Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) 2 Ravvicinamento delle legislazioni - Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose - Direttiva 91/157 - Obbligo degli Stati membri di elaborare programmi specifici al fine di raggiungere taluni obiettivi - Portata (Direttiva del Consiglio 91/157, art. 6)
Massima
1 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. 2 La direttiva 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, impone, all'art. 6, agli Stati membri, per raggiungere i suoi obiettivi, di elaborare programmi, successivamente rivederli e aggiornarli regolarmente. A tal riguardo, è necessario che gli Stati membri cui incombe un tale obbligo comunichino alla Commissione le azioni che essi abbiano l'intenzione di intraprendere o di svolgere nei settori interessati. Infatti, solo sulla base di queste precisazioni quantitative e temporali la Commissione potrà poi valutare se le misure contemplate in forza della direttiva concorrano realmente all'attuazione dei programmi diretti a realizzare gli obiettivi della direttiva. Dalla formulazione dell'art. 6 e dalla struttura generale della direttiva risulta che i vari problemi posti dai rifiuti speciali quali le pile e gli accumulatori devono essere risolti in base ad un preciso scadenzario. A tal riguardo occorre rilevare che, anche se taluni risultati in relazione agli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti prima della scadenza del termine stabilito da quest'ultima per l'attuazione dei programmi, ciò non esonera uno Stato membro dall'elaborare i programmi previsti. Non possono essere considerati programmi ai sensi dell'art. 6, soprammenzionato, misure positive in relazione agli obiettivi di cui al primo comma di questa disposizione, che costituiscono solo una serie di interventi normativi o di azioni particolari che non presentano il carattere di un sistema organizzato e articolato di obiettivi.
Parti
Nella causa C-347/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,$
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,$
convenuto,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e non avendoli comunicati alla Commissione nel termine stabilito, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di detto articolo,$
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i programmi previsti dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38; in prosieguo: la «direttiva»), e non avendoli comunicati alla Commissione nel termine prescritto, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di detto articolo.
2 La direttiva all'art. 1 stabilisce che essa «ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I».
3 L'articolo 6 della direttiva prevede: «Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi:
- riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;
- promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti;
- riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I;
- promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio;
- smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.
I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.
I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione».
4 In forza dell'art. 11, n. 1, della direttiva, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa prima del 18 settembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
5 Il 3 luglio 1995, non essendo stata informata del fatto che talune misure adottate dalle Regioni fiamminga, di Bruxelles-Capitale e vallona e avendo constatato la mancata comunicazione delle misure adottate a livello federale per elaborare i programmi di cui all'art. 6, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 169 del Trattato, ha intimato al Regno del Belgio di presentarle, entro due mesi, le proprie osservazioni al riguardo. Questa lettera di messa in mora è rimasta senza risposta.
6 In tale contesto la Commissione ha inviato al Regno del Belgio, in data 27 dicembre 1996, un parere motivato nel quale constatava che esso è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dall'art. 6 della direttiva e l'invitava a conformarsi a questo parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
7 Il 24 febbraio e il 29 aprile 1997 il governo belga ha inviato alla Commissione le risposte elaborate rispettivamente dalla regione di Bruxelles-Capitale e dalla regione vallona, precisando le misure adottate da queste regioni nonché i risultati ottenuti.
8 Il 9 luglio 1997 il Regno del Belgio ha fatto pervenire alla Commissione un regio decreto del 17 marzo 1997, relativo alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, il cui art. 3 prevede che il ministro federale incaricato dell'ambiente elabora programmi per raggiungere il primo, il secondo e il quarto obiettivo menzionato all'art. 6, primo comma, della direttiva.
9 Non avendo ricevuto alcuna informazione dal governo belga e ritenendo che tutte le misure necessarie per raggiungere il primo, il secondo e il quarto obiettivo menzionato all'art. 6, primo comma, della direttiva non fossero state adottate, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
10 Nel controricorso il Regno del Belgio osserva innanzi tutto che, al tempo in cui i programmi dovevano essere elaborati per la prima volta, l'autorità federale non era competente ad elaborare programmi nei settori considerati dalla direttiva. La tutela dell'ambiente rientrerebbe in via di principio nella competenza delle regioni. Solo all'atto della riforma istituzionale del 16 luglio 1993 l'autorità federale avrebbe chiaramente ottenuto la competenza sulle norme di prodotti e quindi sulle disposizioni relative al primo, secondo e quarto obiettivo dell'art. 6, primo comma, della direttiva.
11 In secondo luogo, il governo belga sostiene che l'elaborazione di programmi sarebbe stata necessaria solo in quanto gli obiettivi della direttiva non fossero ancora raggiunti. Ora, l'autorità federale avrebbe ritenuto che gli obiettivi dell'art. 6 della direttiva fossero stati raggiunti e che misure supplementari non fossero più necessarie. Questo governo aggiunge che la formulazione dell'art. 3 del regio decreto del 17 marzo 1997 non può essere considerata come il riconoscimento di una situazione di carenza da parte del ministero federale, in quanto questo articolo si limita a riportare la formulazione del primo, secondo e quarto trattino dell'art. 6, primo comma, della direttiva.
12 In terzo luogo, il governo belga elenca una serie di misure che sono state adottate o elaborate e che dovrebbero essere sufficienti per raggiungere il primo, secondo e quarto obiettivo dell'art. 6, primo comma, della direttiva. Esso fa riferimento ad un accordo volontario concluso nel 1989 con i produttori di pile al fine di ridurre il contenuto di metalli pesanti ed in particolare il mercurio, nonché a programmi volontari elaborati dai produttori europei al fine di ridurre i quantitativi di sostanze pericolose o di ricercare prodotti sostitutivi meno inquinanti. Nell'aprile 1990 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione dell'elettricità e dell'elettronica (FEE) e con la Fabrimétal per adottare il codice di buona condotta del 1_ gennaio 1988 al fine di una riduzione del quantitativo di mercurio nelle pile elettriche primarie commercializzate in Belgio.
13 Infine tale governo precisa che la legge 16 luglio 1993, modificata da quella del 7 marzo 1996, ha istituito, a livello federale, un sistema di ecotassa. Quest'ultimo si riferirebbe alle pile ed agli accumulatori e verrebbe operata una distinzione tra i vari tipi di pile e di accumulatori in base alla loro composizione. Nell'ambito di questa normativa, i produttori e gli importatori di pile avrebbero creato, nell'agosto 1995, la ASBL Bebat che gestisce un fondo finanziato dai produttori e dagli importatori, destinato ad assicurare la raccolta ed il riciclaggio delle pile usate. La ASBL Bebat in data 17 giugno 1996 avrebbe sottoscritto un protocollo di accordo con le tre regioni. Esso aggiunge che ogni anno un importo considerevole viene attribuito alla ricerca e allo sviluppo.
14 Nella controreplica il governo belga sostiene inoltre che la nozione di «programma» che figura nella direttiva non avrebbe un contenuto giuridico formale preciso. L'insieme delle misure intese alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva, quali che siano la loro natura giuridica e la loro forma, dovrebbe essere considerato come un programma, qualora sia sufficiente per raggiungere questi obiettivi. Tale sarebbe il caso delle convenzioni settoriali. Esso afferma che questi accordi, in quanto prevedono impegni da parte sia del settore interessato sia delle autorità pubbliche nonché azioni per realizzarle, possono essere considerati come programmi.
15 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4739, punto 9, e 28 maggio 1998, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 14).
16 Inoltre la direttiva all'art. 6 impone agli Stati membri, per raggiungere i suoi obiettivi, di elaborare programmi, e poi di rivederli ed aggiornarli regolarmente.
17 A tal riguardo, è necessario che gli Stati membri cui incombe un tale obbligo comunichino alla Commissione le azioni che essi abbiano l'intenzione di intraprendere o di svolgere nei settori interessati. Infatti, solo sulla base di queste precisazioni quantitative e temporali la Commissione potrà poi valutare se le misure contemplate in forza della direttiva concorrono realmente all'attuazione dei programmi diretti a realizzare gli obiettivi della direttiva (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-255/93, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4949, punto 25).
18 Dalla formulazione dell'art. 6 e dalla struttura generale della direttiva risulta che i vari problemi posti dai rifiuti speciali quali le pile e gli accumulatori devono essere risolti in base ad un preciso scadenzario. A tal riguardo occorre rilevare che, anche se taluni risultati in relazione agli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti prima della scadenza del termine stabilito da quest'ultima per l'attuazione dei programmi, ciò non esonera uno Stato membro dall'elaborare i programmi previsti.
19 Nella fattispecie occorre constatare che il Regno del Belgio non ha elaborato alcun programma in relazione al primo, secondo e quarto obiettivo di cui all'art. 6, primo comma, della direttiva.
20 Infatti, per quanto riguarda gli accordi fatti valere dal governo belga, occorre rilevare che, in quanto essi non prevedono l'obbligo in base al quale devono essere rivisti e aggiornati regolarmente, almeno ogni quattro anni, e comunicati alla Commissione, essi non sono conformi all'art. 6 della direttiva in quanto non contengono un calendario preciso di revisione dei programmi, in funzione, in particolare, del progresso tecnico, della situazione economica e di quella ambientale.
21 Per quanto riguarda le misure che sono state adottate nell'ambito del sistema di ecotassa, occorre osservare che il fatto che queste misure economiche possono, incidentalmente, avere conseguenze positive per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'art. 6 della direttiva non è sufficiente affinché esse possano essere considerate come programmi che consentono di raggiungere questi obiettivi.
22 Inoltre, il fatto che il bilancio della ASBL Bebat preveda rilevanti finanziamenti per la ricerca non significa necessariamente che esiste anche un programma di ricerca in relazione con il quarto obiettivo menzionato all'art. 6, primo comma, della direttiva.
23 Sulla base di queste considerazioni occorre constatare che, benché il governo belga abbia adottato misure positive in relazione agli obiettivi definiti all'art. 6, primo comma, della direttiva, queste costituiscono solo una serie di interventi normativi o di azioni particolari che non presentano il carattere di un sistema organizzato e articolato di obiettivi tale da farli considerare come programmi ai sensi di tale art. 6.
24 Occorre quindi constatare che il Regno del Belgio, non adottando nel termine stabilito tutte le misure necessarie per conformarsi all'art. 6 della direttiva è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale articolo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 A sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno del Belgio alle spese e quest'ultimo è risultato soccombente nei suoi motivi occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando entro il termine stabilito tutte le misure necessari per conformarsi all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di detto articolo
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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