Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Contratto collettivo che esclude dal godimento di un'indennità straordinaria annuale le persone che esercitano un lavoro minore - Misura che colpisce una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]
Massima
$$L'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) va interpretato nel senso che l'esclusione, disposta in un contratto collettivo, delle persone che svolgono attività subordinate che comportano un orario normale di lavoro inferiore a quindici ore settimanali e una retribuzione normale che non supera una frazione della retribuzione base mensile di riferimento e che sono, per tale motivo, esentate dagli obblighi contributivi, dal godimento di un'indennità straordinaria annuale prevista dallo stesso contratto collettivo, che si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini, costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Parti
Nel procedimento C-281/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Andrea Krüger
e
Kreiskrankenhaus Ebersberg,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), facente funzione di presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Kreiskrankenhaus Ebersberg, dalla signora Annette Dassau, Referent presso il Kommunaler Arbeitgeberverband eV;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Thomas Eilmansberger e Stefan Köck, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Kreiskrankenhaus Ebersberg e della Commissione all'udienza del 12 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria il 1_ agosto seguente, l'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Krüger e il Kreiskrankenhaus Ebersberg in ordine al versamento di un'indennità straordinaria annuale.
3 La signora Krüger veniva assunta a tempo pieno dal resistente nella causa a qua, a decorrere dal 1_ ottobre 1990, nella qualifica di infermiera. Il suo rapporto di lavoro era regolato dal Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo del pubblico impiego; in prosieguo: il «BAT») del 1961.
4 In seguito alla nascita di suo figlio, il 24 aprile 1995, la signora Krüger otteneva, in forza del Bundeserziehungsgeldgesetz (legge federale relativa alla concessione dell'indennità e del congedo per l'educazione dei figli; in prosieguo: il «BErzGG»), un congedo per l'educazione del figlio dal 20 giugno 1995 al 23 aprile 1998, nonché un'indennità di educazione.
5 Dal 20 settembre 1995 la signora Krüger presta lavoro, alle dipendenze del resistente nella causa a qua, nell'ambito di un rapporto di lavoro «minore» ai sensi dell'art. 8 del libro IV del Sozialgesetzbuch (codice della legislazione sociale; in prosieguo: l'«SGB»), rapporto caratterizzato da un orario normale di lavoro inferiore a quindici ore settimanali e da una retribuzione normale che non supera una base mensile di riferimento. I lavori «minori» sono esentati dall'obbligo di contribuzione al regime previdenziale.
6 La signora Krüger inoltrava richiesta al suo datore di lavoro per il pagamento dell'indennità straordinaria annuale relativa al 1995, indennità consistente in una gratificazione versata a Natale e pari a un mese di retribuzione, prevista dallo Zuwendungs-Tarifvertrag (contratto collettivo in materia di gratificazioni per il pubblico impiego; in prosieguo: lo «ZTV») del 1973.
7 Il resistente nella causa a qua negava la concessione di tale indennità sul motivo che lo ZTV si applica soltanto alle persone il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal BAT e che, in forza dell'art. 3, lett. n), di quest'ultimo contratto collettivo, le persone che svolgono un lavoro «minore», ai sensi dell'art. 8 dell'SGB, sono escluse dal campo d'applicazione del contratto stesso.
8 Il 14 giugno 1996 la signora Krüger proponeva ricorso dinanzi all'Arbeitsgericht per ottenere il pagamento dell'indennità straordinaria annuale.
9 Secondo il giudice nazionale, le clausole dell'art. 3, lett. n), del BAT costituiscono una discriminazione indiretta a detrimento delle donne, in quanto deve presumersi che queste ultime costituiscano oltre il 90% delle persone che ricevono prestazioni in forza del BErzGG. Inoltre, esso ritiene che le donne in congedo di educazione le quali, pur lavorando, accudiscono i figli, siano discriminate rispetto a quelle che, per tale motivo, rinunciano alla loro attività lavorativa.
10 Conseguentemente, l'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una norma dell'ordinamento nazionale - nella specie l'art. 3, lett. n), del BAT (contratto collettivo federale degli impiegati pubblici), in combinato disposto con il contratto collettivo in materia di indennità del 12 ottobre 1973 - sia compatibile con la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché con l'art. 119 del Trattato CE, nella parte in cui prevede che il lavoratore che, durante il periodo di congedo preso per potersi dedicare all'educazione dei figli, non svolge attività soggetta ad obblighi contributivi, non percepisca, a differenza dei lavoratori soggetti ad obbligo contributivo, l'indennità straordinaria annuale prevista dal relativo contratto collettivo. In particolare, se tale norma sia compatibile con le suindicate disposizioni nella parte in cui prevede che il lavoratore che gode del congedo finalizzato all'educazione dei figli senza svolgere alcuna attività lavorativa percepisca comunque, nel primo anno, l'indennità straordinaria prevista dal contratto collettivo».
11 In via preliminare si deve rilevare, com'è stato osservato dal resistente nella causa a qua e dalla Commissione, nonché dall'avvocato generale ai paragrafi 15-20 delle sue conclusioni, che l'esclusione dall'indennità straordinaria annuale prevista per le persone che svolgano un lavoro «minore» ai sensi dell'art. 8 dell'SGB discende soltanto dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 3, lett. n), del BAT e dello ZTV, mentre le disposizioni del BErzGG sono, al riguardo, irrilevanti.
12 Ne consegue che il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 119 del Trattato e la direttiva 76/207 vadano interpretati nel senso che l'esclusione, disposta in un contratto collettivo per le persone che svolgono attività subordinate che comportano un orario normale di lavoro inferiore a quindici ore settimanali e una retribuzione normale non superiore ad una frazione della retribuzione base mensile di riferimento e che sono per tale motivo esentate dagli obblighi contributivi, dal godimento di un'indennità straordinaria annuale prevista dallo stesso contratto collettivo costituisca una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, qualora tale esclusione riguardi una percentuale notevolmente più alta di donne che di uomini.
Sulla direttiva 76/207
13 Occorre anzitutto verificare se la direttiva 76/207 trovi applicazione alla controversia nella causa a qua.
14 Infatti, come emerge in particolare dal secondo `considerando' della direttiva 76/207, quest'ultima non riguarda la retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato (v. sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I-475, punto 24).
15 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del Trattato comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo (v., segnatamente, sentenze 9 febbraio 1982, causa 12/81, Garland, Racc. pag. 359, punto 5; 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 12, e 9 febbraio 1999, causa C-167/97, Seymour-Smith e Perez, Racc. pag. I-1623, punto 23).
16 Al punto 10 della citata sentenza Garland, la Corte ha precisato che la natura giuridica di questi vantaggi è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato, quando essi vengano attribuiti in relazione all'impiego.
17 Una gratificazione di fine anno che il datore di lavoro versi al lavoratore in forza di una legge o di un contratto collettivo è pagata in ragione dell'impiego di quest'ultimo, con la conseguenza che costituisce una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato. Essa non può quindi rientrare nella sfera d'applicazione della direttiva 76/207.
Sull'art. 119 del Trattato
18 Al riguardo occorre rilevare che l'art. 119 del Trattato enuncia il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, ma non riguarda le ipotesi nelle quali una categoria di lavoratori sia discriminata rispetto ad un'altra categoria di lavoratori appartenenti al medesimo sesso.
19 Per contro, tale principio osta non solo all'applicazione di norme che dispongono discriminazioni direttamente fondate sul sesso, ma anche all'applicazione di norme che conservano differenze di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile in applicazione di criteri non fondati sul sesso, ogni volta che le dette differenze non possano spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v., segnatamente, sentenza Seymour-Smith e Perez, citata, punto 52).
20 Va poi ricordato che, avendo carattere imperativo, il divieto di discriminazioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguarda non solo le pubbliche autorità, ma vale del pari per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato, come pure per i contratti fra singoli (v., segnatamente, sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz, Racc. pag. I-297, punto 11).
21 Per quanto riguarda il diniego della concessione dell'indennità, controverso nella causa a qua, è pacifico che l'esclusione dall'ambito d'applicazione del BAT disposta per le persone che svolgono un lavoro «minore» ai sensi dell'art. 8 dell'SGB non costituisce una discriminazione direttamente fondata sul sesso. Occorre quindi accertare se tale misura possa costituire una discriminazione indiretta, contraria all'art. 119 del Trattato.
22 Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 119 del Trattato osta ad una norma nazionale o ad una clausola di un contratto collettivo che si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto le donne più degli uomini, a meno che sia giustificata da motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v., in tal senso, sentenze Seymour-Smith e Perez, citata, punto 67, e 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn, Racc. pag. 2743, punto 12).
23 Va ricordato che l'esclusione delle persone che svolgono lavori «minori» dalla previdenza sociale, disposta dall'SGB, è intesa a dare risposta ad una domanda sociale di lavoratori «minori» che, nell'ambito della propria politica sociale e dell'occupazione, il governo tedesco ha ritenuto necessario soddisfare (v. sentenze 14 dicembre 1995, causa C-317/93, Nolte, Racc. pag. I-4625, punto 31, e causa C-444/93, Megner et Scheffel, Racc. pag. I-4741, punto 27).
24 Al riguardo si deve constatare che, in forza dell'art. 3, lett. n), del BAT, le persone che svolgono un lavoro «minore» sono escluse dall'ambito d'applicazione di tale contratto collettivo, con la conseguenza che esse non fruiscono dell'indennità straordinaria annuale prevista dallo stesso.
25 Tuttavia, l'esclusione dal campo di applicazione del BAT non può alterare il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, quale sancito dall'art. 119 del Trattato. Secondo una giurisprudenza costante, si tratta di un principio fondamentale del diritto comunitario, che nessuna norma nazionale può avere l'effetto di svuotare di sostanza (v. sentenza Seymour-Smith e Perez, citata, punto 75).
26 Si deve poi rilevare che l'esclusione delle persone che svolgono un lavoro «minore» dall'ambito d'applicazione di un contratto collettivo che preveda la concessione di un'indennità straordinaria annuale costituisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori a orario pieno. Qualora il giudice nazionale, che è l'unico competente per valutare i fatti, dovesse accertare che tale esclusione, pur applicandosi indipendentemente dal sesso del lavoratore, colpisca di fatto una percentuale notevolmente più alta di donne che di uomini, esso dovrebbe trarne la conseguenza che il contratto collettivo in questione costituisce una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 119 del Trattato.
27 Il resistente nella causa a qua sostiene tuttavia, argomentando dalla citata sentenza Nolte, che l'obiettivo di politica sociale dell'occupazione, che è obiettivamente estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, giustifica nel caso di specie l'esclusione dei lavori «minori» dall'ambito di applicazione del contratto collettivo.
28 E' bensì vero che la Corte ha precisato che la politica sociale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri. Compete pertanto a questi scegliere i provvedimenti atti a realizzare l'obiettivo della loro politica sociale e occupazionale. Nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità (v. citate sentenze Nolte, punto 33, e Megner e Scheffel, punto 29).
29 Tuttavia, la controversia di cui alla causa a qua riguarda una situazione diversa da quelle oggetto delle citate sentenze Nolte e Megner e Scheffel. Infatti, nel caso di specie non si tratta né di un provvedimento adottato dal legislatore nazionale nell'ambito del proprio potere discrezionale, né di un principio fondamentale del sistema di previdenza sociale tedesco, bensì dell'esclusione delle persone che svolgono un lavoro «minore» dai vantaggi derivanti da un contratto collettivo che prevede la concessione di un'indennità straordinaria annuale, con la conseguenza che, sotto il profilo retributivo, tali persone sono trattate differentemente rispetto a quelle a cui si applica lo stesso contratto collettivo.
30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l'art. 119 del Trattato va interpretato nel senso che l'esclusione, disposta in un contratto collettivo, delle persone che svolgono attività subordinate che comportano un orario normale di lavoro inferiore a quindici ore settimanali e una retribuzione normale che non supera una frazione della retribuzione base mensile di riferimento e che sono per tale motivo esentate dagli obblighi contributivi, dal godimento di un'indennità straordinaria annuale prevista dallo stesso contratto collettivo, che si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini, costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 3 luglio 1997, dichiara:
L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) va interpretato nel senso che l'esclusione, disposta in un contratto collettivo, delle persone che svolgono attività subordinate che comportano un orario normale di lavoro inferiore a quindici ore settimanali e una retribuzione normale che non supera una frazione della retribuzione base mensile di riferimento e che sono per tale motivo esentate dagli obblighi contributivi, dal godimento di un'indennità straordinaria annuale prevista dallo stesso contratto collettivo, che si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma che colpisca di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini, costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Full & Egal Universal Law Academy