Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-354/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,$
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Christina Vasak, segretario aggiunto presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,$
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - ivi comprese eventualmente, le relative sanzioni - necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 13 settembre 1993, 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativi agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
- direttiva della Commissione 25 luglio 1994, 94/39/CE, che stabilisce un'elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/9/CE, che modifica la direttiva 94/39/CE, che stabilisce un elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/10/CE, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva 93/74, dell'art. 13 della direttiva 94/28, dell'art. 2 della direttiva 94/39, dell'art. 2 della direttiva 95/9 e dell'art. 3 della direttiva 95/10,$
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - ivi comprese eventualmente, le relative sanzioni - necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 13 settembre 1993, 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativi agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
- direttiva della Commissione 25 luglio 1994, 94/39/CE, che stabilisce un'elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/9/CE, che modifica la direttiva 94/39/CE, che stabilisce un elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/10/CE, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva 93/74, dell'art. 13 della direttiva 94/28, dell'art. 2 della direttiva 94/39, dell'art. 2 della direttiva 95/9 e dell'art. 3 della direttiva 95/10.
2 Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 94/28, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni necessarie alla trasposizione entro il 1_ luglio 1995. Secondo gli artt. 12 della direttiva 93/74, 2 delle direttive 94/39 e 95/9 e 3 della direttiva 95/10, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare tali disposizioni entro e non oltre il 30 giugno 1995. In forza delle suddette disposizioni, essi avrebbero dovuto inoltre informarne immediatamente la Commissione.
3 Avendo rilevato che tali termini erano scaduti senza che fosse stata informata in merito all'adozione, da parte della Repubblica francese, di provvedimenti traspositivi, la Commissione, con lettera 27 ottobre 1995, e conformemente al procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, ingiungeva al governo francese di trasmetterle osservazioni in materia entro due mesi a far data dal ricevimento dell'ingiunzione medesima.
4 Per quanto riguarda la direttiva 93/74, il governo francese, con lettera 24 gennaio 1996, rispondeva che era stato redatto un progetto di decreto, la cui pubblicazione era prevista per il mese di aprile dell'anno in corso. Successivamente, il governo francese, con lettera 30 gennaio 1996, trasmetteva un progetto di decreto avente ad oggetto la trasposizione di tale ultima direttiva. Esso indicava inoltre che la trasposizione era prevista per l'aprile dello stesso anno.
5 In merito alla direttiva 94/28, il governo francese, in data 24 gennaio 1996, rispondeva che la trasposizione era in corso di elaborazione, e avrebbe dovuto effettuarsi nel primo semestre del 1996.
6 Circa la direttiva 94/39, il governo francese, sempre con lettera 24 gennaio 1996, informava la Commissione che, verosimilmente, la procedura di trasposizione della medesima sarebbe terminata nel primo semestre del 1996. Con lettera 30 gennaio dello stesso anno, esso informava la Commissione che l'attuazione della direttiva era prevista per il mese di maggio del 1996.
7 Quanto alla direttiva 95/9 il governo francese, con lettera 24 gennaio 1996, informava la Commissione che si prevedeva la trasposizione per l'aprile 1996, congiuntamente alla direttiva 93/74. Successivamente, con lettera 30 gennaio 1996, esso informava la Commissione che la trasposizione sarebbe avvenuta nel mese di maggio dello stesso anno.
8 Per quanto riguardava infine la direttiva 95/10, il governo francese, con lettera 24 gennaio 1996, rispondeva che la probabile data della trasposizione andava collocata nel corso del primo semestre del 1996. Con lettera 30 gennaio 1996, le autorità francesi informavano la Commissione che l'attuazione della direttiva era prevista, anch'essa, per il maggio dello stesso anno.
9 Non avendo ricevuto nessun'altra comunicazione in merito, la Commissione trasmetteva al governo francese dei pareri motivati nei quali riaffermava il suo punto di vista secondo il quale, non avendo adottato le necessarie disposizioni traspositive delle cinque direttive, tale Stato aveva inadempiuto gli obblighi ad esso imposti ai sensi delle medesime. I pareri motivati vertenti sulle direttive 93/74, 94/28, 94/39 e 95/9 venivano inoltrati il 26 novembre 1996, mentre il parere motivato riguardante la direttiva 95/10 veniva inviato il 22 novembre dello stesso anno.
10 Per quanto concerne la direttiva 94/28, il governo francese informava la Commissione, con lettera 12 maggio 1997, che il parlamento stava discutendo un progetto di legge in materia. La Commissione non riceveva poi nessun'altra comunicazione in merito al risultato di tali discussioni.
11 I restanti pareri motivati rimanevano senza risposta.
12 Pertanto, la Commissione decideva di presentare il presente ricorso.
13 Nella sua difesa, il governo francese non contesta di non aver trasposto nei termini prescritti le cinque direttive. Fa però presente che il procedimento di trasposizione delle medesime è in fase avanzata, e conferma che adotterà senza indugio ogni provvedimento necessario alla loro trasposizione nel proprio diritto interno.
14 La trasposizione delle cinque direttive non è stata effettuata nei termini da esse prescritti, e pertanto occorre accogliere il ricorso presentato dalla Commissione.
15 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 93/74, 94/28, 94/39, 95/9 e 95/10, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12 della direttiva 93/74, 13 della direttiva 94/28, 2 della direttiva 94/39, 2 della direttiva 95/9, nonché 3 della direttiva 95/10.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese e questa è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato e/o comunicato alla Commissione entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - ivi comprese, eventualmente, le relative sanzioni - necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
- direttiva del Consiglio 13 settembre 1993, 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativi agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
- direttiva della Commissione 25 luglio 1994, 94/39/CE, che stabilisce un'elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/9/CE, che modifica la direttiva 94/39/CE, che stabilisce un elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
- direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/10/CE, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 della direttiva 93/74, dell'art. 13 della direttiva 94/28, dell'art. 2 della direttiva 94/39, dell'art. 2 della direttiva 95/9 e dell'art. 3 della direttiva 95/10
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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