Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Assicurazione diretta - Direttive 73/239 e 79/267 - Divieto per gli Stati membri di fissare talune regole relative alla scelta, da parte delle compagnie di assicurazione, dei loro attivi - Normativa nazionale che vieta alle compagnie di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del 5% dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni - Incompatibilità - Effetto diretto delle disposizioni comunitarie
(Direttive del Consiglio 73/239, art. 18, n. 1; 79/267, art. 21, n. 1; 92/49, art. 26, e 92/96, art. 27)
Massima
Gli artt. 18, n. 1, della prima direttiva 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della prima direttiva 79/267, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, che stabiliscono che gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta, da parte delle compagnie di assicurazione, degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche, si oppongono ad una norma giuridica nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del 5% dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni nazionale o straniera, senza autorizzazione amministrativa.
Dalla formulazione stessa delle disposizioni di cui trattasi risulta che gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi normativa circa la scelta degli attivi che costituiscono le riserve disponibili delle compagnie di assicurazione, sia che si tratti di normative relative alla qualità sia che si tratti di normative relative alla quantità di questi attivi.
Le disposizioni sopra menzionate sono del resto sufficientemente precise ed incondizionate per essere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una norma di diritto nazionale con esse incompatibile.
Parti
Nel procedimento C-241/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Regeringsrätten (Svezia) nel procedimento avviato dinanzi ad esso dalla
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ),
" domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 18, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificato dall'art. 26 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), e 21, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1), come modificato dall'art. 27 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), dagli avv.ti J.-M. Bexhed e B. Berndtsson, del foro di Stoccolma;
- per il governo svedese, dalla signora L. Nordling, rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo norvegese, dal signor Jan Bugge-Mahrt, direttore generale aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis e dalla signora C. Tufvesson, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), con gli avv.ti J.-M. Bexhed e O. Lindén, del foro di Stoccolma, del governo svedese, rappresentato dal signor A. Kruse, departementsråd presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora C. Tufvesson, all'udienza del 10 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 2 luglio seguente, il Regeringsrätten ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 18, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificato dall'art. 26 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), e 21, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1), come modificato dall'art. 27 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento avviato dalla Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (in prosieguo: la «Skandia»), società per azioni che opera nel settore delle assicurazioni con sede a Stoccolma (Svezia), relativamente all'obbligo di limitare la sua partecipazione nella società per azioni Kungsdialysen AB (in prosieguo: la «Kungsdialysen») al 5% dei diritti di voto corrispondenti alla totalità delle azioni, in conformità alla normativa svedese.
Il diritto comunitario
3 L'accesso all'attività di assicurazione e il suo esercizio sono disciplinati a livello comunitario in particolare dalle direttive 73/239 e 79/267, che riguardano rispettivamente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta sulla vita.
4 Per quanto riguarda l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, l'art. 8, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 6 della direttiva 92/49, stabilisce:
«Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:
(...)
b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
(...)».
5 L'art. 13 della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 9 della direttiva 92/49, prevede:
«1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.
2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.
(...)».
6 L'art. 15 della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 17 della direttiva 92/49, recita:
«1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate alla direttiva 91/674/CEE.
2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati nella Comunità tali attivi debbono essere situati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.
(...)».
7 L'art. 18 della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, precisa:
«Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15».
8 L'art. 22, n. 5, della direttiva 92/49 aggiunge:
«Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi».
9 Per quanto riguarda l'assicurazione diretta sulla vita, l'art. 8, n. 1, della direttiva 79/267, come modificata dall'art. 5 della direttiva 92/96, stabilisce:
«Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:
(...)
b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
(...)».
10 L'art. 15 della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 8 della direttiva 92/96, prevede:
«1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. (...)
2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.
(...)».
11 L'art. 17 della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 18 della direttiva 92/96, enuncia:
«1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti.
(...)
3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 24 della direttiva 92/96/CEE. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.
(...)».
12 L'art. 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, precisa:
«Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 17».
13 L'art. 22, n. 5, della direttiva 92/96 aggiunge:
«Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi».
14 L'art. 13 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICBVM) (GU L 375, pag. 3), prevede che «la società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 1, paragrafo 2». Quest'ultima disposizione riguarda l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico.
15 Infine, ai sensi dell'art. 25 della direttiva 85/611:
«1. Una società di investimento o una società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, non può acquistare azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.
Fino ad un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nelle legislazioni degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.
2. Inoltre, una società d'investimento o un fondo comune non può acquistare più del:
- 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,
- 10% di obbligazioni di uno stesso emittente,
- 10% di quote di uno stesso organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino.
(...)».
La normativa svedese
16 Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del capitolo I della Försäkringsrörelselagen (1982:713) (legge svedese del 1982 relativa all'esercizio dell'attività assicurativa, in prosieguo: la «FRL»), un'impresa di assicurazione non può, salvo motivi particolari, esercitare un'attività diversa dall'attività assicurativa.
17 L'art. 17 del capitolo 7 della FRL stabilisce:
«Senza autorizzazione del Finansinspektionen [Ispettorato delle finanze], una compagnia di assicurazioni non può possedere in una società per azioni svedese o straniera una quantità di azioni che corrisponda ad un numero di voti superiore al 5% del numero di voti della totalità delle azioni. Se la compagnia di assicurazioni appartiene ad un gruppo, tale condizione si applica all'intero gruppo. Per il calcolo della partecipazione del gruppo, fino ad un limite corrispondente al 5% del totale di voti della società per azioni, non saranno comunque considerate le azioni detenute dalle società bancarie del gruppo o dalle filiali delle società bancarie.
Il primo comma non si applica ad azioni o partecipazioni presso compagnie di assicurazioni o presso persone giuridiche che come attività esclusiva detengono azioni in una società di assicurazioni per azioni, prestano capitali di garanzia per mutue compagnie di assicurazioni, amministrano proprietà immobiliari di una compagnia di assicurazioni o assistono la compagnia di assicurazioni nell'esercizio della sua attività. Tuttavia, il primo comma si applica alle azioni o partecipazioni presso persone giuridiche che detengono direttamente o indirettamente gli attivi di cui all'art. 10, primo comma, se gli attivi non sono stati costituiti da azioni o partecipazioni relative a società di assicurazioni per azioni o a corrispondenti società straniere.
Si applica l'art. 17, lett. a), quanto al diritto delle compagnie di assicurazioni di detenere azioni o partecipazioni presso società che svolgono qualsiasi tipo di attività finanziaria».
18 L'espressione «attivi di cui all'art. 10, primo comma» si applica agli attivi utilizzati per coprire le riserve tecniche.
19 La lagen (1948:433) om försäkringsrörelse (in prosieguo: la «legge del 1948 relativa all'attività assicurativa») conteneva già una disposizione equivalente a quella che figura all'art. 17, primo comma, prima e seconda frase, del capitolo 7 della FRL. In base ai lavori preparatori della legge del 1948 relativa all'attività assicurativa, una tale norma mirava ad impedire che le compagnie di assicurazione acquisissero un'influenza troppo rilevante su imprese esterne al settore delle assicurazioni.
20 Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del capitolo 7 della FRL, il Finansinspektionen può concedere ad una compagnia di assicurazione una deroga al diritto di possedere in una società per azioni svedese o estera una quantità di azioni che corrisponda ad un numero di voti superiore al 5% della totalità delle azioni.
La causa a qua
21 La Skandia detiene la totalità della compagnia di assicurazione vita Livförsäkringsaktiebolaget Standia (publ) (in prosieguo: la «Skandia vita»). La Skandia e la Skandia vita detengono insieme la Skandia Investment AB (publ) (in prosieguo: la «Skandia Investment»), società che effettua investimenti in piccole e medie imprese.
22 Con lettera 29 dicembre 1995, la Skandia ha comunicato al Finansinspektionen che la Skandia Investment aveva aumentato la sua partecipazione nella Kungsdialysen, una società attiva nel campo della dialisi. Con tale operazione la Skandia Investment ha aumentato i suoi diritti di voto nel Kungsdialysen dal 5% al 9,2% e la sua quota di capitale sociale dal 30,8% al 33,9%. Le azioni detenute in seguito a questa operazione facevano parte delle riserve disponibili della Skandia e della Skandia vita, cioè delle riserve che non corrispondono alle riserve tecniche.
23 In questa lettera, la Skandia ha comunicato che l'art. 17, primo comma, del capitolo 7 della FRL (in prosieguo: la «regola del 5%») era incompatibile con gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati.
24 Con decisione 21 marzo 1996, il Finansinspektionen ha ritenuto che queste disposizioni comunitarie non avessero efficacia diretta, poiché non erano sufficientemente chiare e precise, di modo che la Skandia era tenuta a rispettare la regola del 5%. Essa ha chiesto alla Skandia di adottare tutte le misure necessarie per ridurre, al più tardi entro il 1_ settembre 1996, la sua partecipazione nella Kungsdialysen fino al massimo al 5% del numero di voti di tutte le azioni di tale società.
25 L'opposizione che la Skandia ha presentato contro questa decisione dinanzi al governo svedese è stata respinta con decisione del 15 agosto 1996.
26 Il 6 settembre 1996 la Skandia ha presentato un ricorso contro la decisione del governo dinanzi al giudice nazionale affinché ne controllasse la legittimità.
27 In considerazione di tale ricorso, la Finansinspektionen con decisione 10 ottobre 1996 ha prorogato il termine imposto alla Skandia Investment per ridurre la sua partecipazione nella Kungsdialysen fino ad una data da comunicarsi successivamente e al massimo fino a tre mesi a decorrere dal momento in cui il Regeringsrätten si sarebbe pronunciato definitivamente.
28 Il governo svedese ritiene, contrariamente alla tesi sostenuta dal Finansinspektionen, che gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati, siano sufficientemente chiari e precisi per creare diritti a vantaggio dei singoli. Esso sostiene tuttavia che queste disposizioni mirano principalmente ad impedire che disposizioni nazionali impongano o vietino alle compagnie di assicurazione di investire le loro riserve disponibili in talune categorie di attivi. Questi articoli non vieterebbero quindi qualsiasi forma di regolamentazione circa le riserve disponibili. Pertanto, nulla impedirebbe ad uno Stato membro di adottare norme intese a limitare l'influenza che una compagnia di assicurazione esercita, mediante le partecipazioni che essa detiene, su altre imprese.
29 Secondo la Skandia, la regola del 5% costituisce una restrizione quantitativa relativa all'investimento, da parte delle compagnie di assicurazione, delle loro riserve disponibili, incompatibile con gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati, i quali producono effetti diretti. Se una tale limitazione fosse ammessa, le compagnie di assicurazione svedese subirebbero una distorsione di concorrenza rispetto a quelle stabilite in altri Stati membri. Una tale norma renderebbe anche più difficile, a danno dei consumatori, la realizzazione del mercato interno delle prestazioni di servizi in materia di assicurazione dell'Unione europea.
30 In tale situazione il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se sia compatibile con l'art. 18, n. 1, della direttiva 73/239/CEE, nella versione di cui all'art. 26 della direttiva 92/49/CEE, e con l'art. 21, n. 1, della direttiva 79/267/CEE, nella versione di cui all'art. 27 della direttiva 92/96/CEE, il fatto che una normativa nazionale prescriva che, quanto alle riserve disponibili (vale a dire, quanto agli attivi della società che non corrispondono a riserve tecniche), una compagnia di assicurazione, priva di una speciale autorizzazione amministrativa, non possa detenere in una società per azioni nazionale o straniera una quantità di azioni corrispondente ad un numero di voti superiore al 5% del numero di voti di tutte le azioni.
In caso di soluzione negativa della questione n. 1:
2) Se i summenzionati articoli delle direttive abbiano natura tale - per quanto attiene alla loro chiarezza, ecc. - che un tribunale nazionale deve disapplicare una disposizione nazionale avente un contenuto come quello descritto quando deve esaminare la liceità dell'investimento delle riserve disponibili di una compagnia di assicurazione».
Sulla prima questione
31 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, si oppongano ad una norma di diritto nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di riserve disponibili, azioni che corrispondono a più del 5% dell'insieme dei voti di una società per azioni nazionale o straniera, senza autorizzazione amministrativa.
32 Secondo i governi svedese, finlandese e norvegese, gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati, vietano agli Stati membri di imporre restrizioni qualitative circa la scelta degli attivi che costituiscono le riserve disponibili delle compagnie di assicurazione. Gli Stati membri non potrebbero quindi obbligare tali compagnie ad investire le loro riserve disponibili in categorie determinate di attivi. Per contro, essi rimarrebbero liberi di imporre loro restrizioni quantitative circa l'investimento degli attivi che costituiscono tali riserve.
33 L'adozione da parte degli Stati membri di misure che limitano la quantità di attivi che possono essere investiti dalle compagnie di assicurazione in altre società mirerebbe, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), delle direttive 73/239 e 79/267, modificato, da un lato, ad evitare una concentrazione delle partecipazioni e un'influenza troppo grande delle compagnie di assicurazione in società che svolgono un'attività estranea al settore dell'assicurazione e, dall'altro, a tutelare gli assicurati contro i rischi finanziari collegati alla partecipazione di queste società all'attività estranea all'assicurazione.
34 Il divieto, per le compagnie di assicurazione, di esercitare un'attività estranea all'assicurazione potrebbe essere facilmente aggirato se gli Stati membri non potessero impedire a queste compagnie di detenere partecipazioni in azioni «notevoli» o «sostanziali» in società che svolgono attività estranee al settore dell'assicurazione. Spetterebbe ad ogni Stato membro definire la nozione di influenza «notevole» o «sostanziale» in tali società.
35 Il governo svedese fa riferimento in particolare alla direttiva 85/611, la quale prevede, all'art. 13, che le società di investimento non possano svolgere attività diverse dalla gestione di fondi di investimento in valori mobiliari e precisa, all'art. 25, che tali società non possono acquistare azioni che diano diritto di voto o che consentano loro di esercitare un«'influenza notevole» sulla gestione degli emittenti dei valori che esse gestiscono. Anche se la nozione di «influenza notevole» non è precisata dalla direttiva 85/611, la maggioranza degli Stati membri si sarebbe dichiarata, nel corso dei lavori preparatori, favorevole ad un limite esplicito del 5% delle azioni che danno diritto di voto.
36 Questo governo fa valere infine che una norma di diritto nazionale, quale la regola del 5% di cui trattasi nella causa a qua, risulta tanto più ragionevole in quanto l'amministrazione nazionale può, come nella fattispecie, autorizzare una compagnia di assicurazione a superare questo limite in casi particolari.
37 Occorre ricordare innanzi tutto che le direttive 73/239 e 79/267, adottate sulla base dell'art. 57, n. 2, del Trattato CEE, hanno come obiettivo di facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento delle imprese che operano rispettivamente nei settori delle assicurazioni non vita e delle assicurazioni vita (v. secondo `considerando' della direttiva 73/239 e primo `considerando' della direttiva 79/267).
38 Occorre ricordare che le direttive 92/49 e 92/96, che modificano le direttive 73/239 e 79/267, anch'esse adottate sulla base dell'art. 57, n. 2, nonché su quella dell'art. 66 del Trattato CEE mirano a completare il mercato interno nei settori delle assicurazioni non vita e delle assicurazioni vita, sotto il doppio punto di vista della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.
39 Al fine di raggiungere tali obiettivi, le direttive 92/49 e 92/96 hanno per oggetto di attuare le «forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziali, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine» (v. quinto `considerando' di queste due direttive).
40 Lo Stato membro d'origine ha pertanto competenza esclusiva, in conformità agli artt. 13 della direttiva 73/239 e 15 della direttiva 79/267, modificati, a procedere alla vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione, la quale comprende, in particolare, la verifica, per l'insieme delle loro attività, del loro stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche nonché delle attività di contropartita.
41 Gli artt. 15 della direttiva 73/239 e 17 della direttiva 79/267, modificati, prevedono, inoltre, che lo Stato membro d'origine prescriva ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività, rappresentate da attivi congrui e, per i rischi situati nella Comunità, localizzati in quest'ultima. L'art. 22, n. 5, delle direttive 92/49 e 92/96 aggiunge che gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.
42 Per contro gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati, stabiliscono, in termini chiari e imperativi, che «gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche (...)».
43 Risulta pertanto dalla formulazione stessa degli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267, modificati, che gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi normativa circa la scelta degli attivi che costituiscono le riserve disponibili delle compagnie di assicurazioni, sia che si tratti di normative relative alla qualità sia che si tratti di normative relative alla quantità di questi attivi.
44 Inoltre, occorre rilevare che l'applicazione da parte di uno Stato membro alle compagnie di assicurazione assoggettate al suo controllo di una norma giuridica nazionale, quale la regola del 5%, può comportare, rispetto alle compagnie di assicurazione assoggettate al controllo degli altri Stati membri la cui normativa non contiene una tale regola, distorsioni di concorrenza incompatibili con il mercato interno che le direttive 92/49 e 92/96 mirano in particolare ad attuare nei settori delle assicurazioni non vita e delle assicurazioni vita.
45 Una tale norma non può essere nemmeno giustificata dall'obbligo per gli Stati membri di controllare, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), delle direttive 73/239 e 79/267, modificato, che le compagnie di assicurazione limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa ed alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale.
46 Infatti, occorre constatare che la formulazione di una tale disposizione non vieta affatto alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni in una società che esercita un'attività estranea all'assicurazione.
47 D'altra parte, occorre sottolineare che il divieto imposto alle compagnie di assicurazione di esercitare attività commerciali estranee all'assicurazione, previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), delle direttive 73/239 e 79/268, modificato, mira in particolare a tutelare gli interessi degli assicurati contro i rischi che potrebbe comportare l'esercizio di tali attività per la solvibilità di queste compagnie. Ne deriva che la disposizione sopramenzionata non impedisce alle imprese di assicurazione di detenere azioni di società che esercitano la loro attività commerciale al di fuori dell'assicurazione e nel cui patrimonio sono accantonati i rischi finanziari.
48 Per quanto riguarda l'argomento del governo svedese relativo alla direttiva 85/611, occorre rilevare che, se il legislatore comunitario avesse voluto introdurre, nel settore delle assicurazioni, una restrizione analoga a quella che deriva per le società di investimento dall'art. 25 di tale direttiva, avrebbe potuto farlo in occasione delle modifiche apportate alle direttive 73/239 e 79/267, in particolare dalle direttive 92/49 e 92/96.
49 Da quanto precede deriva che la semplice detenzione di quote in una società che esercita un'attività estranea all'assicurazione non è di per sé incompatibile né con la formulazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), delle direttive 73/239 e 79/267, modificato, né con l'obiettivo che esso persegue.
50 Il semplice fatto che le autorità nazionali competenti possano concedere discrezionalmente deroghe alla regola del 5% non può rendere quest'ultima compatibile con gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267 (v., in tal senso, sentenza 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 203, punto 10).
51 Certo esiste il rischio che taluni investimenti compromettano la solvibilità delle compagnie di assicurazione. Per far fronte a un tale rischio spetta alle autorità nazionali di controllo dello Stato membro di origine esercitare, in conformità agli artt. 13 e seguenti della direttiva 73/239 e 15 e seguenti della direttiva 79/267, modificati, una vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione.
52 In ogni caso, come hanno giustamente rilevato la Skandia e la Commissione, il fatto che la regola del 5% prenda in considerazione la percentuale dei diritti di voto e non la quota di capitale detenuta dalle compagnie di assicurazione in una società per azioni dimostra che una tale regola non ha per oggetto di assicurare la stabilità finanziaria di queste compagnie, ma di limitare le influenze che queste ultime possono esercitare in tali società.
53 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che gli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, si oppongono ad una norma giuridica nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del 5% dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni nazionale o straniera, senza autorizzazione amministrativa.
Sulla seconda questione
54 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se le disposizioni degli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, siano sufficientemente precise ed incondizionate per essere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale con esse incompatibile.
55 Occorre rilevare che l'obbligo imposto agli Stati membri dalle disposizioni sopramenzionate di non fissare alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche è formulato in maniera chiara e incondizionata e non necessita di alcun provvedimento particolare di attuazione.
56 Ne deriva che tali disposizioni possono essere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale con esse incompatibile.
57 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che le disposizioni degli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, sono sufficientemente precise ed incondizionate per essere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una norma di diritto nazionale con esse incompatibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Le spese sostenute dai governi svedese, finlandese e norvegese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Regeringsrätten, con ordinanza 11 giugno 1997, dichiara:
1) Gli artt. 18, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dall'art. 26 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e 21, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificato dall'art. 27 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), si oppongono ad una norma giuridica nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del 5% dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni nazionale o straniera, senza autorizzazione amministrativa.
2) Le disposizioni degli artt. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva 92/96, sono sufficientemente precise ed incondizionate per essere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dell'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una norma di diritto nazionale con esse incompatibile.
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