Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ambiente - Inquinamento idrico - Direttiva 76/464 - Nozione di «scarico» ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva - Condensazione di vapori inquinati su acque di superficie - Condensazione su terreni e tetti
[Direttiva del Consiglio 76/464/CEE, art. 1, n. 2, lett. d)]
Massima
$$La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie. La distanza che separa queste dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorra escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.
La stessa nozione dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane. E' irrilevante al riguardo che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.
Parti
Nel procedimento C-231/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Raad van State dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A. M. L. van Rooij
e
Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel,
con l'intervento di:
Gebr. Van Aarle BV,
" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor van Rooij, da lui stesso;
- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vice direttore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor R. Nadal, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio degli affari giuridici presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor G. zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. J.-J. Evrard, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor van Rooij, rappresentato da lui stesso, del Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel, rappresentato dal signor A.P.L. Verkaik, in qualità di agente, della Gebr. Van Aarle BV, rappresentata dal signor K. Boon, ingegnere, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor G. zur Hausen, assistito dall'avv. M. van Der Woude, del foro di Bruxelles, all'udienza del 25 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 17 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 25 giugno seguente, il Raad van State dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23).
2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal signor Van Rooij avverso il provvedimento con il quale il Dagelijks bestuur van het waterschap di Dommel (amministrazione delle acque di Dommel; in prosieguo: l'«autorità competente») ha respinto il reclamo che egli aveva presentato contro un precedente provvedimento di quest'ultimo che si era rifiutato di adottare provvedimenti cautelari al fine di proteggere acque di superficie.
Ambito normativo
La direttiva 76/464
3 La direttiva 76/464 mira a combattere l'inquinamento delle acque. Essa è stata adottata in base agli artt. 100 e 235 del Trattato CE (divenuti artt. 94 CE e 308 CE).
4 L'art. 1, n. 1, di tale direttiva dispone:
«Fatto salvo l'articolo 8, la presente direttiva si applica:
- alle acque interne superficiali,
- alle acque marine territoriali,
- alle acque interne del litorale,
- alle acque sotterranee».
5 L'art. 1, n. 2, lett. d) ed e), della direttiva 76/464 contiene le seguenti definizioni delle nozioni di «scarico» e di «inquinamento»:
«"scarico"; l'immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato, ad eccezione:
- degli scarichi di fanghi di dragaggio,
- degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali,
- dell'immissione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;
"inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
6 L'art. 2 della direttiva 76/464 impone agli Stati membri di adottare «i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato, conformemente alla presente direttiva le cui disposizioni costituiscono soltanto un primo passo verso tale obiettivo».
7 L'art. 7, nn. 1 e 2 , della detta direttiva dispone:
«1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3».
8 L'art. 10 della direttiva, dal canto suo, dispone:
«Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva».
La normativa olandese
9 La Wet verontreiniging oppervlaktewateren (legge olandese sull'inquinamento delle acque di superficie; in prosieguo: la «WVO») è entrata in vigore il 1_ dicembre 1970. La legge 24 giugno 1981 (Stbl. 1981, pag. 414) ha apportato alla WVO talune modifiche rese necessarie dall'adozione della direttiva 76/464. Dal fascicolo emerge che la WVO è considerata come lo strumento diretto a recepire in diritto olandese la direttiva in esame.
10 Al fine di combattere l'inquinamento delle acque di superficie, l'art. 1 della WVO vieta di introdurvi senza previa autorizzazione rifiuti o sostanze inquinanti o nocive. Il sistema di autorizzazione istituito opera al riguardo una distinzione fra:
- gli scarichi derivanti da un impianto (art. 1, n. 1, della WVO) e
- gli scarichi derivanti da fonti diverse (art. 1, n. 3, della WVO).
11 Ai sensi dell'art. 24 della WVO, l'organismo amministrativo competente in forza dell'art. 1 per rilasciare un'autorizzazione ha il compito, in particolare, di «provvedere ad adottare provvedimenti cautelari vincolanti onde far rispettare quanto è previsto da detta legge o in forza della stessa per quanto concerne l'immissione di sostanze nelle acque di superficie considerate». L'art. 25 della WVO rinvia al riguardo agli artt. 18.3-18.16 della Wet milieubeheer (legge sulla gestione dell'ambiente).
12 Il decreto di esecuzione della WVO del 28 novembre 1974 (Stbl. 1974, pag. 709), contiene disposizioni più precise sugli scarichi che non derivano da un impianto.
13 A tenore dell'art. 3, n. 1, del decreto di esecuzione, è vietato immettere, in qualunque modo o in qualsiasi acqua di superficie, rifiuti o sostanze inquinanti o nocive menzionati nell'allegato di detto decreto.
La causa principale
14 Dal fascicolo emerge che la Gebr. Van Aarle BV (in prosieguo: la «società Van Aarle»), con sede a Sint-Oedenrode, esercisce un'impresa di impregnazione del legno al fine di garantirne una migliore conservazione. A tale scopo, essa usa un metodo di fissazione a vapore di una soluzione salina di protezione, denominata «superwolman». Al riguardo dispone di un'autorizzazione che le è stata accordata in base alla legge sulla gestione dell'ambiente. Durante l'operazione di impregnazione del legno si sprigiona vapore, che in seguito cade e si condensa direttamente o indirettamente sulle acque di superficie circostanti e, in particolare, in un fossato di 1-2 metri di larghezza situato dietro l'azienda Van Aarle e che è asciutto durante una parte dell'anno.
15 Il signor Van Rooij abita accanto all'azienda Van Aarle. Facendo valere che il vapore è inquinato dall'arsenico, dal rame e dal cromo, sostanze menzionate nell'elenco II dell'allegato della direttiva 76/464, si è lamentato dell'inquinamento del fossato e ha chiesto all'autorità competente di adottare nei confronti della detta società provvedimenti cautelari in base all'art. 24 della WVO.
16 Con provvedimento 29 dicembre 1994, l'autorità competente ha respinto tale domanda e successivamente, con provvedimento 21 aprile 1995, ha respinto anche il reclamo che il signor Van Rooij aveva presentato avverso il primo provvedimento. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice di rinvio avverso il rigetto del suo reclamo.
17 Secondo il signor Van Rooij, tanto le condensazioni dirette di vapore inquinato quanto l'immissione indiretta nelle acque di superficie, attraverso un canale di deflusso di acque piovane, del vapore che è caduto condensandosi sui terreni e sui tetti situati nelle vicinanze dell'azienda Van Aarle devono essere considerate come uno scarico soggetto all'obbligo di un'autorizzazione rilasciata in base alla WVO.
18 A questo proposito, il giudice nazionale rileva che, in una precedente causa tra le stesse parti, esso aveva statuito, con sentenza 28 ottobre 1994, che l'immissione nell'atmosfera di vapore inquinato costituisce «un'immissione nelle acque di superficie» per la quale la WVO esige un'autorizzazione preventiva.
19 In tali circostanze il Raad van State dei Paesi Bassi, ritenendo che la causa sollevasse una questione di interpretazione della nozione di "scarico" ai sensi della direttiva 76/464, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di "scarico" di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), debba essere interpretata nel senso che sono ad essa riconducibili le condensazioni di vapore inquinato su acque di superficie. Se rilevi, al riguardo, la distanza alla quale il vapore in parola si condensa sulle acque di superficie.
2) Se possa ricondursi alla nozione di "scarico" il vapore che dapprima si condensa su terreni e tetti, quindi raggiunge le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane, vuoi dall'impianto considerato, vuoi da abitazioni o altri edifici. Se, ai fini della soluzione di tale questione, rilevi la circostanza che il vapore inquinato raggiunga le acque di superficie attraverso il canale di deflusso delle acque piovane dell'impianto considerato o attraverso quello di terzi.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) e/o della questione sub 2), se sia consentito a una normativa nazionale di adottare una diversa e più ampia nozione di "scarico" rispetto a quella figurante nella direttiva».
Sulla prima questione
20 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se la nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 76/464 debba essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie e se al riguardo rilevi la distanza fra il luogo in cui tali vapori sono emessi e le acque sulle quali cadono condensandosi.
21 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464, la nozione di «scarico» è definita come «l'immissione nelle acque di cui al paragrafo 1 delle sostanze indicate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato (...)».
22 Nella sentenza Nederhoff (causa C-232/97, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37), pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza, la Corte ha affermato che la nozione di «scarico» definita dall'art. 1, n. 2, della direttiva 76/464 deve essere intesa nel senso che essa riguarda qualsiasi atto imputabile ad una persona con il quale è immessa, direttamente o indirettamente, nelle acque cui si applica tale direttiva una delle sostanze nocive figuranti nell'elenco I o nell'elenco II del suo allegato.
23 Per quanto concerne i fatti della causa principale, è, anzitutto, pacifico che l'emissione dei vapori è causata da un atto imputabile ad una persona, vale a dire il procedimento con il quale i dipendenti dell'impresa Van Aarle impregnano il legno con un sale protettivo applicando un metodo di fissazione a vapore, inoltre che i vapori emessi contengono arsenico, rame e cromo, sostanze menzionate nell'elenco II dell'allegato della direttiva 76/464, e infine che tali vapori cadono, condensandosi, su acque che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quando il fossato situato dietro l'azienda Van Aarle non è asciutto.
24 Il governo francese nega tuttavia che, in una situazione come quella della causa principale, le emissioni di vapori possano essere considerate uno scarico ai sensi della direttiva 76/464. Esso sostiene, in particolare, che quest'ultima, come è attestato dal suo titolo, il quale si riferisce a sostanze «scaricate» nell'ambiente idrico della Comunità, riguarda soltanto l'inquinamento causato da scarichi di sostanze liquide in un altro ambiente liquido. Orbene, nella fattispecie, l'inquinamento sarebbe causato da vapori e non da sostanze liquide.
25 Si deve rilevare al riguardo che il termine «déversées» figurante nel titolo in lingua francese della direttiva 76/464, anche se milita apparentemente, nella sua comune accezione, a favore dell'interpretazione sostenuta dal governo francese, non è tuttavia riservato esclusivamente alla manipolazione di elementi liquidi e può applicarsi anche ai solidi. Vero è anche che le versioni olandese, danese e greca impiegano nel titolo della direttiva termini - rispettivamente «geloosd», «udledning», «åê÷Ýïíôáé» - che implicano lo stato liquido della sostanza di cui trattasi. Tuttavia, il titolo della direttiva nelle altre versioni linguistiche non corrobora un'interpretazione del genere. Infatti, i termini «discharged» (versione inglese), «Ableitung» (versione tedesca), «vertidas» (versione spagnola), «scaricate» (versione italiana), «lançadas» (versione portoghese), «utsläpp» (versione svedese) e «päästettyjen» (versione finlandese) non implicano necessariamente che la sostanza in esame si trovi allo stato liquido.
26 Tenuto conto di tali divergenze semantiche, occorre esaminare se l'interpretazione sostenuta dal governo francese sia congruente con lo scopo della direttiva.
27 A questo riguardo, un'interpretazione che limitasse la sfera di applicazione della direttiva 76/464 agli scarichi di sostanze nocive che si trovano allo stato liquido sarebbe in contrasto con lo scopo da essa perseguito, il quale, come emerge dal suo primo `considerando', mira a garantire la tutela dell'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello causato da talune sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.
28 Infatti, non si può ammettere che tali sostanze, che sono menzionate nell'allegato della direttiva, siano nocive per l'ambiente idrico della Comunità unicamente quando si trovano allo stato liquido.
29 Ne consegue che la direttiva 76/464 riguarda gli scarichi di tutte le sostanze nocive menzionate nel suo allegato, indipendentemente dal loro stato.
30 Il governo francese fa valere del pari che, in una situazione come quella della causa principale, l'inquinamento mediante i vapori si produce in un primo momento nell'atmosfera e raggiunge soltanto più tardi le acque di superficie. In tali circostanze, non si può sostenere che si tratti di uno scarico ai sensi della direttiva 76/464, ma siffatta situazione rientrerebbe nell'ambito di quelle cui si dovrebbe applicare la direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20).
31 Al riguardo è sufficiente rilevare che il fatto cui fa riferimento il governo francese non è tale da escludere la qualificazione di un fenomeno quale quello della causa principale come scarico ai sensi della direttiva 76/464, dal momento che vi è un inquinamento delle acque di superficie e questo è causato, direttamente o indirettamente, da un atto imputabile ad una persona.
32 Per quanto attiene alla seconda parte della prima questione, la distanza che separa le acque di superficie dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorra escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.
33 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la prima questione come segue: la nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie. La distanza che separa queste dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorra escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.
Sulla seconda questione
34 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 debba essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso di acque piovane e se al riguardo rilevi il fatto che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.
35 Tenuto conto dell'interpretazione del termine di «scarico» accolta dalla Corte al punto 22 della presente sentenza e del contesto fattuale della causa principale, va rilevato che il fatto che i vapori inquinati, dopo la loro condensazione su terreni e tetti, raggiungano le acque di superficie attraverso un canale di deflusso di acque piovane appartenente allo stabilimento considerato, oppure a un terzo, non può impedire che l'inquinamento delle dette acque di superficie sia la conseguenza di un atto imputabile ad una persona, vale a dire l'operazione di impregnazione del legno effettuata dall'impresa Van Aarle.
36 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione come segue: la nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane. E' irrilevante al riguardo che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.
Sulla terza questione
37 Alla luce delle soluzioni apportate alle prime due questioni, non si deve risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dai governi olandese, francese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi con sentenza 17 giugno 1997, dichiara:
1) La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie. La distanza che separa queste dal luogo di emissione dei vapori inquinati rileva soltanto per stabilire se occorra escludere che l'inquinamento delle acque possa, in base alla comune esperienza, essere considerato prevedibile, e quindi per impedire che tale inquinamento sia imputato a chi è causa dei vapori.
2) La nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 76/464 dev'essere interpretata nel senso che in essa rientra l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane. E' irrilevante al riguardo che il canale di cui trattasi appartenga allo stabilimento considerato o a un terzo.
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