Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Tributo sul trasferimento di valori mobiliari - Nozione - Operazioni di borsa - Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 12, n. 1, lett. a)]
Massima
L'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che esso consente la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto che la società che tali azioni ha emesso sia ammessa in borsa, e indipendentemente dal fatto che il trasferimento delle azioni avvenga mediante operazioni di borsa ovvero direttamente tra il cedente ed il cessionario.
Parti
Nel procedimento C-236/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Skatteministeriet
e
Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte dirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25)
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray, H. Ragnemalm (relatore), R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Skatteministeriet, dall'avv. Elkiær Andersen, del foro di Copenaghen;
- per l'Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan, dall'avv. Henrik Christrup, del foro di Copenaghen;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal signor Franz Cede, Botschafter presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. Støvlbæk e dalla signora Hélène Michard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dello Skatteministeriet, rappresentato dagli avv.ti Elkiær Andersen e Peter Biering, del foro di Copenaghen, dell'Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan, con l'avv. Henrik Christrup, del governo francese, rappresentato dal signor Sujiro Seam, segretario agli Affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Hans Støvlbæk, all'udienza del 25 giugno 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 27 giugno seguente, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è insorta nell'ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (in prosieguo: il «ministero delle Finanze») e l'Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (in prosieguo: la «Codan») in merito al pagamento di un'imposta sul trasferimento di azioni.
3 La direttiva è volta, in particolare, ad armonizzare gli elementi che contribuiscono alla fissazione e alla riscossione dell'imposta gravante sui conferimenti di capitali in società nella Comunità, nel contesto dell'eliminazione degli ostacoli fiscali che si frappongono alla libera circolazione dei capitali (v., segnatamente, sentenza 5 marzo 1998, causa C-347/96, Solred, Racc. pag. I-937, punto 3).
4 L'art. 4 della direttiva elenca le operazioni che danno luogo alla riscossione delle imposte sui conferimenti, nonché di quelle che gli Stati membri hanno facoltà di assoggettare alla suddetta imposta.
5 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva, oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non possono applicare nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per le operazioni in tale norma enumerate, e segnatamente per le operazioni previste all'art. 4. L'art. 11 della direttiva vieta tale tipo di imposizione per talune altre operazioni.
6 L'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva recita che, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11, gli Stati membri possono applicare «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no».
7 Il tenore dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva non è identico in tutte le versioni linguistiche. I testi danese e tedesco, al posto dell'espressione «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari», contengono quella di «imposte sulle operazioni di borsa».
8 L'art. 1, n. 1, della legge danese 22 aprile 1987, n. 228, concernente l'imposta sui trasferimenti di azioni, così dispone:
«All'atto della vendita o dello scambio di azioni danesi o straniere, di quote sociali negoziabili, di titoli di società di investimento e titoli analoghi deve essere corrisposta l'imposta statale ai sensi delle disposizioni della presente legge».
9 Emerge dall'art. 2 della legge n. 228 che il fatto generatore dell'imposta è costituito dall'accordo relativo al trasferimento di azioni. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge n. 228 vi è esenzione da imposta, tra l'altro, in caso di primo trasferimento dall'emittente al primo acquirente, oppure allorquando azioni siano scambiate presso l'emittente contro nuove azioni della stessa natura e dello stesso valore, nonché quando, in caso di fusione di società, avvenga un trasferimento di azioni dalla società che cessa di esistere a quella che prosegue l'attività, o alla società nuova.
10 Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 228, la tassa, all'epoca del trasferimento di cui alla causa in via principale, ammontava all'1% del totale dei valori mobiliari trasferiti. In seguito a modifica di tale legge, tale imposta veniva ridotta allo 0,50%.
11 Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 228, l'obbligo relativo al pagamento dell'imposta è posta in capo al cedente, a meno che esso non risieda all'estero, nel qual caso la tassa andrà pagata dall'acquirente.
12 L'art. 4 della legge n. 228 ha subìto ulteriori modifiche, cosicché la tassa non è oggi pagata allorquando il cedente sia stabilito all'estero e l'acquirente risieda in Danimarca.
13 Nel giugno 1990 la Codan concludeva un accordo con tre società britanniche, la Sun Insurance Office Ltd, la London Assurance e l'Alliance Assurance Co. Ltd, le quali detenevano la totalità del capitale sociale della società danese Fjerde Sø A/S (in prosieguo: la «Fjerde Sø»). Tale contratto verteva sul rilevamento dell'intero capitale azionario di quest'ultima. La Fjerde Sø non era quotata in borsa. Il valore delle azioni cedute ammontava a 850 004 134 DKR.
14 Le azioni della Fjerde Sø erano trasferite dalle società britanniche alla Codan, e quest'ultima, in data 5 luglio 1990, in occasione di un'assemblea generale straordinaria, decideva di aumentare il capitale sociale per un importo di valore corrispondente a quello delle azioni conferite. La totalità delle azioni risultanti da tale aumento veniva ceduta alle società britanniche a guisa di prezzo del capitale della Fjerde Sø.
15 A seguito dell'aumento di capitale sociale della Codan, quest'ultima, in data 3 dicembre 1991, versava l'imposta sui conferimenti conformemente alla legge danese 23 maggio 1973, n. 284, relativa al diritto di conferimento, legge che ha trasposto la direttiva in diritto interno. L'importo versato costituiva l'1% del valore dell'apporto complessivo, vale a dire 8 500 041 DKR.
16 L'amministrazione tributaria danese tuttavia, conformemente alla legge n. 228, esigeva del pari il versamento dell'imposta dell'1% a titolo di trasferimento di azioni. Essendosi la Codan rifiutatasi di pagare tale imposta, il ministero delle Finanze la citava dinanzi all'Østre Landsret, chiedendo il pagamento della somma di 8 500 041 DKR, corrispondente alla tassa suddetta comprensiva di interessi.
17 Ritenendo che la risoluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva, l'Østre Landsret ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vada interpretato nel senso che tale disposizione consenta la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni a prescindere dal fatto che la società che le ha emesse sia ammessa in borsa e indipendentemente dal fatto che il trasferimento di azioni avvenga mediante operazioni di borsa ovvero direttamente fra il cedente e il cessionario».
18 In limine litis, occorre rilevare che le parti in via principale sono d'accordo nell'affermare che la fattispecie in esame costituisce un'operazione la quale, aumentando il capitale sociale della Codan per mezzo del conferimento delle azioni della Fjerde Sø, rientra nell'ambito della direttiva.
19 Partendo dalla suddetta ipotesi, la Codan sostiene che tale operazione non può essere assoggettata a doppia imposizione, visto che la deroga di cui all'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva autorizza l'applicazione di imposta sui trasferimenti di azioni unicamente in caso di operazioni di borsa.
20 Per parte sua, il ministero delle Finanze, i governi francese, austriaco e finlandese nonché la Commissione sostengono invece che la norma di cui è causa in via principale non possa essere interpretata nel senso di limitarla alle operazioni di borsa.
21 A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 12, n. 1, della direttiva contiene un elenco esauriente di tributi diversi dall'imposta sui conferimenti che, in deroga ai citati artt. 10 e 11, possono essere imposti alle società di capitali all'atto del compimento delle operazioni dalla stessa norma previste (sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask e a., Racc. pag. I-6783, punto 18).
22 Occorre del pari rammentare che la deroga di cui all'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva fa riferimento, nella versione danese, alle «imposte sulle operazioni di borsa, riscosse forfettariamente o no».
23 Tuttavia, anche se la versione tedesca fa uso dell'espressione equivalente a «imposte sulle operazioni di borsa», nella maggior parte delle altre versioni linguistiche della direttiva, vale a dire le versioni greca, spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese e inglese, figura l'espressione «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari».
24 La Codan sostiene che il testo danese della direttiva è formulato in modo così concreto da far nascere diritti in capo ai singoli e alle società. Le persone giuridiche interessate aventi sede in Danimarca sarebbero pertanto legittimate ad avvalersi della versione danese della direttiva. Inoltre, la finalità di un corretto funzionamento del mercato comune comporterebbe che una disposizione derogatoria, tale da consentire agli Stati membri di riscuotere un tributo particolare, come è il caso dell'art. 12 della direttiva, vada interpretata restrittivamente in caso di dubbio. Da ultimo, dalla diversità fra le diverse versioni linguistiche emergerebbe che non è possibile interpretare in modo uniforme l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva medesima.
25 A tal proposito, va innanzitutto considerato, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, che l'interpretazione di una norma comunitaria comporta il raffronto delle sue versioni linguistiche (v. sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 18).
26 Occorre del pari sottolineare che la necessità di un'interpretazione uniforme di tali versioni linguistiche implica, in caso di divergenza tra le versioni stesse, che la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. I-4291, punto 28, nonché 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e. a., Racc. pag. I-5403, punto 28).
27 Da ultimo, per quanto riguarda la finalità della direttiva, essa, come risulta dal preambolo, è intesa a promuovere la libertà di circolazione dei capitali, considerata presupposto essenziale della creazione di un'unione economica avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di tale scopo richiede, per quanto riguarda l'onere tributario gravante sui conferimenti di capitali, la soppressione delle imposte indirette vigenti negli Stati membri e l'applicazione, in loro vece, di un'imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri (sentenza 11 giugno 1996, causa C-2/94, Denkavit International e. a., Racc. pag. I-2827, punto 16, nonché Fantask e. a., precitata, punto 13).
28 Emerge pertanto, sia da un principio generale interpretativo del diritto comunitario che dalla finalità della direttiva medesima, che le sue norme vanno interpretate in modo uniforme.
29 Non tener conto infatti del modo chiaro in cui è formulata la grande maggioranza delle versioni linguistiche dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, distinguendo così tra le società quotate in borsa e quelle che non lo sono, non solo nuocerebbe all'esigenza di un'uniforme interpretazione della stessa, ma potrebbe altresì condurre a distorsioni di concorrenza e dissuadere talune società dall'accesso in borsa.
30 Occorre pertanto rilevare che l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva non può essere interpretato nel senso di limitare la possibilità, per gli Stati membri, di applicare imposte alle sole operazioni di borsa.
31 Sulla base di quanto detto in precedenza, si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva va interpretato nel senso che esso consente la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto che la società che tali azioni ha emesso sia quotata in borsa, e indipendentemente dal fatto che il trasferimento di azioni avvenga mediante operazioni borsistiche ovvero direttamente fra il cedente e il cessionario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi francese, austriaco e finlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Østre Landsret, con ordinanza 24 giugno 1997, dichiara:
L'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che esso consente la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto che la società che tali azioni ha emesso sia quotata in borsa, e indipendentemente dal fatto che il trasferimento di azioni avvenga mediante operazioni borsistiche ovvero direttamente fra il cedente e il cessionario.
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