Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-285/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico presso la direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e Pedro Portugal, giurista presso il gabinetto di assistenza legale della direzione generale dell'Ambiente, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva 94/51,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 aprile 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1_ agosto 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 2 della direttiva 94/51.
2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 94/51, gli Stati membri erano tenuti a porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 30 aprile 1995, informandone immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti di trasposizione della direttiva 94/51 e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica portoghese avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione avviava, in data 2 agosto 1995, il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, indirizzando al governo portoghese una lettera di diffida con cui lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Con lettera 27 agosto 1996 la Repubblica portoghese rispondeva facendo presente che la direttiva 94/51 era stata trasposta nell'ordinamento giuridico portoghese per mezzo del decreto («Portaria») n. 602/94 del 13 luglio 1994, già notificato alla Commissione.
5 La Commissione ha proceduto all'esame di tale decreto giungendo alla conclusione che non potesse ritenersi che questo garantisse la trasposizione della direttiva 94/51. Conseguentemente inviava, in data 27 dicembre 1996, un parere motivato alla Repubblica portoghese, invitandola ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/51 entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del parere medesimo.
6 In assenza di risposta e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica portoghese avesse adottato i provvedimenti necessari, la Commissione proponeva il presente ricorso.
7 Il governo portoghese non contesta l'inadempimento. Esso sostiene tuttavia che un progetto di decreto («Portaria») diretto alla trasposizione della direttiva 94/51 sarebbe attualmente in attesa di pubblicazione sul Diário da República.
8 Atteso che la trasposizione della direttiva 94/51 non è stata effettuata entro il termine prescritto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
9 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/51, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica portoghese è rimasta soccombente e deve essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva medesima.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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