Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ravvicinamento delle legislazioni - Appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Applicazione delle norme comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti - Direttiva 92/13 - Ricorso a livello nazionale - Obbligo per gli Stati membri di attribuire poteri agli organi competenti a conoscere dei ricorsi - Potere di comminare penalità di mora conferito al giudice - Obbligo adempiuto
[Direttiva del Consiglio 92/13/CEE, art. 2, nn. 1, lett. c), e 5]
2 Ravvicinamento delle legislazioni - Appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Applicazione delle norme comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti - Direttiva 92/13 - Sistema di attestazione e procedura di conciliazione - Obbligo per gli Stati membri di adottare misure di trasposizione
(Direttiva del Consiglio 92/13, artt. 3-7 e 9-11)
Massima
1 La direttiva 92/13, relativa all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, prevede, nel suo capitolo 1 (artt. 1 e 2), che gli Stati membri prendano le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione da parte degli enti aggiudicatori delle regole applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti, siano messi a disposizione dei fornitori e degli imprenditori idonei mezzi di ricorso, e autorizza gli Stati membri a scegliere tra differenti opzioni per quanto riguarda i poteri degli organi competenti a conoscere del ricorso.
Soddisfa tali esigenze uno Stato membro che ha scelto l'opzione prevista all'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva, ossia che ha scelto di adottare misure che consentano, attraverso procedimenti idonei, di imporre il pagamento di un importo determinato nel caso in cui l'infrazione non venga riparata o evitata, prevedendo che un giudice disponga del potere di comminare una penalità di mora di cui fissa l'importo in funzione del suo apprezzamento della fattispecie. Siffatta penalità di mora risponde alle condizioni poste dal n. 5 di detto art. 2.
2 La direttiva 92/13, relativa all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, prevede, nel suo capitolo 2 (artt. 3-7), un sistema di attestazione che permette agli enti aggiudicatori di ottenere un attestato che constati l'applicazione corretta, da parte degli stessi, delle norme in tema di aggiudicazione degli appalti e, nel suo capitolo 4 (artt. 9-11), una procedura di conciliazione a livello comunitario che consenta la definizione amichevole delle controversie che possono sorgere tra le imprese e gli enti aggiudicatori.
A tale proposito, la circostanza che la direttiva offra agli organismi compresi nel suo campo di applicazione di ricorrere a detto sistema di attestazione non significa affatto che la trasposizione di tale sistema nel diritto interno sia facoltativa. Al contrario, le relative disposizioni della direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto. La trasposizione nel diritto nazionale per quanto riguarda la procedura di conciliazione risulta parimenti necessaria affinché gli interessati possano conoscere l'esistenza di tale procedura ed abbiano così la possibilità di accedervi.
Parti
Nella causa C-225/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,$
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Lalliot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,$
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato l'insieme delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 1, n. 2, e 2, nn. 1, lett. c), e 5, nonché in forza dei capitoli 2 e 4 di tale direttiva,$
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch e G.F. Mancini, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 ottobre 1998, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal signor Hendrik van Lier e il governo francese dalla signora Anne Viéville-Bréville, chargé de mission alla direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 giugno 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato l'insieme delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 1, n. 2, e 2, nn. 1, lett. c), e 5, nonché in forza dei capitoli 2 e 4 di tale direttiva.
Il diritto comunitario
2 L'art. 13 della direttiva 92/13 prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla stessa entro il 1_ gennaio 1993 e che ne informino immediatamente la Commissione.
La penalità di mora
3 Il capitolo 1 della direttiva 92/13 (artt. 1 e 2) riguarda i mezzi di ricorso a livello nazionale.
4 L'art. 1 dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, segnatamente nell'articolo 2, paragrafo 8, in quanto tali decisioni abbiano violato il diritto comunitario in materia di appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto per quanto riguarda:
a) le procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE; e
b) l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva, nel caso degli enti aggiudicatori a cui si applica tale disposizione.
2. Gli Stati membri provvedono a che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese che possono far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
(...)».
5 L'art. 2 della direttiva 92/13 recita:
«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano:
o
a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'ente aggiudicatore; e
b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell'avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto;
oppure
c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d'urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facoltà di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l'infrazione non venga riparata o evitata.
Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatori o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l'efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco;
d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
3. Le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per sé stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione dell'appalto cui si riferiscono.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.
5. L'importo da versare in conformità del paragrafo 1, lettera c) deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore dal commettere un'infrazione o dal perseverare in un'infrazione. Il pagamento di questo importo può essere subordinato ad una decisione definitiva da cui risulti che la violazione è stata effettivamente commessa.
(...)».
L'attestazione
6 Il capitolo 2 della direttiva 92/13 (artt. 3-7) riguarda il sistema di attestazione.
7 L'art. 3 prevede che gli Stati membri diano la possibilità agli enti aggiudicatori di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli artt. 4-7.
8 L'art. 4 è così formulato:
«Gli enti aggiudicatori possono fare esaminare periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE, nonché la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere un attestato che constati la conformità delle medesime, in quel determinato momento, al diritto comunitario in materia di appalto e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto».
9 L'art. 7 della direttiva 92/13 prevede che le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 sono da considerarsi requisiti essenziali per l'elaborazione di norme europee riguardanti l'attestazione.
La procedura di conciliazione
10 Il capitolo 4 della direttiva 92/13 (artt. 9-11) riguarda la procedura di conciliazione.
11 L'art. 9 dispone:
«1. Chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto disciplinato dalla direttiva 90/531/CEE e, in relazione alla procedura di aggiudicazione di detto appalto, ritenga di essere o di rischiare di essere leso a causa di una pretesa violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto può chiedere l'applicazione della procedura di conciliazione prevista agli articoli 10 e 11.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto alla Commissione o alle autorità nazionali degli Stati membri elencate nell'allegato. Queste ultime la trasmettono quanto prima alla Commissione».
Il diritto francese
12 Con lettera del 14 gennaio 1994 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il testo della legge n. 93-1416, del 29 dicembre 1993, relativa ai ricorsi in materia di aggiudicazione di alcuni appalti di forniture e di lavori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (JORF del 1_ gennaio 1994, pag. 10).
13 L'art. 1 di questa legge dispone:
«Dopo l'art. 7 della legge n. 92-1282, dell'11 dicembre 1992, relativa alle procedure di aggiudicazione di alcuni contratti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, sono inseriti gli articoli 7-1 e 7-2, nel seguente testo:
"Art. 7-1. - In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di adozione della procedura di appalto ai quali soggiace l'aggiudicazione dei contratti definiti dall'art. 1 e regolati dal diritto privato, il giudice non può decidere, prima della conclusione del contratto, che alle condizioni definite in appresso.
Su domanda di chiunque abbia interesse a concludere il contratto e possa essere pregiudicato da un inadempimento, il presidente dell'organo giudiziario competente o un suo delegato può ingiungere all'autore dell'inadempimento di adempiere i propri obblighi. Il presidente stabilisce il termine entro il quale l'autore dell'inadempimento deve adempiere. Può inoltre comminare una penalità di mora provvisoria, che decorre dalla scadenza del termine impartito. Può tuttavia prendere in considerazione le conseguenze probabili di quest'ultima misura per tutti gli interessi in questione, in particolare per l'interesse pubblico, e decidere di non accordarla qualora le conseguenze negative della sua adozione possano superare quelle positive.
La richiesta può essere presentata anche dal Pubblico Ministero, quando la Commissione delle Comunità europee abbia notificato allo Stato le ragioni per le quali ritiene che sia stata commessa una violazione grave e manifesta degli obblighi menzionati nel primo comma.
L'importo della penalità di mora provvisoria è liquidato tenendo conto del comportamento di colui al quale è stata rivolta l'ingiunzione e delle difficoltà incontrate per eseguirla.
Il presidente dell'organo giudiziario competente o il suo delegato decide in prima e unica istanza nella forma dei provvedimenti d'urgenza.
Se, al momento della liquidazione della penalità di mora provvisoria, l'inadempimento accertato non è stato eliminato, il giudice può comminare una penalità di mora definitiva. In tal caso decide nella forma dei provvedimenti d'urgenza, con la possibilità di proporre impugnazione come per questi ultimi.
La penalità di mora, sia essa provvisoria o definitiva, è indipendente dalla richiesta di risarcimento danni. La penalità di mora provvisoria o definitiva può essere revocata in tutto o in parte se viene accertato che la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione dell'ingiunzione del giudice sono causati, in tutto o in parte, da forza maggiore.
Art. 7-2. - In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di adozione della procedura d'appalto ai quali soggiace l'aggiudicazione dei contratti definiti dall'art. 1 e regolati dal diritto pubblico, chiunque abbia interesse a concludere un contratto o possa essere pregiudicato da tale inadempimento può chiedere al giudice di adottare, prima della conclusione del contratto, le misure previste dall'art. L.23 del codice dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello"».
14 L'art. 4 della legge n. 93-1416 recita:
«L'art. L.23 del codice dei tribunali amministrativi e delle corti amministrative d'appello è così formulato:
"Art. L.23. - Il presidente del tribunale amministrativo, o un suo delegato, può essere adito in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di adozione della procedura d'appalto ai quali soggiacciono i contratti previsti all'art. 7-2 della legge n. 92-1282, dell'11 dicembre 1992, relativa alle procedure di aggiudicazione di alcuni contratti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Il giudice non può decidere, prima della conclusione del contratto, che alle condizioni definite in appresso.
Sono legittimate ad agire le persone che hanno interesse a concludere il contratto e che possono essere pregiudicate da tale inadempimento.
Il presidente del tribunale amministrativo, o il suo delegato, può ingiungere all'autore dell'inadempimento di adempiere i propri obblighi. Il presidente stabilisce il termine entro il quale l'autore dell'inadempimento deve adempiere. Può inoltre comminare una penalità di mora provvisoria, che decorre dalla scadenza del termine impartito. Può tuttavia prendere in considerazione le conseguenze probabili di quest'ultima misura per tutti gli interessi in questione, in particolare per l'interesse pubblico, e decidere di non accordarla qualora le conseguenze negative della sua adozione possano superare quelle positive.
L'importo della penalità di mora provvisoria è determinato tenendo conto del comportamento di colui al quale è stata rivolta l'ingiunzione, e delle difficoltà incontrate per eseguirla.
Salvo che la richiesta riguardi appalti o contratti aggiudicati dallo Stato, essa può anche essere presentata da quest'ultimo quando la Commissione delle Comunità europee gli abbia notificato le ragioni per le quali ritiene che sia stata commessa una violazione grave e manifesta degli obblighi menzionati nel primo comma.
Il presidente del tribunale amministrativo, o il suo delegato, decide in prima e unica istanza nella forma dei provvedimenti d'urgenza.
Se, al momento della liquidazione della penalità di mora provvisoria, l'inadempimento accertato non è stato eliminato, il giudice può comminare una penalità di mora definitiva. In tal caso decide nella forma dei provvedimenti d'urgenza, con la possibilità di proporre impugnazione come per questi ultimi.
La penalità di mora, sia essa provvisoria o definitiva, è indipendente dalla richiesta di risarcimento danni. La penalità di mora provvisoria o definitiva può essere revocata in tutto o in parte se viene accertato che la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione dell'ingiunzione del giudice sono causati, in tutto o in parte, da forza maggiore"».
Il procedimento precontenzioso
15 Con lettera di diffida dell'8 settembre 1995 la Commissione informava le autorità francesi che il regime della penalità di mora previsto dalla direttiva 92/13 era stato oggetto di una non corretta trasposizione, mentre le disposizioni della stessa direttiva relative al sistema d'attestazione e alla procedura di conciliazione non erano state affatto trasposte. Ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione invitava il governo francese a farle pervenire le sue osservazioni nel termine di due mesi e ad adottare le necessarie modifiche.
16 Le autorità francesi rispondevano il 13 novembre 1995 fornendo alcune precisazioni riguardo al funzionamento del meccanismo della penalità di mora e alle disposizioni della direttiva 92/13 relative alla procedura di conciliazione che non erano state trasposte nella legge n. 93-1416.
17 Nel suo parere motivato dell'8 novembre 1996 la Commissione ribadiva nondimeno le proprie censure relative al meccanismo della penalità di mora e alla mancata trasposizione dei capitoli 2 e 4 della direttiva.
18 Nella loro risposta del 20 febbraio 1997 le autorità francesi dichiaravano che, a loro avviso, la normativa risultante dalla legge n. 93-1416 rispondeva in maniera soddisfacente alle esigenze della direttiva 92/13; si proponevano inoltre di pubblicare nell'immediato futuro una circolare per informare i privati sul funzionamento della procedura di conciliazione e dichiaravano che le amministrazioni interessate stavano studiando le misure che potrebbero essere adottate per garantire l'effettiva realizzazione del dispositivo d'attestazione.
19 La Commissione, ritenendo insoddisfacente la risposta del governo francese, proponeva il presente ricorso.
Sulla penalità di mora
20 In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che la Commissione non contesta l'opzione del governo francese a favore del sistema previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 92/13.
21 Tuttavia, per quanto riguarda tale scelta, la Commissione sostiene innanzi tutto che la trasposizione dell'art. 2, n. 5, della direttiva 92/13, ai sensi del quale l'importo da versare in conformità del n. 1, lett. c), di tale disposizione deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore dal commettere un'infrazione o dal perseverare in un'infrazione, esige una disposizione specifica riguardo all'importo della penalità di mora mirante a indicare che detto importo è tale da avere l'effetto dissuasivo richiesto, oppure a limitare il potere discrezionale concesso al giudice per la determinazione di tale importo. Secondo la Commissione, la mancanza di una disposizione di questo tenore può ingenerare dubbi nel giudice competente.
22 Il governo francese replica, da un lato, che la direttiva 92/13 non contiene alcuna disposizione esplicita che obblighi gli Stati membri a fissare l'importo della penalità di mora e, dall'altro, che, data la diversità delle situazioni, occorre consentire al giudice di fissare la penalità di mora in funzione del suo apprezzamento della fattispecie, fermo restando che l'importo deve essere sufficiente a conseguire gli obiettivi della direttiva 92/13.
23 A questo riguardo bisogna constatare come dalla stessa formulazione dell'art. 2, n. 5, della direttiva 92/13 discenda che tale disposizione prevede che l'importo da versare ai sensi del n. 1, lett. c), deve essere fissato a un livello sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore interessato dal commettere un'infrazione o dal perseverare nella stessa, senza indicare se la determinazione di tale importo spetti al legislatore o al giudice competente.
24 Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 13 delle sue conclusioni, una penalità di mora, che è una misura coercitiva avente come obiettivo principale quello di garantire il rispetto delle decisioni del giudice adito, possiede già in sé, per sua stessa natura, un carattere dissuasivo. Pertanto, una disposizione che precisi che l'importo da versare ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 92/13 deve avere un carattere dissuasivo non potrebbe, di per se stessa, modificare o conferire maggior forza alla norma citata.
25 Inoltre il governo francese sostiene, senza essere validamente contraddetto dalla Commissione, che nel diritto francese la penalità di mora è per sua natura un mezzo di coercizione e uno strumento idoneo a fungere da deterrente contro l'inosservanza delle ingiunzioni dei giudici.
26 La Commissione rimprovera poi al governo francese di aver previsto, agli artt. 1 e 4 della legge n. 93-1416, non soltanto che la penalità di mora definitiva non possa essere comminata che nel momento in cui diviene esigibile quella provvisoria, ma anche che l'importo della stessa vada determinato tenendo conto del comportamento di colui al quale è stata rivolta l'ingiunzione e delle difficoltà incontrate per eseguirla. Secondo la Commissione, il margine discrezionale così concesso al giudice è in funzione di fenomeni soggettivi definiti in maniera troppo incerta per assicurare il buon funzionamento del sistema.
27 A tale riguardo occorre rilevare in primo luogo che l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 92/13 si limita a imporre l'obbligo agli Stati membri che hanno scelto questa opzione di adottare misure che consentano, attraverso procedimenti idonei, di imporre il pagamento di un importo determinato nel caso in cui l'infrazione non venga riparata o evitata. Il n. 5 della stessa disposizione stabilisce che questo importo deve essere fissato ad un livello sufficientemente elevato per dissuadere l'ente aggiudicatore dal commettere un'infrazione o dal perseverare nella stessa, ma non precisa la natura definitiva o provvisoria di questa misura. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, detta disposizione non indica che, allo scopo di evitare un'infrazione o di porvi rimedio, il giudice sia tenuto a comminare unicamente penalità di mora aventi carattere definitivo.$
28 Per quel che riguarda, in secondo luogo, la tesi della Commissione secondo la quale gli artt. 1 e 4 della legge n. 93-1416 stabiliscono un legame, giudicato dalla stessa illegittimo, tra la penalità di mora e il comportamento di colui al quale è stata rivolta l'ingiunzione, bisogna osservare che, in un procedimento come quello previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 92/13, l'impossibilità per il giudice di prescindere dal comportamento del destinatario dell'ingiunzione e dalle difficoltà che lo stesso ha incontrato nell'eseguirla è diretta conseguenza del principio del diritto al giusto processo.
29 La Commissione rileva, infine, che la legge n. 93-1416, non garantendo realmente l'effetto dissuasivo della penalità di mora, ha istituito una procedura specifica che è meno rigida di quella contemplata nel diritto civile, in contrasto con quanto previsto all'art. 1, n. 2, della direttiva 92/13. A questo proposito la Commissione sostiene che c'è differenza tra le disposizioni sulla penalità di mora della legge n. 93-1416 e quelle contenute nella legge n. 91-650, del 9 luglio 1991, sulla riforma dei procedimenti civili di esecuzione (JORF del 14 luglio 1991, pag. 9228). Questa differenza dimostra, secondo la Commissione, la volontà del legislatore francese di rendere meno rigide le regole specifiche della legge n. 93-1416 rispetto a quelle della disciplina generale della legge n. 91-650.
30 A tale proposito è sufficiente constatare che, come ha sostenuto il governo francese senza essere concretamente contraddetto dalla Commissione, l'oggetto della legge n. 93-1416 è diverso da quello della legge n. 91-650. In effetti quest'ultima, che mira a fornire a un creditore munito di titolo esecutivo i mezzi per procedere a esecuzione forzata sui beni del debitore, nell'ambito della disciplina di un credito già riconosciuto liquido ed esigibile, non conferisce al giudice alcun potere di intervenire nella procedura di aggiudicazione di appalti posta in essere da un ente aggiudicatore.
31 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, la legge n. 91-650, anche se introduceva un procedimento per comminare una penalità di mora, non poteva tuttavia servire da base per la trasposizione della direttiva 92/13.
32 Pertanto la censura della Commissione secondo la quale il legislatore francese avrebbe avuto l'intenzione di istituire una procedura specifica rispetto alle norme del vigente diritto civile, il quale non contempla le garanzie previste dalla direttiva 92/13, non è fondata.
33 Da quanto precede discende che la censura della Commissione relativa alla non corretta trasposizione dell'art. 2, nn. 1, lett. c), e 5, della direttiva 92/13 non può essere presa in considerazione.
Sull'attestazione
34 Secondo la Commissione, il sistema di attestazione previsto dal capitolo 2 della direttiva 92/13 non è stato trasposto nel diritto francese.
35 Il governo francese sostiene che gli Stati membri, pur essendo obbligati a trasporre l'art. 3 della direttiva 92/13, possono adempiere tale obbligo designando direttamente gli attestatori, come previsto dall'art. 6, n. 2, della direttiva, oppure incaricando della designazione degli stessi un organo specializzato, come consentito indirettamente dall'art. 7 della stessa direttiva. A suo parere, la prima modalità non comporta obbligatoriamente l'adozione di una misura di trasposizione, ma richiede soltanto che gli enti aggiudicatari siano informati della possibilità loro offerta dal diritto comunitario. Il governo francese asserisce, ancora, di aver dato alla direttiva 92/13 la necessaria pubblicità.
36 A tale riguardo occorre rilevare che dalla stessa formulazione dell'art. 3 della direttiva 92/13 discende che gli Stati membri sono tenuti a dare la possibilità agli enti aggiudicatari di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli artt. 4-7 della stessa direttiva. Come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, la possibilità offerta dalla direttiva 92/13 agli organismi compresi nel campo di applicazione della stessa di ricorrere a un sistema di attestazione non significa affatto che la trasposizione di tale sistema nel diritto interno sia facoltativa.
37 Per quanto riguarda la pubblicità data dal governo francese alla direttiva 92/13, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (v. sentenza 30 maggio 1991, causa C-59/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2607, punto 24).
38 Pertanto si deve constatare che il sistema di attestazione previsto dal capitolo 2 della direttiva 92/13 non è stato trasposto nel diritto francese nel termine prescritto.
Sulla procedura di conciliazione
39 Infine, la Commissione muove al governo francese la critica di non aver trasposto nel diritto nazionale gli artt. 9-11 della direttiva 92/13 relativi alla procedura di conciliazione.
40 Secondo il governo francese, la procedura di conciliazione prevista all'art. 9, n. 2, della direttiva 92/13, che non impone agli Stati membri altro obbligo che quello di trasmettere quanto prima alla Commissione la richiesta di conciliazione formulata da chiunque vi abbia interesse, non implica di per se stessa l'adozione di alcuna misura legislativa o regolamentare di trasposizione. Il governo francese aggiunge che, per facilitare l'attuazione di tale procedura di conciliazione, ha portato a conoscenza delle imprese interessate il contenuto della direttiva 92/13 pubblicandola sul numero di aprile-maggio della rivista Marchés Publics, la rivista di riferimento per tutti gli operatori professionali.
41 A tale proposito, è sufficiente constatare che l'art. 9, n. 1, della direttiva 92/13 prevede che chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto disciplinato dalla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/531/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 297, pag. 1), e, in relazione alla procedura di aggiudicazione di detto appalto, ritenga di essere o di rischiare di essere leso a causa di una pretesa violazione del diritto comunitario in materia di appalti o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto può chiedere l'applicazione della procedura di conciliazione prevista agli artt. 10 e 11 della direttiva 92/13. Ne consegue che la trasposizione nel diritto nazionale risulta necessaria affinché gli interessati possano conoscere l'esistenza di tale procedura ed abbiano così la possibilità di accedervi.
42 Pertanto si deve concludere che gli artt. 9-11 della direttiva 92/13, relativi alla procedura di conciliazione, non sono stati trasposti nel termine prescritto.
43 Alla luce di tutto ciò che precede si deve constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto l'insieme delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dei capitoli 2 e 4 della direttiva 92/13, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 13, n. 1, di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la Commissione e la Repubblica francese sono rimaste parzialmente soccombenti ognuna su alcuni capi, va deciso che ciascuna delle due parti sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine prescritto, l'insieme delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dei capitoli 2 e 4 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, di tale direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese.
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