Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-283/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, e Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (GU L 297, pag. 8), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1_ agosto 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (GU L 297, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla medesima direttiva entro il 31 dicembre 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico belga e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che il Regno del Belgio avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 10 febbraio 1994, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 Il 12 giugno 1995 il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione che i provvedimenti per il recepimento della direttiva erano in preparazione.
5 Non avendo però ricevuto alcuna informazione sull'adozione di tali provvedimenti, il 4 marzo 1997 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato in cui lo invitava a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
6 Poiché il Regno del Belgio si è limitato a trasmetterle una bozza di regio decreto diretto a recepire la direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Il Regno del Belgio non nega che la direttiva non è stata recepita entro il termine prescritto.
8 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese e poiché questo è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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