Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente irrilevanti e questioni teoriche formulate in un contesto che esclude una soluzione utile
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2 Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Austria - Finlandia - Svezia - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Misure transitorie riguardanti l'Austria - Legislazione vigente in materia di residenze secondarie - Nozione di «legislazione vigente»
(Atto di adesione del 1994, art. 70)
Massima
1 La presunzione di pertinenza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, se le questioni pregiudiziali vertono sull'interpretazione di norme comunitarie, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
2 La nozione di «legislazione vigente» ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione del 1994, secondo cui la Repubblica d'Austria può mantenere in vigore la sua legislazione vigente concernente le residenze secondarie per cinque anni a decorrere dalla data di adesione, ricomprende disposizioni adottate successivamente alla data di adesione e che sono, in sostanza, identiche alla legislazione in vigore a tale data, ovvero che si limitano a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella detta legislazione.
Parti
Nel procedimento C-355/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung
e
Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH,
Bergdorf Wohnbau GmbH, in liquidazione,
con l'intervento di:
Karl Hacker,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung, dall'avv. Herwig Grosch, del foro di Kitzbühel;
- per la Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH, dall'avv. Klaus Reisch, del foro di Kitzbühel;
- per il notaio Hacker, dall'avv. Michael Graff, del foro di Vienna;
- per la Repubblica d'Austria, dalla signora Christine Stix-Hackl, «Gesandte» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Viktor Kreuschitz, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 agosto 1997, pervenuta alla Corte il 15 ottobre successivo, l'Oberster Gerichtshof ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung (assessore del Land del Tirolo in materia di trasferimenti immobiliari; in prosieguo: il «Landesgrundverkehrsreferent»), da una parte, e la Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Beck») e la Begdorf Wohnbau GmbH (in prosieguo: la «Bergdorf»), dall'altra, in merito alla vendita da parte della Bergdorf alla Beck di un appartamento sito in Fieberbrunn, in Tirolo, con un contratto datato 14 ottobre 1983 stipulato dinanzi al notaio Hacker (in prosieguo: il «negozio controverso»).
Il contesto normativo nazionale
3 Il Tiroler Grundverkehrsgesetz del 18 ottobre 1983 (LGBl für Tirol n. 69/1983, legge tirolese relativa ai trasferimenti di proprietà fondiarie; in prosieguo: il «TGVG del 1983»), nella versione che risulta dalla legge 3 luglio 1991 (LGBl für Tirol n. 74/1991; in prosieguo: la «legge del 1991»), entrata in vigore il 1_ ottobre 1991, legittima il Landesgrundverkehrsreferent ad agire per far accertare la nullità di trasferimenti immobiliari in Tirolo, compresi i trasferimenti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge del 1991, allorché vi è motivo di ritenere che il negozio sia simulato ovvero fraudolento.
4 Il TGVG del 1983, modificato, è stato sostituito, a partire dal 1_ gennaio 1994, dal Tiroler Grundverkehrsgesetz del 7 luglio 1993 (LGBl für Tirol n. 82/1993; in prosieguo: il «TGVG del 1993»). Questa legge, che prevede anch'essa la legittimazione ad agire del Landesgrundverkehrsreferent per far accertare la nullità dei negozi immobiliari simulati o fraudolenti, compresi quelli posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, precisa che le disposizioni del TGVG del 1983, nell'ultima versione in vigore, continuano a disciplinare i ricorsi promossi avverso i negozi posti in essere anteriormente al 1_ gennaio 1994.
5 Il TGVG del 1993 è stato a sua volta abrogato, a partire dal 1_ ottobre 1996, dal Tiroler Grundverkehrsgesetz del 3 luglio 1996 (LGBl für Tirol n. 61/1996; in prosieguo: il «TGVG del 1996»), il quale ribadisce, all'art. 35, primo comma, la legittimazione del Landesgrundverkehrsreferent ad agire ai fini della declaratoria di nullità dei negozi immobiliari fittizi o fraudolenti e prevede altresì che le disposizioni del TGVG del 1983, nella loro ultima versione in vigore, continuino ad applicarsi ai procedimenti relativi ai negozi posti in essere anteriormente al 1_ gennaio 1994.
6 Infatti, l'art. 40, n. 2, del TGVG del 1996 stabilisce quanto segue:
«Con riguardo a tutti i procedimenti amministrativi, pendenti al 1_ gennaio 1994, ed aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, resta applicabile, sotto il profilo sostanziale, il Grundverkehrsgesetz del 1983. Per quanto concerne, invece, l'attività dell'ufficio e gli aspetti procedurali, trovano applicazione le disposizioni della presente legge».
7 Parimenti, l'art. 40, n. 5, del TGVG del 1996 dispone:
«La legittimazione del Landesgrundverkehrsreferent a proporre l'azione di accertamento prevista dall'art. 35, primo comma, si estende anche ai negozi simulati o fraudolenti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai procedimenti ex art. 35, primo comma, aventi ad oggetto un negozio simulato o fraudolento posto in essere anteriormente al 1_ gennaio 1994, si applica il Grundverkehrsgesetz 1983».
Il contesto normativo comunitario
8 L'art. 70 dell'Atto di adesione prevede che:
«In deroga agli obblighi sanciti dai Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione».
La causa principale
9 Basandosi sulle disposizioni del TGVG del 1983, nella versione che deriva dalla legge del 1991, il Landesgrundverkehrsreferent proponeva, in data 28 marzo 1994, un ricorso dinanzi al Landesgericht di Innsbruck ai fini della declaratoria di nullità del negozio controverso.
10 Il Landesgericht di Innsbruck, con sentenza 25 gennaio 1995, e successivamente l'Oberlandesgericht di Innsbruck, su impugnazione, con sentenza 28 giugno 1995, riconoscevano la fondatezza della domanda del Landesgrundverkehrsreferent.
11 La Beck e il notaio Hacker, interveniente, presentavano quindi un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof contestando, in particolare, la legittimazione ad agire del Landesgrundverkehrsreferent in mancanza di fondamento giuridico.
12 L'Oberster Gerichtshof dichiarava che la legge del 1991, che modifica il TGVG del 1983, sulla quale si basava l'azione del Landesgrundverkehrsreferent, era stata dichiarata incostituzionale dal Verfassungsgerichtshof con sentenza 28 settembre 1996 ed era, pertanto, inapplicabile alla controversia.
13 Nel verificare se il TGVG del 1993 potesse costituire il fondamento dell'azione del Landesgrundverkehrsreferent nella causa principale, l'Oberster Gerichtshof si poneva il problema della costituzionalità di tale legge e sottoponeva la questione al Verfassungsgerichtshof, il quale, con sentenza 10 dicembre 1996, dichiarava incostituzionale e inapplicabile alla controversia il TGVG del 1993, fatta eccezione per le disposizioni che rimanevano applicabili in forza dell'art. 40 del TGVG del 1996.
14 Di conseguenza, sulla base dell'art. 40 del TGVG del 1996, l'Oberster Gerichtshof ritiene di essere tenuto a valutare la legittimazione ad agire del Landesgrundverkehrsreferent, considerata l'inapplicabilità della normativa anteriore.
15 Tuttavia, poiché il TGVG del 1996 è stato adottato successivamente all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, avvenuta il 1_ gennaio 1995, l'Oberster Gerichtshof si domanda se l'art. 40, nn. 2 e 5, del TGVG del 1996 faccia parte delle disposizioni che la Repubblica dell'Austria era autorizzata a mantenere per cinque anni dalla data di adesione in forza dell'art. 70 dell'Atto di adesione.
16 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione dell'art. 70 dell'Atto di adesione, l'Oberster Gerichtshof disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, ai sensi del quale, in deroga agli obblighi sanciti dai Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione (1_ gennaio 1995), debba essere interpretato nel senso che le norme transitorie di cui all'art. 40, nn. 2 e 5, del Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1996 (in Landesgesetzblatt für Tirol - Gazzetta ufficiale regionale del Tirolo - n. 61/1996), rientrano nella nozione di legislazione vigente ovvero nel senso che sono da considerarsi quali disposizioni di legge nuove, nell'ipotesi in cui - alla luce delle pronunce della Corte costituzionale austriaca - le disposizioni delle precedenti leggi tirolesi sui trasferimenti immobiliari non trovino applicazione nel caso di specie».
17 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se la nozione di legislazione vigente, ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione, ricomprenda disposizioni, come quelle di cui all'art. 40, nn. 2 e 5, del TGVG del 1996, che sono state adottate successivamente alla data di adesione, le quali stabiliscono che continui ad applicarsi, ai negozi precedenti l'adesione, una disciplina legislativa - già in vigore alla data dell'adesione ma dichiarata successivamente incostituzionale e inapplicabile nei procedimenti in corso - che legittima l'autorità amministrativa ad agire per far accertare la nullità di vendite immobiliari.
Sulla ricevibilità
18 Il Landesgrundverkehrsreferent, il governo austriaco e la Commissione ritengono che la risposta della Corte alla questione non possa in alcun caso essere utile alla soluzione della controversia principale.
19 In primo luogo, il diritto comunitario non si applicherebbe alla controversia principale, né ratione temporis, in quanto il negozio controverso, posto in essere il 14 ottobre 1983, e il ricorso di nullità del Landesgrundverkehrsreferent, proposto il 28 marzo 1994, sono precedenti all'adesione della Repubblica d'Austria, né ratione materiae, in quanto il negozio, stipulato tra due società austriache e privo di efficacia giuridica al di fuori del territorio austriaco, non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.
20 In secondo luogo, benché l'interpretazione sollecitata verta sulla nozione di «legislazione relativa alle residenze secondarie» ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione, l'ordinanza di rinvio non indicherebbe affatto che la controversia principale sia relativa ad una residenza secondaria, per cui la questione pregiudiziale sarebbe priva di pertinenza.
21 Infine, in terzo luogo, l'ordinanza di rinvio non sarebbe sufficientemente motivata, quanto alle conseguenze giuridiche delle modifiche legislative successive e delle dichiarazioni di incostituzionalità, da consentire alla Corte di stabilire se l'interpretazione richiesta possa influire sulla valutazione del fondamento giuridico del ricorso del Landesgrundverkehrsreferent.
22 Nessuno degli argomenti testé esposti è tale da sovvertire la presunzione di pertinenza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali e che può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61, e 5 giugno 1997, causa C-105/94, Celestini, Racc. pag. I-2971, punto 22). Fatte salve tali ipotesi, se le questioni pregiudiziali vertono sull'interpretazione di norme comunitarie, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza Bosman, citata, punto 59).
23 Nel caso di specie l'ordinanza di rinvio espone le considerazioni di diritto interno che hanno portato il giudice nazionale a ritenere che la questione della legittimazione ad agire del Landesgrundverkehrsreferent per far dichiarare la nullità di un negozio immobiliare, dalla quale dipende l'esito della controversia principale, debba essere risolta sulla base dell'art. 40, nn. 2 e 5, del TGVG del 1996. Detta legge contiene, segnatamente agli artt. 11 e 14, disposizioni volte a prevenire la fissazione di residenze secondarie.
24 Nel contesto fattuale e normativo in tal modo definito dal giudice nazionale sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza (v., in tal senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc. pag. I-1729, punti 9-14), non sembra che la nozione di «legislazione vigente» ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione sia del tutto priva di relazione con la controversia a qua, che il problema sia di natura ipotetica o che la Corte non abbia a disposizione gli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente.
25 Il Landesgrundverkehrsreferent e la Commissione sostengono inoltre che, così come redatta, la questione pregiudiziale equivale a domandare alla Corte di qualificare le disposizioni nazionali del TGVG del 1996 con riguardo alla nozione comunitaria di «legislazione vigente», ossia di interpretare il diritto nazionale. Orbene, spetterebbe unicamente al giudice nazionale definire quali disposizioni facciano parte della legislazione vigente nello Stato membro alla data della sua adesione.
26 Se infatti la determinazione del contenuto della legislazione relativa alle residenze secondarie vigente il 1_ gennaio 1995 rientra, in linea di principio, nella competenza del giudice nazionale, spetta però alla Corte fornire a quest'ultimo gli elementi interpretativi della nozione comunitaria di «legislazione vigente», onde consentirgli di procedere alla detta determinazione (v. sentenza 1_ giugno 1999, causa C-302/97, Konle, Racc. pag. I-3099, punto 27).
27 Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale.
La questione pregiudiziale
28 In via preliminare occorre precisare che, dato il carattere derogatorio della regola enunciata dall'art. 70 dell'Atto di adesione, essa va applicata, in via di principio, soltanto nell'ipotesi di disposizioni nazionali che, in mancanza di tale regola, sarebbero di per sé incompatibili con il diritto comunitario. Inoltre, prima di verificare se le disposizioni dell'art. 40, nn. 2 e 5, del TGVG del 1996 costituiscano o meno una legislazione relativa alle residenze secondarie in vigore al momento dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, il giudice di rinvio deve aver preliminarmente accertato che le dette disposizioni sono contrarie ad una norma di diritto comunitario, salva l'applicazione dell'art. 70 dell'Atto di adesione. Una simile valutazione, che rientra nella competenza del giudice nazionale, eccede in ogni caso l'ambito della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.
29 Il Landesgrundverkehrsreferent, il governo austriaco e la Commissione deducono che disposizioni come quelle dell'art. 40, nn. 2 e 5, del TGVG del 1996 si limitano, per i negozi posti in essere prima dell'entrata in vigore di tale legge, a mantenere l'applicazione delle norme che compaiono nella legislazione in vigore al momento dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Pertanto, non vi sarebbe comunque peggioramento della situazione giuridica esistente al 1_ gennaio 1995 e il provvedimento non eccederebbe l'ambito definito dalle disposizioni transitorie dell'Atto di adesione che lasciano alla Repubblica d'Austria un termine di cinque anni per conformare la propria disciplina legislativa al diritto comunitario.
30 La Beck sostiene per contro che, poiché la disciplina legislativa anteriore al TGVG del 1996 è scomparsa retroattivamente dall'ordinamento giuridico austriaco a seguito delle dichiarazioni di incostituzionalità da parte del Verfassungsgerichtshof, le disposizioni dell'art. 40 del TGVG del 1996 costituiscono disposizioni nuove. Orbene, tali disposizioni peggiorerebbero la situazione degli interessati rispetto al regime precedente derivante dal TGVG del 1983, secondo la versione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge del 1991. La Beck sostiene infatti che, in base a tale regime, l'amministrazione poteva contestare un negozio solo entro tre anni dalla sua stipulazione, mentre il TGVG del 1996 le consente di agire senza limiti temporali.
31 La nozione di legislazione vigente ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione, la cui attuazione compete al giudice nazionale, si basa su un criterio materiale, di modo che la sua applicazione pratica non richiede la valutazione della validità, nel diritto interno, delle disposizioni nazionali controverse. Infatti, qualsiasi disciplina in materia di residenze secondarie in vigore nella Repubblica d'Austria alla data di adesione beneficia, in linea di principio, della deroga di cui all'art. 70 dell'Atto di adesione (v. sentenza Konle, citata, punto 28).
32 Diverso sarebbe il caso in cui tale disciplina fosse eliminata dall'ordinamento giuridico interno attraverso una decisione, successiva alla data di adesione ma avente effetto retroattivo ad una data anteriore a quest'ultima, che sopprimesse per il passato la disposizione controversa (v. sentenza Konle, citata, punto 29).
33 Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, spetta ai giudici dello Stato membro interessato valutare gli effetti nel tempo delle declaratorie di incostituzionalità pronunciate dal giudice costituzionale di tale Stato membro (v. sentenza Konle, citata, punto 30).
34 Quanto alle disposizioni adottate posteriormente alla data di adesione, esse non sono, per questo solo fatto, automaticamente escluse dal regime derogatorio istituito dall'art. 70 dell'Atto di adesione. Così, se una disposizione è sostanzialmente identica alla legislazione anteriore, o se si limita a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente, essa beneficerà della deroga (v. sentenza Konle, citata, punto 52).
35 Per contro, una legislazione che si basi su una logica diversa da quella del diritto precedente e istituisca nuove procedure non può essere equiparata alla legislazione vigente al momento dell'adesione (v. sentenza Konle, citata, punto 53).
36 Pertanto, se si dovesse ritenere che le disposizioni dell'art. 40 del TGVG del 1996 hanno il solo effetto di mantenere in vigore norme applicabili al 1_ gennaio 1995, esse dovrebbero beneficiare della regola istituita dall'art. 70 dell'Atto di adesione.
37 Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che la nozione di legislazione vigente, ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di adesione, ricomprende disposizioni adottate successivamente alla data di adesione e che sono, in sostanza, identiche alla legislazione in vigore a tale data, ovvero che si limitano a ridurre o o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella suddetta legislazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 28 agosto 1997, dichiara:
La nozione di legislazione vigente, ai sensi dell'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, ricomprende disposizioni adottate successivamente alla data di adesione e che sono, in sostanza, identiche alla legislazione in vigore a tale data, ovvero che si limitano a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella suddetta legislazione.
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