Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca durante il periodo precedente la riunificazione tedesca - Regolamento n. 2252/90 - Carattere eccezionale - Obbligo della Repubblica federale di Germania di verificare i presupposti per l'applicabilità del regolamento e di riscuotere, se del caso, un prelievo all'importazione - Inadempimento
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2252/90]
Massima
$$Accordando, a partire dal 1_ agosto 1990, ai prodotti agricoli una sospensione dei prelievi all'importazione nonché dell'applicazione di altre imposizioni e di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente risultanti dal regime comune per i detti prodotti negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, alle condizioni previste dal suo art. 1, n. 2, il regolamento n. 2252/90, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n. 2060/90 relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca, ha introdotto un'eccezione alla normativa doganale comunitaria normalmente applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi. Ne deriva che, al di fuori della sfera di applicazione di tale eccezione, la detta normativa era applicabile sino al 3 ottobre 1990, data della riunificazione tedesca.
Conseguentemente, al fine di poter verificare se i prodotti agricoli introdotti nel territorio della Comunità rispondessero ad una delle condizioni di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, del citato regolamento e, se così non fosse, applicare le diverse imposizioni ed altre misure risultanti dal regime comune per i detti prodotti, la Repubblica federale di Germania doveva mantenere le formalità doganali, come quelle necessarie all'applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, nell'ambito degli scambi intertedeschi o adottare altre misure che garantissero la corretta attuazione del regolamento n. 2252/90. Avendo eliminato tutte queste formalità e omettendo di adottare siffatte misure, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.
I detti prodotti, inizialmente importati dalla Comunità e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca, dal momento che avevano beneficiato nello Stato membro di esportazione di una restituzione all'esportazione, non potevano beneficiare della sospensione prevista all'art. 1 del regolamento n. 2252/90, per cui un prelievo all'importazione doveva essere riscosso e, trattandosi di risorse proprie della Comunità, accreditato alla Commissione. Pertanto, ammettendo, in violazione di tale regolamento, l'introduzione in Germania, senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo corrispondente alla quotazione comunitaria, di merci che avevano beneficiato di una restituzione all'atto dell'esportazione da uno Stato membro, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.
(v. punti 39-40, 42, 48-49, 65, 67 e dispositivo)
Parti
Nella causa C-348/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti,
D-53117 Bonn,
convenuta,
"avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, ammettendo, in violazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2252, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (GU L 203, pag. 61), la possibilità di introdurre in Germania, senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo corrispondente alla quotazione comunitaria, merci che avevano beneficiato di una restituzione all'atto dell'importazione in provenienza dai Paesi Bassi, nonché avendo soppresso tutte le formalità doganali nell'ambito degli scambi intertedeschi ed omettendo di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2252/90, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, ammettendo, in violazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2252, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca (GU L 203, pag. 61), la possibilità di introdurre in Germania, senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo corrispondente alla quotazione comunitaria, merci che avevano beneficiato di una restituzione all'atto dell'importazione in provenienza dai Paesi Bassi, nonché avendo soppresso tutte le formalità doganali nell'ambito degli scambi intertedeschi ed omettendo di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2252/90, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE.
Quadro normativo
2 A norma degli artt. 1, lett. c), e 14, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), l'importazione di burro nella Comunità comporta la riscossione di un prelievo.
3 Tuttavia, per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «RDT»), l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2252/90 constata che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la sospensione della riscossione di prelievi nonché dell'applicazione di altre imposizioni e di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente risultanti dal regime comune per i prodotti agricoli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1990, n. 2060, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (GU L 188, pag. 1). Quest'ultima disposizione precisa che il regolamento n. 2060/90 è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato CEE nonché alle merci che risultano dalla trasformazione di tali prodotti e che sono previste nel regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 323, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 maggio 1990, n. 1436 (GU L 138, pag. 9; in prosieguo: i «prodotti agricoli»).
4 L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2252/90 precisa che tale sospensione si applica soltanto ai prodotti per i quali sia comprovato che:
- sono stati interamente ottenuti nella Repubblica democratica tedesca, oppure
- sono stati importati e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca previa riscossione di un prelievo del livello comunitario,
oppure
- sono stati importati dalla Comunità e messi in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca senza aver beneficiato di alcuna restituzione all'esportazione della Comunità.
5 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2252/90:
«Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1795/90 si applicano alla circolazione, tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2060/90».
6 Secondo l'art. 3, il regolamento n. 2252/90 è entrato in vigore il 1_ agosto 1990.
7 A tenore del secondo `considerando' del regolamento n. 2252/90:
«considerando ... che, per l'applicazione della presente normativa, la Repubblica federale di Germania collabora strettamente con la Commissione al fine di prendere, di concerto con la Repubblica democratica tedesca, le misure necessarie a garantire che non vengano eluse le disposizioni della politica agraria comune rispetto ai paesi terzi».
8 Il quarto `considerando' dello stesso regolamento enuncia:
«considerando che per evitare di importare nella Comunità, senza riscossione del prelievo, prodotti agricoli le cui quotazioni non siano analoghe a quelle della Comunità, occorre subordinare l'applicazione della sospensione a talune condizioni, segnatamente che i prodotti di cui trattasi siano originari della Repubblica democratica tedesca».
9 L'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1990, n. 1795, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca (GU L 166, pag. 3), precisa:
«1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca.
(...)
3. Ai sensi del presente articolo, la circolazione delle merci tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca è considerata come effettuata sul territorio di un solo Stato membro».
10 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4151, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (GU L 367, pag. 1):
«Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale».
11 L'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 4151/88 precisa che, ai fini del detto regolamento, per «vigilanza doganale» va intesa «l'azione svolta, sul piano generale, dall'autorità doganale per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, delle altre disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità».
12 L'art. 3 del detto regolamento dispone:
«Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere avviate senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo la via eventualmente stabilita dall'autorità doganale e secondo le modalità da questa stabilite:
a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità oppure
b) in una zona franca (...)».
13 A tenore dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15):
«L'obbligazione doganale all'importazione sorge per:
(...)
b) l'introduzione irregolare nel territorio doganale delle Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione.
(...)
Ai sensi della presente lettera, si intende per introduzione irregolare qualsiasi introduzione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312 (...) modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
(...)».
14 A norma dell'art. 26, n. 1, del regolamento n. 4151/88, la direttiva del Consiglio 30 luglio 1968, 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, e la custodia temporanea di tali merci (GU L 194, pag. 13), è stata abrogata dal detto regolamento, i cui artt. 2 e 3 corrispondono, pur integrandolo, all'art. 2 della medesima direttiva.
15 A norma dell'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2144/87, per «dazi all'importazione» s'intendono, ai sensi del detto regolamento, anche i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune.
16 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), dispone:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
17 L'art. 9, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1552/89 prevede:
«(...) le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato».
18 A tenore dell'art. 17, nn. 1 e 2, del detto regolamento:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'art. 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 ECU (...) questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato».
Fatti e procedimento precontenzioso
19 Dal fascicolo emerge che, tra il 15 e il 24 agosto 1990, partite di burro esportate dai Paesi Bassi, beneficiando di restituzioni all'esportazione, venivano importate in Germania attraverso la RDT senza essere sottoposte ad alcun prelievo.
20 Con lettera 22 giugno 1994 la Commissione ha comunicato al governo tedesco che, per le partite di burro in questione, non erano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2252/90, che autorizza l'importazione nella Comunità senza riscossione di prelievi. Poiché la Repubblica federale di Germania ha in tal modo illegittimamente diminuito le risorse proprie della Comunità, la Commissione ha invitato il governo tedesco a versarle, entro il 15 settembre 1994, la somma di 12 684 800 DEM, corrispondente all'importo del prelievo che avrebbe dovuto essere riscosso.
21 Il governo tedesco ha sostenuto che non era sorta alcuna obbligazione doganale per il motivo che le partite di burro non erano state introdotte nel territorio della Comunità in violazione dell'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, segnatamente a causa di talune particolarità del commercio intertedesco. Esso ha anche sostenuto che il procedimento doveva essere avviato anzitutto nei Paesi Bassi, giacché le restituzioni all'esportazione sarebbero state pagate indebitamente in tale paese.
22 Il 13 settembre 1995 la Commissione ha iniziato la procedura prevista all'art. 169 del Trattato inviando una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania.
23 Con risposta 12 gennaio 1996 il governo tedesco ha contestato il fatto di esser venuto meno ai suoi obblighi ai sensi del Trattato ed ha ribadito la sua posizione secondo cui non era sorta alcuna obbligazione doganale in occasione dell'importazione delle partite di burro in parola.
24 Con lettera 30 ottobre 1996 la Commissione ha emesso un parere motivato.
25 Il 30 dicembre 1996 il governo tedesco ha risposto al parere motivato, sottolineando che la Commissione non aveva sufficientemente tenuto conto della situazione particolare ed eccezionale creata dal processo di riunificazione tedesca, che non aveva correttamente valutato il significato giuridico del rimborso delle restituzioni all'esportazione concesse ai Paesi Bassi e che nessuna obbligazione era sorta in ragione del prelievo.
26 Non essendo convinta da tale argomento, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul merito
Argomenti delle parti
27 La prima censura della Commissione è relativa all'autorizzazione da parte della Repubblica federale di Germania, in violazione dell'art. 2 del regolamento n. 2252/90, dell'introduzione, tra il 15 ed il 24 agosto 1990, di partite di burro che avevano beneficiato di una restituzione, all'atto dell'esportazione dai Paesi Bassi, sul suo territorio senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo all'importazione.
28 Essa sostiene in proposito che, poiché nel caso di specie non erano soddisfatte le condizioni di un'importazione in franchigia di prelievo previste all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2252/90, un prelievo all'importazione avrebbe dovuto essere riscosso in conformità dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 804/68. L'introduzione delle partite di burro in questione nella Comunità in franchigia di tale prelievo avrebbe quindi violato detta disposizione e, per effetto di tale violazione del diritto comunitario, sarebbero state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, che disciplina il sorgere di un'obbligazione doganale. A norma degli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1552/89, la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto accertare e mettere a disposizione della Comunità l'importo corrispondente al prelievo all'importazione.
29 Il governo tedesco sostiene, in primo luogo, di non esser venuto meno agli obblighi incombentigli a norma del Trattato, perché non è sorta alcuna obbligazione doganale fondata su un prelievo. Infatti, in conformità dell'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, affinché sorga un'obbligazione doganale, occorrerebbe non soltanto l'assoggettamento al prelievo, ma anche l'introduzione irregolare della merce. Orbene, nel caso di specie, quest'ultima condizione non sarebbe adempiuta, poiché, alle date di cui è causa, non sussisteva alcun obbligo fondato sul diritto doganale di presentare in dogana le partite di burro in questione a causa dell'attraversamento della frontiera intertedesca.
30 Esso rileva al riguardo, da un lato, che il regolamento n. 2252/90, al di fuori dell'art. 1, n. 2, secondo comma, non rilevante nella fattispecie, non prevede alcuna disposizione in materia di procedura.
31 D'altra parte, il governo tedesco sostiene che le formalità doganali da osservare non risultavano nemmeno dal rinvio operato dall'art. 2 del regolamento n. 2252/90 agli artt. 2-5 del regolamento n. 1795/90, poiché dall'art. 2, nn. 1 e 3, di quest'ultimo regolamento emerge che le disposizioni del regolamento n. 2252/90 si applicavano soltanto negli scambi tra la RDT e gli Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania e non negli scambi tra quest'ultima e la RDT. Inoltre, l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1795/90 si applicava sia alle merci soggette al prelievo sia a quelle che non lo erano.
32 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che, quand'anche l'art. 1, n. 2, primo comma, terzo trattino, del regolamento n. 2252/90 non si potesse applicare retroattivamente al caso di una restituzione all'esportazione rimborsata, risulta da tale disposizione che sussiste una connessione giuridica tra la restituzione all'esportazione ed il prelievo. Riferendosi alla sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux (Racc. pag. I-3933), esso fa valere che si tratta di un tipico caso di circuito chiuso. Nel caso di specie, la decisione che ingiunge il rimborso della restituzione all'esportazione versata ai Paesi Bassi sarebbe stata confermata da un giudice olandese. Non sussisterebbe quindi alcun pregiudizio a detrimento del bilancio della Comunità. Secondo il governo tedesco, le partite di burro interessate dovrebbero pertanto essere considerate come rientranti di nuovo nel circuito economico comunitario, di modo che non occorrerebbe più percepire alcun prelievo.
33 In terzo luogo, tale governo fa valere che l'art. 2 del regolamento n. 1552/89 pone come condizione preliminare essenziale un «diritto delle Comunità», cioè un'obbligazione doganale sorta, e ciò varrebbe anche per l'art. 17 del medesimo regolamento, che, al n. 1, si riferisce espressamente all'art. 2. Pertanto, poiché non sarebbe sorta alcuna obbligazione doganale fondata su un prelievo, non sarebbe possibile richiedere alla Repubblica federale di Germania, a norma del regolamento n. 1552/89, risorse proprie non accertate e non versate.
34 La seconda censura della Commissione è fondata sulla circostanza che la Repubblica federale di Germania ha soppresso prematuramente, prima della data della riunificazione che ha avuto luogo il 3 ottobre 1990, tutte le formalità doganali nell'ambito degli scambi intertedeschi ed ha omesso di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2252/90.
35 Essa rileva in proposito che l'esistenza di un mercato comune presuppone necessariamente la riscossione di dazi doganali uniformi a tutte le frontiere esterne della Comunità. Sino alla data della riunificazione, la frontiera tra la Repubblica federale di Germania e la RDT, malgrado i vari regimi doganali speciali e nonostante l'istituzione dell'unione monetaria, economica e sociale, sarebbe stata una frontiera esterna della Comunità. Gli scambi di prodotti agricoli sarebbero stati disciplinati nell'ambito del regolamento n. 2252/90, che prevede come unica eccezione applicabile agli scambi intertedeschi quelli di merci non sottoposte alla riscossione di un prelievo. L'obiettivo di tale regolamento sarebbe stato proprio quello di evitare, da un lato, l'introduzione di merci in Germania, in quanto parte del territorio comunitario, via la RDT, senza riscossione dei prelievi e, dall'altro, la violazione della legislazione comunitaria. La realizzazione di tale obiettivo avrebbe necessitato l'introduzione o il mantenimento di misure di controllo doganale.
36 Il governo tedesco replica che lo scopo dell'unione doganale ed agricola tra la Comunità e la RDT era proprio quello di rinunciare ai controlli sulle merci che attraversavano la frontiera tra le due Germanie. L'instaurazione di detta unione di fatto a partire dal 1_ luglio 1990 e, per i prodotti agricoli, dal 1_ agosto 1990 sarebbe stata non solo prevista da un accordo tra i due Stati tedeschi, ma espressamente richiesta dalla Commissione. Tutti gli Stati membri dovevano partecipare nello stesso modo alla liberalizzazione della circolazione delle merci dai due lati della frontiera intertedesca.
Giudizio della Corte
37 Va anzitutto esaminata la seconda censura della Commissione.
38 Occorre preliminarmente constatare che l'art. 10 del Trattato del 31 agosto 1990 relativo all'istituzione dell'unità tedesca (BGBl. 1990, II, pag. 889) ha avuto l'effetto di rendere la legislazione comunitaria applicabile al territorio della RDT a decorrere dall'adesione del detto paese alla Repubblica federale di Germania, vale a dire il 3 ottobre 1990 (v. sentenza 7 maggio 1997, causa C-223/95, Moksel, Racc. pag. I-2379, punto 22). Ne consegue che, sino a tale data, la RDT costituiva un paese terzo nei confronti della Comunità. La frontiera tra la Repubblica federale di Germania e la RDT costituiva quindi una frontiera esterna della Comunità e la normativa doganale comunitaria normalmente applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi era in via di principio applicabile a quelli in provenienza dalla RDT.
39 Tuttavia, quanto ai prodotti agricoli, a decorrere dal 1_ agosto 1990, la riscossione dei prelievi all'importazione nonché l'applicazione di altre imposizioni e restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente risultanti dal regime comune per i detti prodotti sono state sospese negli scambi tra la Comunità e la RDT a norma degli artt. 1 e 3 del regolamento n. 2252/90. Tale sospensione però si applicava soltanto ai prodotti per i quali fosse comprovato che rispondevano a una delle tre condizioni previste all'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90, cioè:
- erano stati interamente ottenuti nella RDT,
- oppure erano stati importati e messi in libera pratica nella RDT previa riscossione di un prelievo del livello comunitario,
- oppure erano stati importati dalla Comunità e messi in libera pratica nella RDT senza aver beneficiato di alcuna restituzione all'esportazione della Comunità.
40 Accordando la detta sospensione a determinate condizioni, il regolamento n. 2252/90 ha quindi introdotto un'eccezione alla normativa doganale comunitaria normalmente applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi. Ne deriva che, al di fuori della sfera di applicazione di tale eccezione, la detta normativa era applicabile sino alla data della riunificazione.
41 Orbene, tale normativa comprende, segnatamente, gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88, da cui emerge che le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale e devono essere avviate senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità oppure in una zona franca.
42 Conseguentemente, al fine di poter verificare se i prodotti agricoli introdotti nel territorio della Comunità rispondessero ad una delle condizioni di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90 e, se così non fosse, applicare le diverse imposizioni ed altre misure risultanti dal regime comune per i detti prodotti, la Repubblica federale di Germania doveva mantenere le formalità doganali, come quelle necessarie all'applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88, nell'ambito degli scambi intertedeschi o adottare altre misure che garantissero la corretta attuazione del regolamento n. 2252/90.
43 In tale contesto, va rilevato che il secondo `considerando' del regolamento n. 2252/90 prevede che la Repubblica federale di Germania collabori strettamente con la Commissione al fine di prendere, di concerto con la RDT, le misure necessarie a garantire che non vengano eluse le disposizioni della politica agraria comune rispetto ai paesi terzi.
44 Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco relativo all'instaurazione di un'unione doganale ed agricola di fatto fondata su un accordo tra i due Stati tedeschi, risulta dalla giurisprudenza che uno Stato membro non può eccepire un accordo che ha concluso con un paese terzo per giustificare l'inosservanza delle norme vigenti del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 17).
45 Trattandosi dell'affermazione del governo tedesco secondo cui l'instaurazione di un'unione doganale ed agricola di fatto è stata espressamente richiesta dalla Commissione, è sufficiente ricordare che, al di fuori dei casi in cui tali competenze le sono espressamente attribuite, la Commissione non ha il potere di dare garanzie quanto alla compatibilità di un determinato comportamento con il diritto comunitario. Essa, in ogni caso, non dispone del potere di autorizzare comportamenti contrari al diritto comunitario (sentenza 22 aprile 1999, causa C-340/96, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2023, punto 31).
46 Ne deriva che la seconda censura della Commissione va accolta.
47 Per quanto riguarda la prima censura della Commissione, risulta degli artt. 1, lett. c), e 14, n. 2, del regolamento n. 804/68 che l'importazione di burro nella Comunità comporta la riscossione di un prelievo.
48 E' pacifico tra le parti che, all'atto dell'importazione in Germania, e quindi nella Comunità, le partite di burro in questione non soddisfacevano nessuna delle condizioni di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90. Infatti, benché importate dalla Comunità e messe in libera pratica nella RDT, esse avevano beneficiato nei Paesi Bassi di una restituzione all'esportazione.
49 Ne deriva che le partite di burro in parola non potevano beneficiare della sospensione prevista all'art. 1 del regolamento n. 2252/90, per cui doveva essere riscosso un prelievo all'importazione.
50 Trattandosi dell'argomento del governo tedesco secondo cui non sarebbe sorta alcuna obbligazione doganale in quanto il regolamento n. 2252/90 non prevede la procedura di presentazione in dogana, risulta dal punto 40 della presente sentenza che, al di fuori della sfera di applicazione dell'eccezione di cui al regolamento n. 2252/90, la normativa doganale normalmente applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi rimaneva applicabile sino alla data della riunificazione.
51 Inoltre, come dichiarato al punto 41 della presente sentenza, a norma degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale e devono essere avviate senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità oppure in una zona franca.
52 Vero è che dall'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2144/87, letto in combinato disposto con l'art. 26, n. 1, del regolamento n. 4151/88, risulta che l'obbligazione doganale sorge per effetto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione in violazione delle disposizioni nazionali prese in applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88. Tuttavia, dal punto 42 della presente sentenza emerge che la Repubblica federale di Germania ha abrogato le dette disposizioni nazionali in violazione del diritto comunitario. In tali circostanze, il governo tedesco non può far valere il fatto che non è sorta un'obbligazione doganale per sottrarsi all'obbligo di riscuotere prelievi all'importazione.
53 Quanto all'argomento del governo tedesco fondato sul rinvio operato dall'art. 2 del regolamento n. 2252/90 agli artt. 2-5 del regolamento n. 1795/90, va constatato che, benché l'art. 2 del regolamento n. 2252/90 non si riferisca esplicitamente ai prodotti di cui è dimostrato che soddisfano una delle condizioni previste all'art. 1, n. 2, primo comma, di tale regolamento, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che, quando una disposizione di diritto comunitario è suscettibile di svariate interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare l'effetto utile della norma (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1129, punto 21).
54 Orbene, risulta dal quarto `considerando' del regolamento n. 2252/90 che subordinando la sospensione della riscossione di prelievi alle condizioni di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, si mirava ad evitare che fossero importati nella Comunità, senza riscossione del prelievo, prodotti le cui quotazioni non fossero analoghe a quelle della Comunità.
55 Se, come sostiene il governo tedesco, la detta disposizione non fosse applicabile negli scambi tra la RDT e la Repubblica federale di Germania e se l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1795/90 fosse applicabile anche ai prodotti soggetti alla riscossione di un prelievo agricolo, non verrebbe raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90. Infatti, un'interpretazione siffatta priverebbe di sostanza quest'ultima disposizione, in quanto essa avrebbe permesso a qualsiasi prodotto agricolo di entrare in Germania e quindi nella Comunità, indipendentemente dal fatto che la sua quotazione fosse o meno analoga a quella della Comunità.
56 Ne consegue che il riferimento agli artt. 2-5 del regolamento n. 1795/90 figurante all'art. 2 del regolamento n. 2252/90 era applicabile solo ai prodotti che beneficiavano della sospensione della riscossione dei prelievi all'importazione dalla RDT, cioè a quelli che soddisfacevano una delle tre condizioni di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, di quest'ultimo regolamento.
57 Per quanto concerne l'argomento del governo tedesco relativo al fatto che un giudice olandese avrebbe confermato una decisione che ordinava il rimborso della restituzione all'esportazione versata ai Paesi Bassi, va rilevato che le normative comunitarie sull'importazione e sull'esportazione operano in maniera autonoma l'una dall'altra. Se la terza condizione di cui all'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90 crea effettivamente un nesso tra la concessione di restituzioni all'esportazione e, segnatamente, la riscossione di prelievi all'importazione, lo fa unicamente per stabilire i prodotti agricoli per i quali tale riscossione era sospesa negli scambi tra la Comunità e la RDT.
58 Va in proposito ricordato che l'art. 1 del regolamento n. 2252/90 ha sospeso la riscossione di prelievi all'importazione unicamente per i prodotti agricoli per i quali fosse dimostrato che era soddisfatta una delle tre condizioni previste al n. 2, primo comma. Come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, se nessuna di tali condizioni fosse stata soddisfatta, si sarebbe dovuta applicare la normativa doganale comunitaria normalmente applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi, ivi compresi gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88. Pertanto è proprio al momento della loro introduzione nel territorio comunitario che i prodotti in questione dovevano rispondere ad una delle tre condizioni, non dopo.
59 Tale conclusione è corroborata sia dall'oggetto dell'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2252/90, che, come risulta dal quarto `considerando' del detto regolamento, era quello di evitare che fossero importati nella Comunità, senza riscossione di prelievi, prodotti le cui quotazioni non fossero analoghe a quelle della Comunità, sia dal suo tenore letterale, che non permette alcuna applicazione retroattiva.
60 Ne discende che l'obbligo della Repubblica federale di Germania di riscuotere il prelievo all'importazione sulle partite di burro in questione, che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione dai Paesi Bassi, sorto all'atto dell'introduzione di quest'ultime nel territorio comunitario, sussiste indipendentemente dal risultato degli eventuali procedimenti d'infrazione per violazione della normativa comunitaria sull'esportazione.
61 Con riguardo alla citata sentenza Boterlux, occorre precisare che la Corte ha dichiarato, al punto 37 di tale sentenza, che l'esportatore di un prodotto a destinazione di un paese terzo decade dal diritto alla restituzione in caso di reimportazione fraudolenta del detto prodotto nella Comunità nonostante la sua estraneità alla frode o la sua buona fede. Invece, essa non si è pronunciata sull'obbligo di riscuotere prelievi all'importazione quando l'esportatore è privato del diritto alla restituzione.
62 Circa l'argomento del governo tedesco fondato sulla mancanza di pregiudizio a detrimento del bilancio della Comunità, è sufficiente ricordare che l'inosservanza da parte di uno Stato membro di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (sentenza 21 febbraio 1999, causa C-150/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-259, punto 22).
63 Infine quanto all'affermazione del detto governo secondo cui risorse proprie non accertate e non versate non potevano essere richieste alla Repubblica federale di Germania perché non sarebbe sorta alcuna obbligazione doganale fondata su un prelievo, va anzitutto dichiarato che dal punto 52 della presente sentenza risulta che il governo tedesco, poiché ha abrogato le disposizioni nazionali prese in applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 4151/88 in violazione del diritto comunitario, non può far valere il fatto che non è sorta un'obbligazione doganale per sottrarsi all'obbligo di riscuotere prelievi all'importazione.
64 In secondo luogo, risulta dal punto 49 della presente sentenza che un prelivo all'importazione doveva essere riscosso sulle partite di burro di cui trattasi. A norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie come quelle di cui è causa è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo dovuto. Risulta dalla giurisprudenza che tale disposizione va interpretata nel senso che gli Stati membri non possono esimersi dall'accertare i crediti, anche se li contestano, salvo ammettere che l'equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto, anche solo temporaneamente, a causa del comportamento arbitrario di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2461, punto 37).
65 Va infine dichiarato che, secondo l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1552/89, gli Stati membri hanno l'obbligo di accreditare le risorse proprie a nome della Commissione. Emerge inoltre dall'art. 17, n. 2, dello stesso regolamento che, solo se la riscossione non ha potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore o se risulta definitivamente impossibile procedere alla stessa per motivi che non potrebbero essere imputabili allo Stato membro interessato, quest'ultimo è dispensato dal mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati. Orbene, il governo tedesco non ha invocato tali motivi.
66 Ne deriva che va accolta anche la prima censura della Commissione.
67 Alla luce di quanto precede, va dichiarato che la Repubblica federale di Germania, ammettendo, in violazione dell'art. 2 del regolamento n. 2252/90, l'introduzione in Germania, senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo corrispondente alla quotazione comunitaria, di merci che avevano beneficiato di una restituzione all'atto dell'esportazione dai Paesi Bassi, nonché avendo soppresso tutte le formalità doganali nell'ambito degli scambi intertedeschi ed omettendo di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2252/90, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
68 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Ammettendo, in violazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2252, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nel settore dell'agricoltura e della pesca, l'introduzione in Germania, senza riscossione e messa a disposizione della Comunità di un prelievo corrispondente alla quotazione comunitaria, di merci che avevano beneficiato di una restituzione all'atto dell'esportazione dai Paesi Bassi, nonché avendo soppresso tutte le formalità doganali nell'ambito degli scambi intertedeschi ed omettendo di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2252/90, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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