Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Dipendenti - Retribuzione - Coefficiente correttore - Oggetto - Equivalenza del potere di acquisto
(Statuto del personale, artt. 64 e 65)
2. Dipendenti - Retribuzione - Coefficiente correttore - Fissazione di un coefficiente correttore specifico per una determinata sede di servizio in caso di variazioni sensibili del costo della vita rilevate all'interno di uno stesso paese - Obbligo del Consiglio
(Statuto del personale, art. 65, n. 2)
Massima
1. Lo scopo dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei dipendenti, previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, è di garantire il mantenimento di un potere d'acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro sede di servizio conformemente al principio di parità di trattamento.
2. Spetta al Consiglio, in virtù dell'art. 65, n. 2, dello Statuto, accertare se vi sia una differenza sensibile del costo della vita tra le diverse sedi di servizio e, se del caso, trarne le conseguenze. Il Consiglio non dispone di alcun margine discrezionale riguardo alla necessità di introdurre un coefficiente correttore specifico per una determinata sede di servizio se il costo della vita è ivi notevolmente meno elevato che nella capitale.
Parti
Nel procedimento C-327/97 P,
Christos Apostolidis e altri, dipendenti e agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso l'Istituto europeo dei transuranici a Karlsruhe (Germania), con gli avv.ti J.-N. Louis, T. Demaseure e A. Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso la fiduciaria Myson Sàrl, 30, rue de Cessange,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 10 luglio 1997 nella causa T-81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pag. I-A-207 e II-607),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Valsesia e J. Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado ,
sostenuta da,
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori M. Bishop e D. Canga Fano, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
interveniente nel ricorso,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 maggio 1999, nel corso della quale il signor Apostolidis e altri erano rappresentati dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, del foro di Bruxelles, la Commissione dai signori G. Valsesia e J. Currall e il Consiglio dai signori M. Bishop e D. Canga Fano,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1997, il signor Apostolidis nonché altri 64 dipendenti ed agenti temporanei della Commissione hanno, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1997, causa T-81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pag. I-A-207 e II-607; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso respingeva i loro ricorsi tendenti, da un lato, all'annullamento della decisione di rigetto opposta dalla Commissione alla domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere l'emissione del loro foglio paga relativo al gennaio 1992, allo scopo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pag. I-A-227 e II-723), e dall'altro, al risarcimento del danno morale che sostengono aver subito.
2 Il quadro giuridico e i fatti che sono all'origine del ricorso sono esposti nella sentenza impugnata in questi termini:
«1 I 65 ricorrenti sono dipendenti di ruolo e agenti temporanei della Commissione in servizio presso l'Istituto dei transuranici di Karlsruhe in Germania.
2 Essi erano altresì ricorrenti nella causa che è stata definita con sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pag. II-723; in prosieguo: la "sentenza Chavane de Dalmassy"), le cui modalità d'esecuzione costituiscono oggetto del ricorso attuale.
3 Conformemente all'art. 64 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e all'art. 20 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, alla retribuzione dei dipendenti e degli agenti temporanei viene attribuito un coefficiente correttore determinato in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio, affinché, indipendentemente da queste ultime, essi fruiscano di un potere d'acquisto equivalente.
4 Il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dei ricorrenti assegnati a Kalsruhe, fino all'adozione del regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3161/94"), era quello applicabile ai dipendenti in servizio a Bonn, capitale della Repubblica federale di Germania fino all'ottobre 1990.
5 Dopo la riunificazione della Germania, Berlino diventava, nell'ottobre 1990, la capitale di questo Stato. Tale avvenimento induceva la Commissione a sottoporre al Consiglio la proposta di regolamento [SEC(91) 1612 def.] 4 settembre 1991, che proponeva, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1990, da un lato, l'adozione di un coefficiente correttore per la Germania calcolato in base al costo della vita a Berlino e, dall'altro, la fissazione di coefficienti correttori specifici per Bonn e Karlsruhe.
6 Il 19 dicembre 1991 il Consiglio emanava il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, pag. 13, rettifica in GU 1992, L 10, pag. 56; in prosieguo: il "regolamento n. 3834/91"). Tale regolamento stabiliva, in particolare, un coefficiente correttore per la Germania calcolato in base al costo della vita nella ex capitale, Bonn, nonché un coefficiente specifico per Berlino.
7 Nel gennaio 1992 ciascun ricorrente riceveva un prospetto di retribuzione supplementare, in cui era applicato il coefficiente correttore "Bonn" (95,1) previsto all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 3834/91.
8 In seguito al ricorso proposto dai ricorrenti contro tali prospetti di retribuzione, il Tribunale ha annullato, nella sentenza Chavane de Dalmassy, i prospetti di retribuzione dei ricorrenti relativi al gennaio 1992 in quanto applicavano un coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita a Bonn.
9 Al punto 56 della stessa sentenza, si sottolineava che il Consiglio non poteva legittimamente fissare un coefficiente provvisorio per la Germania in base al costo della vita in una città diversa dalla capitale. Il Tribunale aggiungeva che, di conseguenza, il Consiglio avrebbe dovuto fissare, da un lato, un coefficiente correttore - eventualmente provvisorio - per la Germania in base al costo della vita a Berlino e, dall'altro, taluni coefficienti correttori specifici - anch'essi eventualmente provvisori - per le diverse sedi in tale paese dove una notevole distorsione del potere d'acquisto fosse stata accertata in rapporto al costo della vita nella capitale, Berlino.
10 Non essendo stata impugnata dinanzi alla Corte, tale sentenza è passata in giudicato.
11 In seguito alla pronuncia di detta sentenza, la Commissione ha elaborato in data 9 dicembre 1994 una prima proposta modificata di regolamento del Consiglio [SEC(94) 2024 def.] per l'"adeguamento annuale" delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti. Essa ha inoltre adottato una seconda proposta di regolamento [doc. SEC(94) 2085 def.] che modifica la proposta [SEC(91) 1612 def.] sopra menzionata e mira a stabilire, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1990, un coefficiente correttore generale per la Germania, nonché coefficienti correttori specifici per Bonn e Karlsruhe.
12 Il Consiglio ha quindi adottato, sulla base della prima proposta modificata, il regolamento n. 3161/94, recante, tra l'altro, adeguamento dei coefficienti correttori a decorrere dal 1° luglio 1994. L'art. 6 di tale regolamento fissa un coefficiente correttore generale per la Germania in rapporto a Berlino e un coefficiente correttore specifico applicabile alle retribuzioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti con sede di servizio a Kalsruhe.
13 In applicazione di tale disposizione, la Commissione ha compilato i prospetti di retribuzione riepilogativi del personale in servizio a Karlsruhe per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1994.
14 Il Consiglio non ha dato alcun seguito alla seconda proposta rettificativa della Commissione relativa alla fissazione retroattiva dei coefficienti correttori a decorrere dall'ottobre 1990.
15 Il 5 maggio 1995 i ricorrenti hanno presentato ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto una domanda diretta, in primo luogo, ad ottenere la compilazione dei loro prospetti di retribuzione a decorrere dal gennaio 1992 in base al coefficiente applicabile a norma di legge, in secondo luogo, a far accertare che la Commissione ha commesso un illecito non adottando entro un termine ragionevole i provvedimenti richiesti dalla sentenza Chavane de Dalmassy ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE e, in terzo luogo, ad ottenere il pagamento a ciascun ricorrente della somma di 50 000 [BEF] a risarcimento dei danni morali subiti.
16 Tale domanda ha costituito oggetto di una decisione implicita di rigetto il 5 dicembre 1995, vale a dire quattro mesi dopo la sua presentazione.
17 Il 18 ottobre 1995, i ricorrenti hanno presentato contro tale decisione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
18 In mancanza di una risposta nel termine di quattro mesi previsto all'art. 90, n. 2, dello Statuto, il reclamo è stato oggetto di una decisione implicita di rigetto il 18 febbraio 1996. La Commissione ha adottato poi, il 26 febbraio 1996, una decisione esplicita di rigetto, che è stata notificata a ciascuno dei ricorrenti con lettera tipo e ricevuta di ritorno a partire dall'11 marzo 1996».
3 E' in queste circostanze che i ricorrenti hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento nel quale venivano fatti valere due motivi.
4 Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art 233 CE) in quanto la Commissione avrebbe ignorato la portata di tale disposizione, che la obbligava non solamente ad adottare le dirette misure di esecuzione richieste dalla sentenza Chavane de Dalmassy, ma anche a risarcire il danno ulteriore risultante dall'atto annullato. A tal proposito, i ricorrenti hanno valutato ex aequo et bono in 50 000 BEF il danno morale che ciascuno di essi ha subito a causa dei successivi illeciti commessi dalla Commissione nonché dello stato di incertezza riguardo alla determinazione dei loro diritti nel quale si sono trovati dopo la pronuncia di detta sentenza.
5 Il secondo motivo era fondato sulla violazione degli artt. 24, 64 e 65 dello Statuto. In una prima parte, i ricorrenti sostenevano che la Commissione era tenuta ad adottare le misure derivanti dall'esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy conformemente, da un lato, al dovere di sollecitudine di cui all'art. 24 dello Statuto e, dall'altro, al suo obbligo di sottoporre al Consiglio proposte in caso di sensibile variazione del costo della vita o nel caso di accertamento di una sensibile distorsione del potere di acquisto in una sede di servizio determinata, come indicato agli artt. 64 e 65 dello Statuto nonché all'art. 9 dell'allegato XI di esso. In una seconda parte, i ricorrenti facevano valere che le proposte fatte dalla Commissione a seguito della sentenza Chavane de Dalmassy, che prevedevano la fissazione di un coefficiente correttore per Karlsruhe con effetto retroattivo, costituivano un ulteriore illecito amministrativo in quanto esse avevano come conseguenza di ridurre retroattivamente la retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto in base al coefficiente correttore calcolato con riferimento alla capitale Berlino. Nella terza parte del secondo motivo, i ricorrenti hanno ritenuto che la Commissione avesse anche commesso un illecito e violato il suo dovere di assistenza di cui all'art. 24 dello Statuto, non avendo sottoposto all'attenzione del giudice comunitario, in primo luogo, il regolamento n. 3161/94, che, in violazione dell'art. 176 del Trattato, non aveva previsto alcuna disposizione retroattiva con effetto a partire dal gennaio 1992 e, in secondo luogo, il regolamento n. 3834/91, cosa che avrebbe ad essi evitato di presentare il ricorso che ha dato luogo alla sentenza Chavane de Dalmassy.
La sentenza impugnata
6 Con sentenza 10 luglio 1997, il Tribunale di primo grado ha respinto interamente il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.
7 Dopo aver respinto, ai punti 37-48 della sentenza impugnata, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e basata, da un lato, sul carattere non corretto della procedura precontenziosa e, dall'altro, sulla mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, il Tribunale ha respinto, ai punti 60-81, il primo motivo sollevato da questi ultimi e basato sulla violazione dell'art. 176 del Trattato. Esso ha rilevato che la sola adozione del regolamento n. 3161/94 non costituiva, a priori, una sufficiente esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy, dal momento che tale regolamento non riguarda i fogli paga dei dipendenti per i mesi tra gennaio 1992 e giugno 1994 inclusi, e che occorre quindi esaminare in quale misura la sentenza Chavane de Dalmassy imponesse alla Commissione di adottare anche misure relative al periodo tra il gennaio 1992 e il 1° luglio 1994, data di entrata in vigore del regolamento n. 3161/94. A tal proposito esso ha accertato che dalla sentenza Chavane de Dalmassy risulta che, in forza degli artt. 64 e 65 dello Statuto, il Consiglio è tenuto a fissare, da un lato, un coefficiente correttore - se del caso provvisorio - per la Germania sulla base del costo della vita a Berlino e, dall'altro, coefficienti correttori specifici - se del caso anch'essi provvisori - per le differenti sedi di servizio di questo paese in cui fosse stata accertata una sensibile distorsione del potere di acquisto in rapporto al costo della vita nella capitale, Berlino. Dall'interdipendenza tra questi due obblighi connessi imposti al Consiglio, il Tribunale ha dedotto che i ricorrenti non possono invocare l'applicazione a loro vantaggio di uno dei due obblighi, senza tener conto contemporaneamente, per la determinazione della portata dei loro diritti, del contenuto del secondo obbligo. Ha concluso affermando che la domanda dei ricorrenti eccedeva manifestamente i diritti ad essi riconosciuti dall'art. 176 del Trattato.
8 Riguardo alla domanda dei ricorrenti tendente al risarcimento dei danni diretti e indiretti risultanti dall'illegittimità dichiarata dal Tribunale, quest'ultimo ha accertato che l'adozione di misure compensatorie è subordinata alla condizione che i ricorrenti abbiano subito uno «svantaggio». Orbene, il Tribunale ha rilevato che questi si sono visti applicare globalmente alle loro retribuzioni, nel corso del periodo tra il gennaio 1992 ed il 1° luglio 1994, un coefficiente correttore superiore a quello che avrebbero ottenuto se il Consiglio avesse già precedentemente modificato la normativa in vigore. I ricorrenti non avevano subito nessuno svantaggio, la Commissione non aveva dunque l'obbligo di adottare misure di compensazione. Per quanto riguarda la censura relativa al pregiudizio morale, il Tribunale ha ritenuto che l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura esige che un ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria contenga elementi che permettano di identificare, in particolare, il danno che il ricorrente sostiene aver subito nonché il carattere e l'ampiezza di tale danno, cosa che non ricorre nel caso di specie. Esso ha dunque ritenuto detta domanda irricevibile.
9 Ai punti 90-105, il Tribunale ha respinto il secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 24, 64 e 65 dello Statuto escludendo che dipendenti possano fondarsi sul dovere di sollecitudine delle istituzioni per ottenere vantaggi ai quali si oppongono le disposizioni della sentenza sulla quale il loro ricorso è basato. Riguardo all'asserita violazione da parte della Commissione del suo dovere di asssistenza per non aver sottoposto all'attenzione del giudice comunitario i regolamenti nn. 3161/94 e 3834/91, il Tribunale ha rilevato che, disponendo la Commissione, sotto il controllo del giudice comunitario, di un potere discrezionale nella scelta delle misure e mezzi da adottare allo scopo di adempiere tale dovere, un singolo non può obbligare quest'ultima ad iniziare un ricorso per carenza senza pregiudicare il margine di manovra proprio al suo potere discrezionale.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
10 Nel loro ricorso, i ricorrenti domandano alla Corte, da un lato, di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione che respinge la loro domanda diretta ad ottenere l'emissione del loro foglio paga relativo al gennaio 1992 e, dall'altro, di condannare la Commissione a pagare a ciascuno di essi una somma di 50 000 BEF a titolo di risarcimento del danno morale subito e a sopportare la totalità delle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di primo grado.
11 La Commissione conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.
12 A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere tre motivi. Il primo consiste nella violazione da parte del Tribunale dell'art. 215, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 288, n. 2, CE) nonché dell'art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura. I ricorrenti fanno valere, da un lato, che la sentenza Chavane de Dalmassy è stata pronunciata nel momento in cui si stava studiando in seno al Consiglio una proposta di regolamento della Commissione che fissava per Karlsruhe un coefficiente correttore superiore a quello applicabile a Bonn. Essi indicano che solo dopo la pronuncia di detta sentenza è stata depositata una nuova proposta di regolamento che fissa un coefficiente correttore inferiore per Karlsruhe. A loro parere, il Tribunale, che non era in grado di tener conto di tali elementi nel pronunciare la sentenza nella causa Chavane de Dalmassy, ha ritenuto a torto che le condizioni imposte dall'art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura non fossero soddisfatte.
13 I ricorrenti sostengono anche che il Tribunale, ritenendo che essi non avessero sufficientemente precisato il danno subito, ha violato l'art. 215, n. 2, del Trattato. Essi fanno valere che il Trattato, il regolamento di procedura e la giurisprudenza non impongono di dimostrare l'esistenza di uno svantaggio di natura esclusivamente economica, come invece lascia intendere la sentenza del Tribunale. I ricorrenti ritengono che il loro interesse ad ottenere il risarcimento del loro danno morale è stato sufficientemente dimostrato nell'ambito del procedimento che ha portato alla sentenza impugnata.
14 Il secondo motivo è basato sulla violazione dell'art. 176 del Trattato, della giurisprudenza relativa all'applicazione di detta disposizione, nonché sull'errore di interpretazione della sentenza Chavane de Dalmassy compiuto dal Tribunale allorché ha ritenuto che la Commissione, in mancanza di coefficienti correttori specifici alla sede di servizio dei ricorrenti, non fosse tenuta a fissare per questi ultimi nuovi fogli paga nell'applicare il coefficiente correttore dello Stato in cui si trova la sede di servizio, calcolato in rapporto al costo della vita nella capitale.
15 Il terzo motivo riguarda la violazione degli artt. 63-65 bis dello Statuto. I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ritenuto a torto che essi non potessero in alcun caso pretendere, in mancanza di un coefficiente correttore specifico per la loro sede di servizio, l'applicazione del coefficiente correttore di Berlino.
Giudizio della Corte
16 Riguardo ai motivi invocati a sostegno del ricorso, occorre anzitutto esaminare il terzo motivo.
Sul terzo motivo
17 I ricorrenti fanno valere che, in mancanza di coefficiente correttore specifico alla sede di servizio, nella fattispecie Karlsruhe, i fogli paga dovevano essere determinati in base al coefficiente correttore applicabile nella capitale. Secondo loro, avendo la Commissione deciso, in forza del suo potere discrezionale, di non presentare ricorsi per carenza contro il Consiglio, essa avrebbe dovuto applicare alle loro retribuzioni il coefficiente correttore calcolato in rapporto al costo della vita a Berlino.
18 La Commissione sostiene che lo scopo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei dipendenti, previsti agli artt. 64 e 65 dello Statuto, è di garantire il mantenimento di un potere d'acquisto equivalente per tutti i dipendenti, quale che sia la loro sede di servizio, conformemente al principio di parità di trattamento. A suo parere, seguendo le pretese dei ricorrenti si perverrebbe a snaturare i principi di parità di trattamento e di equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti in servizio in Germania, principi che sono la base stessa della nozione di coefficiente correttore.
19 Occorre constatare, così come fa la Commissione, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo scopo degli artt. 64 e 65 dello Statuto è di garantire il mantenimento di un potere d'acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro sede di servizio, conformemente al principio di parità di trattamento (v., in particolare, sentenze 19 novembre 1981, causa 194/80, Benassi/Commissione, Racc. pag. 2815, punto 5, e 23 gennaio 1992, causa C-301/90, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-221, punto 22). Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, è un dato di fatto che, durante il periodo controverso, il costo della vita a Karlsruhe era nettamente inferiore a quello di Berlino. Pertanto, l'applicazione, alla retribuzione degli agenti in servizio a Karlsruhe, di un coefficiente calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino sarebbe contraria allo scopo di detti articoli dello Statuto.
20 Risulta da quanto precede che il Tribunale non ha violato gli artt. 63-65 bis dello Statuto decidendo che i ricorrenti non potevano pretendere l'applicazione alle loro retribuzioni del coefficiente correttore di Berlino.
21 Occorre dunque respingere il terzo motivo invocato dai ricorrenti.
22 Conviene in seguito esaminare il secondo motivo.
Sul secondo motivo
23 Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza Chavane de Dalmassy imponesse al Consiglio due obblighi indissociabili, cioè l'adozione di un coefficiente correttore specifico per Berlino e di un altro per Karlsruhe. I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha così violato l'art. 176 del Trattato ritenendo che, in mancanza di coefficiente correttore specifico alla loro sede di servizio, la Commissione non fosse tenuta a fissare nuovi fogli paga applicando il coefficiente correttore per il luogo in cui si trova la sede di servizio calcolato in rapporto al costo della vita nella capitale. Essi ritengono che il Tribunale non poteva, senza invadere il potere discrezionale del Consiglio, imporre a quest'ultimo di adottare un regolamento specifico per Karlsruhe, essendo esso libero di valutare se un tale regolamento fosse necessario tenuto conto dei dati a sua disposizione.
24 I ricorrenti aggiungono che spetta alla Commissione adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy. In tale contesto, essi ritengono che si presentavano di fronte ad essa tre possibilità:
- presentare un ricorso per carenza contro il Consiglio per mancata adozione di un regolamento allorché esistevano le condizioni legali;
- applicare ai ricorrenti il coefficiente correttore adottato per la capitale;
- nell'ipotesi in cui essa ritenesse che la sentenza Chavane de Dalmassy presentasse difficoltà particolari di esecuzione, intavolare un dialogo con i ricorrenti allo scopo, da un lato, di esporgli dette difficoltà e, dall'altro, di tentare di trovare una soluzione di comune accordo.
25 La Commissione contesta la tesi dei ricorrenti. Essa sostiene che Karlsruhe costituiva incontestabilmente uno dei luoghi in cui una distorsione sensibile del potere di acquisto esisteva in rapporto a quello della capitale. Tenuto conto dei due obblighi indissociabili riconosciuti dal Tribunale, essa fa valere che la determinazione di un coefficiente correttore specifico, adatto a riflettere il costo della vita a Karlsruhe, era un principio imprescindibile per il Consiglio dal momento che esso aveva proceduto alla determinazione di un coefficiente correttore per la Germania con riferimento al livello di vita a Berlino.
26 Occorre rilevare che, seguendo il ragionamento della giurisprudenza della Corte, spetta al Consiglio, in virtù dell'art. 65, n. 2, dello Statuto, accertare se vi sia un differenza sensibile del costo della vita e, qualora la risposta sia positiva, trarne le conseguenze (v., in particolare, sentenze 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 3329, punto 32, e 23 gennaio 1992, Commissione/Consiglio, citata, punto 24). A tal proposito occorre affermare che il Consiglio non dispone di alcun margine discrezionale riguardo alla necessità di introdurre un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio se, come nel caso di specie, il costo della vita è sensibilmente meno elevato che nella capitale.
27 Per quanto riguarda la prima delle tre possibilità che, secondo i ricorrenti, si presentavano alla Commissione per dare esecuzione alla sentenza Chavane de Dalmassy, occorre rilevare, in primo luogo, che il Tribunale ha ritenuto, giustamente, ai punti 99-103 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non possono obbligare la Commissione ad introdurre un ricorso per carenza senza pregiudicare il margine di manovra proprio del potere discrezionale di cui quest'ultima dispone in base all'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) (v., per analogia, sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, StarFruit/Commissione, Racc. pag. 291, punti 10-14).
28 Riguardo alla seconda possibilità, la Corte ha già accertato, al punto 20 di questa sentenza, che l'applicazione ai ricorrenti del coefficiente correttore adottato per la capitale, cioè Berlino, sarebbe in contrasto con lo scopo degli artt. 63-65 bis dello Statuto.
29 Quanto alla terza possibilità che si presentava alla Commissione, cioè di instaurare un dialogo con i ricorrenti relativo all'esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy, va rilevato che giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 74 della sentenza impugnata, che la Commissione, in assenza di un regolamento adottato dal Consiglio, non poteva applicare alla retribuzione dei ricorrenti un coefficiente correttore diverso da quello previsto dalla normativa in vigore. Come rilevato dal Tribunale, tale impossibilità costituiva incontestabilmente una «difficoltà particolare» dell'esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy, e, in una tale situazione, spetta all'istituzione interessata adottare quelle decisioni atte a compensare equamente lo svantaggio derivante agli interessati dalla decisione annullata (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C-412/92, Parlamento/Meskens, Racc. pag. I-3757, punto 28). Giustamente quindi il Tribunale ha ritenuto, al punto 75, che, essendo assodato che i ricorrenti hanno globalmente ottenuto, nel periodo 1° gennaio 1992 - 1° luglio 1994, l'applicazione alla loro retribuzione di un coefficiente correttore superiore a quello che avrebbero ottenuto se il Consiglio avesse già precedentemente provveduto a modificare la normativa in vigore, un tale svantaggio non è stato dimostrato.
30 Risulta da quanto precede che il Tribunale, nel ritenere che le pretese dei ricorrenti eccedessero manifestamente i diritti ad essi derivanti da tale disposizione, non ha violato l'art. 176 del Trattato ed occorre quindi respingere il secondo motivo.
31 Occore infine esaminare il primo motivo.
Sul primo motivo
32 I ricorrenti fanno valere che la sentenza Chavane de Dalmassy è stata pronunciata nel momento in cui era allo studio, in seno al Consiglio, una proposta di regolamento della Commissione che fissava un coefficiente correttore per Karlsruhe superiore a quello applicabile a Bonn. Essi constatano che solo dopo la pronuncia di detta sentenza è stata depositata una nuova proposta di regolamento, che fissava un coefficiente correttore inferiore per Karlsruhe. Essi ritengono che il Tribunale, nel pronunciare la sua sentenza nella causa Chavane de Dalmassy, non fosse in grado di tener conto di tale elemento.
33 I ricorrenti sostengono anche che il Tribunale, affermando che essi non avevano sufficientemente precisato il loro danno, ha violato l'art. 215, n. 2, del Trattato. I ricorrenti fanno valere che il Trattato, il regolamento di procedura e la giurisprudenza non obbligano a dimostrare l'esistenza di uno svantaggio puramente economico, come invece lascia intendere la sentenza del Tribunale. Essi ritengono che la Commissione, non fissando nuove buste paga per il periodo gennaio 1992 -giugno 1994, nonostante la sentenza Chavane de Dalmassy, li abbia lasciati in uno stato di incertezza e di incomprensione. I ricorrenti sostengono di aver valutato i loro danni morali ex aequo et bono tenendo conto dei successivi illeciti commessi dalla Commissione e che il loro interesse ad ottenere il risarcimento del loro danno morale è stato dimostrato sufficientemente nell'ambito della procedura che ha dato luogo alla sentenza impugnata.
34 La Commissione sostiene che lo scopo perseguito dai ricorrenti a seguito della sentenza Chavane de Dalmassy consisteva in sostanza nell'ottenere la semplice estensione a loro profitto, a partire dal mese di ottobre 1991, del coefficiente correttore di Berlino. Essa sostiene che, sebbene al punto 56 di questa sentenza il Tribunale abbia accertato che il Consiglio non aveva il diritto di fissare un coefficiente provvisorio per la Germania sulla base del costo della vita in una città diversa dalla capitale, ha completato il suo giudizio rilevando nella stessa motivazione che, in tali condizioni, il Consiglio avrebbe dovuto fissare, da un lato, un coefficiente correttore - se del caso, provvisorio - per la Germania sulla base del costo della vita a Berlino e, dall'altro, coefficienti correttori specifici - se del caso, anch'essi provvisori - per le differenti sedi di servizio di quello Stato in cui una sensibile distorsione del potere di acquisto fosse stata accertata in rapporto al costo della vita nella capitale.
35 Secondo la Commissione, tenuto conto dei dati statistici rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee, i ricorrenti hanno beneficiato a Karlsruhe di un coefficiente correttore superiore a quello al quale avrebbero potuto pretendere se il Consiglio avesse accolto la proposta rettificativa della Commissione. Essa conclude che i ricorrenti non hanno fondate ragioni per sostenere di aver subito un danno economico. Riguardo al danno morale, la Commissione riconosce che possa essere valutato ex aequo et bono. Tuttavia, occorrerebbe che un danno ci fosse stato. A suo parere, non avendo potuto i ricorrenti fornire la prova di un tale danno, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto.
36 In via preliminare va affermato che, per valutare l'interesse dei ricorrenti nella presente causa, occorre stabilire se il danno che essi invocano esisteva alla data in cui il loro ricorso è stato presentato, tenuto conto della situazione giuridica risultante dalle modifiche introdotte a seguito della sentenza Chavane de Dalmassy.
37 Per quanto riguarda il danno materiale, occorre rilevare che i ricorrenti non hanno contestato le cifre avanzate dalla Commissione, secondo cui, durante il periodo in esame, il costo della vita a Karlsruhe era complessivamente meno elevato che a Bonn. Ne consegue che, tramite l'applicazione alle loro retribuzioni del coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita a Bonn, invece di un coefficiente specifico per Karlsruhe, i ricorrenti hanno beneficiato di un leggero vantaggio economico. Ne consegue che questi ultimi non hanno subito un danno materiale. Quanto al danno morale, va rilevato che emerge chiaramente dai punti 77-81 della sentenza impugnata che il Tribunale non ha affermato in alcun momento, né esplicitamente, né implicitamente, che solo uno svantaggio esclusivamente economico può dar luogo a risarcimento attraverso il versamento di indennità compensative. Il Tribunale ha solamente indicato che, per soddisfare le esigenze di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura, un ricorso diretto al risarcimento di danni causati da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che permettano di identificare, in particolare, il carattere e la portata del danno. Non avendo i ricorrenti prodotto tali elementi, il Tribunale ha giustamente affermato, tenuto conto del fatto che il ricorso per risarcimento danni dei ricorrenti non soddisfaceva le condizioni imposte da detta disposizione del suo regolamento di procedura, che le conclusioni per risarcimento danni basate su un supposto danno morale erano irricevibili.
38 Occorre dunque respingere il primo motivo fatto valere dai ricorrenti.
39 Risulta dall'insieme di quanto precede che il ricorso deve essere respinto in toto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In osservanza dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Non avendo la Commissione domandato la condanna dei ricorrenti alle spese ed essendo questi ultimi risultati soccombenti nei loro motivi, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso d'impugnazione è respinto in toto.
2) Il signor Apostolidis e altri, la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.
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