Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
2 Procedura - Spese - Rinuncia agli atti giustificata dal comportamento della controparte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)
Parti
Nella causa C-385/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora Nana Dafniou, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, dal signor Dimitris Papageorgopoulos, consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora Foteini Dedousi, mandatario giudiziario presso la stessa Avvocatura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), e
- della Commissione 2 dicembre 1994, 94/59/CE, recante terza modifica degli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 315, pag. 18),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tali direttive,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'11 novembre 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), e
- della Commissione 2 dicembre 1994, 94/59/CE, recante terza modifica degli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 315, pag. 18),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di tali direttive.
2 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 93/118, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 31 dicembre 1993 per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato e all'art. 5, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda le altre disposizioni. In base al terzo comma dell'art. 3, n. 1, gli Stati membri dovevano informare immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate.
3 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della direttiva 94/59, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 1_ gennaio 1995 ed informarne immediatamente la Commissione.
4 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento delle direttive 93/118 e 94/59 nell'ordinamento giuridico ellenico e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica ellenica avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 16 maggio 1995, ha invitato il detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.
5 In mancanza di risposta da parte delle autorità elleniche, il 24 settembre 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui la invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 93/118 e 94/59 entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
6 Poiché il parere motivato è rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 In allegato al controricorso la Repubblica ellenica ha prodotto il testo del decreto presidenziale n. 345/97, recante «Modifica e complemento del decreto presidenziale n. 599/85 riguardante i requisiti sanitari che devono essere soddisfatti dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne importati in Grecia da paesi terzi, conformemente alla direttiva della Commissione 94/59/CE», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 25 novembre 1997. Quanto alla direttiva 93/118, la Repubblica ellenica ha fatto presente che una bozza di decreto presidenziale diretto a provvedere al suo recepimento era già stata approntata dal ministero dell'Agricoltura, competente in materia, ma che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1), è sembrato opportuno integrare detta bozza ai fini del recepimento simultaneo di entrambe le direttive.
8 Con atto depositato in cancelleria il 13 marzo 1998 la Commissione ha rinunciato alla parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione della direttiva 94/59 e, ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura della Corte, ha chiesto che la Repubblica ellenica sia condannata alle spese. Pertanto, non vi è più motivo di statuire sulla mancata trasposizione della detta direttiva entro il termine da questa fissato.
9 Per quanto riguarda la direttiva 93/118, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato, giacché il recepimento di tale direttiva non è stato effettuato entro il termine da essa fissato.
10 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 93/118, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico in quanto il ricorso si riferisce alla direttiva 93/118.
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, su domanda della parte che rinuncia agli atti le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Considerato il comportamento della Repubblica ellenica, che solo tardivamente ha prodotto il provvedimento nazionale che recepisce la direttiva 94/59, essa dev'essere condannata alle spese in quanto il ricorso si riferisce a tale direttiva.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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