Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Oggetto - Concordanza tra il reclamo e il ricorso
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2 Dipendenti - Decisione arrecante pregiudizio - Obbligo di motivazione - Oggetto - Portata - Decisione che accerta l'irregolarità dell'assenza di un dipendente a seguito di una visita fiscale - Segreto medico
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
Massima
3 Il reclamo amministrativo, anche se costituisce un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso contro un atto che arrechi pregiudizio ad una persona contemplata dallo Statuto, non ha lo scopo di delimitare in modo definitivo e rigoroso l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, purché le domande proposte in quest'ultima fase non modifichino né la causa né l'oggetto del reclamo. Ciò si verifica nel caso di un ricorso di annullamento diretto contro le decisioni che avevano provocato il reclamo e in cui i motivi fatti valere a sostegno della domanda di annullamento sono in stretta relazione con le doglianze contenute nel reclamo.
4 La motivazione di una decisione che arrechi pregiudizio, prescritta dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e, dall'altro, di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o no. La necessità di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto e della natura dei motivi esposti.
Dato che la decisione considerata accerta l'irregolarità dell'assenza di un dipendente a seguito di una visita fiscale e si riferisce espressamente alla valutazione del medico di controllo, secondo la quale il dipendente era idoneo a riprendere servizio sin dal giorno successivo alla visita, senza che il dipendente stesso vi si sia conformato, non è necessario che l'istituzione alleghi d'ufficio a tale decisione o riproduca nella sua motivazione il contenuto delle valutazioni chiniche operate dal medico di controllo dopo la visita effettuata al domicilio del dipendente. Infatti, poiché siffatte valutazioni possono essere coperte dal segreto medico o da esigenze di riservatezza, spetta all'interessato stesso o al suo medico curante chiedere, se del caso, all'istituzione di notificargli le dette valutazioni.
Parti
Nel procedimento C-316/97 P,
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, e Antonio Caiola, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 10 luglio 1997 nella causa T-36/96, Gaspari/Parlamento (Racc. PI pag. II-595), procedimento in cui l'altra parte è: Giuliana Gaspari, dipendente del Parlamento europeo, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornel e Françoise Parmantier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ricorrente in primo grado,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 giugno 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1997, il Parlamento europeo ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 10 luglio 1997, causa T-36/96, Gaspari/Parlamento (Racc. PI pag. II-595; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione 22 maggio 1995 con cui il Parlamento ha considerato irregolare l'assenza della signora Gaspari del 5 maggio 1995 e ha imputato un giorno di congedo sulla durata del congedo ordinario di quest'ultima, nonché la decisione 9 agosto 1995 con cui il Parlamento ha confermato la detta decisione.
2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato quanto segue:
«1 La ricorrente, dipendente di grado B2 del Parlamento, in servizio presso la direzione generale Segreteria d'Assemblea (DG I) a Lussemburgo, ha trasmesso al convenuto un certificato rilasciato dal suo medico curante in data 3 maggio 1995, attestante la sua incapacità lavorativa per il periodo dal mercoledì 3 maggio al venerdì 5 maggio 1995 compreso.
2 Il 4 maggio 1995 il dottor Broutchoux, medico di controllo dell'istituzione convenuta a Lussemburgo, si è recato al domicilio dalla ricorrente per una visita fiscale.
3 A seguito di quest'ultima, egli ha informato l'interessata di ritenerla idonea a riprendere servizio fin dal giorno successivo, venerdì 5 maggio 1995.
4 Secondo il convenuto, il medico di controllo ha invano tentato di contattare telefonicamente il medico curante della ricorrente dopo la visita fiscale. La ricorrente contesta tale affermazione, asserendo di essere stata lei a telefonare al proprio medico curante dopo tale visita.
5 Ella è rientrata in servizio solo lunedì 8 maggio 1995.
6 Lo stesso giorno ha inviato al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze dell'istituzione convenuta una nota in cui denunciava il comportamento del medico di controllo nei suoi confronti.
7 Con lettera datata 22 maggio 1995 (in prosieguo: la "decisione impugnata") il capo della divisione del personale dell'istituzione le ha comunicato, in primo luogo, che la sua assenza del 5 maggio 1995 era considerata irregolare, dato che il medico di controllo l'aveva informata della sua idoneità a riprendere servizio fin da tale data, e, in secondo luogo, che tale giorno di assenza sarebbe stato imputato sul suo congedo ordinario a norma dell'art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").
8 Con lettera in data 9 agosto 1995, egli ha confermato tale decisione».
3 Ai sensi dell'art. 59, n. 1, commi primo e secondo, dello Statuto,
«Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.
L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall'istituzione».
4 L'art. 60 dello Statuto dall'altro canto dispone:
«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».
5 Il 21 agosto 1995 la signora Gaspari ha presentato contro la decisione 22 maggio 1995 un reclamo in cui ha fatto valere, da una parte, che, assentandosi il venerdì 5 maggio 1995, ella si era limitata a seguire scrupolosamente le prescrizioni del proprio medico e, dall'altra, che le osservazioni del medico di controllo (che il suo medico curante «sarebbe molto interessato a conoscere») erano prive di fondamento, in quanto egli non l'aveva mai vista prima e aveva usato metodi da lei definiti «partigiani».
6 Con decisione 13 dicembre 1995 il Parlamento ha respinto il reclamo.
7 Di conseguenza, la signora Gaspari, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 1996, ha proposto ricorso contro le decisioni 22 maggio e 9 agosto 1995, con le quali il Parlamento ha considerato irregolare la sua assenza del 5 maggio 1995 e ha imputato un giorno sulla durata del suo congedo ordinario.
La sentenza impugnata
8 A sostegno del suo ricorso, la signora Gaspari ha fatto valere tre motivi, fondati, rispettivamente, su una violazione dell'art. 25 dello Statuto, su una violazione dell'art. 59 dello Statuto e su un errore di valutazione manifesto.
9 L'art. 25, secondo comma, dello Statuto recita:
«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
10 Tuttavia, constatando che l'argomentazione della signora Gaspari relativa al primo motivo tendeva in realtà a dimostrare anche una violazione dei suoi diritti della difesa in quanto, malgrado la sua richiesta, il suo medico curante non avrebbe ricevuto il referto del medico di controllo sul quale si fonda la decisione impugnata, il Tribunale ha riqualificato tale motivo considerando che era fondato non soltanto su una violazione dell'obbligo di motivazione, ma anche su una violazione dei diritti della difesa (punto 19 della sentenza impugnata).
11 Solo il primo motivo, così integrato, è stato esaminato dal Tribunale.
12 A questo proposito, il Tribunale ha considerato che, anche se l'atto che arreca pregiudizio non è il referto redatto dal medico di controllo a seguito della visita fiscale, bensì la decisione amministrativa con cui si accerta l'irregolarità dell'assenza e si imputa quest'ultima sulla durata del congedo ordinario,
«dato che l'irregolarità dell'assenza viene dichiarata in base ai risultati del controllo medico di cui all'art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto, la relazione del medico di controllo costituisce l'unica base della decisione amministrativa considerata. Per essere fondata, una decisione del genere deve derivare logicamente dalla diagnosi del medico di controllo secondo la quale il dipendente interessato era idoneo al lavoro durante l'assenza controversa. Tale diagnosi, dal canto suo, deve derivare logicamente dagli accertamenti compiuti all'atto del controllo» (punto 27 della sentenza impugnata).
13 Il Tribunale ne ha dedotto che,
«per essere in grado di conoscere i motivi della decisione amministrativa considerata e, quindi, di valutarne efficacemente la fondatezza, il dipendente interessato, se ne ha fatto domanda, deve poter prendere visione della relazione del medico di controllo» (punto 28 della sentenza impugnata).
14 Il Tribunale ha proseguito come segue:
«30 Nella fattispecie, la relazione del medico di controllo non è stata comunicata alla ricorrente o al suo medico curante, benché l'interessata lo avesse chiesto nel suo reclamo. Pertanto, poiché la motivazione della decisione impugnata consisteva in un mero riferimento alla constatazione che il medico di controllo aveva informato la ricorrente di ritenerla idonea a riprendere servizio fin dal 5 maggio 1995 e che ella era rientrata in servizio solo l'8 maggio 1995, tale motivazione è rimasta puramente formale e, di conseguenza, insufficiente a consentire alla ricorrente di valutarne la fondatezza.
31 Ne consegue che la ricorrente, benché l'avesse sollecitato, non è stata mai messa in grado, nel corso del procedimento precontenzioso, di conoscere, direttamente o indirettamente tramite il suo medico curante, i precisi motivi d'indole medica sui quali la decisione adottata nei suoi confronti era basata e, pertanto, di presentare il suo punto di vista sugli accertamenti e sulla diagnosi del medico di controllo e di contestarne eventualmente la fondatezza.
32 Ora, il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito in ogni procedimento avviato nei confronti di una persona e che può sfociare in un atto arrecante ad essa pregiudizio, anche in mancanza di normative riguardanti il procedimento di cui trattasi.
33 Applicato al procedimento di controllo medico di cui all'art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto, tale principio richiede che l'interessato, assistito se del caso dal suo medico curante, sia in grado di far conoscere efficacemente il suo punto di vista sulle conclusioni della visita medica di controllo e di contestarne eventualmente la fondatezza [sentenza 6 maggio 1997, causa T-169/95, Quijano/Commissione, Racc. PI pag. II-273, punto 44]. Ora, qualora l'interessato non possa contestare efficacemente la fondatezza di tali conclusioni senza aver preso visione degli accertamenti medici sui quali esse si basano, il detto principio esige che l'interessato sia in grado di far conoscere il suo punto di vista sull'integralità della relazione del medico di controllo.
34 Nel caso di specie non può escludersi che il convenuto avrebbe adottato una decisione diversa dalla decisione impugnata se la ricorrente avesse potuto presentare il suo punto di vista sulla relazione del medico di controllo. Pertanto, la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente è fondata.
35 Risulta da quanto precede che il primo motivo di annullamento è fondato, in quanto la decisione è inficiata da un vizio di motivazione, da un lato, e in quanto i diritti della difesa sono stati violati, dall'altro».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
15 A sostegno del proprio ricorso il Parlamento fa valere quattro motivi.
16 Con il primo motivo il Parlamento contesta al Tribunale il fatto di non aver dichiarato irricevibile il ricorso in mancanza di concordanza tra i motivi fatti valere nel reclamo e quelli dedotti nel ricorso.
17 Basta ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo, anche se costituisce un presupposto indispensabile per la proposizione di un ricorso contro un atto che arrechi pregiudizio ad una persona contemplata dallo Statuto, non ha lo scopo di delimitare in modo definitivo e rigoroso l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, purché le domande proposte in quest'ultima fase non modifichino né la causa né l'oggetto del reclamo (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Racc. pag. 1509, punto 9).
18 Ora, nel caso di specie, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era diretto contro le decisioni che avevano provocato il reclamo e i motivi fatti valere a sostegno della domanda di annullamento erano in stretta relazione con le doglianze contenute nel reclamo, quali riassunte al punto 5 della presente sentenza.
19 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
20 Con il suo terzo motivo il Parlamento contesta al Tribunale il fatto di aver violato l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura accogliendo il motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa, motivo fatto valere dalla signora Gaspari solo in sede di replica.
21 Al riguardo, si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato, al punto 19 della sentenza impugnata, che «malgrado il titolo del primo motivo, che si riferisce esclusivamente all'art. 25 dello Statuto», il ragionamento della signora Gaspari relativo a tale motivo «tende in realtà a dimostrare anche una violazione dei suoi diritti della difesa in quanto, malgrado la sua richiesta, il suo medico curante non avrebbe ricevuto la relazione del medico di controllo sulla quale si fonda la decisione impugnata». Pertanto, non si tratta di un motivo nuovo ma di una riqualificazione correttamente operata dal Tribunale.
22 Il terzo motivo deve quindi essere respinto.
23 Con il secondo e il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente, il Parlamento contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto avendo considerato, da un lato, che la decisione 22 maggio 1995 era inficiata da un vizio di motivazione e, dall'altro, che i diritti della difesa della signora Gaspari erano stati violati dal Parlamento.
24 Il Parlamento ritiene che la decisione controversa si riferisca espressamente all'esito della visita fiscale effettuata al domicilio della signora Gaspari il 4 maggio 1995, in applicazione dell'art. 59, n. 1, dello Statuto. La decisione sarebbe pertanto motivata dalla valutazione del medico di controllo secondo la quale l'interessata era idonea a riprendere servizio, valutazione nota a quest'ultima fin dalla conclusione della visita fiscale.
25 Il Parlamento aggiunge che l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale quanto al seguito da dare all'esito di una visita fiscale effettuata al domicilio di un dipendente: essa potrebbe solo prendere atto dell'esito adottando le decisioni amministrative previste dallo Statuto, il quale non predispone alcuna concertazione con il medico curante del dipendente né prevede, in materia, l'istituzione di un collegio medico in caso di contestazione. La sola via a disposizione del dipendente che contesti l'esito sfavorevole della visita fiscale sarebbe quella di sollecitare una nuova visita medica o di presentare un altro certificato rilasciato dal medico curante o da un altro medico a conferma della diagnosi formulata dal primo. Nel caso di specie, nessuno di questi passi è stato intrapreso dalla signora Gaspari che si sarebbe limitata a contestare le valutazioni cliniche senza suffragare tale contestazione con alcun elemento di prova.
26 Al riguardo di deve ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale la motivazione di una decisione che arrechi pregiudizio, prescritta dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e, dall'altro, di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o no (v., in particolare, sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 26). La necessità di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto e della natura dei motivi esposti (sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).
27 Dato che la decisione considerata accerta l'irregolarità dell'assenza di un dipendente a seguito di una visita fiscale e si riferisce espressamente alla valutazione del medico di controllo, secondo la quale il dipendente era idoneo a riprendere servizio sin dal giorno successivo alla visita, senza che il dipendente stesso vi si sia conformato, non è necessario che l'istituzione alleghi d'ufficio a tale decisione o riproduca nella sua motivazione il contenuto delle valutazioni cliniche operate dal medico di controllo dopo la visita effettuata al domicilio del dipendente.
28 Infatti, poiché siffatte valutazioni possono essere coperte dal segreto medico o da esigenze di riservatezza, spetta all'interessato stesso o al suo medico curante, se contesta la diagnosi del medico di controllo, chiedere all'istituzione di notificargli o di fargli notificare, tramite il suo servizio medico, le valutazioni cliniche del medico di controllo.
29 Ciononostante, se dopo tale richiesta l'istituzione non notifica le dette valutazioni, non può escludersi che tale mancata comunicazione possa ingenerare nel dipendente dubbi sulla fondatezza della decisione. Tuttavia, nel caso di specie, come risulta dai fatti quali accertati dal Tribunale, la comunicazione della relazione del medico di controllo (benché richiesta dalla signora Gaspari nella fase del reclamo amministrativo) è effettivamente avvenuta nel corso del procedimento giurisdizionale, facilitando così, per il Tribunale, l'esercizio del suo controllo della legittimità della decisione controversa e, per la signora Gaspari, la verifica della sua fondatezza. Alla luce delle considerazioni che precedono, tali circostanze non bastano a far ritenere che il carattere succinto della motivazione della decisione controversa, così integrata nel corso del procedimento giurisdizionale, debba giustificare l'annullamento della decisione.
30 Ne discende che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che le decisioni impugnate erano inficiate da un vizio di motivazione.
31 Il Tribunale non poteva neppure ritenere che l'istituzione, adottando la decisione controversa, avesse violato i diritti della difesa della signora Gaspari.
32 Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata, dato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, da una parte, che la decisione impugnata era inficiata da un vizio di motivazione e, dall'altra, che i diritti della difesa della signora Gaspari erano stati violati dal Parlamento.
Sulle spese in primo grado
33 E' importante osservare che, ai fini della decisione sulle spese in primo grado, occorre tener conto delle considerazioni che precedono quanto alla motivazione succinta della decisione controversa (v., in questo senso, sentenze 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento, Racc. pag. 2323, punto 30, e 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione, Racc. pag. 1399, punti 56 e 57).
34 Indipendentemente dalla validità nel merito della decisione, non si può volerne alla signora Gaspari per aver adito il Tribunale al fine di dar luogo ad un sindacato giurisdizionale. Occorre pertanto confermare la decisione del Tribunale di condanna del Parlamento a sopportare tutte le spese in primo grado.
35 Questa considerazione non può evidentemente riguardare le spese relative al presente procedimento, che sono riservate.
Sul rinvio della causa al Tribunale
36 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia,
«Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».
37 Nella fattispecie, la Corte ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sulla controversia poiché non è escluso che la valutazione degli altri motivi fatti valere in primo grado comporti accertamenti di fatto ulteriori. Si deve pertanto rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché esso statuisca nel merito esaminando gli altri motivi fatti valere dalla signora Gaspari in primo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1997, causa T-36/96, Gaspari/Parlamento, è annullata in quanto ha annullato per violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa la decisione 22 maggio 1995, con la quale il Parlamento ha considerato irregolare l'assenza della signora Gaspari del 5 maggio 1995 e ha imputato un giorno di congedo sulla durata del suo congedo ordinario, e la decisione 9 agosto 1995 con la quale il Parlamento ha confermato la detta decisione.
2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca sugli altri motivi fatti valere dalla signora Gaspari in primo grado.
3) Le spese sono riservate.
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