Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Decisione della Commissione di emettere un parere motivato - Applicazione del principio di collegialità - Portata
(Trattato CE, art. 169)
2 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
3 Se la decisione della Commissione di emettere un parere motivato nell'ambito di un ricorso intentato in forza dell'art. 169 del Trattato è soggetta al principio di collegialità, le condizioni di forma connesse alla reale osservanza di tale principio variano in funzione della natura e degli effetti giuridici degli atti adottati da detta istituzione. Al riguardo, dato che si tratta di una procedura preliminare che non implica effetto giuridico vincolante per il suo destinatario e costituisce solo una fase precontenziosa di un procedimento che può portare ad un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte, tale decisione della Commissione di emettere un parere motivato dev'essere presa in comune dal Collegio, il che comporta che gli elementi sui quali si basa detta decisione devono essere disponibili per i membri del Collegio. Non è necessario, invece, che il Collegio stesso rediga un atto che concreti tale decisione e che ne contenga la stesura definitiva.
4 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-272/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiro e Jürgen Grunwald, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Alfred Dittrich, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,
convenuta,
" avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU L 317, pag. 60), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 28 luglio 1997, la Commissione delle Comunità europee, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, ha proposto a questa Corte un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU L 317, pag. 60), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dello stesso Trattato.
La direttiva 90/605
2 La direttiva 90/605 mira a modificare l'ambito di applicazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), nonché della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1).
3 Le direttive 78/660 e 83/349 prescrivono misure di coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, rispettivamente, i conti annuali e i conti consolidati delle società di capitali. Esse si applicano, per la Germania, ai seguenti tipi di società: l'Aktiengesellschaft (società per azioni), la Kommanditgesellschaft auf Aktien (società in accomandita per azioni) e la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata).
4 La direttiva 90/605 estende l'ambito di applicazione delle direttive 78/660 e 83/349 a talune categorie di società di persone, i cui soci sono a loro volta organizzati in taluni tipi di società.
5 Gli artt. 1 e 2 della direttiva 90/605 estendono, per la Germania, l'applicazione delle misure di coordinamento prescritte rispettivamente dalle direttive 78/660 e 83/349 a due tipi di società, l'offene Handelsgesellschaft (società in nome collettivo) e la Kommanditgesellschaft (società in accomandita semplice), quando tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società dei tipi indicati al punto 3 della presente sentenza o società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica analoga a quelle contemplate nella prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, dalle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).
6 La direttiva 90/605 estende le misure di coordinamento anche ai tipi di società di cui al punto 5 della presente sentenza qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano a loro volta organizzati in una delle forme di società di cui ai punti 3 o 5 della presente sentenza.
7 L'art. 3, n. 1, della direttiva 90/605 prevede che gli Stati membri mettano in vigore, anteriormente al 1_ gennaio 1993, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva e che essi ne informino immediatamente la Commissione.
Il procedimento precontenzioso e le conclusioni delle parti
8 Alla scadenza del termine previsto all'art. 3, n. 1, della direttiva 90/605, la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione né alcun'altra informazione in ordine ai provvedimenti di trasposizione, ha indirizzato, il 12 marzo 1993, una lettera di diffida al governo tedesco.
9 Il 2 giugno 1993 il governo tedesco ha risposto comunicando che la trasposizione della direttiva 90/605 era in corso.
10 Non avendo ricevuto comunicazione, dopo tale data, di alcun elemento che le consentisse di concludere che la direttiva 90/605 fosse stata trasposta, la Commissione, con lettera 13 giugno 1994, ha rivolto alla Repubblica federale di Germania un parere motivato con cui essa constatava che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 90/605, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, di modo che essa lo invitava a prendere, entro un termine di due mesi dalla sua notifica, i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere.
11 In mancanza di risposta da parte del governo tedesco, la Commissione ha proposto il presente ricorso con cui essa chiede alla Corte di accertare l'inadempimento della Repubblica federale di Germania e di condannare quest'ultima alle spese.
12 Il governo tedesco chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di respingerlo, e di condannare la Commissione alle spese.
Sulla ricevibilità
13 Il governo tedesco sostiene, in via principale, che il ricorso è irricevibile in quanto il parere motivato del 13 giugno 1994 è stato predisposto in violazione del principio di collegialità sancito dagli artt. 163 del Trattato CE e 16 del regolamento interno della Commissione.
14 Secondo tale governo, il principio di collegialità impone che le decisioni siano deliberate in comune, il che presuppone che i membri del collegio conoscano, al momento della riunione, tanto il dispositivo della decisione che si è previsto di adottare quanto la sua motivazione. Il governo tedesco ritiene che tali esigenze, nella fattispecie, non siano state rispettate.
15 La Commissione asserisce che il parere motivato è stato adottato dall'istituzione collegialmente. Essa avrebbe adottato tale decisione senza avere a disposizione il testo integrale del progetto del parere motivato, ma basandosi su un documento, presentato in forma di prospetto, contenente numerose informazioni e una motivazione relativa al provvedimento procedurale proposto. La Commissione ritiene pertanto di aver validamente adottato una decisione di principio, poi eseguita dai servizi competenti sotto la responsabilità del membro incaricato del settore interessato.
16 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte, nella sentenza 29 settembre 1998, causa C-191/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5449), ha già avuto occasione di esaminare le condizioni di adozione dei pareri motivati da parte della Commissione.
17 La Corte ha rilevato, ai punti 36 e 41 di tale sentenza, da una parte, che la decisione della Commissione di emettere un parere motivato è soggetta al principio di collegialità e, dall'altra, che le condizioni di forma connesse alla reale osservanza di tale principio variano in funzione della natura e degli effetti giuridici degli atti adottati da detta istituzione.
18 Quanto all'emissione di un parere motivato, la Corte ha osservato, al punto 44 della stessa sentenza, che si tratta di una procedura preliminare che non implica effetto giuridico vincolante per il destinatario del parere motivato e costituisce solo una fase precontenziosa di un procedimento che può portare ad un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte.
19 La Corte ha quindi dichiarato, al punto 48 di tale sentenza, che la decisione della Commissione di emettere un parere motivato dev'essere presa in comune dal Collegio, il che comporta che gli elementi sui quali si basano dette decisioni devono essere disponibili per i membri del Collegio. Per contro, la Corte ha rilevato, allo stesso punto, che non è necessario che il Collegio stesso rediga gli atti che concretano tali decisioni e che ne contengono la stesura definitiva.
20 Ai punti 49 e 50 della stessa sentenza, la Corte ha rilevato che era noto che i membri del Collegio erano in possesso di qualsiasi elemento che ritenessero utile per adottare la loro decisione allorché hanno deciso di emettere il parere motivato e che, pertanto, le norme relative al principio di collegialità erano state rispettate.
21 Nella fattispecie, non debbono trarsi conclusioni diverse da quelle a cui la Corte è pervenuta nella citata sentenza Commissione/Germania, per quanto riguarda la disponibilità degli elementi che i membri del Collegio ritenevano utili ai fini dell'adozione della loro decisione di emettere il parere motivato e, di conseguenza, riguardo all'osservanza del principio di collegialità.
22 Ne consegue che il motivo di irricevibilità dev'essere respinto.
Sul merito
23 Il governo tedesco riconosce di non aver adottato provvedimenti particolari al fine di trasporre la direttiva 90/605. Esso sostiene tuttavia che la normativa tedesca soddisfa in larga misura tale direttiva.
24 Così, le disposizioni della sezione I del libro III dello Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco; in prosieguo: lo «HGB»), che si applicano a tutte le società di persone, corrisponderebbero agli artt. 2, nn. 1 e 2, 7, 14, 15, nn. 1 e 2, 18-21, 31, 35, 37, n. 2, 38, 39, ad eccezione del n. 1, lett. d), 40, n. 1, 41 e 42 della direttiva 78/660.
25 Inoltre, le disposizioni del Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen, del 15 agosto 1969 (legge sulla pubblicità dei conti, BGBl. I, 1969, pag. 1189; in prosieguo: il «Publizitätsgesetz»), ai sensi delle quali le società di persone di una certa importanza devono redigere conti annuali e conti consolidati, sarebbero quasi interamente fondate su quelle delle direttive 78/660 e 83/349. Il Publizitätsgesetz prevederebbe anche un obbligo di verifica e di pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati per le società di persone di determinate dimensioni.
26 D'altro canto, il governo tedesco sostiene che la trasposizione della direttiva 90/605 si è rivelata difficile a causa di opinioni divergenti, in seno agli ambienti interessati in Germania, quanto alle misure necessarie per pervenirvi.
27 Occorre, in primo luogo, ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 19 febbraio 1998, causa C-8/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-823, punto 8).
28 Occorre, in secondo luogo, rilevare che se le disposizioni figuranti nella sezione I del libro III dello HGB, fatte valere dal governo tedesco, si applicano a tutti gli operatori commerciali e, di conseguenza, a tutte le società di persone, è pacifico che esse costituiscono solo una trasposizione parziale della normativa contenuta nella direttiva 78/660.
29 Nei limiti in cui le disposizioni contenute nella sezione II del libro III dello HGB completano la trasposizione della direttiva 78/660, occorre constatare che, conformemente alle affermazioni della Commissione contenute nella replica e non contestate dal governo tedesco, le disposizioni di quest'ultima sezione intitolata «Disposizioni complementari per le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata)» non si applicano alle società di persone e che, di conseguenza, il legislatore tedesco ha omesso di renderle applicabili, conformemente alle norme introdotte dalla direttiva controversa, a questo tipo di società.
30 Non è contestato che le disposizioni del Publizitätsgesetz, anch'esse invocate dal governo tedesco, si applicano solo a talune grandi società e non possono pertanto costituire una trasposizione della direttiva 90/605.
31 Si deve quindi constatare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 90/605, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania e quest'ultima è risultata soccombente, essa va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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