Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-324/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 168, pag. 14), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 168, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 31 dicembre 1995. Lo stesso articolo dispone, nel n. 2, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla direttiva.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica italiana avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 In mancanza di risposta da parte delle autorità italiane, il 5 marzo 1997 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato in cui la invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
5 Poiché il parere motivato è rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 La Repubblica italiana non nega che la direttiva non è stata recepita nel termine prescritto.
7 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
8 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy