Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Pollame - Restituzioni all'esportazione - Classificazione nella nomenclatura ad hoc di un prodotto sottoposto a taglio
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3846/87]
Massima
Pezzi di gallo o di gallina composti da due quarti posteriori del volatile ancora uniti tra di loro dalla pelle del dorso costituiscono «quarti» (voce 0207 41 11 000) ai sensi della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione fissata dal regolamento n. 3846/87.
Da un lato, infatti, per la loro composizione, i prodotti in questione rispondono esattamente alla definizione di quarti posteriori di cui alle note esplicative della nomenclatura combinata, con la sola differenza che, per il modo in cui sono stati tagliati, i due quarti non sono totalmente separati, e, dall'altro, quest'ultima circostanza non è tale da pregiudicare la caratteristica fondamentale dell'oggetto - ai sensi della regola generale 2, lett. a), per l'interpretazione della nomenclatura combinata -, che è quella di essere costituito da due quarti posteriori di gallo o di gallina.
Parti
Nel procedimento C-290/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Georg Bruner, che opera con il nome commerciale «Georg Bruner»,
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, e dalla signora Karin Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch e Marco Núñez Müller, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Bruner, con l'avv. Michael Buch, del foro di Monaco di Baviera, e della Commissione, rappresentata dalla signora Karin Schreyer e dall'avv. Marco Núñez Müller, all'udienza del 11 giugno 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 4 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1),
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Bruner, che opera con il nome commerciale «Georg Bruner», e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «HZA»), in merito alla concessione di restituzioni all'esportazione di pollame effettuate dalla Germania verso la Guinea equatoriale tra il 21 giugno 1988 e il 16 gennaio 1989.
La normativa applicabile
3 L'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3907 (GU L 370, pag. 14), ha previsto, in tale settore, la concessione di restituzioni all'esportazione per coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui trattasi sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità.
4 L'importo delle restituzioni è fissato periodicamente a partire da una nomenclatura dei prodotti agricoli. Il regolamento n. 3846/87 contiene la nomenclatura in vigore durante il periodo considerato. Nel settore 8 (Carni di volatili), tale regolamento distingue, riguardo ai pezzi e frattaglie di galli o di galline, diverse dai fegati, congelati, non disossati:
- «metà o quarti», voce 0207 41 11 000
- «ali intere, anche senza punta», voce 0207 41 21 000
- «petti e loro pezzi», voce 0207 41 41 000 - «cosce e loro pezzi», voce 0207 41 51 000 - «altri»: - «metà o quarti, senza codrioni», voce 0207 41 71 100 - «altri» voce 0207 41 71 900
5 Ai sensi dei regolamenti (CEE) della Commissione 18 marzo 1988, n. 717 (GU L 74, pag. 37), e 19 ottobre 1988, n. 3216 (GU L 286, pag. 17), che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame, la classificazione nella posizione «metà o quarti» (voce 0207 41 11 000) comporta il diritto a restituzione, mentre la classificazione nella sottovoce «altri» (voce 0207 41 71 900) non dà luogo a tale diritto.
6 Successivamente al periodo in esame, il regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1989, n. 96, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 14, pag. 7), ha suddiviso la rubrica «altri» (0207 41 71) per introdurvi, in particolare, una sottovoce «parti comprendenti due quarti posteriori non separati, con o senza codrione» (voce 0207 41 71 300), la quale dà diritto a restituzione.
7 L'art. 11 del regolamento n. 2777/75 precisa che le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC») e le regole particolari per la sua applicazione, sono applicabili per la classificazione dei prodotti interessati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. Occorre dunque, per interpretare le nozioni contenute nella nomenclatura dei prodotti agricoli, fare riferimento in particolare, se del caso, alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
8 La regola generale 2, lett. a), di cui alla prima parte dell'allegato I di tale regolamento, dispone:
«2. a) qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».
9 Ai sensi della regola generale 3, allorché una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata nella maniera seguente:
«a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
La causa principale
10 Tra il 21 giugno 1988 e il 16 gennaio 1989 l'impresa Georg Bruner, con sede a Monaco di Baviera (Germania), esportava verso la Guinea equatoriale partite di pezzi di pollame congelati, non disossati. Ciascun pezzo era composto da due quarti posteriori di gallina «tenuti insieme naturalmente dalla pelle del dorso»
11 In un primo tempo, l'esportatore riceveva dallo HZA restituzioni giustificate dal fatto che tali prodotti erano stati qualificati come «metà o quarti di gallina (non disossati)», voce 0207 41 11 000.
12 Avendo ritenuto, a seguito di esame, che non si trattava di «metà o quarti», ma di merci «altre» (voce 0207 41 71 900) che non davano diritto a restituzione, lo HZA, con decisione 18 luglio 1990, confermata il 27 ottobre 1994, revocava la decisione iniziale di concedere la restituzione e reclamava il rimborso delle somme versate a tale titolo.
13 Il Finanzgericht ha respinto il ricorso introdotto dal signor Bruner contro le decisioni di revoca 18 luglio 1990 e 27 ottobre 1994 fondate sul fatto che i pezzi esportati non erano né «metà» né «quarti» ai sensi della nomenclatura combinata, ma «altri» pezzi («parti comprendenti due quarti posteriori non separati», con o senza codrione), per i quali la restituzione era prevista solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 96/89, cioè successivamente alle esportazioni di cui trattasi.
14 Il signor Bruner ha presentato ricorso in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof contro tale decisione facendo valere che le merci esportate costituivano un prodotto tipico italiano da considerarsi, secondo gli usi commerciali, come quarti separati, che tale valutazione era confermata sia dal regolamento n. 96/89, sia dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dalla giurisprudenza della Corte e, infine, che un giudice olandese si era pronunciato su tale punto in suo favore.
15 Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice a quo esprime la sua preferenza per l'analisi svolta dal Finanzgericht, e ciò per tre motivi.
16 Il primo è relativo al fatto che una «metà» è descritta dalle note esplicative della nomenclatura combinata come il risultato di una separazione longitudinale del volatile secondo il piano simmetrico, un «quarto» come la metà della metà così come sopra descritta. Pertanto due parti posteriori tenute insieme dalla pelle e suscettibili di essere separate in quarti non costituirebbero «quarti» ai sensi della nomenclatura.
17 Il secondo motivo enunciato dal Bundesfinanzhof poggia sull'idea che le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata invocate dal ricorrente, oltre al fatto che hanno solamente un valore sussidiario e non possono contraddire al dettato della nomenclatura combinata, non trovano applicazione nel caso di specie. Infatti, la regola generale 2, lett. a), prima frase, normalmente non riguarderebbe i prodotti dei capitoli iniziali (sentenza 3 giugno 1992, causa C-318/90, Boehringer Mannheim, Racc. pag. I-3495) e la condizione di applicazione della regola generale 3, secondo cui più posizioni devono essere coinvolte, non sarebbe soddisfatta.
18 Infine, il Bundesfinanzhof si fonda sul regolamento n. 96/89 il quale, per il periodo successivo al 18 gennaio 1989, ha creato una suddivisione che prevede proprio le «parti comprendenti due quarti posteriori non separati», suddivisione classificata sotto la rubrica «altri» e non sotto quella «metà o quarti». Tale classificazione confermerebbe l'interpretazione data dal Finanzgericht relativamente al periodo precedente.
19 Tuttavia, la soluzione contraria sarebbe stata accolta, il 29 aprile 1997, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) che, fondandosi sulla sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-151/93, Voogd Vleesimport en -export, Racc. pag. I-4915), avrebbe ritenuto che prodotti come quelli del caso di specie dovevano essere trattati come dei quarti separati.
20 Ritenendo di conseguenza che vi fossero dubbi riguardo all'interpretazione delle disposizioni comunitarie, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura per le restituzioni alle esportazioni (GU L 366, pag. 1), allegato 8 `ex 0207 41 11', vigente nel periodo 21 giugno 1988 - 16 gennaio 1989, vada interpretato nel senso che nella nozione `quarti' (di galli o di galline) rientrino anche parti del volatile (`posteriori') non ancora completamente separate tra di loro, come più dettagliatamente descritte nella motivazione della presente ordinanza»
21 Con tale questione, la giurisdizione nazionale domanda in sostanza alla Corte se pezzi di galli o galline comprendenti due quarti posteriori tenuti ancora insieme dalla pelle del dorso costituiscano dei «quarti» (voce 0207 41 11 000) ai sensi della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione introdotta dal regolamento n. 3846/87.
22 Mancando nel regolamento n. 3846/87 la nozione di «metà o quarti» di galli o galline congelati, non disossati, di cui alla voce 0207 41 11 000, occorre rifarsi nello stesso tempo alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e, in via analogica, alle note esplicative della nomenclatura combinata che commentano gli stessi termini.
23 Secondo le note esplicative della nomenclatura combinata, alle quali si riferiscono sia la Commissione che il giudice di rinvio, una «metà» è il risultato di un taglio longitudinale del volatile lungo la spina dorsale e un «quarto» il risultato della divisione in due di una «metà», il «quarto posteriore» è costituito pertanto dal fuso (coscetta), dalla coscia, dalla parte posteriore del dorso e dal codrione.
24 Basandosi sul metodo del taglio, la Commissione, riprendendo con ciò l'analisi preliminare del Bundesfinanzhof, ritiene che non vi sia identità tra le nozioni sopra descritte e la parte posteriore di un pollo che, se comprende effettivamente i due quarti posteriori, deriva da un taglio effettuato perpendicolarmente alla spina dorsale e non lungo la sua linea in modo simmetrico. Essendo chiare le nozioni e non potendo applicarsi ai prodotti della causa principale, questi rientrerebbero necessariamente nella posizione residuale «altri» (voce 0207 41 71 900) e non potrebbero dar luogo a restituzioni.
25 Tale interpretazione non può essere accolta. E' infatti accertato che, per la loro composizione, i prodotti in causa rispondono esattamente alla definizione di quarti posteriori con la sola differenza che i due quarti non sono totalmente separati, ma sono ancora tenuti insieme tra di loro dalla pelle del dorso. Tale identità di contenuto, se non di presentazione, rende necessario, per decidere se i prodotti considerati possano entrare nella categoria specifica o debbano essere inseriti nella rubrica residuale, un ricorso alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.
26 La regola generale 2, lett. a), impone di adottare, come criterio determinante della classificazione, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, quale che sia la forma, eventualmente incompleta, non finita o non montata, secondo cui si presenta.
27 Orbene, è evidente che, ai fini della determinazione della natura del prodotto, la circostanza che i due quarti posteriori di cui si compone non fossero totalmente separati, ma uniti tra di loro da un pezzo di pelle non è tale da pregiudicare la caratteristica fondamentale dell'oggetto, che è di essere costituito da due quarti posteriori di gallo o di gallina.
28 La Commissione ritiene tuttavia, come il giudice a quo, che la regola generale 2, lett. a), non dovrebbe trovare applicazione nella causa principale.
29 In primo luogo, essa rileva che tale regola «normalmente non» si applica ai prodotti dei settori da I a VI, cioè dei capitoli 1-38 della nomenclatura combinata.
30 A questo proposito, occorre ricordare che, nella sentenza Boehringer Mannheim, citata, punto 17, la Corte ha ritenuto che i termini «normalmente non» che figurano nel commentario relativo alla regola generale 2, lett. a), non permettono di escludere totalmente l'applicazione di tale regola d'interpretazione a posizioni tariffarie che figurano nei capitoli 1-38 della TDC. Inoltre, la Corte ha precisato che il criterio delle caratteristiche essenziali poteva riguardare solamente un prodotto «che è talmente affine al prodotto finito da poter rientrare nella stessa voce doganale del prodotto finito», e ciò indipendentemente dal posto che tale prodotto occupa nella TDC.
31 In secondo luogo, la Commissione sostiene che le merci in causa non possono essere caratterizzate rispetto ad un eventuale prodotto finito, poiché, secondo l'esportatore, esse sono un «prodotto italiano tipico», non destinato a subire ulteriori trattamenti e costituente quindi, di per sé, nella forma nella quale sono esportati, un prodotto finito.
32 Neppure tale argomento può essere accolto. L'oggetto della regola generale 2, lett. a), com'è stata analizzata nella sentenza Boehringer Mannheim, citata, è di permettere l'assimilazione di due prodotti che sono estremamente simili tra di loro al punto da essere, in sostanza, fatta salva la differenza relativa alla sola presentazione delle merci, identici per l'utilizzatore. Nel caso di specie, tagliando nel mezzo la pelle del dorso che unisce le due parti posteriori, il consumatore otterrebbe due quarti di pollo separati, in tutto simili a quanto contemplato dalle note esplicative della nomenclatura combinata. Pertanto, indipendentemente dal fatto che tale operazione venga o meno effettuata, le caratteristiche essenziali della posizione «metà o quarto» sono presenti nel prodotto considerato.
33 Dati tali presupposti, non occorre esaminare gli altri argomenti sviluppati dalla Commissione e che riguardano la pertinenza degli usi commerciali nazionali, l'applicazione della regola generale 3 e l'entrata in vigore, successivamente al periodo considerato, del regolamento n. 96/89.
34 Occorre di conseguenza rispondere alla questione posta che i pezzi di gallo o di gallina composti dai due quarti posteriori del volatile ancora uniti tra di loro dalla pelle del dorso costituiscono «quarti» (voce 0207 41 11 000) ai sensi della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione fissata dal regolamento n. 38467/87.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 26 giugno 1997, dichiara:
Pezzi di gallo o di gallina composti da due quarti posteriori del volatile ancora uniti tra di loro dalla pelle del dorso costituiscono «quarti» (voce 0207 41 11 000) ai sensi della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione fissata dal regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846.
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