Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Cassette di giunzione prive di cavi e di terminali - Classificazione, in base alla regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella sottovoce 8536 90 85 della detta nomenclatura - Richiamo, a fini interpretativi, alle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale - Limiti
Massima
La nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che un prodotto costituito da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e di silicio, nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettate separatamente e devono venire inserite negli appositi fori filettati), predisposto per essere completato mediante morsettiere e fori che consentano il collegamento di circuiti elettrici, dev'essere classificato, in osservanza della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella sottovoce doganale 8536 90 85, come cassetta di giunzione incompleta.
Dalla mancanza di terminali non può ricavarsi la conseguenza che il prodotto non possa essere considerato una cassetta di giunzione incompleta per il fatto che esso sarebbe privo delle caratteristiche essenziali di una cassetta di tal genere, in quanto i detti terminali vengono montati successivamente solo a causa della circostanza che la loro forma e le loro dimensioni dipendono dall'uso industriale cui la cassetta è destinata dall'utente di quest'ultima.
Tale interpretazione non può essere inficiata dalle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, le quali prevedono che un prodotto del genere deve seguire il regime della materia costitutiva. Infatti, queste note non sono giuridicamente vincolanti, talché, se del caso, è opportuno accertare se il loro tenore sia conforme alle disposizioni della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata.
Parti
Nel procedimento C-280/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Düsseldorf (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG
e
Oberfinanzdirektion Köln,
domanda vertente sull'interpretazione della nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 238, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzioni di presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG, dal signor Gert Schemmann, Außenwirtschaftsberater in Amburgo;
- per l'Oberfinanzdirektion Köln, dalla signora Elke Schmidt, Regierungsrätin in Colonia;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, e dalla signora Karin Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Marco Núñez Müller, del foro di Amburgo,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 luglio 1997, pervenuta alla Corte il 1_ agosto successivo, il Finanzgericht di Düsseldorf ha proposto, in osservanza dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 238, pag. 1).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Rose Elektrotechnik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «ROSE») e l'Oberfinanzdirektion Köln (direzione centrale delle finanze di Colonia, in prosieguo: la «Oberfinanzdirektion»), in merito alla classificazione tariffaria di un prodotto denominato cassetta di commutazione e di giunzione. Si tratta di un contenitore rettangolare (le cui dimensioni approssimative sono 21,7 cm di lunghezza per 8 cm di altezza per 11,7 cm di profondità) con un coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e silicio nella quale prevale in peso l'alluminio). Nel coperchio, nel quale è stato inserito un isolamento di materia plastica, si trovano quattro viti di raccordo in acciaio. Il prodotto, destinato ad alloggiare terminali elettrici (in serie) di diverso tipo e misura, presenta, oltre i fori per i collegamenti a vite, ulteriori perforazioni per il fissaggio. Inoltre, nella cassetta sono praticati altri quattro fori filettati per quattro viti a massa in acciaio ramato. Le quattro viti a massa vengono accluse alla confezione impacchettate separatamente. Non sono comunque forniti altri dispositivi di collegamento.
3 Le voci doganali della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») considerate rilevanti dal giudice a quo sono le seguenti:
«7616 Altri lavori di alluminio: (...) - altri: (...) 7616 99 - - altri: 7616 99 10 - - - di getti di alluminio
(...)
8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:
(...)
8536 90 - altri apparecchi: (...) 8536 90 85 - - altri
(...)
8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:
8538 10 00 - Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi
8538 90 - altri:
8538 90 10 - - Assiemaggi elettronici
8538 90 90 - - altri.»
4 Le regole generali per l'interpretazione della NC, esposte nella prima parte di quest'ultima, titolo I, lett. A, prevedono in particolare quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
5 Nelle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale (edizione 1996), fra le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nella regola 2 a), intitolata «Oggetti incompleti o non finiti», nel punto II, primo comma, si illustra quanto segue:
«Le disposizioni di questa regola sono estese agli sbozzi d'oggetti, salvo il caso che questi fossero specificatamente nominati in una determinata voce. Sono da considerarsi sbozzi gli oggetti non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito e che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di quel pezzo o di quell'oggetto».
6 In base alle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 8536, punto III, lett. C, le cassette di giunzione sono «cassette munite all'interno di terminali o di altri dispositivi di congiunzione, per fili elettrici. Le cassette sprovviste di mezzi di congiunzione, e che servono soltanto a proteggere o a mantenere una composizione isolante su un raccordo realizzato in modo indipendente, seguono il regime della materia costitutiva».
7 La ROSE ha chiesto la classificazione del prodotto di cui trattasi nella causa principale nella sottovoce 8536 90 85 della NC, come cassetta di commutazione e di giunzione. Questa domanda è stata respinta l'11 luglio 1996 dall'Oberfinanzdirektion, il quale ha classificato questo prodotto nella sottovoce 7616 99 10 della NC, comprendente gli «altri lavori di getti di alluminio», perché sostanzialmente esso non conteneva dispositivi di collegamento, ma serviva semplicemente come contenitore per proteggere o isolare da fattori esterni un giunto già altrimenti predisposto.
8 La ROSE ha pertanto presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht.
9 Questo giudice ha rilevato che, a prescindere dalla mancanza di terminali, di collegamenti e di fori, questo prodotto aveva l'aspetto esterno di una cassetta di giunzione ai sensi della voce 8536, senza averne tutto il contenuto. Esso si chiede quale sia la classificazione opportuna per il detto prodotto, dato che, da un lato, dall'uso cui sono destinati gli oggetti compresi nella voce 8536 si poteva dedurre che la caratteristica essenziale di una cassetta di giunzione è la presenza di dispositivi di allacciamento per il collegamento dei circuiti elettrici mentre, dall'altro, la definizione della nozione di sbozzi di oggetti, contenuta nel punto II della nota esplicativa relativa alla regola 2 a) delle regole generali, è più ampia.
10 Il Finanzgericht si è anche chiesto per quali linee elettriche dovessero essere montati i dispositivi di collegamento, indicati nelle note esplicative relative alla voce 8536. Esso ha constatato che le viti ramate a massa e le perforazioni filettate servivano nella fattispecie a collegare un cosiddetto «cavo di protezione», ma che era notorio e incontestabile che un collegamento a terra di questo genere non chiude né collega alcun circuito elettrico.
11 Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la Tariffa doganale comune, nella versione dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (Nomenclatura combinata 1997), vada interpretata nel senso che un prodotto dichiarato come cassetta di commutazione e di giunzione, composto da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e di silicio nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettata separatamente e debbono venire inserite negli appositi fori filettati), va classificato nella voce 8538.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se la Tariffa doganale comune (Nomenclatura combinata 1997) vada intesa nel senso che un prodotto del genere, in applicazione della regola generale per l'interpretazione della Nomenclatura combinata 2 a), prima parte, va classificato nella voce 8536».
Sulla seconda questione
12 Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare in primo luogo, il giudice a quo chiede in sostanza se la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto quale quello oggetto della causa principale debba essere classificato nella voce 8536 come cassetta di giunzione incompleta.
13 La ROSE suggerisce di rispondere in senso affermativo, sottolineando che le caratteristiche distintive del detto prodotto sarebbero la sua forma standardizzata con le sue soluzioni tecniche; il prodotto sarebbe fabbricato per specifici usi industriali e non potrebbe servire ad uno scopo diverso da quelli suoi propri. Essa nega che i terminali elettrici in serie siano caratteristiche distintive e sottolinea che, data la molteplicità dei possibili apparecchi di collegamento, sarebbe in funzione dell'uso industriale previsto che vengono aggiunti i terminali o le morsettiere e vengono praticati i fori necessari. Essa precisa infine che il fatto di dotare una cassetta di giunzione dei corrispondenti terminali non garantirebbe di per sé o non avrebbe l'effetto di garantire che un circuito elettrico sia del pari collegato o interrotto e che un collegamento a massa, dato che consente il passaggio della corrente elettrica in casi di urgenza o di necessità, sarebbe inseparabile dalla nozione di realizzazione di un circuito elettrico o di collegamento atto a condurre energia elettrica.
14 L'Oberfinanzdirektion nega che si tratti di una cassetta di giunzione anche solo incompleta, poiché le viti di raccordo a massa fornite con il prodotto non sarebbero dispositivi di collegamento per fili elettrici, dato che un collegamento a massa non sarebbe né un circuito né una rete elettrica. Esso osserva che il detto prodotto non conterrebbe altri dispositivi di collegamento, poiché le cassette sarebbero dotate di terminali solo su specifica richiesta dei clienti e, in ogni caso, soltanto dopo essere state importate.
15 La Commissione rileva parimenti che il prodotto di cui trattasi nella causa principale non sarebbe dotato di nessun dispositivo di collegamento per fili elettrici e che le viti di raccordo a massa, accluse al detto prodotto, non servirebbero a collegare un circuito elettrico e a renderlo operativo. In considerazione del suo assiemaggio, della sua installazione nonché delle sue proprietà oggettive, il prodotto servirebbe principalmente a proteggere un collegamento già realizzato contro le scosse elettriche e/o l'umidità.
16 Per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Inoltre esistono le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. I-6147, punto 17, e 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).
17 Le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 8536, punto III, lett. c, richiedono che una cassetta di giunzione sia munita all'interno di terminali o di altri dispositivi di congiunzione per fili elettrici, mentre la cassetta sprovvista di mezzi di congiunzione, e che serve soltanto a proteggere o a mantenere una composizione isolante su un raccordo realizzato in modo indipendente, segue il regime della materia costitutiva.
18 Dalla regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC si ricava peraltro che, ai fini della classificazione tariffaria, un prodotto incompleto o non finito dev'essere assimilato a un prodotto completo o finito purché esso ne presenti le caratteristiche essenziali. Questa regola d'interpretazione è essa stessa puntualizzata dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, secondo le quali la voce relativa all'oggetto finito comprende gli sbozzi di oggetti, vale a dire quelli che, pur non utilizzabili nello stato in cui si trovano, hanno approssimativamente la forma o il profilo dell'oggetto finito e non possono essere utilizzati a fini diversi dalla fabbricazione di quell'oggetto.
19 Il giudice nazionale ha accertato che detto prodotto presentava la forma esteriore di una cassetta di giunzione ed era destinato a contenere terminali elettrici. Con riserva di più approfonditi accertamenti in fatto cui potrebbe procedere il detto giudice e a seguito di esame dei dati tecnici trasmessi da quest'ultimo alla Corte, occorre rilevare, come fatto dall'avvocato generale nel paragrafo 30 delle sue conclusioni, che non sembra che il detto prodotto possa essere utilizzato a scopi diversi da quelli di una cassetta di giunzione.
20 A tal riguardo, dalla mancanza di terminali non può ricavarsi la conseguenza che il prodotto non possa essere considerato una cassetta di giunzione incompleta per il fatto che esso sarebbe privo delle caratteristiche essenziali di una cassetta di tal genere. Infatti, è pacifico che i detti terminali vengono montati successivamente solo a causa della circostanza che la loro forma e le loro dimensioni dipendono dall'uso industriale cui la cassetta è destinata dall'utente di quest'ultima. Ne discende che la loro mancanza non ha l'effetto di modificare la destinazione del detto prodotto.
21 Peraltro, anche qualora questo prodotto servisse a proteggere un allacciamento realizzato su un supporto diverso dai terminali fissati alla sua struttura, è giocoforza constatare che esso dovrebbe comunque venire classificato nella voce 8536, il cui dettato riguarda espressamente gli apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici.
22 Tale constatazione non può essere inficiata dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, le quali prevedono che un prodotto del genere deve seguire il regime della materia costitutiva.
23 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, benché le note esplicative possano considerarsi validi strumenti per l'interpretazione della NC, esse non sono tuttavia giuridicamente vincolanti, talché, se del caso, è opportuno accertare se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein, Racc. pag. I-2655, punto 21; LTM, già citata, punto 17, e Glob-Sped, già citata, punto 26).
24 Nella fattispecie, per la parte in cui dispongono che una cassetta di giunzione comprende dispositivi di congiunzione per fili elettrici montati all'interno e prescrivono che una cassetta che serva segnatamente solo a proteggere o a mantenere una composizione isolante su un raccordo realizzato in modo indipendente segue il regime della materia costitutiva, queste note sono in contrasto con il chiaro disposto della voce 8536 e ne modificano la portata.
25 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la NC, quale risulta dall'allegato I del regolamento n. 1734/96, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto costituito da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e di silicio nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettate separatamente e devono venire inserite negli appositi fori filettati), predisposto per essere completato mediante morsettiere e fori che consentano il collegamento di circuiti elettrici, dev'essere classificato, in osservanza della regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC, nella sottovoce doganale 8536 90 85, come cassetta di giunzione incompleta.
Sulla prima questione
26 In considerazione della risposta fornita alla seconda questione, non occorre risolvere la prima questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 22 luglio 1997, dichiara:
La nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto costituito da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e di silicio nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettate separatamente e devono venire inserite negli appositi fori filettati), predisposto per essere completato mediante morsettiere e fori che consentano il collegamento di circuiti elettrici, dev'essere classificato, in osservanza della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella sottovoce doganale 8536 90 85, come cassetta di giunzione incompleta.
Full & Egal Universal Law Academy