Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Premio speciale a favore dei produttori - Impegno del richiedente a mantenere bovini nella sua azienda - Inosservanza a causa della cessione dell'azienda agricola nel corso del periodo dell'impegno - Causa di forza maggiore che giustifica il mantenimento del diritto al premio - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1244/82, art. 5, e n. 714/89, artt. 2 e 9, n. 3]
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Premio speciale a favore dei produttori - Cessione dell'azienda agricola nel corso del periodo degli impegni assunti dal cedente - Diritto alla concessione del premio - Trasmissione al cessionario che ha esso stesso soddisfatto le condizioni prescritte - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 805/68, art. 4 bis, n. 1, nella versione modificata dei regolamenti nn. 571/89 e 468/87; regolamento (CEE) della Commissione n. 714/89]
Massima
1 La cessione dell'azienda nel corso del periodo dell'impegno del produttore di mantenere i bovini nella sua azienda prescritto dall'art. 2 del regolamento n. 714/89, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, non può essere equiparata ad un caso di forza maggiore né, in particolare, all'inosservanza del suddetto impegno a causa del decesso o dell'incapacità del beneficiario di esercitare la sua attività per un lungo periodo, che figurano tra i casi di forza maggiore che giustificano la conservazione del diritto al premio previsti all'art. 5 del regolamento n. 1244/82, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, ai quali rinvia l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89. Infatti, tale cessione non costituisce una circostanza estranea a colui che la invoca, anormale e imprevedibile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni diligenza impiegata.
2 L'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, in combinato disposto con le disposizioni dei regolamenti n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, e n. 714/89, recante modalità di applicazione di tale regime, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cessione dell'azienda agricola mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos) nel corso del periodo di vigenza degli impegni assunti dal richiedente del suddetto premio, il diritto a questo non viene trasmesso al nuovo proprietario che ha soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento e all'ingrasso dei bovini.
Parti
Nel procedimento C-376/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bezirksregierung Lüneburg
e
Karl-Heinz Wettwer,
domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571 (GU L 61, pag. 43), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1987, n. 468, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 48, pag. 4), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Wettwer, dall'avv. Jürgen Lukanow, del foro di Euskirchen;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 settembre 1997, pervenuta in cancelleria il 4 novembre successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571 (GU L 61, pag. 43), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1987, n. 468, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 48, pag. 4), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il signor Wettwer, agricoltore, e la Bezirksregierung Lüneburg (in prosieguo: la «Bezirksregierung») a proposito del trasferimento del diritto a un premio speciale per il 1991 al figlio del signor Wettwer, al quale questi aveva ceduto la sua azienda agricola nel corso del periodo nel quale era vincolato dagli impegni assunti per l'ottenimento di detto premio.
Contesto normativo
3 L'art. 4 bis del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, recita:
«1. I produttori di carni bovine possono beneficiare di un premio speciale. Il premio è concesso su domanda dei produttori, per i bovini maschi di almeno nove mesi, ingrassati nella loro azienda.
Il premio è limitato a 90 animali per anno civile e per azienda; il suo importo è fissato a 40 ECU per animale.
Il premio viene concesso una sola volta per ciascun animale. Esso è versato o trasferito al produttore.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative al premio speciale e in particolare la definizione dei produttori beneficiari del premio, nonché le condizioni relative alla concessione dello stesso.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27».
4 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 468/87, adottato dal Consiglio a norma dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 805/68, si intende per «produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina». La stessa disposizione definisce l'azienda come «l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro».
5 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 468/87, le domande di concessione del premio devono «essere presentate una o più volte all'anno presso le autorità competenti degli Stati membri» e devono «essere accompagnate da una dichiarazione scritta del produttore che attesti che questi ha provveduto all'ingrasso dei bovini maschi oggetto della domanda di concessione del premio».
6 L'art. 5 del regolamento n. 468/87 precisa che le modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, che la Commissione è incaricata di adottare ai sensi dell'art. 4 bis, n. 3, del regolamento n. 805/68, vertono in particolare sulle disposizioni relative alla presentazione delle domande e al versamento del premio nonché sulle modalità di controllo dell'osservanza delle condizioni di cui all'art. 3, n. 1, in particolare la durata per la quale il bestiame è mantenuto nell'azienda, allo scopo di garantire un controllo sufficiente.
7 A termini dell'art. 2, secondo trattino, del regolamento n. 714/89, che definisce le modalità di applicazione del regime di premio vigente all'epoca dei fatti della causa principale, il produttore deve quindi, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a «mantenere nella sua azienda i bovini maschi per i quali chiede la concessione del premio per il periodo stabilito in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 (...) almeno sino all'età di nove mesi».
8 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 714/89, ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell'art. 2, spetta agli Stati membri fissare un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non può essere inferiore a due mesi né superiore a cinque mesi. In Germania è di tre mesi.
9 Secondo l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 714/89, le autorità nazionali, incaricate di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime di premio speciale, possono procedere a controlli amministrativi o a ispezioni sul posto. Tali controlli vertono in particolare:
«a) sul numero di bovini maschi presenti nell'azienda gestita dal produttore e formanti oggetto della domanda (...);
b) sull'esattezza delle dichiarazioni previste e sul rispetto degli impegni presi dal produttore;
c) (...)».
10 L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 714/89 dispone che non è versato alcun premio, fatto salvo il disposto dei nn. 2, 3 e 4, qualora il numero di animali effettivamente ammissibili constatato in sede di controllo risulti inferiore a quello per il quale è stata presentata domanda di premio. Al fine di rafforzare le disposizioni dirette a prevenire e a punire le irregolarità e le frodi, il n. 6 dello stesso articolo stabilisce quanto segue:
«In caso di applicazione del paragrafo 1, se l'autorità competente constata che si tratta di una dichiarazione deliberatamente falsa o di negligenza grave, il produttore in causa è escluso dal beneficio del regime del premio per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di tale constatazione».
11 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89, «il diritto al premio è mantenuto per il numero di capi effettivamente ammissibili se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per cause di forza maggiore, in particolare nei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione. Il produttore ne informa le autorità competenti entro i 10 giorni successivi al fatto in causa».
12 L'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1982, n. 1244, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 143, pag. 20), così dispone nel n. 1:
«Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere come tali da giustificare il mantenimento del diritto al premio, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un lungo periodo;
c) l'espropriazione di una parte rilevante dalla superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempreché essa non fosse prevedibile il giorno della presentazione della domanda;
d) la catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario;
e) la distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'allevamento bovino;
f) l'epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino del beneficiario».
La causa principale
13 Il 2 maggio 1991 il signor Wettwer ha chiesto alla Bezirksregierung il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine previsto dall'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata, per dieci animali allevati nella sua azienda agricola.
14 Con atto notarile 4 luglio 1991 il signor Wettwer ha ceduto la sua azienda, mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos), insieme a tutti i relativi diritti ed obblighi, a suo figlio, che era pure agricoltore e eserciva un'altra azienda agricola. Il signor Wettwer ha comunicato il trasferimento dell'azienda alla Bezirksregierung il 23 luglio 1991.
15 Con decisione 17 ottobre 1991 questa ha respinto la domanda del signor Wettwer con la motivazione che egli non aveva tenuto nella sua azienda i dieci animali indicati nella domanda per almeno tre mesi dopo la presentazione della stessa e che, essendo il premio stato concesso a una persona e non già ad un'azienda, solo il richiedente del premio poteva esserne il beneficiario.
16 Dinanzi al Verwaltungsgericht, che aveva adito con un ricorso per ottenere l'annullamento della decisione di diniego del premio speciale, il signor Wettwer ha fatto valere che suo figlio, nella sua qualità di successore, adempiva gli obblighi, inerenti alla domanda di premio, relativi al mantenimento dei bovini nell'azienda e al loro ingrasso, di guisa che sussistevano i presupposti per la concessione del premio.
17 Con sentenza 17 settembre 1992 il Verwaltungsgericht ha respinto il ricorso del signor Wettwer motivando che, secondo l'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, il premio viene concesso al produttore che ne ha fatto domanda e non già all'azienda e che né il signor Wettwer né suo figlio avevano diritto al premio in quanto il primo aveva perso la sua qualità di produttore prima che fosse terminato il periodo di controllo di tre mesi e il secondo non aveva presentato domande di premio.
18 Il signor Wettwer ha impugnato tale sentenza dinanzi al Niedersächsische Oberverwaltungsgericht che, con sentenza 26 maggio 1995, ha riformato la sentenza di primo grado con la motivazione, principalmente, che né le disposizioni del diritto comunitario né le norme nazionali consentivano di concludere che il trasferimento ante mortem di un'azienda agricola escludesse, a favore del successore, il subentro nei diritti e negli obblighi che derivano, per il richiedente, dalla domanda di premio speciale.
19 A seguito di tale sentenza la Bezirksregierung ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, il quale, ritenendo che il silenzio dei testi normativi non escludesse alcuna delle due interpretazioni e tesi contrapposte, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre ala Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto a un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per la campagna 1991 sia trasmesso ad un produttore cui il richiedente, nel corso del periodo di impegno, abbia trasferito mediante "vorweggenommene Erbfolge" (successione anticipata inter vivos) la propria azienda agricola, quando lo stesso produttore abbia effettuato come prescritto il mantenimento e l'ingrasso dei bovini».
20 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale chiede in sostanza, con tale questione, se l'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, combinato con le disposizioni dei regolamenti nn. 468/87 e 714/89, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cessione dell'azienda agricola mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos) nel corso del periodo di vigenza degli impegni assunti dal richiedente, il diritto al premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per il 1991 viene trasmesso al nuovo proprietario che ha soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento e all'ingrasso dei bovini.
21 Al fine di risolvere la questione così riformulata, occorre sottolineare in primo luogo che, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, possono fruire di un premio speciale per i bovini maschi di almeno nove mesi, ingrassati nella loro azienda, limitatamente a 90 animali per anno civile e per azienda, i produttori di carni bovine che ne fanno domanda.
22 Si deve rilevare in secondo luogo che, al fine di garantire il controllo dell'osservanza di tali presupposti per la concessione fissati dal Consiglio, le norme di attuazione emanate tanto dal Consiglio medesimo quanto dalla Commissione, e cioè l'art. 3 del regolamento n. 468/87 e l'art. 2 del regolamento n. 714/89, stabiliscono che le domande di premio devono essere corredate di dichiarazioni scritte con cui il produttore, da un lato, attesti di aver provveduto all'ingrasso dei bovini per i quali ha chiesto la concessione del premio e, dall'altro, si impegna a tenerli nella sua azienda durante un determinato periodo minimo, fissato ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 714/89.
23 Risulta espressamente dal terzo `considerando' del regolamento n. 714/89 che, date le difficoltà connesse alla presentazione delle prove del rispetto delle condizioni prescritte, è stato previsto che le domande siano corredate di dichiarazioni e di impegni da parte dei beneficiari e che tali dichiarazioni e impegni siano sottoposti a controllo amministrativo nonché ad un controllo sul posto da parte degli Stati membri.
24 Di conseguenza, si deve rilevare che tali dichiarazioni e impegni del richiedente costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, istituito dal legislatore comunitario.
25 Occorre osservare in terzo luogo che, in caso di cessione dell'azienda da parte del richiedente di un premio, la normativa comunitaria non prevede l'obbligo, né tampoco la facoltà, per il nuovo esercente di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti, al momento della presentazione della domanda di premio, dal produttore che gli ha ceduto la sua azienda.
26 Ora, come la Commissione ha giustamente asserito, in mancanza di un siffatto impegno formale da parte del nuovo esercente, la sanzione dell'esclusione dal beneficio del regime del premio per un periodo di dodici mesi, con la quale è colpito, in forza dell'art. 9, n. 6, del regolamento n. 714/89, l'autore di una falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, non potrebbe essere applicata, il che comprometterebbe notevolmente l'efficacia del sistema di controllo istituito per garantire l'osservanza delle condizioni per la concessione del premio.
27 Tenuto conto dell'insieme di queste considerazioni, si deve concludere che, in caso di cessione di un'azienda durante il periodo di vigenza degli impegni assunti dal richiedente di un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, il richiedente perde il diritto al premio e il nuovo esercente può esigere tale premio solo presentando egli stesso, se del caso, una domanda accompagnata da tutte le dichiarazioni e da tutti gli impegni prescritti. Ne deriva che, in mancanza di una domanda del genere, il fatto che il nuovo proprietario abbia egli stesso soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento e all'ingrasso dei vitelli non è sufficiente per farlo fruire del premio.
28 Come l'avvocato generale ha rilevato nel paragrafo 22 delle sue conclusioni, quando l'azienda è stata ceduta a un altro produttore, come nella fattispecie, tale interpretazione è la sola che possa garantire, allo stato attuale della normativa, che il numero massimo di 90 animali per anno civile e per azienda, per il quale può essere concesso un premio, non sia superato da parte del nuovo proprietario.
29 L'interpretazione che precede è d'altronde corroborata dalla circostanza che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89, che contempla espressamente l'ipotesi in cui il produttore non abbia potuto rispettare l'impegno di mantenere i bovini nella sua azienda prescritto dall'art. 2 dello stesso regolamento, prevede la conservazione del diritto al premio solo in caso di forza maggiore.
30 Ora, la cessione dell'azienda nel corso del periodo di vigenza di detto impegno non può essere equiparata a un caso di forza maggiore né, in particolare, all'inosservanza del suddetto impegno a causa del decesso o dell'incapacità del beneficiario di esercitare la sua attività per un lungo periodo, che figurano tra i casi di forza maggiore di cui all'art. 5 del regolamento n. 1244/82, ai quali rinvia l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89. Infatti, tale cessione non costituisce una circostanza estranea a colui che la invoca, anormale e imprevedibile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni diligenza impiegata (v., in particolare, per quanto riguarda la definizione della nozione di forza maggiore, sentenza 29 settembre 1998, causa C-263/97, First City Trading e a., Racc. pag. I-5537, punto 38).
31 La questione sollevata va quindi risolta dichiarando che l'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, combinato con le disposizioni dei regolamenti nn. 468/87 e 714/89, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cessione dell'azienda agricola mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos) nel corso del periodo di vigenza degli impegni assunti dal richiedente, il diritto al premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per il 1991 non viene trasmesso al nuovo proprietario che ha soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento e all'ingrasso dei bovini.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 16 settembre 1997, dichiara:
L'art. 4 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571, combinato con le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1987, n. 468, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, e del regolamento (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di cessione dell'azienda agricola mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos) nel corso del periodo di vigenza degli impegni assunti dal richiedente, il diritto al premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per il 1991 non viene trasmesso al nuovo proprietario che ha soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento e all'ingrasso dei bovini.
Full & Egal Universal Law Academy