Verwaltungsgericht di Colonia dichiarando che l'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel seguente modo:
un cittadino turco nella posizione del ricorrente nella causa principale ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante, dopo avere ivi conseguito una formazione professionale, e di ottenere di conseguenza un permesso di soggiorno, quando uno dei suoi genitori abbia svolto, in passato, una regolare attività lavorativa nel territorio del detto Stato per almeno tre anni.
Viceversa, non si richiede che il detto genitore lavori o risieda ancora nello Stato membro di cui trattasi nel momento in cui suo figlio intende ivi inserirsi nel mercato del lavoro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
52 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico ed austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Colonia con ordinanza 6 maggio 1997, dichiara:
L'art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel seguente modo:
un cittadino turco nella posizione del ricorrente nella causa principale ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante, dopo avere ivi conseguito una formazione professionale, e di ottenere di conseguenza un permesso di soggiorno, quando uno dei suoi genitori abbia svolto, in passato, una regolare attività lavorativa nel territorio del detto Stato per almeno tre anni.
Viceversa, non si richiede che il detto genitore lavori o risieda ancora nello Stato membro di cui trattasi nel momento in cui suo figlio intende ivi inserirsi nel mercato del lavoro.
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