Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-326/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 168, pag. 14), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 168, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 31 dicembre 1995. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla direttiva.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico belga e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che il Regno del Belgio avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
4 In mancanza di risposta da parte delle autorità belghe, il 5 marzo 1997 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato in cui lo invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
5 Poiché il parere motivato è rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Il Regno del Belgio non nega che la direttiva non è stata recepita entro il termine prescritto, ma fa presente che la sua attuazione dipende da quella della direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/532/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU L 300, pag. 111), che sarebbe stata attuata sul piano regionale ma non a livello nazionale. Orbene, a seguito dell'entrata in vigore della legge speciale 16 luglio 1993 per il completamento della struttura federale dello Stato (Moniteur belge, pag. 16774), secondo la quale le norme di prodotti rientrano nella competenza nazionale, le dette direttive dovrebbero essere recepite a livello federale. Il governo belga precisa tuttavia che tale procedimento di recepimento è entrato nella fase finale e che le bozze di regio decreto saranno presentate prossimamente alla firma dei ministri competenti.
7 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 14).
8 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
9 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese e poiché questo è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva 86/662/CEE per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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