Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
Massima
1 Spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere di produzione della prova sono stati rispettati. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale, soggetta al controllo della Corte.
2 Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è limitata all'esame della valutazione, compiuta dal Tribunale, dei motivi dinanzi ad esso discussi.
Parti
Nel procedimento C-291/97 P,
H, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Vincent Lurquin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue de Fort Rheinsheim,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 3 giugno 1997 nella causa T-196/95, H/Commissione (Racc. PI pag. II-403),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1997 la signora H ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 1997, causa T-196/95, H/Commissione (Racc. PI pag. II-403; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto in particolare il ricorso che essa aveva presentato contro la decisione della Commissione 27 settembre 1994 che la collocava a riposo d'ufficio.
2 Dalla sentenza impugnata risulta:
«1. Con decisione 17 marzo 1993 del medico di fiducia della Commissione la ricorrente, ex dipendente di grado B3 della Commissione, veniva posta d'ufficio in congedo di malattia, in forza dell'art. 59, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
2. Il 15 giugno 1993 essa presentava un reclamo avverso la detta decisione.
3. Con lettera datata 17 giugno 1993, inviata per corrispondenza ordinaria all'indirizzo della ricorrente a Bruxelles, la Commissione informava quest'ultima della sua decisione di sottoporre il caso, in osservanza dell'art. 59, n. 3, dello Statuto, alla commissione d'invalidità, e le chiedeva di designare un medico di sua scelta per rappresentarla in seno a questa commissione d'invalidità. Tale richiesta veniva reiterata con lettera datata 15 luglio 1993, anch'essa inviata per corrispondenza ordinaria.
4. Poiché la ricorrente non designava un medico di sua scelta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1993, chiedeva al presidente della Corte di nominare un medico d'ufficio, ex art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto.
(...)
8. Con lettera datata 20 giugno 1994, il presidente della Corte designava d'ufficio un medico incaricato di rappresentare la ricorrente in seno alla commissione d'invalidità.
9. Con lettera recante la stessa data, inviata per corrispondenza ordinaria, il medico designato dalla Commissione informava la ricorrente dell'insediamento e della composizione della commissione d'invalidità.
10. Il 13 settembre 1994 la commissione d'invalidità si riuniva. Essa perveniva alla conclusione che la ricorrente "(era) affetta da invalidità permanente da ritenere totale e tale da porla nell'impossibilità di svolgere le mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che, per questo motivo, quest'ultima (doveva) interrompere il suo servizio presso la Commissione".
11. Con decisione 27 settembre 1994, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), facendo richiamo al parere della commissione d'invalidità, decideva di collocare a riposo la ricorrente a far data dal 1_ ottobre 1994, in osservanza dell'art. 53 dello Statuto (in prosieguo: la "decisione dell'APN" o "decisione impugnata"). Secondo la Commissione, una lettera, accompagnata dalla decisione impugnata e contenente una ricevuta dell'amministrazione, veniva depositata il giorno stesso presso l'indirizzo privato della ricorrente da alcuni dipendenti dell'ufficio di sicurezza. Non essendo stato possibile reperire la ricorrente, la suddetta ricevuta non veniva sottoscritta da quest'ultima.
12. Il 10 gennaio 1995 la ricorrente accusava ricevuta della decisione impugnata.
13. Il 6 aprile 1995 essa ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata.
(...)
15. Con decisione 27 giugno 1995, pervenuta alla ricorrente il 18 luglio seguente, la Commissione ha respinto il reclamo del 6 aprile 1995».
3 In tale contesto, con atto 17 ottobre 1995, la signora H ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento del parere 13 settembre 1994 della commissione d'invalidità, della decisione 27 settembre 1994 della Commissione, che la colloca a riposo d'ufficio, e della decisione della Commissione 27 giugno 1995, recante rigetto del suo reclamo avverso la detta decisione.
La sentenza impugnata
4 Al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda la decisione 27 settembre 1994, il ricorso era ricevibile. Per contro, ai punti 39 e 40, ha dichiarato che la decisione della Commissione 27 giugno 1995 recante rigetto del reclamo non costituiva un atto impugnabile e, ai punti 43-50, che il parere 13 settembre 1994 della commissione d'invalidità doveva essere considerato un atto preparatorio.
5 La signora H deduceva in particolare un motivo fondato su vizi relativi all'insediamento e ai lavori della commissione d'invalidità. Questo motivo si divideva in tre parti. Il ricorso dinanzi alla Corte si riferisce solo alle risposte del Tribunale relative alle prime due parti di tale motivo.
6 Nella prima parte la signora H addebitava alla Commissione di aver seguito una procedura strettamente unilaterale per costituire la commissione d'invalidità e per ottenere la designazione del medico che la rappresentava in seno a tale commissione.
7 Ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che da diversi elementi del fascicolo, in particolare dall'atto introduttivo e dagli atti in cui la signora H riconosceva di aver ricevuto le lettere della Commissione 17 giugno e 15 luglio 1993, con le quali era invitata a designare un medico di sua scelta, risultava chiaramente che essa era perfettamente a conoscenza della decisione della Commissione di adire la commissione d'invalidità e della costituzione di quest'ultima.
8 Al punto 79 il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di risposta a queste lettere, la Commissione poteva legittimamente chiedere al presidente della Corte di designare, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto, un medico per rappresentare la ricorrente in seno alla commissione d'invalidità.
9 Per il resto il Tribunale, al punto 80, ha ritenuto che la designazione che il presidente della Corte deve compiere in forza dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto non costituisce un procedimento giudiziario, ma un atto amministrativo. Ammettere che il procedimento debba assumere le forme di un contraddittorio sarebbe incompatibile con la finalità di questa disposizione, che è proprio di porre rimedio all'inerzia del dipendente interessato.
10 Infine, al punto 81, il Tribunale ha affermato che, con lettera 20 giugno 1994 del medico designato dalla Commissione, la signora H era stata informata della designazione del medico che la rappresentava e dei nominativi dei medici che componevano la commissione d'invalidità.
11 Nella seconda parte del motivo la signora H contestava la regolarità dei lavori della commissione d'invalidità in quanto il nome del medico incaricato di rappresentarla non le era stato comunicato, privandola così della possibilità di esercitare pienamente i diritti ad essa riconosciuti dall'art. 9 dell'allegato II dello Statuto, cioè sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.
12 Il Tribunale ha tuttavia rilevato, al punto 83, che dalle note in date 22 luglio e 10 settembre 1994, redatte rispettivamente dal medico designato per rappresentare la signora H e dal terzo medico designato di comune accordo, risultava che la signora H, benché convocata per iscritto, aveva rifiutato di mettersi in contatto con i membri della commissione d'invalidità.
13 Esso ha osservato inoltre, al punto 84, che la signora H, essendo stata informata della composizione della commissione d'invalidità con la lettera 20 giugno 1994, sopra menzionata, aveva effettivamente avuto la possibilità di inviare i referti medici ritenuti pertinenti a questa commissione, cosa che si era astenuta dal fare.
14 Il Tribunale conclude, al punto 85, che la signora H non poteva sostenere che le fosse stato impedito di esercitare i diritti ad essa riconosciuti dall'art. 9, primo comma, dell'allegato II dello Statuto.
15 Dopo aver esaminato gli altri motivi dedotti dalla signora H, il Tribunale ha respinto il ricorso rivolto contro la decisione 27 settembre 1994.
Sul primo motivo del ricorso dinanzi alla Corte
16 Nel suo ricorso la signora H deduce un primo motivo relativo a vizi di procedura nella composizione e nel funzionamento della commissione d'invalidità di cui all'art. 7 dell'allegato II dello Statuto. Il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto, da un lato, che il procedimento con cui il presidente della Corte designa d'ufficio un medico incaricato di rappresentare un dipendente in seno alla commissione non dovesse assumere le forme di un contraddittorio e, dall'altro, che la procedura seguita dalla commissione d'invalidità avesse assunto le forme di un contraddittorio in ragione della lettera 20 giugno 1994, con la quale il dottor P. le comunicava la sua designazione e il nome dei medici che componevano la commissione d'invalidità.
17 Secondo la signora H, anche se si può ammettere che l'atto con cui il presidente della Corte designa un medico incaricato di rappresentare un dipendente nell'ambito della commissione è un atto amministrativo, ciò non toglie che gli atti che lo precedono e che lo seguono direttamente devono assumere perfettamente le forme di un contraddittorio. Secondo la signora H, la Commissione aveva quindi l'obbligo di comunicarle la sua decisione di adire il presidente della Corte e doveva trasmetterle copia dell'ordinanza di designazione da parte del presidente della Corte. Inoltre, essa ritiene che avrebbe dovuto essere convocata dalla commissione d'invalidità. La mancanza di notifica della corrispondenza richiamata dal Tribunale costituirebbe una violazione dell'art. 26, terzo comma, dello Statuto, in base al quale la comunicazione di qualsiasi documento che riguarda la posizione amministrativa di un dipendente viene comprovata dalla firma del dipendente o viene effettuata a mezzo lettera raccomandata.
18 Nella comparsa di risposta la Commissione fa valere l'irricevibilità di questo motivo in quanto esso costituirebbe solo una critica della valutazione, effettuata dal Tribunale, degli elementi presentati dalle parti nonché della forza probatoria dei documenti che sono stati ad esso sottoposti. Ora, nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte non sarebbe competente a verificare i fatti e ad esaminare le prove che il Tribunale ha ammesso a sostegno di questi fatti.
19 A tal riguardo, occorre ricordare che spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere di produzione della prova sono stati rispettati. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale, soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, ordinanza 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. I-5383, punto 25).
20 Esaminando gli elementi del fascicolo dinanzi ad esso prodotti e che sono descritti ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata, e concludendo che era indubbio che la signora H era venuta perfettamente a conoscenza della decisione di adire la commissione d'invalidità e della costituzione di quest'ultima, il Tribunale ha proceduto a una valutazione dei fatti che non è soggetta al sindacato della Corte.
21 Per il resto, il Tribunale ha giustamente considerato che, in mancanza di risposta della ricorrente alle lettere della Commissione, quest'ultima poteva legittimamente chiedere al presidente della Corte di designare un medico per rappresentare la signora H nella commissione d'invalidità. Infatti, come il Tribunale ha giustamente indicato al punto 80 della sentenza, ammettere che il procedimento di designazione avrebbe dovuto assumere le forme di un «contraddittorio» sarebbe stato incompatibile con la finalità dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto, che è quella di porre rimedio all'inerzia del dipendente.
22 Infine, rilevando, al punto 81, che, con lettera 20 giugno 1994 del medico designato dalla Commissione, la ricorrente era stata informata della designazione del medico che la rappresentava e dei nominativi dei medici che componevano la commissione d'invalidità, il Tribunale ha parimenti proceduto a una valutazione dei fatti che non è sottoposta al sindacato della Corte.
23 Il primo motivo dedotto dalla ricorrente è quindi in parte irricevibile e in parte infondato.
24 Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla signora H nell'ambito del primo motivo e riguardante la violazione dell'art. 26, terzo comma, dello Statuto, occorre rilevare che si tratta di un motivo autonomo, che non è stato dedotto dinanzi al Tribunale.
25 Ora, nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è limitata all'esame della valutazione, compiuta dal Tribunale, dei motivi dinanzi ad esso discussi (ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 49).
26 Ne deriva che questo motivo è irricevibile.
Sul secondo motivo
27 Con il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 9, primo comma, dell'allegato II dello Statuto, la signora H sostiene che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto che essa fosse stata in grado di esercitare i diritti che le erano riconosciuti da questa disposizione.
28 La Commissione ritiene che questo motivo costituisca anch'esso una critica di una valutazione di fatto del Tribunale, per cui è irricevibile.
29 A tal riguardo si deve osservare che, esaminando gli elementi del fascicolo dinanzi ad esso prodotti e che sono descritti ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata e concludendo, da un lato, che la ricorrente, benché convocata per iscritto, aveva rifiutato di mettersi in contatto con i membri della commissione d'invalidità e, dall'altro, che essa aveva effettivamente avuto la possibilità d'inviare i referti medici ritenuti pertinenti alla commissione d'invalidità, ma che si era astenuta dal farlo, il Tribunale ha proceduto a una valutazione dei fatti che esula dal sindacato della Corte.
30 Ne deriva che il secondo motivo è anch'esso irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La convenuta ha concluso per la condanna della ricorrente alle spese. Quest'ultima è rimasta soccombente e le spese di questo procedimento vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
32 Il ricorso è respinto.
33 La ricorrente è condannata alle spese.
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