Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Regolamenti - Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione - Abilitazione conferita alla Commissione in termini generali - Legittimità
[Trattato CE, artt. 145 e 155 (divenuti artt. 202 CE e 211 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, art. 11; regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, art. 3, n. 2, secondo comma]
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Previsione di una sanzione pecuniaria obbligatoria dovuta in caso di superamento del termine utile per la comunicazione, indipendentemente dalla gravità di tale ritardo
(Regolamento della Commissione n. 536/93, art. 3, n. 2, secondo comma)
Massima
1 Anche se, ai fini dell'applicazione degli artt. 145 e 155 del Trattato (divenuti art. 202 CE e 211 CE), la giurisprudenza stabilisce una differenza tra norme di carattere essenziale, riservate alla competenza del Consiglio, e norme che, essendone solo l'esecuzione, possono costituire oggetto di delega alla Commissione, solo le disposizioni che hanno ad oggetto di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica comunitaria devono essere considerate norme essenziali. Una volta che le norme essenziali del regime del prelievo supplementare sul latte sono state fissate dal Consiglio nel regolamento di base, è sufficiente delegare alla Commissione un potere generale per poter stabilire le misure esecutive. Conseguentemente, si deve ritenere che l'art. 11 del regolamento n. 3950/92, che autorizza la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti di esecuzione necessari per l'attuzione di tale regolamento, costituisca una delega valida attribuita alla Commissione stessa affinché questa fissi la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93.
(v. punti 21-24, 32)
2 L'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è nullo nella parte in cui, in caso di inosservanza del termine menzionato al primo comma della medesima disposizione, commina all'acquirente una sanzione pecuniaria pari all'importo del prelievo supplementare sul latte dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati dai produttori, senza che vi sia alcuna possibilità di tenere conto della gravità del superamento del termine.
(v. punto 45 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-356/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG
e
Hauptzollamt Lindau,
domanda vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12)
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG, dai signori K. Seitz, Steuerberater presso il Genossenschaftsverband Bayern, e W. Frankenberger, Wirtschaftsprüfer presso il Genossenschaftsverband Bayern;
- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG, rappresentata dalla signora B. Buth, giurista presso il Deutscher Raiffeisenverband eV, dello Hauptzollamt Lindau, rappresentato dal signor T. Cirener, Oberregierungsrat, del governo tedesco, rappresentato dal signor W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor K.-D. Borchardt, all'udienza del 24 marzo 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 settembre 1997, pervenuta alla Corte il 16 ottobre successivo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
2 La detta questione è stata sollevata in occasione di una controversia tra la Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG (in prosieguo: la «latteria di Wiedergeltingen») e lo Hauptzollamt Lindau (in prosieguo: lo «HZA») in ordine alla comunicazione tardiva, ad opera della detta latteria, quale acquirente di latte, della distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore affiliato relativamente ai quantitativi di latte da questo consegnati.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), ha prorogato di altri 7 periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1_ aprile 1993, il prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
4 L'art. 2, nn. 1 e 2, primo comma, del regolamento di base così dispone:
«1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.
A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
2. Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato».
5 L'art. 11 del regolamento di base così dispone:
«Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le caratteristiche del latte, fra cui il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68».
6 Conformemente a quest'ultima norma, la Commissione ha adottato il regolamento n. 536/93.
7 L'art. 3, nn. 2 e 4, primo comma, di quest'ultimo regolamento stabilisce, quanto alle scadenze di comunicazione e ai termini di pagamento:
«2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.
Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalità pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati dello 0,1%. Detta penalità non può superare i 20 000 ECU.
4. Ogni anno, anteriormente al 1_ settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro».
8 Il termine di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 è stato ripreso all'art. 11, n. 3, del Milch-Garantiemengen-Verordnung (regolamento sui quantitativi garantiti di latte).
9 Occorre aggiungere che il 13 maggio 1998 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1001/98, che modifica il regolamento n. 536/93 (GU L 142, pag. 22), il cui art. 1 - benché non sia applicabile alla fattispecie - stabilisce ormai:
«All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora non rispetti il termine, l'acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1_ giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente al 16 giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 000 ECU, né superiore a 40 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1_ luglio, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 500 ECU, né superiore a 60 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1_ luglio. L'importo della penale non può superare 100 000 ECU.
Tuttavia, qualora le quantità di latte o equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo di 12 mesi siano inferiori a 100 000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU"».
I fatti e il procedimento principale
10 La latteria di Wiedergeltingen è un'impresa di trasformazione del latte che esercita le proprie attività sotto forma di cooperativa (cooperativa lattiera), i cui membri sono i produttori di latte che la riforniscono, i quali godono dei profitti da essa ottenuti. Nel 1996 essa ha raggiunto un volume d'affari di 17 086 021 DEM.
11 Le 24 289 tonnellate di latte trasformate nel 1996 sono state consegnate da 165 fornitori: ciò equivale ad un quantitativo medio di 147 206 kg di latte consegnato per produttore, quantitativo che supera ampiamente la produzione media per allevatore in Baviera (95 642 kg all'anno).
12 Il 9 aprile 1997 lo HZA ricordava alla latteria di Wiedergeltingen che essa doveva comunicare la distinta dei conteggi prevista all'art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 536/93, entro il 14 maggio 1997. Tuttavia tale distinta dei conteggi veniva inviata solo il 16 maggio 1997, per poi giungere allo HZA il 20 maggio 1997 (il 19 maggio era festivo).
13 Il 22 maggio 1997 lo HZA, in ottemperanza al disposto dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, fissava una penale pari a 16 661,90 DEM.
14 Successivamente al rigetto dell'opposizione proposta contro tale provvedimento, la latteria di Wiedergeltingen adiva la giurisdizione di rinvio.
15 Il Finanzgericht di Monaco di Baviera decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia valido l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536 (GU L 57, pag. 12), relativamente alla riscossione di una penale a carico di una latteria (acquirente di latte)».
Sulla questione pregiudiziale
16 Il Finanzgericht solleva dubbi circa la validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93, in primo luogo, per l'assenza di una valida base giuridica nel regolamento di base perché alla Commissione sia delegato il potere di adottare sanzioni e, in secondo luogo, per il carattere sproporzionato della sanzione rispetto all'entità del ritardo.
17 Secondo il governo tedesco, l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 violerebbe il principio di proporzionalità e di non discriminazione. La latteria di Wiedergeltingen sostiene che, oltre a tale violazione, la detta norma contravverrebbe parimenti a determinati principi fondamentali di diritto penale.
Sull'asserita mancanza di base giuridica
18 Il giudice nazionale afferma che né l'art. 11 del regolamento di base né le norme in materia agricola - in particolare gli artt. 38, 40 e 43 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 32 CE, 24 CE e 37 CE) nonché gli artt. 39, 41, 42 e 46 del Trattato CE (divenuti artt. 33 CE, 35 CE, 36 CE e 38 CE) - potrebbero costituire una base giuridica che legittimi la Commissione a fissare la sanzione di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93. Solamente l'adozione da parte del Consiglio di un regolamento di base fondato sull'art. 145 del Trattato CE (divenuto art. 202 CE) avrebbe potuto consentire alla Commissione di comminare una simile sanzione.
19 Al contrario, il governo tedesco e la Commissione sostengono che l'art. 11 del regolamento di base attribuirebbe a quest'ultima la competenza per stabilire le modalità di applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte, in particolare per prevedere delle sanzioni.
20 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha già statuito, nella sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5383, punto 35) che, anche se l'art. 43, n. 2, terzo comma del Trattato, attribuisce in via di principio competenza al Consiglio per adottare, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, le norme relative ad un'organizzazione comune di mercato, gli artt. 145 e 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) consentono del resto al Consiglio di conferire alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce. L'art. 145 prevede tuttavia che il Consiglio può, in casi specifici, riservarsi l'esercizio di queste competenze.
21 Ai fini dell'applicazione degli artt. 145 e 155 del Trattato, la giurisprudenza stabilisce una differenza tra norme di carattere essenziale, riservate alla competenza del Consiglio, e norme che, essendone solo l'esecuzione, possono costituire oggetto di delega alla Commissione: solo le disposizioni che hanno ad oggetto di tradurre gli orientamenti fondamentali della politica comunitaria devono essere considerate essenziali (v. sentenza Germania/Commissione, già citata, punti 36 e 37).
22 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, non rientrano in questa categoria le sanzioni che hanno come scopo quello di garantire l'attuazione di tali orientamenti fondamentali, come appunto la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93.
23 Conformemente alla giurisprudenza sopra menzionata, una volta che le regole essenziali del regime del prelievo supplementare sul latte sono state fissate dal Consiglio nel regolamento di base, è sufficiente delegare alla Commissione un potere generale per poter stabilire le misure esecutive. Conseguentemente, si deve ritenere che l'art. 11 del regolamento di base costituisce una delega valida attribuita alla Commissione affinché questa fissi la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93.
24 Tuttavia, l'art. 11 del regolamento di base autorizza la Commissione ad adottare tutte le misure esecutive necessarie o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché esse non siano contrastanti con tale disciplina (v., in questo senso, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 31).
25 Orbene, il giudice nazionale si chiede se la Commissione, nel momento in cui ha esercitato il suo potere di esecuzione con la fissazione della penale di cui trattasi, abbia rispettato gli orientamenti e gli obiettivi perseguiti dal Consiglio nel regolamento di base. Il Finanzgericht ritiene che sussista un divario tra le intenzioni del Consiglio e gli obiettivi che la Commissione persegue per mezzo della penale.
26 Per quanto concerne gli obiettivi del Consiglio, il giudice nazionale dapprima fa riferimento all'ottavo `considerando' del regolamento di base, ai sensi del quale «occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori». A suo avviso, da questo `considerando' emergerebbe che l'intenzione del Consiglio fosse di rafforzare la posizione e i diritti degli acquirenti, cioè delle latterie.
27 Inoltre, il giudice nazionale deduce dal quinto `considerando' del regolamento n. 536/93 che, contrariamente all'intenzione espressa dal Consiglio, la Commissione avrebbe imputato i ritardi essenzialmente all'attività degli acquirenti, poiché è scritto che «l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; che occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate da sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento».
28 A questo proposito, occorre sottolineare che l'ottavo `considerando' del regolamento di base non è affatto in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla Commissione nell'ambito della comminazione della sanzione pecuniaria.
29 Infatti, quest'ultimo definisce il ruolo dell'acquirente in quanto soggetto al prelievo supplementare sul latte e precisa poi la natura del suo rapporto con i debitori del detto prelievo. Il detto `considerando' riguarda quindi essenzialmente la riscossione delle somme che il soggetto passivo del tributo è tenuto in seguito a versare ai sensi dell'art. 2, n. 2, primo comma, del regolamento di base, e dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 536/93, e, di conseguenza, il rapporto esistente tra il soggetto passivo e il debitore. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, non sembra che il Consiglio, nel predisporre il regolamento di base, abbia voluto compensare gli oneri amministrativi imposti alle latterie nell'ambito della normativa in materia di quote latte.
30 Al contrario, il quinto `considerando' del regolamento n. 536/93, relativo alle modalità di pagamento delle somme riscosse a titolo di prelievo supplementare sul latte, riguarda come tale il rapporto tra il soggetto passivo e l'organismo competente destinatario delle dette somme.
31 Questi due `considerando' sono volti, quindi, a migliorare e ad accelerare il trasferimento del prelievo supplementare sul latte dal debitore, cioè dal produttore, al creditore, cioè all'organismo competente dello Stato membro. Allo stesso tempo, essi mettono in evidenza il ruolo d'intermediario svolto dall'acquirente in qualità di soggetto passivo all'atto del trasferimento.
32 Da quanto sopra esposto risulta che l'art. 11 del regolamento di base costituisce una base giuridica valida che legittima la Commissione a fissare la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93.
Sulla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché sulla violazione di certi principi fondamentali del diritto penale
33 Per quanto concerne la violazione del principio di proporzionalità, le parti che hanno presentato le loro osservazioni innanzi alla Corte hanno sostenuto tutte, eccetto la Commissione, che tale principio sarebbe stato violato per i seguenti motivi: l'importo della sanzione pecuniaria sarebbe fissato a prescindere dall'entità del ritardo della comunicazione della distinta dei conteggi; la data del 15 maggio sarebbe assolutamente arbitraria; la sanzione pecuniaria sarebbe calcolata sulla base dei quantitativi di latte consegnati e non in funzione dell'importo del prelievo supplementare sul latte eventualmente dovuto; essa sarebbe irrogata persino nell'ipotesi che la latteria non sia suscettibile di prelievo e sarebbe calcolata a prescindere dalla responsabilità della latteria per il ritardo; infine, eventuali difficoltà nei rapporti tra le autorità competenti dello Stato membro non avrebbero alcuna incidenza sul calcolo dell'importo della penale.
34 Il giudice di rinvio e la latteria di Wiedergeltingen sostengono, in definitiva, che l'importo della sanzione pecuniaria sarebbe fissato a prescindere dall'entità del ritardo. Pertanto, la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 sarebbe identica che si tratti sia di un ritardo di un giorno sia di un ritardo molto più consistente.
35 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare la conformità di una norma di diritto comunitario al principio di proporzionalità, in particolare nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, occorre esaminare se la sanzione non vada oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito dalla normativa violata (v. sentenze 27 giugno 1990, causa C-118/89, Lingenfelser, Racc. pag. I-2637, punto 12; 21 gennaio 1992, causa C-319/90, Pressler, Racc. pag. I-203, punto 12; 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 49).
36 In particolare, occorre verificare se la sanzione cui la disposizione di cui trattasi fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge sia confacente all'importanza dello scopo stesso e se gli inconvenienti causati non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in questo senso, sentenze 26 giugno 1990, causa C-8/89, Zardi, Racc. pag. I-2515, punto 10; Pressler, già citata, punto 12; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863, punto 41).
37 Alla luce della citata giurisprudenza, è opportuno sottolineare, in primo luogo, che la penale di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 è volta a far rispettare il termine del 15 maggio di ogni anno, data entro la quale ogni latteria deve improrogabilmente comunicare all'autorità nazionale competente la distinta dei conteggi dei quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore.
38 Quanto allo scopo perseguito attraverso questo termine, si evince dalle spiegazioni, non contestate, della latteria di Wiedergeltingen che il detto termine costituisce la prima tappa di un procedimento amministrativo nazionale volto, in ultima analisi, a consentire il pagamento delle somme dovute quale prelievo supplementare sul latte dalla latteria all'organismo competente. Più specificamente, tale termine deve garantire che il detto procedimento si svolga nei termini affinché il pagamento venga effettuato anteriormente al 1_ settembre di ogni anno, conformemente al disposto dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 536/93.
39 Quanto all'importanza di questo termine, risulta dall'enunciato del quinto `considerando' del regolamento n. 536/93 che quest'ultimo fissa disposizioni rigorose per quanto riguarda le scadenze di comunicazione al fine di trarre insegnamento dall'esperienza acquisita in precedenza. Infatti, in passato il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta sia nel pagamento del prelievo.
40 Un'applicazione rigorosa del termine di comunicazione previsto all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 è particolarmente necessaria - come emerge soprattutto dalle spiegazioni della Commissione - considerando che un ritardo nella trasmissione dei dati relativi alla raccolta rispetto al termine del 15 maggio avrebbe ripercussioni su tutti gli altri termini da rispettare nel procedimento amministrativo e, inoltre, rischierebbe di mettere in pericolo il puntuale versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare sul latte.
41 Benché il rispetto del termine del 15 maggio sia necessario ad assicurare il buon funzionamento del regime al fine di garantire il puntuale versamento delle dette somme, ciò non significa che il rispetto del detto termine sia assolutamente indispensabile al buon funzionamento del regime, giacché un ritardo minimo, come quello nella fattispecie della causa principale, non sarebbe in grado di mettere in pericolo il versamento del prelievo supplementare sul latte anteriormente al 1_ settembre.
42 Risulta, infatti, dalla particolareggiata presentazione fatta dalla latteria di Wiedergeltingen delle formalità amministrative successive all'invio della distinta dei conteggi, che un superamento minimo del termine non avrebbe alcuna incidenza sul puntuale pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare sul latte.
43 A questo proposito, occorre rilevare che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 non consente di tenere conto né della gravità del superamento del termine né dell'impatto che tale superamento può avere sulla realizzazione dello scopo perseguito dalla detta normativa.
44 Di conseguenza - e prescindendo dalle ragioni all'origine del superamento del termine del 15 maggio da parte della latteria - occorre rilevare che l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 è nullo in quanto non permette di modulare l'importo della sanzione in funzione della gravità del superamento del termine di comunicazione e della sua incidenza sull'obbligo dell'acquirente di pagare, anteriormente al 1_ settembre di ogni anno, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare sul latte.
45 Conseguentemente, senza che vi sia necessità di esaminare gli altri addebiti formulati dalla latteria di Wiedergeltingen e dal governo tedesco a sostegno della tesi della nullità della norma contestata nel procedimento principale, risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla questione proposta nel senso che l'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 536/93 è nullo nella parte in cui, in caso di inosservanza del termine menzionato al primo comma della medesima disposizione, commina all'acquirente una sanzione pecuniaria pari all'importo del prelievo supplementare sul latte dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati dai produttori, senza che vi sia alcuna possibilità di tenere conto della gravità del superamento del termine.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 17 settembre 1997, dichiara:
L'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è nullo nella parte in cui, in caso di inosservanza del termine menzionato al primo comma della medesima disposizione, commina all'acquirente una sanzione pecuniaria pari all'importo del prelievo supplementare sul latte dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati dai produttori, senza che vi sia alcuna possibilità di tenere conto della gravità del superamento del termine.
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