Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-284/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, e Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/40/CEE, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 214, pag. 31), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1_ agosto 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/40/CEE, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 214, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alla medesima direttiva entro il 1_ gennaio 1995, tranne per quanto concerne l'art. 1, punto 7, ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico francese e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica francese avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 2 agosto 1995, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 Il 25 ottobre 1995 la Repubblica francese ha comunicato alla Commissione che i provvedimenti per il recepimento della direttiva erano in preparazione.
5 Non avendo però ricevuto alcuna informazione sull'adozione di tali provvedimenti, il 26 settembre 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato in cui la invitava a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
6 Poiché il parere motivato è rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 La Repubblica francese non nega che la direttiva non è stata recepita nel termine prescritto.
8 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/40/CEE, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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