Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Mancata risposta alla comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 - Divieto per la Commissione di archiviare una denuncia in presenza di circostanze particolari - Ammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, art. 6]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]
Massima
1 Nel dichiarare che circostanze particolari potevano impedire alla Commissione di archiviare una denuncia qualora la denunciante non avesse risposto ad una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63 entro il termine impartitole dalla Commissione, il Tribunale ha correttamente contemperato le esigenze di una sana amministrazione e della certezza del diritto con quelle della tutela delle garanzie procedurali offerte ai denuncianti.
(v. punto 71)
2 Un motivo presentato per la prima volta nell'ambito di un'impugnazione dinanzi alla Corte deve esser dichiarato irricevibile. Infatti, il consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso le decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
(v. punto 79)
3 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
Il Tribunale, infatti, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto e, dall'altro, a valutare tali fatti.
(v. punti 91-92)
Parti
Nel procedimento C-266/97 P,
Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA), con sede in Aalsmeer (Paesi Bassi), con l'avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 14 maggio 1997 nella causa T-77/94, VGB e a./Commissione (Racc. pag. II-759),
procedimento in cui le altre parti sono:
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV e M. Verhaar BV, tutte con sede in Aalsmeer (Paesi Bassi), con l'avv. J.A.M.P. Keijser, del foro di Nimega, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde,
ricorrenti in primo grado,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 dicembre 1998, nel corso della quale la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) è stata rappresentata dall'avv. G. van der Wal, la Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), la Florimex BV, la Inkoop Service Aalsmeer BV e la M. Verhaar BV, dall'avv. J.A.M.P. Keijser e la Commissione dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 luglio 1997, la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (in prosieguo: la «VBA») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1997, causa T-77/94, VGB e a./Commissione (Racc. pag. II-759; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della Commissione contenuta in una lettera del 20 dicembre 1993 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha rifiutato di dare seguito favorevole alle denunce proposte dalla Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (in prosieguo: la «VGB»), dalla Florimex BV (in prosieguo: la «Florimex»), dalla Inkoop Service Aalsmeer BV (in prosieguo: la «Inkoop Service Aalsmeer») e dalla Verhaar BV (in prosieguo: la «Verhaar») in merito ai contratti commerciali stipulati dalla VBA con taluni suoi fornitori.
2 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 1997, la VGB, la Florimex, la Inkoop Service Aalsmeer e la Verhaar hanno proposto ricorso incidentale contro la sentenza impugnata, nella parte in cui quest'ultima ha respinto i loro motivi e argomenti attinenti al rifiuto della Commissione di accogliere le loro denunce dirette contro i contratti relativi al centro commerciale Cultra (in prosieguo: gli «accordi Cultra») stipulati dalla VBA con taluni grossisti.
I fatti dinanzi al Tribunale
3 Come risulta dalla sentenza impugnata, la VBA è una società cooperativa di diritto olandese che raggruppa coltivatori di fiori e piante ornamentali, la quale organizza, nella sua area commerciale di Aalsmeer, vendite all'asta di prodotti della floricoltura. Una parte della sua area commerciale è riservata alla locazione, in particolare ai grossisti di fiori recisi e ai distributori di piante d'appartamento, di «locali commerciali» dedicati all'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti della floricoltura (punto 1).
4 La VGB è un'associazione che raggruppa numerosi grossisti olandesi di prodotti della floricoltura, tra i quali la Florimex, nonché grossisti stabiliti nell'area della VBA (punto 2).
5 La Florimex è un'impresa di commercio in fiori con sede in Aalsmeer, nei pressi del complesso della VBA. Essa importa prodotti della floricoltura provenienti dagli Stati membri della Comunità europea e da paesi terzi, per rivenderli sostanzialmente a grossisti con sede nei Paesi Bassi (punto 3).
6 La Verhaar è un grossista di prodotti della floricoltura stabilito nell'area della VBA. La Inkoop Service Aalsmeer è una società controllata della Verhaar stabilita nel centro commerciale Cultra, nell'area della VBA (punto 4).
7 L'art. 17 dello statuto della VBA obbliga i suoi membri a vendere, con la sua intermediazione, tutti i prodotti idonei al consumo coltivati nelle loro aziende. Ai membri viene fatturato un diritto o commissione («diritto d'asta») a titolo di servizi forniti dalla VBA. Nel 1991 tale commissione ammontava al 5,7% degli incassi di vendita (punto 5).
8 Fino al 1_ maggio 1988 l'art. 5, punti 10 e 11, del regolamento delle aste della VBA impediva l'utilizzo dei suoi locali per le consegne, gli acquisti e le vendite di prodotti della floricoltura che non transitassero per le sue aste. Nella prassi l'autorizzazione della VBA per le operazioni commerciali nelle sue infrastrutture relative a prodotti che non transitassero per le aste da essa organizzate era accordata solamente nell'ambito di determinati contratti tipo denominati «handelsovereenkomsten» (contratti commerciali), oppure contro il pagamento di una commissione del 10% (punto 6).
9 Con tali contratti commerciali la VBA accordava a determinati distributori la possibilità di vendere e consegnare ad acquirenti da essa riconosciuti, subordinatamente al pagamento di una commissione, determinati prodotti della floricoltura che fossero stati acquistati presso altre aste olandesi o fiori recisi di origine straniera (punti 7 e 8).
10 A seguito di una denuncia della Florimex, il 26 luglio 1988 la Commissione ha adottato la decisione 88/491/CEE, concernente una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aaalsmer) (GU L 262, pag. 27; in prosieguo: la «decisione del 1988») (punto 13).
11 Nel dispositivo della decisione del 1988 la Commissione ha dichiarato, in particolare, che gli accordi conclusi dalla VBA - in forza dei quali i distributori stabiliti nella sua area ed i loro fornitori erano tenuti a commercializzare o fornire in tale area prodotti della floricoltura non acquistati per il tramite della VBA esclusivamente con il suo consenso e alle condizioni da essa fissate, e ad immagazzinare tali prodotti nell'area della VBA esclusivamente dietro pagamento di diritti fissati da quest'ultima - rappresentavano infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
12 Essa ha peraltro constatato che i diritti volti ad impedire l'uso improprio degli impianti della VBA da essa imposti ai rivenditori stabiliti nella sua area nonché i contratti commerciali conclusi tra la VBA e tali rivenditori costituivano del pari, nella forma notificata alla Commissione, infrazioni al detto articolo (punto 14).
13 Dal 1_ maggio 1988 la VBA ha formalmente abolito gli obblighi di acquisto e le restrizioni alla libera disposizione dei prodotti derivanti dal suo regolamento sulle aste, istituendo in loro vece un «diritto di uso» («facilitaire heffing»). La VBA ha introdotto anche versioni modificate dei contratti commerciali (punto 15).
14 Il diritto d'uso è riscosso, in base al numero di steli (fiori recisi) o di piante fornite, sulle consegne fatte da terzi ai distributori stabiliti nell'area della VBA. L'importo del diritto è determinato dalla VBA in base al prezzo medio annuo realizzato nel corso dell'annata precedente per i diversi prodotti della floricoltura in questione. Secondo la VBA, viene applicato un coefficiente del 4,3% circa del prezzo medio annuo della categoria in questione. In luogo di una commissione riscossa per ogni stelo o pianta, il fornitore può optare per una commissione del 5%, comprensiva dell'incasso dei crediti da parte della VBA (punto 16).
15 Con circolare 29 aprile 1988 la VBA ha abolito, con decorrenza dal 1_ maggio 1988, le restrizioni fino ad allora previste nei contratti commerciali. Esistono da allora tre tipi di contratti commerciali. Tutti questi contratti prevedono un diritto del 3% sul valore lordo dei prodotti forniti ai clienti nell'area della VBA. Secondo la VBA, si tratta in gran parte di prodotti non sufficientemente coltivati nei Paesi Bassi (punti 17 e 18).
16 In pratica, i piccoli distributori, in generale dettaglianti, sono esclusi dalle vendite all'asta. Questi hanno tuttavia la possibilità di fare acquisti nel centro commerciale Cultra, stabilito nell'area della VBA, che comprende sei negozi «cash and carry», tra i quali due grossisti di fiori recisi e secchi, due grossisti di piante d'appartamento (tra i quali la Inkoop Service Aalsmeer), un grossista di piante da giardino e un grossista di piante di coltura idroponica. Ad eccezione dell'impresa che commercia in piante di coltura idroponica, questi grossisti sono tenuti per contratto ad approvvigionarsi mediante la VBA (punto 20).
17 Il 19 luglio 1988 la VBA notificava alla Commissione talune modifiche apportate al proprio regolamento d'asta, relative in particolare al nuovo diritto d'uso, ma tale notifica non riguardava i nuovi contratti commerciali. Il 15 agosto 1988 modifiche ulteriori al regolamento d'asta della VBA venivano notificate alla Commissione (punti 21 e 23).
18 Gli accordi Cultra venivano anch'essi notificati alla Commissione il 15 agosto 1988 (punto 24).
19 Con lettere 18 maggio, 11 ottobre e 29 novembre 1988, la Florimex depositava formalmente una denuncia dinanzi alla Commissione nei confronti del diritto d'uso. La VGB presentava una denuncia analoga con lettera 15 novembre 1988 (punti 25 e 26).
20 Con lettere 3 maggio 1989, la Florimex e la VGB si opponevano all'intenzione della Commissione di adottare una decisione favorevole riguardo alla commissione d'uso e agli accordi Cultra, e presentavano formali denunce riguardo ai contratti commerciali (punto 29).
21 Il 3 maggio 1989 la Verhaar e la Inkoop Service Aalsmeer depositavano anch'esse una denuncia alla Commissione, in relazione agli accordi Cultra e ai nuovi contratti commerciali (punto 30).
22 Il 7 febbraio 1990 la VBA notificava alla Commissione i nuovi contratti commerciali (punto 31).
23 Con lettera 24 ottobre 1990 la Commissione segnalava alle ricorrenti la sua intenzione di emettere una decisione favorevole alla VBA per quanto riguardava, in particolare, l'obbligo di vendere all'asta incombente ai membri della VBA e il diritto d'uso. Essa indicava ugualmente che la pratica relativa agli accordi Cultra si sarebbe conclusa senza decisione formale. La Commissione annunciava inoltre la sua intenzione di chiudere la pratica relativa ai nuovi contratti commerciali senza adottare una decisione formale (punto 32).
24 Le ricorrenti ribadivano le proprie argomentazioni con lettere 26 novembre e 17 dicembre 1990, nonché in occasione di un incontro con i servizi responsabili della Commissione il 27 novembre 1990. Le denuncianti domandavano in particolare alla Commissione di trattare formalmente le denunce ad essa presentate (punto 33).
25 Con lettera 4 marzo 1991 la Commissione comunicava alle denuncianti, a norma dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), che gli elementi raccolti non le consentivano di dare un seguito favorevole alle loro denunce relative alla commissione d'uso richiesta dalla VBA (punto 34).
26 Le considerazioni di fatto e di diritto che hanno condotto la Commissione a tale conclusione sono esposte in dettaglio in un documento allegato alla detta lettera 4 marzo 1991 (punto 35).
27 In questo documento la Commissione concludeva che:
«risulta da un paragone delle commissioni d'asta e dei diritti d'uso che è garantita un'ampia parità di trattamento tra i fornitori. Certamente, una parte delle commissioni d'asta, non determinabile con precisione, è costituita dall'indennità che dev'essere versata in cambio del servizio fornito dall'asta, ma, per quanto, all'occorrenza, sia possibile un paragone tra le commissioni d'uso quanto al tasso, questo servizio ha per contropartita obblighi di approvvigionamento. I distributori che hanno concluso contratti commerciali con la VBA assumono del pari obblighi di approvvigionamento. Di conseguenza, le norme relative alle commissioni d'uso non comportano effetti incompatibili con il mercato comune» (punto 37).
28 Con lettera 17 aprile 1991 le ricorrenti rispondevano alla lettera 4 marzo 1991 tenendo ferme le loro denunce quanto al diritto d'uso, agli accordi Cultra e ai contratti commerciali. Esse facevano inoltre valere che detta lettera non esaminava né gli accordi Cultra né i nuovi contratti commerciali, così che mancava, al riguardo, una comunicazione a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 (punto 38).
29 Con decisione 2 luglio 1992 la Commissione respingeva in via definitiva le denunce delle ricorrenti per quanto riguarda il diritto d'uso (punto 39).
30 Con lettera 5 agosto 1992 la Commissione si rivolgeva alle ricorrenti nei seguenti termini:
«In base alle informazioni da Voi fornite nell'ambito del ricorso presentato, nonché in base alle informazioni che la Commissione ha ottenuto mediante le notificazioni e grazie all'inchiesta da essa svolta, la direzione generale "Concorrenza" ha concluso, perlomeno provvisoriamente, la propria inchiesta nei presenti casi per quanto riguarda i "contratti tipo I, II e III" e gli "accordi Cultra".
E' poco probabile, alla luce delle osservazioni che seguono, che alle Vostre domande venga dato esito favorevole.
1. I contratti commerciali
I contratti commerciali sono incentrati sul conseguimento, giudicato necessario dalla VBA, di un'offerta supplementare nella propria area. Per poter assicurare tale offerta supplementare, la VBA conclude questi contratti con commercianti disposti ad impegnarsi ad offrire una quantità determinata di prodotti.
I commercianti che sottoscrivono questi contratti commerciali non devono versare il diritto d'uso per i prodotti specifici enunciati nel contratto. Essi pagano una commissione d'incasso del 3%. Per gli altri prodotti offerti in vendita, essi devono pagare il diritto d'uso.
A condizione di corrispondere il diritto d'uso, tutti i commercianti stabiliti nell'area della VBA possono offrire in vendita i prodotti offerti anche dai titolari di contratti commerciali.
Un paragone tra gli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti che hanno concluso contratti commerciali e ai commercianti che non hanno sottoscritto tali accordi porta alla conclusione che i titolari dei contratti commerciali sono privilegiati. Per contro, essi contraggono obblighi nei confronti della VBA per quanto riguarda l'offerta di determinati prodotti.
Non si può quindi considerare che la VBA applichi, nei confronti delle proprie controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato CEE. Inoltre, dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri, anche ove sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1.
2. Gli accordi Cultra
(...)
La VBA e i commercianti stabiliti nel centro Cultra sono legati da contratti che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza, e ciò sia per quanto riguarda la limitazione delle attività professionali di tali commercianti sia per quanto riguarda la limitazione delle loro fonti di approvvigionamento (questo non vale per il commerciante in piante di idrocoltura). Dal fascicolo non risultano tuttavia prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri. La scarsa incidenza economica sui mercati in questione lo esclude. Dal momento che le informazioni che la Commissione ha potuto ottenere in proposito costituiscono segreti commerciali delle imprese interessate, non è possibile consentirvi di prenderne conoscenza.
Tenuto conto di quanto precede, e in quanto sia già possibile formulare un giudizio, il seguito della procedura dovrebbe avere ad esito un rigetto formale delle denunce.
In base a questa valutazione, ancora provvisoria, della Vostra domanda, ho quindi l'intenzione di rinunciare a tale procedura formale e di chiudere il caso. Adotterò le misure a ciò necessarie, a meno che, entro un termine di quattro settimane, non comunichiate che intendete mantenere la Vostra denuncia, in vista di una continuazione della procedura, esponendo gli argomenti che intendete far valere a tal fine» (punto 40).
31 Il 21 settembre 1992 la Florimex e la VGB proponevano dinanzi al Tribunale il ricorso nelle cause T-70/92 e T-71/92 contro la decisione della Commissione 2 luglio 1992. La lettera della Commissione 5 agosto 1992 è allegata ai ricorsi in queste cause e viene qualificata dalle ricorrenti come lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63 (punto 41).
32 Il 22 dicembre 1992 l'avvocato delle ricorrenti rispondeva a nome delle quattro denuncianti alla comunicazione 5 agosto 1992, precisando che le circostanze non gli avevano consentito di rispondere prima. Egli sottolineava che le ricorrenti desideravano mantenere le loro denunce ed auspicavano inoltre che la Commissione prolungasse il termine di quattro settimane menzionato nella detta lettera (punto 42).
33 Questa lettera 22 dicembre 1992 non riceveva alcuna risposta da parte della Commissione. Poiché lo stato di salute dell'avvocato delle ricorrenti si era gravemente deteriorato, le ricorrenti designavano un nuovo avvocato il 3 novembre 1993. Questi chiedeva alla Commissione, con lettera 9 dicembre 1993, di pronunciarsi sulla lettera 22 dicembre 1992 (punto 43).
34 Con lettera 20 dicembre 1993 la Commissione rispondeva alla lettera 9 dicembre 1993, richiamando il tenore dell'ultimo paragrafo della sua lettera 5 agosto 1992 e precisando quanto segue:
«Alla data di ricevimento della lettera 22 dicembre 1992 il termine di quattro settimane accordato alla Sua cliente per formulare osservazioni relative al contenuto della lettera raccomandata 5 agosto 1992 era scaduto da mesi.
La direzione generale "Concorrenza" della Commissione ha tenuto conto d'ufficio di informazioni che erano state fornite nella Sua lettera 22 dicembre 1992. Tuttavia, un esame provvisorio cui si era allora proceduto non aveva dato luogo a un intervento ai sensi dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 del Trattato» (punto 44).
35 Con atto introduttivo depositato il 16 febbraio 1994 la VGB, la Florimex, la Inkoop Service Aalsmeer e la Verhaar hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa (punto 45).
36 Con memoria depositata il 4 maggio 1994, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (punto 47).
37 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 4 luglio 1994, la VBA è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione (punto 49).
38 Con ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 1994, l'esame dell'eccezione di irricevibilità è stato riunito al merito (punto 50).
La sentenza impugnata
39 Quanto alla ricevibilità, il Tribunale ha rilevato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la Commissione si fondava sostanzialmente sui tre argomenti principali seguenti: in primo luogo, la lettera 5 agosto 1992 rientrerebbe nella prima delle tre fasi del procedimento considerate nella sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367), in quanto il procedimento nel caso di specie non sarebbe mai sfociato in una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63, e ancor meno in un rigetto formale delle denunce; in secondo luogo, a causa della mancanza di una risposta delle ricorrenti alla lettera 5 agosto 1992, la denuncia avrebbe dovuto essere considerata già archiviata prima della ricezione della loro lettera in data 22 dicembre 1992, e le ricorrenti avrebbero perduto, a causa della loro inerzia, la qualità di denuncianti; in terzo luogo, la lettera 20 dicembre 1993, quindi, non avrebbe fatto altro che informare le denuncianti dello stato del procedimento, e non avrebbe costituito una decisione di rigetto delle loro denunce.
40 Per quanto riguarda, anzitutto, il primo argomento, al punto 70 il Tribunale ha ritenuto che la lettera della Commissione in data 5 agosto 1992 dovesse essere interpretata come una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
41 Per quanto riguarda, poi, il secondo argomento della Commissione, secondo il quale le ricorrenti avevano già perduto la loro qualità di denuncianti alla data della loro lettera 22 dicembre 1992, il Tribunale ha ammesso, al punto 75, che un denunciante che non si mostri diligente durante il procedimento amministrativo, in particolare non rispondendo entro il termine impartito a una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63, possa essere considerato, nell'interesse della certezza del diritto, acquiescente circa l'archiviazione definitiva della sua denuncia, conformemente all'annuncio fatto dalla Commissione in tale lettera.
42 Il Tribunale ha tuttavia dichiarato, al punto 76, che l'acquiescenza della parte denunciante all'archiviazione della sua denuncia non può essere presunta, in maniera irrefutabile, per il solo fatto della scadenza di tale termine. Il Tribunale ha infatti ritenuto che non sarebbe compatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa che la Commissione potesse archiviare la denuncia ove circostanze particolari possano legittimamente spiegare l'inosservanza del termine fissato dalla stessa Commissione.
43 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 77, che nel caso di specie il superamento del termine di quattro settimane fissato nella lettera 5 agosto 1992, in un periodo di ferie, non giustificava di per sé la conclusione che le ricorrenti fossero d'accordo sull'archiviazione delle loro denunce. Ha infatti rilevato che le ricorrenti, per un periodo di più di tre anni, avevano insistito nel tenere ferme le denunce ed avevano domandato più volte che la Commissione adottasse una decisione formale.
44 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 78, che la predetta analisi era corroborata dal fatto che, il 21 settembre 1992, la Florimex e la VGB avevano proposto dinanzi ad esso i ricorsi T-70/92 e T-71/92, nei quali rimproveravano alla Commissione di non avere trattato le loro denunce relative ai contratti commerciali e agli accordi Cultra nella decisione 2 luglio 1992 relativa al diritto d'uso, e facevano presente di voler tenere ferme le loro denunce.
45 Al punto 79 il Tribunale ha peraltro dichiarato che il tenore della lettera 21 dicembre 1992, infine inviata dalle ricorrenti, dimostrava che esse avevano sempre l'intenzione di mantenere le loro denunce, poiché domandavano una proroga del termine per rispondere e l'adozione di una decisione formale da parte della Commissione.
46 Il Tribunale ha dichiarato che non poteva escludersi che il ritardo con cui l'avvocato delle ricorrenti aveva risposto alla lettera 5 agosto 1992 fosse in relazione con la grave malattia da cui era affetto in quel periodo.
47 In queste circostanze, il Tribunale ha dichiarato, al punto 81, che la Commissione non aveva titolo per ritenere, sulla sola base della decorrenza del termine fissato nella comunicazione 5 agosto 1992 e senza aver contattato le ricorrenti, che le loro denunce dovessero considerarsi archiviate prima del 22 dicembre 1992.
48 Infine, quanto al terzo argomento della Commissione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 85, che nelle circostanze specifiche del caso la lettera 20 dicembre 1993, letta nel suo contesto, doveva essere considerata come un rigetto definitivo delle denunce nel merito. Ha pertanto dichiarato il ricorso ricevibile.
49 Quanto ai contratti commerciali, in primo luogo il Tribunale ha esaminato l'argomento secondo il quale la VBA non applicava, nei riguardi delle sue controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato. Al punto 116 ha rammentato che, nella lettera 5 agosto 1992, la Commissione aveva concluso, dopo aver effettuato un paragone tra gli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti parti di contratti commerciali e quelli imposti a coloro che non avevano stipulato tali accordi, che i primi erano privilegiati. Il Tribunale ha ritenuto che le cifre prodotte dalla VBA, vertenti sul calcolo dell'affitto di alcuni titolari di contratti commerciali che erano anche locatari della VBA, non fossero atte a infirmare questa conclusione, dal momento che ai locatari della VBA non era imposto il diritto d'uso.
50 Facendo rinvio alla sua sentenza pronunciata in pari data nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione (Racc. pag. II-693, punti 192 e 193), il Tribunale ha ricordato, al punto 118, che, contrariamente a quanto affermava la Commissione, non era dimostrato che i titolari di contratti commerciali assumessero nei confronti della VBA obblighi tali da giustificare la differenza di aliquota tra il regime del 3% di cui fruivano taluni fornitori terzi e quello del diritto d'uso.
51 Il Tribunale ne ha concluso che la lettera 5 agosto 1992 era viziata da un errore di fatto o di valutazione in quanto vi si affermava che la differenza di aliquota tra il diritto d'uso e la commissione del 3% applicabile ai contratti commerciali era giustificata dall'esistenza di tali obblighi.
52 In secondo luogo, quanto all'argomento della Commissione in forza del quale dal fascicolo non risultavano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri, al punto 120 il Tribunale ha rammentato in primo luogo che, nella decisione del 1988, la Commissione aveva ritenuto che i precedenti contratti commerciali allora in vigore facessero parte integrante dell'insieme della regolamentazione della VBA e che questo insieme fosse atto ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.
53 Il Tribunale ha poi osservato, al punto 123, che, in luogo di un obbligo esclusivo di acquisto, la VBA aveva adottato nei suoi nuovi contratti commerciali il principio secondo cui l'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area era, di regola, soggetto al pagamento di un diritto da essa riscosso, vale a dire il diritto d'uso o la commissione del 3% prevista dai contratti commerciali.
54 In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 124 e 125, che gli effetti dei contratti commerciali potevano essere valutati soltanto nell'ambito dell'insieme della regolamentazione della VBA.
55 Infine, essendo pacifico che la regolamentazione della VBA, nel suo complesso, era atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il Tribunale ha dichiarato, al punto 126, che era irrilevante il fatto che, considerati isolatamente, i contratti commerciali incidessero o meno in misura sensibile sul commercio fra Stati membri.
56 Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa nella parte in cui aveva respinto le denunce delle ricorrenti relative ai contratti commerciali.
57 Per quanto riguarda gli accordi Cultra, il Tribunale era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità dell'accertamento compiuto dalla Commissione, secondo il quale la scarsa incidenza economica sui mercati dei fiori recisi e seccati nonché delle piante da giardino e d'appartamento escludeva che gli accordi Cultra potessero avere un effetto rilevante sul commercio fra Stati membri, di modo che l'art. 85, n. 1, del Trattato non trovava applicazione.
58 In proposito esso ha rilevato anzitutto, al punto 134, che gli accordi Cultra non erano orientati verso le esportazioni, ma riguardavano la rivendita, ad opera di grossisti, di prodotti di origine olandese ai dettaglianti, gran parte dei quali erano essi stessi stabiliti nei Paesi Bassi.
59 Al punto 135 il Tribunale ha dichiarato che, anche volendo supporre, come affermavano le ricorrenti, che le vendite ai dettaglianti tedeschi rappresentassero una certa proporzione delle vendite Cultra, ciò non era sufficiente a dimostrare l'esistenza di un effetto sensibile sul commercio tra Stati membri, poiché le ricorrenti non avevano fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare l'importanza delle vendite di cui si tratta, né in termini di quote di mercato né in termini di fatturato.
60 Inoltre, quanto all'argomento essenziale delle ricorrenti, secondo il quale l'effetto degli accordi Cultra poteva essere valutato solo nell'ambito dell'insieme della regolamentazione della VBA, alla luce del fatto che detti accordi rappresentavano, assieme al diritto d'uso e ai contratti commerciali, un ostacolo rilevante alla penetrazione del mercato olandese da parte di esportatori provenienti da altri Stati membri, al punto 143 il Tribunale ha dichiarato che gli accordi Cultra non costituivano una parte essenziale della regolamentazione della VBA sulle vendite all'asta o dell'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nella sua area, in particolare ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui si tratta, ma rientravano, piuttosto, nell'ambito di un'attività ulteriore e distinta, vale a dire la rivendita dei prodotti della VBA ai dettaglianti secondo il metodo «cash and carry». Il Tribunale ne ha desunto che tali accordi non avevano un nesso diretto con gli altri aspetti della regolamentazione della VBA idonei, nel loro complesso, ad incidere sul commercio tra Stati membri.
61 Infine, per quanto riguarda la possibilità che gli accordi Cultra, considerati isolatamente, incidessero sul commercio tra Stati membri rendendo notevolmente più difficile la penetrazione del mercato nazionale olandese da parte dei concorrenti provenienti da altri Stati membri, al punto 144 il Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti non avessero apportato elementi di prova sufficientemente concreti per consentirgli di accertare l'idoneità di detti accordi a spiegare effetti significativi sotto questo profilo.
62 Il Tribunale ha pertanto respinto i motivi e gli argomenti delle ricorrenti relativi agli accordi Cultra.
Sulla domanda di depositare osservazioni scritte a seguito delle conclusioni dell'avvocato generale
63 Con lettera 2 dicembre 1999, indirizzata al cancelliere della Corte, la VBA ha chiesto di poter depositare osservazioni scritte a seguito delle conclusioni presentate dall'avvocato generale l'8 luglio, che le erano pervenute soltanto pochi giorni prima. Essa fa riferimento, in proposito, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla portata dell'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare alla sentenza 20 febbraio 1996, pronunciata nella causa Vermeulen c. Belgio, Recueil des arrêts et décisions, 1996, I, pag. 224.
64 Per le ragioni indicate dalla Corte nell'ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-665), tale richiesta non può essere accolta.
Sul ricorso principale
65 A sostegno del suo ricorso, la VBA deduce cinque motivi.
Sul primo motivo
66 Con il primo motivo la VBA deduce che a torto il ricorso è stato dichiarato ricevibile dal Tribunale. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che il principio del rispetto dei diritti della difesa vieta di archiviare una denuncia allorché i suoi autori non rispondono ad una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63 nel termine loro impartito, in presenza di circostanze particolari che possano legittimamente spiegare il superamento di tale termine.
67 La VBA ritiene in proposito che i termini siano fissati nell'interesse della buona amministrazione e della certezza del diritto, segnatamente quella dell'impresa oggetto della denuncia. Nella fattispecie non ricorrerebbero peraltro circostanze particolari che possano legittimamente spiegare il superamento di tale termine.
68 In primo luogo, il fatto che il termine sia scaduto nel corso di un periodo di vacanza non costituisce, secondo la VBA, una circostanza del genere, giacché incombeva alle denuncianti l'onere di rivolgere alla Commissione una domanda di proroga del detto termine. In secondo luogo, il fatto che le denuncianti avessero mantenuto ferme le loro denunce per diversi anni non integrerebbe, neanch'esso, gli estremi di una circostanza particolare. La presentazione dei ricorsi nelle cause T-70/92 e T-71/92 da parte della Florimex e della VGB consentirebbe altrettanto bene di concludere che esse intendevano concentrarsi su tale aspetto della pratica e che, quanto al resto, rinunciavano a reagire alla lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63. In terzo luogo, la VBA afferma che l'avvocato delle denuncianti si è occupato assiduamente della pratica, anche durante il periodo che ha seguito l'invio della detta lettera, nonostante i suoi problemi di salute.
69 In tali circostanze, la VBA ritiene che l'affermazione del Tribunale secondo la quale non poteva escludersi che la mancata risposta entro il termine fissato dalla Commissione fosse connessa con la grave malattia di cui il detto avvocato soffriva all'epoca sia puramente speculativa e non corroborata dagli atti.
70 Occorre rilevare anzitutto che la VBA non ha rimesso in discussione l'accertamento del Tribunale secondo il quale la lettera della Commissione 5 agosto 1992 andava qualificata come lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
71 Si deve inoltre osservare che il Tribunale - nel dichiarare che circostanze particolari potevano impedire alla Commissione di archiviare una denuncia qualora la denunciante non avesse risposto ad una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63 entro il termine impartitole dalla Commissione - ha correttamente contemperato le esigenze della buona amministrazione e della certezza del diritto con quelle di tutela delle garanzie procedurali delle parti denuncianti.
72 Si deve rilevare infine che giustamente il Tribunale ha dichiarato che circostanze quali quelle della fattispecie integravano gli estremi di circostanze particolari che potevano legittimamente spiegare il superamento del termine fissato nella lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
73 Ne consegue che giustamente il Tribunale ha dichiarato che, nelle circostanze specifiche della fattispecie, la lettera 20 dicembre 1993, letta nel suo contesto, doveva essere considerata come un rigetto definitivo delle denunce nel merito.
74 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Sui motivi dal secondo al quinto
75 Con i motivi dal secondo al quinto la VBA rimette in discussione l'accertamento del Tribunale secondo il quale la lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63 era viziata da un errore di fatto o di valutazione nella parte in cui vi si precisava che la differenza di aliquota tra il diritto d'uso e la commissione del 3% applicabile ai contratti commerciali era giustificata dall'esistenza di obblighi a carico dei titolari dei contratti commerciali nei confronti della VBA.
76 Con il secondo motivo la VBA sostiene che l'eventuale differenza di aliquota non dipende da un accordo stipulato tra due o più imprese. Essa sostiene di aver deciso unilateralmente di concludere contratti commerciali in cui fosse previsto un prelievo del 3% e di applicare il diritto d'uso all'approvvigionamento diretto.
77 In proposito occorre rilevare che il Tribunale si è limitato ad esaminare i due argomenti sui quali la Commissione aveva fondato il rigetto delle denunce vertenti sui contratti commerciali, vale a dire quello secondo cui la VBA non applicava, nei riguardi delle sue controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, e quello secondo cui non vi erano prove certe di un pregiudizio sensibile del commercio tra Stati membri. Il Tribunale non era invece chiamato a decidere se esistesse o meno un accordo tra imprese.
78 Orbene, si deve ricordare che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda (v., in particolare, ordinanza 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punto 20).
79 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso le decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, ordinanza 17 luglio 1998, causa C-422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I-4913, punto 30).
80 Ne consegue che il secondo motivo va dichiarato irricevibile.
81 Con il terzo motivo la VBA sostiene che non vi è discriminazione tra i titolari di contratti commerciali e i fornitori che praticano l'approvvigionamento diretto, in quanto esistono differenze tra le loro situazioni. I titolari di contratti commerciali, infatti, dovrebbero sopportare oneri locativi più elevati, sarebbero esonerati dalla norma d'acquisto, ragion per cui dovrebbero pagare un supplemento di locazione alla VBA, e sarebbero tenuti a garantire un'offerta supplementare specifica.
82 Con il quarto motivo la VBA afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il diritto d'uso non fosse imposto ai locatari della VBA.
83 Il Tribunale, infatti, non avrebbe effettuato il raffronto tra il canone di locazione imposto ai locatari di uno spazio commerciale che abbiano stipulato un contratto commerciale con la VBA e il canone versato dagli altri locatari. Contrariamente a quanto risulta dalla sentenza del Tribunale, il diritto d'uso sarebbe imposto anche ai negozianti stabiliti nell'area della VBA allorché smerciano prodotti non provenienti dalla VBA e li consegnano poi ad altri negozianti anch'essi stabiliti nella stessa area.
84 Con il quinto motivo la VBA contesta al Tribunale di aver compiuto un accertamento manifestamente erroneo là dove ha dichiarato che non era stato dimostrato che i titolari di contratti commerciali assumessero obblighi nei confronti della VBA atti a giustificare la differenza tra il regime del 3%, di cui fruivano taluni fornitori terzi, e l'aliquota del diritto d'uso. Nei limiti in cui, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ravvisato un errore di fatto o di valutazione nella lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63, la sua conclusione sarebbe peraltro in contraddizione con quella cui è pervenuto nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, nelle quali ha dichiarato che la motivazione della decisione controversa non dimostrava pienamente l'esistenza di tali obblighi.
85 Facendo riferimento al testo dei vari contratti commerciali, prodotti in primo grado, la VBA afferma che essa dà in locazione superfici commerciali soltanto agli acquirenti che presentano per lei un interesse, restando esclusi i commercianti di fiori che intendano installarsi nella sua area per ragioni diverse dall'acquisizione di prodotti provenienti dalla VBA. I titolari di contratti commerciali si troverebbero in una situazione particolare in quanto sarebbero destinati a garantire un'offerta supplementare. Considerato che l'attività dei titolari di tali contratti riguarda prodotti non venduti nell'area della VBA, essi sarebbero esonerati dall'obbligo di acquistare i prodotti di quest'ultima. Essi pagherebbero, comunque, un supplemento di locazione a compensazione di tale esenzione.
86 La VBA sostiene che i contratti commerciali sono stipulati per prodotti specificamente designati. L'esenzione dal diritto d'uso si applicherebbe unicamente a tali prodotti, soggetti a un prelievo del 3%. Stando alle sue affermazioni, qualora il titolare di un contratto commerciale non garantisca l'offerta supplementare del prodotto come precisato nel contratto, la VBA vi pone fine, considerato che i contratti commerciali sono sempre conclusi per la durata di un anno.
87 In tali condizioni, la VBA sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che i titolari dei contratti commerciali fruivano di un vantaggio ingiustificato.
88 La Commissione sostiene che la sentenza impugnata è in contraddizione con la citata sentenza Florimex e VGB/Commissione, in quanto, in quest'ultima, il Tribunale ha dichiarato - a torto secondo la Commissione - che il diritto d'uso, considerato isolatamente, violava l'art. 85, n. 1, del Trattato, laddove, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che il diritto d'uso faceva parte integrante dell'insieme della regolamentazione della VBA in materia di approvvigionamento.
89 La Commissione sostiene invece che i contratti commerciali possono essere scissi dalla regolamentazione della VBA in quanto sono conclusi con determinati commercianti e recano condizioni specifiche.
90 Con questi motivi, che è opportuno esaminare congiuntamente, la VBA contesta le constatazioni del Tribunale secondo le quali, da una parte, i contratti commerciali non prevedono obblighi specifici di consegna e, dall'altra, il diritto d'uso non è imposto ai suoi locatari. Constatazioni del genere attengono ai fatti di causa.
91 Orbene, risulta dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 25).
92 Il Tribunale, infatti, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risultasse dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto e, dall'altro, a valutare tali fatti (sentenza New Holland Ford/Commissione, citata, punto 25). E' inoltre necessario che quest'inesattezza risulti evidente in base alla documentazione agli atti, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti (sentenza New Holland Ford/Commissione, citata, punto 72).
93 Nella specie gli argomenti dedotti dalla VBA non rivelano l'esistenza di un errore sostanziale manifesto negli accertamenti di fatto operati dal Tribunale in proposito.
94 Quanto all'asserita contraddizione tra la sentenza impugnata e la citata sentenza Florimex e VGB/Commissione, in cui il Tribunale avrebbe qualificato come carenza di motivazione ciò che, nella sentenza impugnata, avrebbe considerato un errore di fatto o di valutazione, si deve rinviare alla sentenza pronunciata in data odierna, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a. (punti 140-143), dalla quale risulta, da un lato, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la decisione controversa non fosse sufficientemente motivata sul punto, e, dall'altro, che la detta decisione era viziata in proposito da un manifesto errore di valutazione. Giustamente pertanto - nella sentenza impugnata - il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva commesso un errore di valutazione a tal proposito.
95 Quanto all'argomento della Commissione, che sostiene esservi contraddizione tra l'affermazione, al punto 125 della sentenza impugnata, che il diritto d'uso fa parte integrante della regolamentazione della VBA, e l'esame che si asserisce isolato del diritto d'uso nella citata sentenza Florimex e VGB/Commissione, è sufficiente rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale era chiamato unicamente ad esaminare se gli effetti dei contratti commerciali dovessero essere valutati nell'ambito dell'insieme della regolamentazione vertente sull'approvvigionamento nell'area della VBA. Rispondendo affermativamente a tale quesito, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, lasciando impregiudicata la questione se il diritto d'uso potesse, di per sé, costituire violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
96 Ne consegue che i motivi da terzo a quinto del ricorso devono essere respinti.
97 Da quanto sin qui esposto risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Sul ricorso incidentale
98 Per quanto riguarda il rigetto del ricorso nella parte in cui verteva sugli accordi Cultra, la VGB, la Florimex, la Inkoop Service Aalsmeer e la Verhaar propongono ricorso incidentale contro la sentenza impugnata affermando che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, tali accordi privilegiano chiaramente la vendita di prodotti della VBA, che sono prodotti olandesi. I detti accordi inciderebbero pertanto potenzialmente sulle correnti di scambio fra Stati membri. Inoltre, i beneficiari dei contratti Cultra esporterebbero su vasta scala. Non corrisponderebbe al vero che soltanto i piccoli dettaglianti ricorrono ai venditori che hanno concluso tali accordi. Il Tribunale, non avendo preso in considerazione tale elemento, sarebbe incorso in un errore di diritto.
99 In proposito è sufficiente rilevare che, con i detti argomenti, le parti che hanno proposto ricorso incidentale tentano di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto cui il Tribunale è pervenuto ai punti 134-139 nonché ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata. Come già precisato ai punti 90-92 della presente sentenza, accertamenti del genere non possono essere contestati in sede d'impugnazione.
100 Pertanto, il ricorso incidentale dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
101 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la VGB, la Florimex, la Inkoop Service Aalsmeer e la Verhaar hanno chiesto la condanna della VBA e quest'ultima è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'associazione e delle dette società attinenti all'impugnazione. Per contro, poiché queste ultime sono rimaste soccombenti nel loro ricorso incidentale, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle della VBA attinenti all'impugnazione incidentale. La Commissione, rimasta essenzialmente soccombente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono respinti.
2) La Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), della Florimex BV, della Inkoop Service Aalsmeer BV e della M. Verhaar BV attinenti all'impugnazione.
3) La Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), la Florimex BV, la Inkoop Service Aalsmeer BV e la M. Verhaar BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) attinenti all'impugnazione incidentale.
4) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy