Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
Parti
Nella causa C-339/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero,
convenuto,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive della Commissione
- 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 103, pag. 20), e
- 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29),
il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di dette direttive,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive della Commissione
- 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 103, pag. 20), e
- 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 297, pag. 29),
il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di dette direttive.
2 A norma dell'art. 2 delle direttive 94/15 e 94/51 gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive medesime rispettivamente entro il 30 giugno 1994 e il 30 aprile 1995, ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Alla scadenza di questi termini la Commissione, non avendo ricevuto dal Granducato di Lussemburgo alcuna comunicazione né altre informazioni in merito alle misure di trasposizione delle direttive in questione, ha intimato al governo lussemburghese, il 9 agosto 1994 per quanto riguarda la direttiva 94/15 e il 2 agosto 1995 per quanto riguarda la direttiva 94/51, di presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente all'art. 168 del Trattato.
4 Non essendo stata comunicata alla Commissione alcuna misura ufficiale mirante a trasporre le direttive 94/15 e 94/51 nel diritto lussemburghese, il 27 dicembre 1996 la Commissione ha rivolto due pareri motivati al governo lussemburghese invitandolo ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 94/15 e 94/51.
5 Con lettera 10 febbraio 1997, il governo lussemburghese ha informato la Commissione che i provvedimenti necessari per la trasposizione delle due direttive erano in via di preparazione in base ad una legge del 13 gennaio 1997.
6 Non avendo avuto alcuna informazione secondo cui il procedimento di trasposizione era stato portato a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Il Granducato di Lussemburgo riconosce di non aver trasposto le direttive 94/15 e 94/51 nei termini che esse prescrivevano. Osserva tuttavia che il procedimento legislativo per il recepimento delle direttive non poteva iniziare prima che venisse adottata la legge del 13 gennaio 1997, che ha trasposto le direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), e 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).
8 Con lettera del 14 maggio 1988, il Granducato di Lussemburgo ha comunicato di aver recepito la direttiva 95/15 con il regolamento granducale del 17 aprile 1998 (Mémorial 28 aprile 1998, pag. 458).
9 Con lettera pervenuta il 25 giugno 1998, la Commissione ha preso atto dell'adozione di detto provvedimento ed ha rinunciato a questo capo di domanda, ma ha confermato il ricorso per quel che riguarda la direttiva 94/51.
10 Quanto alla direttiva 94/51, si deve rilevare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 1997, causa C-208/96, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5375, punto 9).
11 Poiché la trasposizione della direttiva 94/51 non è stata realizzata entro il termine prescritto dalla direttiva stessa, si deve ritenere fondato il ricorso proposto in materia dalla Commissione.
12 Si deve quindi dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/51, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
14 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, la parte rinunciataria è condannata alle spese, salvoché la rinuncia sia giustificata dal comportamento della controparte.
15 La Commissione ha rinunciato a taluni capi di domanda in quanto il Granducato di Lussemburgo ha adottato, dopo la promozione del ricorso, i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva 94/15.
16 La parziale rinuncia della Commissione si giustifica dunque con la condotta del Granducato di Lussemburgo, che, d'altro canto, è rimasto soccombente negli altri punti.
17 Il Granducato di Lussemburgo va perciò condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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