Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-313/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Giacomo Aiello, Avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
">avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato e/o non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato e/o non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 16 della direttiva, gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 31 dicembre 1995 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata a tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha intimato a tale Stato di comunicarle le proprie osservazioni entro due mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
4 Il governo italiano non ha dato alcun seguito a tale lettera e, conseguentemente, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato concernente il suo inadempimento degli obblighi imposti dalla direttiva, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 30 gennaio 1997 il governo italiano ha informato la Commissione che la direttiva era stata inserita nella legge comunitaria 1995/1996, già approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 novembre 1996, ed era stata sottoposta all'esame del Parlamento insieme alle altre direttive da attuare con decreto legislativo.
6 Inoltre, il 30 luglio 1997 il governo italiano ha trasmesso alla Commissione copia di un disegno di legge, con la relazione illustrativa, diretto alla trasposizione della direttiva di cui trattasi, precisando che l'iter legislativo sarebbe stato completato prima della sospensione estiva dell'attività parlamentare.
7 Non avendo ricevuto dal governo italiano alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che nel frattempo la Repubblica italiana aveva soddisfatto gli obblighi derivanti dalla direttiva, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 Il governo italiano non contesta l'inadempimento addebitatogli e afferma che i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva sono in corso di adozione.
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine stabilito, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere accolto.
10 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica italiana dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 della detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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