Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-213/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernades, direttore del servizio giuridico della direzione generale Comunità europee del Ministero degli affari esteri, e João Lopes Fernandes, direttore dell'ufficio legale dell'Istituto nazionale per l'acqua, in qualità di agenti, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbona,
convenuta,
" avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare, in via principale, che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare pienamente e correttamente la direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988, 88/347/CEE (GU L 158, pag. 35), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali misure, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché in forza, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, della direttiva 86/280 e dell'art. 2, primo comma, della direttiva 88/347,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, e K.M. Ioannou, relatore, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare, in via principale, che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare pienamente e correttamente la direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988, 88/347/CEE (GU L 158, pag. 35), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali misure, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché in forza, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, della direttiva 86/280 e dell'art. 2, primo comma, della direttiva 88/347.
2 La direttiva 86/280, come modificata dalla direttiva 88/347, costituisce una direttiva particolare d'applicazione della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23). L'allegato I della direttiva 86/280 stabilisce le disposizioni generali riguardanti la fissazione dei valori limite per le norme d'emissione, gli obiettivi di qualità e i metodi di misura di riferimento, mentre l'allegato II precisa e completa tali disposizioni generali con una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza.
3 Così, la direttiva 86/280 stabilisce i valori limite e gli obiettivi di qualità di tre delle sostanze dell'elenco I della direttiva 76/464, il tetracloruro di carbonio, il DDT e il pentaclorofenolo (allegato II), ai quali la direttiva 88/437 ha aggiunto l'aldrin, il dieldrin, l'endrin e l'isodrin, nonché l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il cloroformio.
4 L'art. 3 della direttiva 86/280 disciplina in particolare le autorizzazioni, previste dall'art. 3 della direttiva 76/464, che gli Stati membri rilasciano per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze sopra elencate per stabilimenti già esistenti o nuovi.
5 In particolare, l'art. 3, n. 3, della direttiva dispone che le autorizzazioni previste all'art. 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nelle rubriche A degli allegati, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'art. 6, n. 3, di detta direttiva, in base alla rubrica B degli allegati. Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.
6 Inoltre, l'art. 3, n. 5, della direttiva 86/280 precisa che il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza delle sostanze di cui all'art. 2, lett. a), figura nella rubrica C dell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di questi metodi siano non meno validi di quelli definiti nella detta rubrica C.
7 Per le sostanze oggetto di un riferimento specifico nell'allegato II, l'art. 5 della direttiva 86/280 impone agli Stati membri di stabilire programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limiti comunitari o delle norme nazionali di emissione. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, tali programmi devono entrare in vigore non oltre cinque anni dalla data di notifica della direttiva riguardante specificatamente la sostanza in causa.
8 La direttiva 86/280, ai sensi dell'art. 7, n. 1, doveva essere trasposta nell'ordinamento nazionale degli Stati membri prima del 1_ gennaio 1988.
9 La direttiva 88/347, ai sensi dell'art. 2, primo comma, doveva essere trasposta nell'ordinamento nazionale degli Stati membri prima del 1_ gennaio 1989 per l'aldrin, il dieldrin e l'isoldrin, e prima del 1_ gennaio 1990 per le altre sostanze aggiunte all'allegato II della direttiva 86/280.
10 Dopo che il governo portoghese le aveva comunicato che la direttiva 86/280, come modificata dalla direttiva 88/347, era stata trasposta in diritto interno con il decreto legge 7 marzo 1990, n. 74, la Commissione, con lettera 4 febbraio 1993, ha rilevato che tali direttive non potevano essere considerate come trasposte completamente e correttamente nell'ordinamento giuridico portoghese.
11 Con risposta del 24 giugno 1993, il governo portoghese ha fornito precisazioni quanto al decreto legge n. 74/90.
12 Ritenendo che le spiegazioni fornite non permettessero di considerare che la Repubblica portoghese si era conformata alle direttive di cui trattasi, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviandole, il 16 maggio 1994, una lettera di diffida.
13 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta, tranne una lettera datata 12 luglio 1995, con la quale le autorità portoghesi chiedevano la proroga del termine di 90 giorni per rispondere alla lettera di diffida, la Commissione, con lettera 2 luglio 1996, ha inviato un parere motivato alla Repubblica portoghese, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi agli obblighi risultanti dalle direttive 86/280 e 88/347 entro due mesi dalla notifica dello stesso.
14 Poiché tale parere motivato è rimasto senza esito, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
15 Nell'atto introduttivo la Commissione precisa le sue censure nei confronti della Repubblica portoghese sostenendo che:
- l'art. 44, n. 3, del decreto legge n. 74/90 prevede che l'autorità competente per le autorizzazioni può stabilire norme di discarica meno rigorose di quelle contenute nelle rubriche A degli allegati della direttiva 86/280, modificata, senza prevedere un qualsiasi obbligo di riesame di tali autorizzazioni, e, pertanto, viola l'art. 3, n. 3, della direttiva 86/280, modificata;
- il decreto legge n. 74/90 non prevede valori limite d'emissione per gli scarichi di talune sostanze provenienti da stabilimenti industriali non menzionati nell'allegato II, rubrica A, della direttiva 86/280, modificata;
- il decreto legge n. 74/90 non traspone l'art. 3, n. 5, della direttiva 86/280, relativo al metodo di analisi di riferimento da usare per determinare la presenza delle sostanze di cui all'art. 2, lett. a), della stessa direttiva;
- il decreto legge n. 74/90 non traspone l'allegato I, rubrica A, punto 5, della direttiva 86/280 relativo alla procedura di controllo che deve essere istituita per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all'art. 2, lett. a), della stessa direttiva soddisfino le norme di emissione;
- il decreto legge n. 74/90 non stabilisce alcun programma specifico ai sensi dell'art. 5 della direttiva 86/280, modificata, diretto ad evitare o a eliminare l'inquinamento proveniente da fonti significative delle sostanze specificamente menzionate nell'allegato II.
16 Nel controricorso la Repubblica portoghese non prende concretamente posizione su tali censure e non contesta l'inadempimento addebitatole. Essa tuttavia sostiene che la trasposizione integrale delle direttive 86/280 e 88/347 sarà garantita da una modifica del decreto legge n. 74/90. Tale revisione, che sarebbe in corso, correggerebbe e completerebbe la trasposizione di tali due direttive.
17 Per quanto riguarda i programmi specifici diretti ad evitare o a eliminare l'inquinamento proveniente da fonti significative di sostanze specificamente citate nell'allegato II della direttiva 86/280, modificata, il governo portoghese sostiene di essersi adoperato per attuare l'art. 5 della detta direttiva. Tuttavia, tenuto conto della complessità di tale materia e delle difficoltà di ordine pratico e tecnico che le autorità competenti avrebbero affrontato, i lavori non sarebbero ancora terminati.
18 Da quanto precede consegue che la trasposizione delle direttive 86/280 e 88/347 non è stata ancora compiuta nel termine fissato rispettivamente da ciascuna di esse.
19 Pertanto, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
20 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare pienamente e correttamente la direttiva 86/280, come modificata dalla direttiva 88/347, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, della direttiva 86/280 e dell'art. 2, primo comma, della direttiva 88/347.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica portoghese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
22 Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare pienamente e correttamente la direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1988, 88/347/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, della direttiva 86/280 e dell'art. 2, primo comma, della direttiva 88/347.
23 La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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