Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-214/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luis Fernandes, direttore del servizio «Affari giuridici» della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e João Lopes Fernandes, direttore del servizio giuridico dell'Istituto nazionale delle acque, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo preso la sede dell'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
convenuta,
"avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica portoghese, in via principale, non avendo definito un piano di azione organico contenente un calendario per il risanamento delle acque superficiali e, in subordine, non avendo comunicato immediatamente alla Commissione questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato nonché delle disposizioni della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri (GU L 194, pag. 34),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, G. Hirsch e K.M. Ioannou (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1997, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica portoghese, in via principale, non avendo definito un piano di azione organico contenente un calendario per il risanamento delle acque superficiali e, in subordine, non avendo comunicanto immediatamente alla Commissione questi provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato nonché delle disposizioni della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 34).
2 Ai sensi dell'art. 1, la direttiva 75/440 riguarda i requisiti cui deve soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali o destinate a essere utilizzate per la produzione di acqua potabile, dopo i trattamenti appropriati.
3 L'art. 4, n. 2, della direttiva 75/440 prevede
«(...)
2. (...) gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire un costante miglioramento dell'ambiente. A tale scopo essi definiscono un piano d'azione organico ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali (...) Nei prossimi dieci anni si dovranno realizzare al riguardo miglioramenti essenziali nell'ambito dei programmi nazionali».
(...)
«La Commissione procederà ad un esame approfondito dei piani d'azione previsti al primo comma, compresi i calendari, ed eventualmente presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito».
4 Per il resto, l'art. 10 della direttiva 75/440 stabilisce che gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi entro due anni dalla sua notifica ed informarne immediatamente la Commissione.
5 Ai sensi dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 9), la direttiva 75/440 si applica al Portogallo a decorrere dal 1_ gennaio 1989.
6 Con lettera 12 agosto 1991, la Commissione ha chiesto al governo portoghese di trasmetterle una copia del piano di azione organico di cui all'art. 4, n. 2 della direttiva 75/440.
7 Non avendo ricevuto risposta la Commissione, con lettera 13 novembre 1992 e telex 22 gennaio 1993, ha ribadito al governo portoghese quanto richiesto con la lettera del 12 agosto 1991.
8 Con lettera 19 maggio 1993, il governo portoghese ha inviato alla Commissione un elenco intitolato «Programma di riduzione dell'inquinamento».
9 Ritenendo che questo documento non soddisfacesse i requisiti del piano richiesto all'art. 4, n. 2 della direttiva 75/440, la Commissione ha avviato la procedura di inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato inviando alla Repubblica portoghese, in data 13 gennaio 1994, una lettera di intimazione.
10 Avendo ricevuto solo una lettera in data 10 giugno 1994, con la quale le autorità portoghesi comunicavano che stavano adottando i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva 75/440 e chiedevano un termine supplementare a tal fine, la Commissione, con lettera 10 luglio 1995, ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato con cui l'invitava ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
11 Con lettera 1_ marzo 1996 la Repubblica portoghese ha risposto a questo parere motivato inviando alla Commissione un documento intitolato «Piano d'azione organico», che conteneva piani d'azione e programmi contrattuali concernenti il risanamento delle acque superficiali.
12 Dopo aver analizzato questo documento ed i programmi contrattuali ad esso allegati, la Commissione ha introdotto il presente ricorso per inadempimento.
13 La Commissione sostiene che, nonostante il suo titolo, il documento trasmesso, in data 1_ marzo 1996, dalle autorità portoghesi non costituisce un piano di azione organico ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva 75/440 poiché non contiene un calendario per il risanamento delle acque superficiali e non fornisce un contesto adeguato che assicura miglioramenti sostanziali della qualità dell'acqua e dell'ambiente in tutto il Portogallo. Secondo la Commissione si tratta solo di una relazione della direzione dei servizi delle risorse idriche dell'Istituto delle acque, che descrive alcuni progetti e azioni che costituiscono solo esempi di uno sforzo compiuto per migliorare la qualità delle acque superficiali di cui trattasi.
14 La Commissione rileva che i rari progetti che sono elencati in questa relazione si inseriscono in tale programma, elemento che conferma di per sé solo che questo documento non costituisce esso stesso il piano d'azione richiesto dalla direttiva 75/440 ma che esso si limita a descrivere alcune azioni isolate, per la cui esecuzione non è stato del resto fissato alcun termine.
15 La Commissione aggiunge che le azioni descritte e che sono già realizzate, in corso o ancora da realizzare riguardano solo i bacini del Tago e dell'Ave. Inoltre, per questa sola parte del territorio portoghese, questi documenti sarebbero lacunosi per quanto riguarda i dati e le informazioni sui risultati dei programmi contrattuali allegati che essi contengono. Pertanto nessun calendario sarebbe stato fissato per la qualità dell'acqua nella stazione di raccolta di Valada, che alimenta Lisbona, e per i lavori di risanamento del fiume Ave, che rimane estremamente inquinato. Inoltre, la relazione non conterebbe i risultati circa i lavori effettuati e le azioni che sarebbero state avviate dopo il 1994.
16 Infine, secondo la Commissione, è manifesto che i documenti inviati non riguardano la totalità dei corsi d'acqua esistenti sul territorio portoghese.
17 Nel controricorso la Repubblica portoghese non prende concretamente posizione sulle varie censure formulate dalla Commissione, ma sottolinea che le autorità portoghesi hanno compiuto seri sforzi per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, della direttiva 75/440. Essa ritiene inoltre che il piano di azione organico inviato il 1_ marzo 1996 alla Commissione soddisfaceva sufficientemente i criteri previsti dalla direttiva 75/440 e che esso costituisce un passo importante verso l'attuazione completa delle disposizioni della direttiva.
18 Secondo la Repubblica portoghese tale piano fa parte, unitamente a diversi altri provvedimenti, di un insieme di iniziative adottate dalle autorità nazionali competenti per consentire la definizione di un piano di azione organico, comprendente un calendario per il risanamento delle acque superficiali, come prevede l'art. 4, n. 2, della direttiva 75/440. Tuttavia, il governo portoghese riconosce che, tenuto conto della complessità e della lunghezza di questa procedura, i lavori hanno subito un certo ritardo e non sono ancora terminati.
19 In considerazione di quanto precede, occorre constatare che i provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese non soddisfanno completamente i criteri previsti dalla direttiva 75/440. Pertanto non si può ritenere che questi criteri assicurino una trasposizione completa di tale direttiva nel termine stabilito da quest'ultima.
20 Ne deriva che il ricorso presentato dalla Commissione è fondato.
21 Di conseguenza occorre constatare che la Repubblica portoghese, non definendo un piano di azione organica contenente un calendario per il risanamento delle acque superficiali, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica portoghese è risultata soccombente nei suoi motivi per cui va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
23 La Repubblica portoghese, non avendo definito un piano d'azione organico contenente un calendario per il risanamento delle acque superficiali, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
24 La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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