Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-221/97 P,
Aloys Schröder, Jan Thamann e Karl-Julius Thamann, nella qualità di soci della Zuchtschweine Epe GbR, società di diritto tedesco con sede a Neuenkirchen (Germania), con gli avv.ti Gerd Rentzmann e Rudolf Brenken, del foro di Quakenbrück, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Michel Molitor, Pierre Feltgen e André Harpes, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 15 aprile 1997, nella causa T-390/94, Schröder/Commissione (Racc. pag. II-501), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Bertrand Wägenbaur, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), facente funzione di presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 giungo 1997 i signori Schröder e Thamann hanno presentato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 15 aprile 1997 nella causa T-390/94, Schröder e a./Commissione (Racc. pag. II-501; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso per risarcimento danni presentato ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretto a far condannare la Commissione al risarcimento del danno che asseriscono aver subito a causa di una serie di decisioni adottate nell'ambito della lotta contro la peste suina classica in Germania.
Contesto normativo, fatti e procedimento
2 Nella sentenza impugnata il contesto normativo e i fatti all'origine della controversia sono esposti nei termini seguenti:
«1 Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e al fine di garantire la libera circolazione degli animali, la Comunità ha adottato vari provvedimenti, tra i quali la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29; in prosieguo: la "direttiva 90/425"), che prevede, in particolare, da un lato, che i controlli siano effettuati essenzialmente nel luogo di partenza e possano essere effettuati nello Stato membro di destinazione solo per campione e, d'altro lato, che, in caso di comparsa di talune malattie come la peste suina classica sul territorio di uno Stato membro, questo emani immediatamente le disposizioni previste dal diritto comunitario.
2 L'art. 10 della direttiva 90/425 definisce gli obblighi rispettivi degli Stati membri di spedizione e di destinazione e della Commissione in materia di prevenzione e di lotta contro qualsiasi malattia che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
3 L'art. 10, n. 3, dispone:
"Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare misure cautelari nei confronti degli animali (...) provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da una data azienda, un dato centro o un dato organismo. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista dall'art. 17".
4 L'art. 10, n. 4, è del seguente tenore:
"In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali (...) di cui all'articolo 1 (...). La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate".
5 Il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/361/CEE (GU L 255, pag. 23), è composto di esperti rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. La Commissione presenta ad esso obbligatoriamente i progetti di adozione o modifica di misure di protezione ai sensi dell'art. 10, n. 4, della direttiva 90/425.
6 La direttiva del Consiglio 22 gennaio 1980, 80/217/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47, pag. 11; in prosieguo: la "direttiva 80/217"), stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (in prosieguo: la "PSC").
7 Il suo art. 3 dispone:
"Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di peste suina siano obbligatoriamente e immediatamente denunciati all'autorità competente".
8 Ai sensi dell'art. 4, qualora in un'azienda si trovino suini sospetti di peste suina, dev'essere immediatamente aperta un'inchiesta ufficiale. Secondo la stessa disposizione, l'azienda dev'essere messa sotto sorveglianza ufficiale e, in particolare, è vietato qualsiasi ingresso o uscita di suini dall'azienda. A norma dell'art. 5, quando la presenza di peste suina è ufficialmente confermata, tutti i suini dell'azienda devono essere abbattuti senza indugio sotto controllo ufficiale e distrutti in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus. A norma degli artt. 7 e 8, devono essere effettuate indagini epizooziologiche allo scopo di stabilire, in particolare, la possibile origine dell'infezione e se il virus abbia potuto propagarsi in occasione di contatti con altri branchi.
9 L'art. 9, n. 1, della direttiva 80/217, come modificata dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 91/685") dispone:
"Non appena la diagnosi della peste suina classica dei suini in un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km".
10 L'art. 9, n. 2 della stessa direttiva elenca una serie di fattori che l'autorità competente deve prendere in considerazione per delimitare le zone di protezione e di sorveglianza in ciascun caso particolare. Tali fattori sono, in particolare, i risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'art. 7, la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali, l'ubicazione e la vicinanza delle aziende, le correnti di scambio e i mezzi di controllo.
11 La produzione suina è distinta abitualmente in quattro livelli (produzione di razze di allevamento, allevamento di scrofette, produzione di maiali da ingrasso e ingrasso), praticati ciascuno in aziende specializzate. Tali attività danno luogo a intensi scambi di animali, segnatamente fra gli Stati membri.
12 La PSC è un'infezione virale contagiosa del suino con decorso iperacuto e un tasso di mortalità che può raggiungere il 100% in caso di infezione tipica. Non trasmissibile all'uomo, essa può estendersi rapidamente e minacciare in modo duraturo l'esistenza del bestiame suino. Secondo il decorso della malattia, il periodo di incubazione va da due a venti giorni. L'agente patogeno può essere stato già trasmesso più volte prima che la malattia si manifesti e possa essere individuata. Ciò si spiega in particolare con il fatto che le aziende che praticano l'allevamento di scrofette e la produzione di suini da ingrasso rivendono spesso i loro animali a numerose aziende.
13 Come gli Stati Uniti d'America, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Norvegia, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica ceca, la Comunità adotta, nella lotta contro la PSC, una politica di non vaccinazione. Numerosi paesi vietano l'importazione di suini provenienti da regioni dove è autorizzata la vaccinazione. Del pari, nella Comunità possono essere importati solo suini provenienti da regioni dove, negli ultimi dodici mesi, non è stato segnalato alcun caso di PSC e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.
I casi di comparsa della PSC in Germania nel 1993-1994 e i provvedimenti adottati dalla Commissione
14 La comparsa della PSC è stata segnalata in Germania nel 1993 in 100 casi, contro 13 nel 1992 e 6 nel 1991. Tali 100 casi si ripartivano in 7 Länder, il più colpito dei quali era il Land della Bassa Sassonia con 60 casi, 18 dei quali solo nel periodo 25 maggio - 16 giugno 1993.
15 La Commissione, basandosi sull'art. 10, n. 4, della direttiva 90/425, ha adottato la decisione 18 giugno 1993, 93/364/CEE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania (GU L 150, pag. 47; in prosieguo: la "decisione 93/364"). Poiché, secondo il preambolo, il pericolo di infezione si limitava ad una zona geografica circoscritta, l'art. 1 disponeva che "la Germania non spedisce in altri Stati membri suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato I" alla decisione, vale a dire da talune circoscrizioni del Land della Bassa Sassonia, del Land del Mecklembourg-Pomerania occidentale, del Land dello Schleswig-Holstein, del Land della Renania settentrionale-Vestfalia e del Land della Renania-Palatinato. La Commissione, pur riconoscendo che la Germania aveva adottato alcuni provvedimenti e, in particolare, istituito zone di protezione e di sorveglianza conformemente alla direttiva 80/217, l'ha ugualmente obbligata, all'art. 2 della decisione 93/364, ad attuare misure adeguate di livello equivalente in grado di prevenire la diffusione della malattia dalle zone del suo territorio soggette a restrizioni ad altre zone. L'art. 3 della decisione 93/364 disponeva che la Germania non doveva spedire in altri Stati membri carni suine fresche e prodotti a base di carne suina ottenuti da suini provenienti da aziende situate nelle zone del suo territorio elencate nell'allegato I.
16 Essendo stata nel frattempo confermata in Germania la presenza di nuovi focolai di PSC, la decisione della Commissione 15 settembre 1993, 93/497/CEE, che modifica la decisione 93/364 (GU L 233, pag. 15; in prosieguo: la "decisione 93/497"), ha ampliato la parte del territorio interessata dai divieti di esportazione dei suini.
17 Essendo stato diagnosticato in Belgio un primo caso di PSC in suini importati dalla Germania, il Belgio ha vietato, con decreto ministeriale 14 ottobre 1993, l'importazione di suini dalla Germania, e la Commissione, con decisione 20 ottobre 1993, 93/539/CEE, che reca alcune misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che abroga la decisione 93/364 (GU L 262, pag. 67; in prosieguo: la "decisione 93/539"), ha esteso i divieti di esportazione di suini a tutto il territorio tedesco.
18 La decisione della Commissione 29 ottobre 1993, 93/553/CEE, che modifica la decisione 93/539 (GU L 270, pag. 74), ha prorogato sino al 4 novembre 1993 i divieti di esportazione inizialmente vigenti fino al 29 ottobre 1993.
19 La Commissione ha in seguito emanato, sempre sulla base dell'art. 10, n. 4, della direttiva 90/425, la decisione 4 novembre 1993, 93/566/CEE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e che sostituisce la decisione 93/539 (GU L 273, pag. 60; in prosieguo: la "decisione 93/566"). Secondo tale decisione, la Germania non doveva spedire suini vivi (art. 1), né carni suine fresche o prodotti a base di carne suina (art. 2), provenienti dalle zone elencate nell'allegato I non solo in altri Stati membri, ma neanche in altre parti del proprio territorio (in prosieguo: i "divieti di spedizione").
20 La circoscrizione di Osnabrück, ove si trova l'azienda dei ricorrenti, rientrava tra le circoscrizioni del Land della Bassa Sassonia elencate nel suddetto allegato I.
21 La decisione della Commissione 30 novembre 1993, 93/621/CE, che modifica la decisione 93/566 e che sostituisce la decisione 93/539 (GU L 297, pag. 36; in prosieguo: la "decisione 93/621"), ha delimitato il territorio interessato dai divieti di spedizione non più per circoscrizione ma per comuni. Secondo la Commissione erano interessati tutti i comuni il cui territorio si trovava in tutto o in parte nel raggio di 20 km da aziende in cui erano stati segnalati casi di PSC. Il comune di Bramsche, ove si trova l'azienda dei ricorrenti, rientrava tra i comuni della circoscrizione di Osnabrück elencati nel nuovo allegato I alla decisione 93/566 come modificata.
22 La decisione della Commissione 10 dicembre 1993, 93/671/CE (GU L 306, pag. 59; in prosieguo: la "decisione 93/671"), nonché la decisione della Commissione 30 dicembre 1993, 93/720/CE (GU L 333, pag. 74; in prosieguo: la "decisione 93/720"), recanti, rispettivamente, seconda e terza modifica della decisione 93/566 e che sostituiscono la decisione 93/539, hanno adeguato l'estensione dei territori interessati dai divieti di spedizione per seguire l'andamento dei casi di comparsa della PSC.
23 La decisione della Commissione 20 gennaio 1994, 94/27/CE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 93/566 (GU L 19, pag. 31; in prosieguo: la "decisione 94/27"), basata sull'art. 10 della direttiva 90/425, ha nuovamente determinato l'estensione dei territori interessati dai divieti di spedizione. Solo taluni comuni di tre circoscrizioni del Land della Bassa Sassonia rimanevano interessati dai divieti. Il comune di Bramsche era tra quelli elencati nell'allegato I alla decisione.
24 Essendo stati segnalati nuovi casi di PSC in altre regioni della Bassa Sassonia, l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 23 marzo 1994, 94/178/CE, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE (GU L 83, pag. 54; in prosieguo: la "decisione 94/178"), ha esteso a tutto il territorio del Land della Bassa Sassonia i divieti di spedizione sia verso altre zone della Germania che verso altri Stati membri. Inoltre, l'art. 1, n. 2, della stessa decisione ha stabilito un divieto di circolazione all'interno stesso del Land della Bassa Sassonia riguardo alle parti del suo territorio particolarmente minacciate, ossia dalla zona indicata nell'allegato II alla decisione verso la zona indicata nell'allegato I.
25 A causa della ricomparsa di un numero maggiore di focolai di PSC nel Land della Bassa Sassonia, la decisione della Commissione 19 maggio 1994, 94/292/CE (GU L 128, pag. 21; in prosieguo: la "decisione 94/292"), ha modificato la decisione 94/178, in particolare ai fini di un adeguamento della zona di cui all'allegato II.
26 I ricorrenti praticano l'allevamento di scrofette della razza ibrida JSR nella loro porcilaia di Epe, comune di Bramsche, circoscrizione di Osnabrück nel Land della Bassa Sassonia. Secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, le aziende da loro rifornite si trovano principalmente nelle circoscrizioni di Vechta, Diepholz e Osnabrück, nonché nella zona limitrofa del Land della Renania settentrionale-Vestfalia.
27 L'azienda dei ricorrenti non è stata colpita dalla PSC, ma si trova nelle zone di territorio interessate dai divieti di spedizione imposti dalle suddette decisioni adottate dalla Commissione tra il 4 novembre 1993 e il 19 maggio 1994».
3 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1994, i signori Schröder e Thamann deducevano che i provvedimenti adottati dalla Commissione erano stati disposti in violazione di vari loro diritti causando loro un danno grave. Pertanto chiedevano la condanna della Commissione al pagamento di 173 174,45 DM in riparazione del detto danno.
La sentenza impugnata
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
5 Dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso stesso, il Tribunale ha in primo luogo preso in esame la natura delle decisioni controverse. Esso è giunto alla conclusione che tali decisioni, che la Commissione aveva rivolto agli Stati membri, costituivano nei confronti dei singoli non atti amministrativi, per i quali qualsiasi violazione del diritto costituisce un'illegittimità idonea a far sorgere la responsabilità della Comunità, bensì atti normativi, per i quali la responsabilità della Comunità sorge solo in presenza della violazione di una regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli, violazione che dev'essere grave e manifesta, qualora l'istituzione abbia adottato l'atto considerato nell'esercizio di un ampio potere discrezionale (punti 49-52 e 54-62 della sentenza impugnata).
6 Dopo aver rilevato che la Commissione disponeva effettivamente in materia di un ampio potere discrezionale, il Tribunale ha valutato se essa avesse violato in modo grave e manifesto una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli. Al riguardo, il Tribunale ha preso in esame i primi quattro motivi dedotti dai ricorrenti, attinenti rispettivamente alla violazione del divieto di discriminazioni, alla violazione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio di un'attività economica, alla violazione del principio di proporzionalità e all'insufficienza di fondamento giuridico. Il quinto motivo, attinente alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE, è stato disatteso immediatamente dal Tribunale in quanto una motivazione insufficiente non comporta in alcun caso la responsabilità della Comunità (punti 65 e 66).
7 Riguardo al primo motivo, il Tribunale ha tratto la conclusione che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi era stata alcuna violazione del divieto di discriminazioni né riguardo agli allevatori stabiliti in Belgio (punti 77-83), né per il fatto che i divieti di spedizione erano stati istituiti in base alle frontiere amministrative (punti 91-105), né riguardo alle imprese situate nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia (punti 111-114). Infatti, le situazioni non erano paragonabili e il criterio applicato per delimitare le zone era il metodo più efficace.
8 Riguardo al secondo motivo, attinente ad una violazione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio di un'attività economica, il Tribunale ha osservato che, sebbene l'azienda dei ricorrenti non fosse stata colpita dalla peste suina, l'importanza della lotta contro la propagazione di questa malattia estremamente pericolosa era atta a giustificare conseguenze negative anche per operatori non direttamente interessati (punti 127 e 128). I ricorrenti, peraltro, non avevano provato in modo sufficiente di essere stati privati dei propri diritti. In particolare, la mera produzione in udienza di un elenco di clienti stabiliti al di fuori delle zone di divieto non poteva costituire una prova sufficiente di una tale privazione (punti 129-131). In ogni caso, la produzione di detto elenco era tardiva (punto 130).
9 Il terzo motivo era fondato sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione che avrebbe respinto una domanda di vaccinazione d'urgenza degli animali, cosa che avrebbe peraltro costituito un mezzo molto più moderato e meno nocivo per gli operatori. Il Tribunale ha respinto questo motivo in quanto la non vaccinazione era conforme ad una politica stabilita dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del proprio potere discrezionale ed era stata del resto definita in comune accordo con gli Stati membri (punti 140-142).
10 Infine, il Tribunale ha respinto il quarto motivo, attinente ad un insufficiente fondamento giuridico, secondo il quale la Comunità non sarebbe competente a disciplinare fatti puramente nazionali e, in particolare, la direttiva 90/425 non consentirebbe alla Commissione di adottare misure di salvaguardia. Su questo punto il Tribunale ha rilevato in particolare che la direttiva comprendeva in effetti misure di salvaguardia e che, nelle circostanze del caso di specie, i divieti di spedizione a livello regionale avevano costituito il corollario indispensabile dei divieti intracomunitari per la lotta contro la diffusione della malattia (punti 153-161).
11 Il Tribunale ne ha concluso che i ricorrenti non avevano provato che la Commissione, adottando le decisioni controverse, aveva violato in modo grave e manifesto una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli. Di conseguenza ha respinto il ricorso (punto 164).
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
12 I ricorrenti fondano il ricorso, in primo luogo, su un certo numero di vizi della procedura svoltasi dinanzi al Tribunale, che ne avrebbe pertanto pregiudicato i diritti della difesa.
13 In secondo luogo essi deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare le decisioni della Commissione come atti normativi e non come atti amministrativi. Parimenti, sarebbero erronee le valutazioni da esso effettuate in merito al divieto di discriminazioni, al loro diritto di proprietà e al libero esercizio di un'attività economica, nonché al principio di proporzionalità.
14 In terzo luogo i ricorrenti nel presente procedimento deducono che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che gli atti della Commissione non avevano un fondamento giuridico valido.
15 La Commissione da parte sua ritiene il ricorso irricevibile in quanto i ricorrenti, invece di dedurre motivi di diritto, si limitano a criticare valutazioni di fatto e ripetono le affermazioni esposte in primo grado. In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato.
Sul primo motivo
16 Nel primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha pregiudicato i loro diritti della difesa, in particolare il diritto ad essere ascoltati in giudizio, non avendo preso in considerazione gran parte delle loro memorie scritte e orali. In tal modo esso sarebbe giunto a conclusioni erronee.
17 Al punto 26 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha affermato che «[s]econdo quanto dichiarato dai ricorrenti, le aziende da loro rifornite si trovano principalmente nelle circoscrizioni di Vechta, Diepholz e Osnabrück, nonché nella zona limitrofa del Land della Renania settentrionale-Vestfalia». Era dunque chiaro che essi rifornivano aziende situate non soltanto nella Bassa Sassonia, ma anche nella Renania settentrionale-Vestfalia. La produzione in udienza da parte delle ricorrenti di un elenco dei loro clienti abituali era stata respinta in quanto tardiva, cosa che costituirebbe una tipica violazione del diritto di essere ascoltati.
18 Al punto 95 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che «i ricorrenti non hanno dimostrato che una delimitazione delle zone di territorio colpite dai divieti effettuata solo in base al criterio della distanza geografica dai focolai di infezione avrebbe avuto il risultato di escludere la loro azienda dai divieti di spedizione». Ora, i ricorrenti avrebbero ampiamente giustificato con materiale cartografico che solo il criterio della distanza geografica dai focolai di infezione costituiva un metodo adeguato di lotta contro l'infezione.
19 Sempre al punto 95 della sentenza impugnata il Tribunale ha altresì rilevato che «secondo le affermazioni della Commissione, non smentite dai ricorrenti, la circoscrizione di Osnabrück ove si trova l'azienda dei ricorrenti, nonché le vicine circoscrizioni di Vechta e di Diepholz, nelle quali sono stati segnalati numerosi casi di PSC, hanno la più alta densità mondiale di aziende di allevamento suino». I ricorrenti affermano tuttavia di aver contestato in udienza l'esattezza di questi dati.
20 Al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che «[l]a Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dai ricorrenti, che nel caso di specie la stessa Repubblica federale di Germania ha proposto una delimitazione in base a unità amministrative (circoscrizioni e/o comuni)». I ricorrenti sottolineano tuttavia di aver contestato tali affermazioni.
21 Parimenti, l'osservazione di cui al punto 103 della sentenza impugnata, secondo la quale i ricorrenti avevano indicato che i confini delle unità territoriali amministrative tenevano conto in generale degli elementi di geografia naturale, falserebbe le loro affermazioni. In realtà, essi avevano dichiarato espressamente che i confini amministrativi seguivano «abbastanza fedelmente le linee disegnate da strade, corsi o specchi d'acqua, o da demarcazioni simili che suddividono il territorio».
22 Il Tribunale avrebbe altresì violato i diritti della difesa dei ricorrenti non tenendo conto delle dichiarazioni del capo dei servizi veterinari del Land della Bassa Sassonia, presente in udienza, secondo il quale l'imposizione di divieti di spedizione in base alle circoscrizioni amministrative non era adeguata alla lotta contro la peste suina, in particolare a causa delle dimensioni delle circoscrizioni della Bassa Sassonia.
23 Infine i ricorrenti sostengono che anche le affermazioni esposte al punto 129 della sentenza impugnata, secondo le quali «le restrizioni hanno riguardato soltanto alcune aree geograficamente circoscritte che presentavano un rischio particolare», dimostrano che il Tribunale non ha tenuto conto delle loro affermazioni circa la durata eccessiva delle misure di protezione, in quanto tali misure erano ancora in vigore nel momento in cui il pericolo era cessato. Parimenti, invano l'attenzione del Tribunale sarebbe stata richiamata sul fatto che, dopo il 30 novembre 1993, essi non avrebbero più potuto rifornire tutti i clienti che si trovavano nella loro circoscrizione.
24 Va rilevato che il diritto di essere ascoltati nell'ambito di un procedimento giurisdizionale non implica che il giudice debba incorporare integralmente nella sua decisione tutte le deduzioni di parte. Dopo aver ascoltato tali deduzioni ed aver valutato gli elementi di prova, il giudice deve pronunciarsi sulle conclusioni del ricorso e motivare la decisione.
25 Le affermazioni fatte dai ricorrenti nell'ambito del primo motivo non lasciano trasparire alcuna violazione di questi principi da parte del Tribunale. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 22 delle conclusioni, il primo motivo non comporta alcuna questione di diritto che necessiti di analisi, attestando semplici disaccordi sui fatti accertati dal Tribunale. In particolare, i ricorrenti non hanno provato che l'omessa presa in considerazione di talune parti delle loro argomentazioni da parte del Tribunale, da essi lamentata, abbia influito sull'esito del procedimento e quindi leso i loro interessi.
26 In realtà, con le diverse affermazioni addotte nell'ambito di questo motivo, i ricorrenti mirano ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale. Tuttavia, in forza dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può essere fondato solo su motivi di violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il motivo diretto ad ottenere un controllo dei fatti ad opera della Corte è pertanto irricevibile.
27 Quanto al fatto che la produzione di un documento da parte dei ricorrenti in udienza sia stata respinta in quanto tardiva, occorre far riferimento al punto 130 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che «[l]a mera produzione in udienza, peraltro irricevibile in quanto tardiva, di un elenco di altri clienti stabiliti al di fuori delle zone di divieto non può costituire una prova sufficiente dell'esistenza del danno lamentato dai ricorrenti». Ne risulta che il Tribunale ha esaminato il documento in questione nonostante fosse stato prodotto tardivamente concludendone che non era sufficiente per costituire la prova richiesta. Di conseguenza l'argomento di violazione dei diritti della difesa a causa del rigetto del documento perché prodotto tardivamente è inconferente.
Sul secondo motivo
Sul primo capo del secondo motivo
28 Con il primo capo del secondo motivo i ricorrenti deducono che, tenuto conto del sistema dei mezzi d'azione della Comunità istituito dall'art. 189 del Trattato CE, le decisioni controverse non costituivano atti normativi, bensì provvedimenti amministrativi. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto applicando i severissimi criteri della responsabilità della Comunità per atti normativi, in forza dei quali solo una violazione di norme superiori di diritto volte a tutelare i singoli è atta a far sorgere tale responsabilità, e non invece i criteri elaborati in tema di responsabilità per atti amministrativi, in base ai quali è sufficiente qualunque violazione di diritto.
29 Va rilevato, sul punto, che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione i ricorrenti hanno dedotto dinanzi al Tribunale asserite violazioni di diritti fondamentali, ossia il divieto di discriminazioni, il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività economica, nonché il principio di proporzionalità, e in secondo luogo la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato. Il Tribunale si è pronunciato su tutti questi addebiti ed ha concluso che nessuna di queste norme era stata violata.
30 Di conseguenza, non vi è motivo di distinguere tra atti normativi e atti amministrativi per valutare la responsabilità della Comunità poiché questa responsabilità presuppone l'illegittimità dell'atto a prescindere dalla sua natura amministrativa o normativa.
31 Pertanto, il primo capo del secondo motivo è inconferente e, dunque, infondato.
Sul secondo capo del secondo motivo
32 Con il secondo capo del secondo motivo i ricorrenti deducono che il Tribunale, pronunciandosi ai punti 125-131 della sentenza impugnata sulla violazione di diritti fondamentali come il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività economica, non ha tenuto sufficientemente in considerazione il diritto fondamentale soggettivo del singolo al rispetto dei propri diritti fondamentali individuali. La stessa censura dovrebbe essere mossa in generale contro la giurisprudenza della Corte.
33 Il Tribunale non avrebbe esaminato, in particolare, lo scopo perseguito dalle decisioni della Commissione e lo avrebbe ricollegato ai divieti di spedizione solo in astratto, senza prendere in considerazione l'interesse individuale al rispetto delle situazioni dei ricorrenti in merito alla proprietà e all'esercizio di un'attività economica.
34 Secondo i ricorrenti anche in diritto comunitario i diritti fondamentali sono intesi a garantire un diritto di difesa soggettivo, il che implica che provvedimenti di per sé legittimi possono far sorgere, in un caso specifico, un obbligo di risarcimento. Se, come nella presente causa, gli interessati subiscono un danno e viene arrecato loro un pregiudizio specifico, bisognerebbe concedere loro un risarcimento.
35 Al riguardo basta rilevare che le affermazioni dei ricorrenti non indicano in maniera sufficientemente precisa e puntuale i motivi di diritto addotti riguardo ad una violazione di diritto nella sentenza impugnata. Orbene, emerge dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare con precisione gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente dedotti a sostegno di tale domanda. Secondo costante giurisprudenza, non risponde a tali requisiti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v., in particolare, sentenza 14 maggio 1998, causa C-48/96, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. I-2873, punto 56).
36 Pertanto, il secondo capo del secondo motivo è irricevibile.
Sul terzo capo del secondo motivo
37 Con il terzo capo del secondo motivo i ricorrenti contestano il rifiuto da parte del Tribunale di ammettere una violazione nei loro confronti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi richiamano al riguardo le memorie depositate in primo grado.
38 A questo proposito è sufficiente osservare, come fa l'avvocato generale ai paragrafi 46-48 delle conclusioni, che tale argomento mira in realtà ad ottenere un riesame da parte della Corte degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale. Come stabilito al punto 35 della presente sentenza, non spetta alla Corte esercitare un controllo del genere nell'ambito del procedimento di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado.
39 Il terzo capo del secondo motivo è dunque irricevibile.
Sul terzo motivo
40 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto ha ritenuto che l'art. 10, n. 4, della direttiva 90/425 costituiva un fondamento giuridico sufficiente per le decisioni della Commissione.
41 La delega di cui trattasi, nella forma riconosciuta dalla sentenza impugnata, contravverrebbe al principio di precisione, inerente allo Stato di diritto, sul quale si fonda anche il diritto comunitario, poiché gli interessati non potevano attendersi, tenuto conto delle norme speciali adottate dalla Comunità per la lotta contro l'infezione, che la Commissione imponesse divieti di spedizione di tale ampiezza. Ciò varrebbe tanto più perché, nel caso di specie, la Commissione applicava per la prima volta tale fondamento giuridico ai divieti di spedizione vigenti all'interno di uno Stato membro; in precedenza, essa lo aveva applicato soltanto a divieti imposti agli scambi tra Stati membri.
42 Occorre osservare che con questo motivo i ricorrenti si limitano nuovamente a reiterare affermazioni già esposte in primo grado, ove hanno cercato di dimostrare che la norma considerata non conteneva alcuna indicazione in merito ai provvedimenti che la Commissione può adottare e non consente di determinare il modo in cui tali provvedimenti devono essere adottati. Pertanto, avverso il ragionamento giuridico del Tribunale non è stato mosso alcun addebito preciso.
43 Di conseguenza, il terzo motivo va considerato irricevibile per le stesse ragioni che hanno portato a respingere il secondo capo del secondo motivo.
44 Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado va pertanto respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, essi vanno condannati alle spese del presente grado di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2) I signori Schröder e Thamann sono condannati alle spese.
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