Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-229/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e João Lopes Fernandes, direttore dell'ufficio legale dell'Istituto nazionale per l'acqua, in qualità di agenti, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbona,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271, pag. 44), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali misure, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e del combinato disposto dell'art. 13 della detta direttiva, dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 giugno 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271, pag. 44; in prosieguo: la «direttiva»), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione di tali misure, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e del combinato disposto dell'art. 13 della detta direttiva, dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).
2 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro due anni dalla sua notifica ed informarne immediatamente la Commissione.
3 La direttiva è stata notificata agli Stati membri l'11 ottobre 1979.
4 A norma del combinato disposto dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI, III, punto 5, dell'Atto di adesione, il termine per il recepimento della direttiva scadeva il 1_ gennaio 1989 per quanto riguarda la Repubblica portoghese.
5 Con lettera 14 marzo 1990 la Repubblica portoghese ha comunicato alla Commissione che la direttiva era stata recepita nel diritto nazionale con il decreto legge 7 marzo 1990, n. 74.
6 Ritenendo che tale decreto legge non avesse trasposto integralmente la direttiva nell'ordinamento giuridico portoghese in quanto non garantiva l'attuazione degli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 3, 4, n. 2, e 5 nonché dalle colonne C, D ed E e dalla nota 10 dell'allegato I della direttiva, la Commissione, con lettera 6 luglio 1993, ha invitato la Repubblica portoghese a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
7 Con lettera 10 giugno 1994 la Repubblica portoghese ha risposto che era in corso la revisione del decreto legge n. 74/90 per completare la trasposizione della direttiva. Secondo le autorità portoghesi, era già stata approntata a questo scopo una bozza di decreto relativo alla qualità delle origini delle acque destinate alla distribuzione. Le disposizioni complementari necessarie per conformarsi a tutti gli obblighi incombenti alla Repubblica portoghese ai sensi della direttiva sarebbero state adottate e comunicate alla Commissione entro tre mesi.
8 Non avendo ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità portoghesi, il 10 giugno 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato in cui la invitava ad emanare, entro due mesi dalla notifica dello stesso, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 3, 4, n. 2, e 5 nonché dalle colonne C, D ed E e dalla nota 10 dell'allegato I della direttiva.
9 Con lettera 9 dicembre 1996 la Repubblica portoghese ha risposto che la normativa nazionale diretta a completare la trasposizione della direttiva era stata oggetto di una nuova analisi tecnica approfondita, ma che, a causa delle modifiche operate in seguito alle ultime elezioni, le bozze di provvedimenti dovevano essere riesaminate dagli uffici dei competenti membri del governo.
10 Poiché la Repubblica portoghese non ha dato altro seguito al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
11 La Repubblica portoghese non nega l'inadempimento descritto dalla Commissione e si limita a far presente che una bozza di modifica del decreto legge n. 74/90 sta per essere pubblicata nel Diário da República.
12 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato integralmente nel termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
13 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto di tale direttiva e dell'Atto di adesione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto di tale direttiva e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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