Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-368/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Annie Snoecx, viceconsigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
" avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signor R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva e del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 3, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1995 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore.
3 Scaduto tale termine, non avendo ricevuto dal Regno del Belgio alcuna comunicazione né altra informazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 27 febbraio 1996, ha inviato una diffida al governo belga intimandogli di trasmetterle le sue osservazioni entro due mesi, ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
4 Il 6 febbraio 1996, il Regno del Belgio ha informato la Commissione che stava predisponendo i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.
5 Il 22 novembre 1996, non avendo ricevuto alcuna indicazione concreta sull'adozione di tali provvedimenti, la Commissione ha inviato al governo belga un parere motivato invitandolo a conformarsi ai propri obblighi comunitari entro due mesi a decorrere dalla notifica di quest'ultimo.
6 Con lettera 9 gennaio 1997, il governo belga ha rimandato la Commissione ad una precedente lettera del 26 novembre 1996, nella quale esso aveva trasmesso alla Commissione, per parere, un progetto di decreto ministeriale di trasposizione della direttiva. Con lettera del 18 marzo 1997, la Commissione ha formulato una serie di osservazioni su tale progetto.
7 In mancanza di altre comunicazioni delle autorità belghe, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Nel controricorso, il governo belga non contesta il fatto che i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva non sono stati adottati nel termine prescritto; tuttavia esso fa presente che l'iter interno di concertazione con i governi regionali competenti è terminato e che il decreto ministeriale riguardante il riconoscimento degli organismi autorizzati ad effettuare l'ispezione e il controllo delle navi nonché l'autorizzazione concessa agli organismi riconosciuti verrà sottoscritto prossimamente.
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata effettuata nel termine prescritto dalla stessa, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
10 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 16, n. 1, di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese ed esso è rimasto soccombente, le spese vanno poste a carico di quest'ultimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
12 Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 16, n. 1, di detta direttiva.
13 Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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